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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 4 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1855/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rossana Perra, Parte_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 giugno 2024, l'odierno ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa in favore dell in regime di “convenzione”, quale medico del sistema CP_1 della “emergenza territoriale 118” e di aver operato presso la sede di IG nel mese di maggio 2022 – ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando l'inadempimento parziale dell'obbligazione assunta dalla convenuta a titolo di compenso e domandando al Tribunale di condannare l' al pagamento del residuo, nella misura di CP_1
euro 2.593,92.
L' non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del CP_1
decreto di fissazione d'udienza e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
Innanzitutto, l'attribuzione in capo al dott. dell'incarico di “titolarità di Parte_1
Emergenza Sanitaria Territoriale 118” presso la sede di IG (rectius, sede di Carbonia,
“postazione” di IG) si ricava dalla delibera direttoriale n. 88 del 6 maggio 2022, come corretta da successivo atto dello stesso organo dell'azienda del 26 giugno 2023, n. 224, che rettifica la prima “nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico del Dr. che è Parte_1 stabilita nel 02.05.2022 in luogo del 15.05.2022” (docc. 8 e 9 allegati al ricorso).
pagina 1 di 4 Dal foglio paga del mese di giugno 2022 (doc. 1 allegato al ricorso), si ricava che l' CP_1
per le prestazioni rese dal dott. nel maggio precedente, ha riconosciuto un Parte_1 compenso (sotto le voci “onorario professionale” e “indennità aggiuntiva 118”) per 80 ore lavorative, misura che corrisponde esattamente al numero di ore di servizio reso dal 15 al 31 maggio 2022 (il dato è ricavabile dal foglio di rilevazione delle presenze del sanitario presso la
“postazione M.S.A.” di IG, recante la firma del medico responsabile del servizio – doc. 3 allegato al ricorso) ed è coerente con il contenuto originario della delibera n. 88 del 6 maggio
2022, in cui il dies a quo dell'incarico assegnato al ricorrente coincideva proprio con il 15 maggio 2022.
Tuttavia, come visto, l' aveva successivamente preso atto della circostanza che la CP_1
prestazione del ricorrente fosse stata resa utilmente in suo favore a partire dal 2 maggio 2022 e, proprio al dichiarato fine di consentire il pagamento del compenso dovuto, nel giugno 2023 aveva corretto la data del termine iniziale del rapporto di lavoro, anticipandola al 2 maggio 2022
(nel corpo della determinazione direttoriale del giugno 2023 si legge infatti, tra le motivazioni:
“RICHIAMATA la Deliberazione n. 88 del 06.05.2022, con la quale sono stati attribuiti ai sanitari ivi elencati gli incarichi di titolarità di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 presso le sedi e con le decorrenze indicate;
FATTO PRESENTE che tra i destinatari del provvedimento compare il Dr. il cui nuovo incarico presso la Postazione di IG sarebbe Parte_1
dovuto decorrere dal 15.05.2022 mentre, per esigenze organizzative, ha avuto di fatto avvio fin dal 02.05.2022; DATO ATTO che a seguito di tale anticipazione nella decorrenza dell'incarico, gli Uffici preposti all'elaborazione stipendiale hanno, comunque, riconosciuto gli CP_2
emolumenti stipendiali a decorrere dalla data stabilita con la richiamata Delibera 88/2022, determinando quale esito il mancato pagamento delle prestazioni rese dal Dr. presso la Pt_1
sede di IG nel periodo che va dal 02.05.2022 al 14.05.2022; FATTO PRESENTE che, in conseguenza di quanto esposto, il Dr. ha intimato diffida ad adempiere a cui è seguita Pt_1
una richiesta di tentativo di conciliazione promosso dall'Ispettorato del lavoro con nota acquisita al protocollo con PG. n 4123/2023;
CONSIDERATO che
, a seguito della CP_1
conciliazione ex. art. 410 c.p.c. tra questa e il Dr. è stato riconosciuto il CP_1 Parte_1 diritto di quest'ultimo a percepire gli emolumenti in parola a decorrere dal 02.05.2022;
RITENUTO necessario, per l'effetto, procedere alla rettifica della Deliberazione n. 88 del
06.05.2022 nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico del Dr. che è stabilita Parte_1 nel 02.05.2022 in luogo del 15.05.2022”).
pagina 2 di 4 Dal foglio presenze (di formazione aziendale) relativo al presidio di IG (già sopra richiamato), risulta che dal 2 al 14 maggio 2022 il dott. avesse prestato servizio per Parte_1
76 ore (ulteriori rispetto alle 80 ore per le quali è stato liquidato il corrispettivo nella busta paga di giugno 2022).
Dalla busta paga di giugno 2022 si ricava pure che per la voce “onorario professionale” è stato riconosciuto un compenso orario di euro 23,39, mentre alla “indennità aggiuntiva 118” è stato associato un compenso orario di euro 7,49 (in totale, sommando le due voci, si ottiene l'importo orario di euro 30,88).
Nel complesso, quindi, il ricorrente ha diritto ad un compenso residuo di euro 2.346,88
(ottenuto moltiplicando 30,88 per 76) e la convenuta deve essere condannata al pagamento di tale importo.
Sulle predette somme è inoltre dovuto (con pronunciamento che può essere reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 1999,
n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia del lavoro (cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro
5.200,00).
E' esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la convenuta al pagamento in favore dalla parte ricorrente della somma di euro
2.346,88, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto al saldo;
- condanna la convenuta in favore della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.649,00, di cui euro 1.600,00 per compenso di avvocato, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del pagina 3 di 4 compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 4 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1855/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rossana Perra, Parte_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 giugno 2024, l'odierno ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa in favore dell in regime di “convenzione”, quale medico del sistema CP_1 della “emergenza territoriale 118” e di aver operato presso la sede di IG nel mese di maggio 2022 – ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando l'inadempimento parziale dell'obbligazione assunta dalla convenuta a titolo di compenso e domandando al Tribunale di condannare l' al pagamento del residuo, nella misura di CP_1
euro 2.593,92.
L' non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del CP_1
decreto di fissazione d'udienza e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
Innanzitutto, l'attribuzione in capo al dott. dell'incarico di “titolarità di Parte_1
Emergenza Sanitaria Territoriale 118” presso la sede di IG (rectius, sede di Carbonia,
“postazione” di IG) si ricava dalla delibera direttoriale n. 88 del 6 maggio 2022, come corretta da successivo atto dello stesso organo dell'azienda del 26 giugno 2023, n. 224, che rettifica la prima “nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico del Dr. che è Parte_1 stabilita nel 02.05.2022 in luogo del 15.05.2022” (docc. 8 e 9 allegati al ricorso).
pagina 1 di 4 Dal foglio paga del mese di giugno 2022 (doc. 1 allegato al ricorso), si ricava che l' CP_1
per le prestazioni rese dal dott. nel maggio precedente, ha riconosciuto un Parte_1 compenso (sotto le voci “onorario professionale” e “indennità aggiuntiva 118”) per 80 ore lavorative, misura che corrisponde esattamente al numero di ore di servizio reso dal 15 al 31 maggio 2022 (il dato è ricavabile dal foglio di rilevazione delle presenze del sanitario presso la
“postazione M.S.A.” di IG, recante la firma del medico responsabile del servizio – doc. 3 allegato al ricorso) ed è coerente con il contenuto originario della delibera n. 88 del 6 maggio
2022, in cui il dies a quo dell'incarico assegnato al ricorrente coincideva proprio con il 15 maggio 2022.
Tuttavia, come visto, l' aveva successivamente preso atto della circostanza che la CP_1
prestazione del ricorrente fosse stata resa utilmente in suo favore a partire dal 2 maggio 2022 e, proprio al dichiarato fine di consentire il pagamento del compenso dovuto, nel giugno 2023 aveva corretto la data del termine iniziale del rapporto di lavoro, anticipandola al 2 maggio 2022
(nel corpo della determinazione direttoriale del giugno 2023 si legge infatti, tra le motivazioni:
“RICHIAMATA la Deliberazione n. 88 del 06.05.2022, con la quale sono stati attribuiti ai sanitari ivi elencati gli incarichi di titolarità di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 presso le sedi e con le decorrenze indicate;
FATTO PRESENTE che tra i destinatari del provvedimento compare il Dr. il cui nuovo incarico presso la Postazione di IG sarebbe Parte_1
dovuto decorrere dal 15.05.2022 mentre, per esigenze organizzative, ha avuto di fatto avvio fin dal 02.05.2022; DATO ATTO che a seguito di tale anticipazione nella decorrenza dell'incarico, gli Uffici preposti all'elaborazione stipendiale hanno, comunque, riconosciuto gli CP_2
emolumenti stipendiali a decorrere dalla data stabilita con la richiamata Delibera 88/2022, determinando quale esito il mancato pagamento delle prestazioni rese dal Dr. presso la Pt_1
sede di IG nel periodo che va dal 02.05.2022 al 14.05.2022; FATTO PRESENTE che, in conseguenza di quanto esposto, il Dr. ha intimato diffida ad adempiere a cui è seguita Pt_1
una richiesta di tentativo di conciliazione promosso dall'Ispettorato del lavoro con nota acquisita al protocollo con PG. n 4123/2023;
CONSIDERATO che
, a seguito della CP_1
conciliazione ex. art. 410 c.p.c. tra questa e il Dr. è stato riconosciuto il CP_1 Parte_1 diritto di quest'ultimo a percepire gli emolumenti in parola a decorrere dal 02.05.2022;
RITENUTO necessario, per l'effetto, procedere alla rettifica della Deliberazione n. 88 del
06.05.2022 nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico del Dr. che è stabilita Parte_1 nel 02.05.2022 in luogo del 15.05.2022”).
pagina 2 di 4 Dal foglio presenze (di formazione aziendale) relativo al presidio di IG (già sopra richiamato), risulta che dal 2 al 14 maggio 2022 il dott. avesse prestato servizio per Parte_1
76 ore (ulteriori rispetto alle 80 ore per le quali è stato liquidato il corrispettivo nella busta paga di giugno 2022).
Dalla busta paga di giugno 2022 si ricava pure che per la voce “onorario professionale” è stato riconosciuto un compenso orario di euro 23,39, mentre alla “indennità aggiuntiva 118” è stato associato un compenso orario di euro 7,49 (in totale, sommando le due voci, si ottiene l'importo orario di euro 30,88).
Nel complesso, quindi, il ricorrente ha diritto ad un compenso residuo di euro 2.346,88
(ottenuto moltiplicando 30,88 per 76) e la convenuta deve essere condannata al pagamento di tale importo.
Sulle predette somme è inoltre dovuto (con pronunciamento che può essere reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 1999,
n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia del lavoro (cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro
5.200,00).
E' esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la convenuta al pagamento in favore dalla parte ricorrente della somma di euro
2.346,88, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto al saldo;
- condanna la convenuta in favore della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.649,00, di cui euro 1.600,00 per compenso di avvocato, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del pagina 3 di 4 compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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