TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6533/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6533/2022
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12:30 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per 'avv. GAVEZZOLI MARCO Parte_1
Per l'avv. CAPURRO TOMMASO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Roberta Rigattieri
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6533/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAVEZZOLI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 5 BRESCIA presso il difensore avv.
GAVEZZOLI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPURRO TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 3/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. CAPURRO TOMMASO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società convenuta per l'incidente occorso all'Ing. e Parte_1
conseguentemente condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato e liquidato in € 4.781,75 o comunque secondo il giusto ed il provato, oltre rivalutazione e interessi compensativi. Condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediaconciliazione. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, pagina 2 di 13 - in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare che l'attore ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento al medesimo dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti la sera del 17.06.2018 allorché, verso le ore 22.30, cadeva rovinosamente a terra all'interno della stazione ferroviaria di Cremona a causa di una sostanza scivolosa, non segnalata, presente sulla rampa di scale che portava al binario, con conseguente trauma cranico minore, trauma distorsivo del rachide cervicale e del rachide lombare nonché contusione della regione trocanterica sinistra.
CP_ L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., in particolare deducendo l'omessa pulizia delle scale da parte di in qualità CP_1 di custode dei luoghi e l'inadeguata gestione delle operazioni di trasbordo da parte dei dipendenti dell'ente convenuto, i quali, secondo quanto asserito dall'attore, violavano l'obbligo di garantire un agevole trasferimento all'interno della stazione ferroviaria per i viaggiatori muniti di idoneo titolo di viaggio, incitandoli a correre verso i binari per non perdere la coincidenza.
L'attore pertanto ha concluso richiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La società si è costituita contestando tutte le domande avversarie, Controparte_1
ritenendole infondate in fatto e in diritto. In punto di an debeatur ha dedotto la mancanza di evidenze probatorie idonee a dimostrare la presenza del materiale scivoloso, descritto genericamente dall'attore, sulle scale della stazione ferroviaria, affermando altresì il buono stato di conservazione della stessa e la possibilità che tale sostanza sia stata gettata a terra dai passeggeri e, dunque, si configuri quale imprevedibile alterazione dei luoghi non evitabile dal custode.
Ha ritenuto, inoltre, che la causa dell'evento dannoso sia rinvenibile nel fatto di terzi viaggiatori che, procedendo velocemente versi i binari, portavano l'attore a perdere l'equilibrio, con conseguente pagina 3 di 13 ascrivibilità della responsabilità per la caduta interamente alla condotta imprudente dell'attore, che dovrebbe rilevare in ogni caso rilevare quale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. In punto di quantum debeatur la società convenuta ha evidenziato l'eccessività del risarcimento richiesto, il difetto del nesso di causalità con l'evento e l'inidoneità della perizia di parte a provare il danno.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine,
l'accertamento della condotta colposa dell'attore con conseguente riduzione del risarcimento.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita dal g.i. cui era originariamente assegnata mediante prova orale e ammissione di c.t.u. medico-legale.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'attore ha svolto, in via alternativa, sia l'azione risarcitoria contrattuale, volta a far valere la responsabilità di derivante da contratto di trasporto, ai sensi dell'art. Controparte_1
1681 c.c., sia l'azione risarcitoria extracontrattuale, volta a far valere la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il fatto per cui è causa può essere inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio ex art. 1681 c.c.. Come è noto,
a mente dell'art. 1681 c.c., “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, nella dicitura “durante il viaggio” sono ricomprese anche le soste effettuate dal veicolo durante l'interruzione del movimento necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri (cfr. Cass. n. 2496/2004 in relazione al trasporto a mezzo tram o filobus), nonché il carico dei bagagli e l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini (cfr. Cass. n. 11198/2003 in ipotesi di trasporto su metropolitana).
pagina 4 di 13 Dalla natura contrattuale della responsabilità del vettore, secondo la giurisprudenza prevalente, discende che grava sul viaggiatore la prova, oltre che del contratto di trasporto e del danno subito, anche del nesso causale tra quest'ultimo e l'attività del vettore, incombendo invece sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., ex multis, Cass. n. 11198/2003). La prova liberatoria può consistere anche nella prova che il sinistro è dipeso esclusivamente da fatto del passeggero o di un terzo (ex multis: Cass. 19.05.2008 n. 12694).
Può dunque osservarsi che la norma in esame pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità, la quale opera, però, a condizione che il trasportato abbia precedentemente fornito la prova del nesso causale tra il sinistro e il trasporto (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7423/1999).
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (cfr.
Cass. n. 3285/2006).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la domanda dell'attore sia meritevole di accoglimento.
All'esito dell'istruttoria orale sul punto svolta, invero, ritiene il Tribunale che – essendo non contestata la conclusione di un contratto di trasporto con la convenuta – possa considerarsi provato il fatto della caduta dello stesso mentre si trovava all'interno della stazione ferroviaria di Cremona, in corrispondenza di una sostanza scivolosa di cui erano cosparsi alcuni gradini della rampa di scale che l'attore stava discendendo allorché, dopo essere sceso da un autobus sostitutivo utilizzato a causa dell'impraticabilità di un tratto della linea ferroviaria sino a Cremona, si stava dirigendo verso il treno che avrebbe portato i viaggiatori sino a Brescia. Parimenti risulta provata la circostanza che, poiché Cont l'autobus sostitutivo era arrivato in ritardo a Cremona, un addetto di ivi presente sollecitava il gruppo di viaggiatori a sbrigarsi per non perdere il treno in procinto di partire, così come sono risultate provate le lesioni subite dall'attore in conseguenza della caduta.
In particolare, all'udienza del 9.05.23 il teste indifferente, ha dichiarato che in data Testimone_1
17.06.18 si trovava sullo stesso treno e che: “È vero che il la notte del 17 giugno cadde Parte_1
mentre scendeva le scale del sottopasso della stazione ferroviaria di Cremona. Io ero qualche gradino davanti a lui, a un certo punto ho sentito delle grida, mi sono girato e l'ho visto a terra sulle scale”;
“Quando mi sono girato ho visto che dove era caduto il c'era una macchia di una sostanza Parte_1
pagina 5 di 13 scivolosa, più scura del resto della pavimentazione. La macchia era sull'ultimo gradino prima del pianerottolo, che poi portava ad altre scale, quelle dove mi trovavo io. Il quando io mi Parte_1
girai, era a terra sul pianerottolo. Il aveva una borsa con il computer e un bagaglio, Parte_1
ricordo che io poi lo aiutai a portare il computer. Sia io che il avevamo fatto il viaggio da Parte_1
a Cremona in pullman, a Cremona dovevamo prendere il treno per Brescia. È vero che CP_3
l'autobus era in ritardo, credo circa di mezz'ora. È vero che un addetto delle Ferrovie ci disse di andare velocemente per prendere il treno. I pullman erano due o tre, eravamo in tanti. Io nel sottopasso ero uno dei primi, ma dietro c'era tutta la gente che arrivava”.
Analogamente il teste indifferente, ha dichiarato: “Io ero poco dietro e di lato Testimone_2
rispetto al quando lo vidi scivolare e cadere. Mi sembrava che in quel punto ci fosse del Parte_1 bagnato, dell'umido o dell'olio. È vero che il aveva entrambe le mani impegnate dai Parte_1 bagagli, uno di questi poi lo portai io. C'era un signore delle Ferrovie dello Stato che, una volta scesi dagli autobus, ci diceva di velocizzare il tragitto. Le persone nel sottopasso erano molte, dai pullman erano scese tante perso”.
Il fatto storico della caduta dell'attore sulle scale della stazione di Cremona, in data 17.06.18, in corrispondenza di una sostanza oleosa, così come le ulteriori circostanze relative al notevole affollamento del sottopasso e all'incitamento, da parte di un addetto della stazione, ad affrettarsi per non perdere il treno (a causa del ritardo dell'autobus da cui erano appena scesi i passeggeri) devono, dunque, ritenersi provati.
Né è emersa alcuna ragione per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, che conoscevano solo superficialmente l'attore e che hanno reso dichiarazioni del tutto coerenti tra loro.
L'attore, inoltre, ha prodotto documentazione medica, quale il referto del Pronto Soccorso, recante la data del 18.06.18 ore 00:21 (doc. 7 fasc. attoreo), da cui si evince che lo stesso ebbe a recarsi presso il
Pronto Soccorso della Fondazione Poliambulanza di Brescia riferendo una caduta accidentale verso le ore 22:00 (indicata all'accettazione con trauma anca sinistra e successivo trauma frontale).
Né, ad avviso di questo giudice, l'idoneità causale di detto evento può essere smentita in ragione del fatto che l'attore si rifiutò di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso di Cremona a seguito della caduta, preferendo proseguire il viaggio verso Brescia e richiedere l'intervento del 118 presso la stazione di Brescia, verosimilmente in ragione di una iniziale sottovalutazione, da parte dello stesso della portata lesiva delle conseguenze riportate a seguito della caduta, oltre che per il CP_4
comprensibile desiderio di essere eventualmente ricoverato presso un nosocomio prossimo al luogo di residenza.
pagina 6 di 13 Quanto, infine, alla contestazione sollevata dalla parte convenuta in ordine alle circostanze di accadimento del sinistro che parte ricorrente avrebbe riferito al 118 e che sono confluite nella relazione di soccorso del 118 (in particolare l'indicazione, “paziente caduto dal treno sugli scalini”), la stessa appare priva di pregio. Da un lato, deve considerarsi che non sono infrequenti erronee indicazioni in tale sede, così come in sede di accesso al Pronto Soccorso, considerato che generalmente l'attenzione dei sanitari è principalmente concentrata sulla verifica delle condizioni del soggetto;
dall'altro, deve evidenziarsi che hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., le sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, certamente non coperte da fede privilegiata le annotazioni compiute dal sanitario nel referto in ordine alla dinamica di un sinistro e alla soggettività del paziente come dallo stesso riferita che, dunque, risultano liberamente apprezzabili dal giudice sulla scorta del complessivo compendio probatorio. In ogni caso deve osservarsi che l'indicazione “paziente caduto dal treno sugli scalini”, stante la sua genericità, appare un mero errore materiale, per eccesso di sintesi, dei fatti realmente accaduti.
In conclusione, dalle emergenze probatorie è risultata prova della caduta di Parte_1
sulle scale del sottopassaggio della stazione di Cremona, in corrispondenza di una sostanza oleosa, e di un contratto di trasporto con il vettore RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nonché l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso occorso all'attore e il trasporto stesso.
Alla stregua delle emergenze istruttorie e dei principi di diritto applicabili alla decisione, il Tribunale osserva che la domanda attorea contrattuale è dunque risultata fondata, atteso che l'attore ha provato il nesso causale tra l'evento lesivo della caduta e il fatto trasporto, in assenza di prova liberatoria di CP_1
Deve dunque ritenersi, alla stregua delle deduzioni delle parti e dell'istruzione svolta, e considerati i principi di diritto da applicare, la responsabilità del vettore Controparte_1
In proposito, infatti, deve rammentarsi come l'art. 1681 c.c. stabilisca, ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per sinistri occorsi al trasportato, un requisito particolarmente stringente, onerando il vettore di provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In altri termini,
è posta a carico del vettore una presunzione di responsabilità, superabile solo con la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ebbene, nel caso di specie non può dirsi che abbia fornito una simile Controparte_1
prova liberatoria, atteso che si è limitata ad allegare che, qualora fosse risultata la prova della presenza di una sostanza nei luoghi della caduta, detta sostanza non potrebbe che qualificarsi come “fresca” in quanto, vista l'assenza di precedenti interventi di pulizia/manutenzione sulle scale della stazione di pagina 7 di 13 Cremona, visto altresì il flusso dei passeggeri, la sostanza sarebbe stata eventualmente versata da terzi passeggeri nella predetta occasione.
Cont Sul punto deve osservarsi che non ha provato il dedotto repentino e improvviso mutamento dello stato dei luoghi, né di avere effettuato idonea attività di pulizia o manutenzione.
Deve parimenti escludersi che alla determinazione dell'evento dannoso abbia concorso la condotta del danneggiato, considerate le peculiarità del sinistro, avvenuto allorché i passeggeri, discesi dall'autobus sostitutivo che era arrivato in ritardo alla stazione di Cremona, in orario serale, erano invitati da un addetto della stazione ad affrettarsi per non mancare la coincidenza con il treno per Brescia;
considerata, dunque, la fretta di raggiungere il treno, la folla di passeggeri e la circostanza che l'attore avesse le mani impegnate dai bagagli e non potesse nemmeno utilizzare il corrimano della scala, deve ritenersi l'insussistenza di una mancanza di diligenza in capo all'attore, idonea a determinare un concorso colposo dello stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ne consegue che, risultando provata la sussistenza del contratto di trasporto e di un sinistro occorso all'attore durante il trasporto - dovendosi certamente ritenere tale anche la fase di trasbordo dal pullman sostitutivo al treno - in mancanza, come si è osservato, di prova liberatoria, deve essere affermata la responsabilità del vettore convenuto, che non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
2. I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa , le cui conclusioni appaiono adeguatamente motivate e condivisibili. Deve dunque Persona_1
ritenersi che avendo riportato “flc frontale e distorsione del rachide Parte_1 cervicale”, in conseguenza del fatto dannoso del 17.06.18 – dopo un periodo di inabilità al 75% per 3 gg., al 50% per i successivi 20 gg. ed al 25% per ulteriori 20 gg. – abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 1,5%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria pagina 8 di 13 unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr.
Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere distintamente allegate e provate.
Deve richiamarsi, invero, quanto evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020), secondo cui l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
pagina 9 di 13 Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale.
Il danno morale, invece, non è stato in alcun modo allegato, essendosi parte attrice limitata a richiedere il risarcimento del “danno non patrimoniale”.
Deve escludersi che l'allegazione della sofferenza interiore possa ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo a tal fine necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato;
nulla invece parte attrice ha allegato in termini di sofferenza interiore.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, tale voce di danno non può essere riconosciuta, potendosi pertanto liquidare il solo danno biologico.
Richiamato quanto osservato poc'anzi circa la composizione del c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno, deve osservarsi che anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea l'importo base previsto dalla Tabella milanese (115,00 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (84,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo e
31,00 euro a titolo di danno morale temporaneo).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito da nella sola componente di danno biologico, possa essere equitativamente Parte_1
liquidato nella somma complessiva di euro 1.469,00, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 1,5% in soggetto di 66 anni, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi permanenti.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base (per la sola componente di danno biologico) di cui alla Tabella (84,00 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di euro 1.449,00 (189,00 euro per 3 gg. al 75%, euro 840,00 per
20 gg. al 50% ed euro 420,00 per 20 gg. al 25%).
Sulla base dei principi richiamati in tema di liquidazione del danno non patrimoniale e di personalizzazione, trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito dall'attore, alla luce di quanto allegato e provato.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari ad euro 2.918,00
a titolo di danno non patrimoniale.
pagina 10 di 13 Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro 2.918,00 devalutata all'epoca del fatto (17.06.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 17.06.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3. Per quanto concerne le spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, compete altresì alla stessa, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate nella misura di euro 429,00.
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Parte attrice ha altresì chiesto il ristoro delle spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione, quantificate in euro 48,80 per spese e in euro 441,00 per compensi.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto
(quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che
pagina 11 di 13 l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n.
14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass., ord. n. 24481 del 4.11.2020).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'attore ha provato documentalmente di aver attivato la procedura di mediazione (doc. 10 fasc. attoreo) – la cui utilità si prospettava comunque, anche considerati gli importi di cui si chiedeva il risarcimento – che non si è però svolta a causa dell'assenza della parte convenuta.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di poter riconoscere le spese sostenute dall'attrice per l'attivazione della procedura, per la cui liquidazione può farsi riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 55/2014 per la fase di attivazione della mediazione, pari ad euro 441,00, oltre ad euro 48,80 per esborsi, e così per complessivi euro 489,80, somma liquidata in moneta attuale, sulla quale sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte ricorrente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce pagina 12 di 13 delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 283,65 per spese e in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di 2.918,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro
918,80 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori calcolati come in motivazione;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate euro Controparte_1
283,65 per spese e in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6533/2022
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12:30 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per 'avv. GAVEZZOLI MARCO Parte_1
Per l'avv. CAPURRO TOMMASO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Roberta Rigattieri
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6533/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAVEZZOLI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 5 BRESCIA presso il difensore avv.
GAVEZZOLI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPURRO TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 3/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. CAPURRO TOMMASO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società convenuta per l'incidente occorso all'Ing. e Parte_1
conseguentemente condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato e liquidato in € 4.781,75 o comunque secondo il giusto ed il provato, oltre rivalutazione e interessi compensativi. Condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediaconciliazione. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, pagina 2 di 13 - in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare che l'attore ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento al medesimo dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti la sera del 17.06.2018 allorché, verso le ore 22.30, cadeva rovinosamente a terra all'interno della stazione ferroviaria di Cremona a causa di una sostanza scivolosa, non segnalata, presente sulla rampa di scale che portava al binario, con conseguente trauma cranico minore, trauma distorsivo del rachide cervicale e del rachide lombare nonché contusione della regione trocanterica sinistra.
CP_ L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., in particolare deducendo l'omessa pulizia delle scale da parte di in qualità CP_1 di custode dei luoghi e l'inadeguata gestione delle operazioni di trasbordo da parte dei dipendenti dell'ente convenuto, i quali, secondo quanto asserito dall'attore, violavano l'obbligo di garantire un agevole trasferimento all'interno della stazione ferroviaria per i viaggiatori muniti di idoneo titolo di viaggio, incitandoli a correre verso i binari per non perdere la coincidenza.
L'attore pertanto ha concluso richiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La società si è costituita contestando tutte le domande avversarie, Controparte_1
ritenendole infondate in fatto e in diritto. In punto di an debeatur ha dedotto la mancanza di evidenze probatorie idonee a dimostrare la presenza del materiale scivoloso, descritto genericamente dall'attore, sulle scale della stazione ferroviaria, affermando altresì il buono stato di conservazione della stessa e la possibilità che tale sostanza sia stata gettata a terra dai passeggeri e, dunque, si configuri quale imprevedibile alterazione dei luoghi non evitabile dal custode.
Ha ritenuto, inoltre, che la causa dell'evento dannoso sia rinvenibile nel fatto di terzi viaggiatori che, procedendo velocemente versi i binari, portavano l'attore a perdere l'equilibrio, con conseguente pagina 3 di 13 ascrivibilità della responsabilità per la caduta interamente alla condotta imprudente dell'attore, che dovrebbe rilevare in ogni caso rilevare quale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. In punto di quantum debeatur la società convenuta ha evidenziato l'eccessività del risarcimento richiesto, il difetto del nesso di causalità con l'evento e l'inidoneità della perizia di parte a provare il danno.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine,
l'accertamento della condotta colposa dell'attore con conseguente riduzione del risarcimento.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita dal g.i. cui era originariamente assegnata mediante prova orale e ammissione di c.t.u. medico-legale.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'attore ha svolto, in via alternativa, sia l'azione risarcitoria contrattuale, volta a far valere la responsabilità di derivante da contratto di trasporto, ai sensi dell'art. Controparte_1
1681 c.c., sia l'azione risarcitoria extracontrattuale, volta a far valere la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il fatto per cui è causa può essere inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio ex art. 1681 c.c.. Come è noto,
a mente dell'art. 1681 c.c., “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, nella dicitura “durante il viaggio” sono ricomprese anche le soste effettuate dal veicolo durante l'interruzione del movimento necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri (cfr. Cass. n. 2496/2004 in relazione al trasporto a mezzo tram o filobus), nonché il carico dei bagagli e l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini (cfr. Cass. n. 11198/2003 in ipotesi di trasporto su metropolitana).
pagina 4 di 13 Dalla natura contrattuale della responsabilità del vettore, secondo la giurisprudenza prevalente, discende che grava sul viaggiatore la prova, oltre che del contratto di trasporto e del danno subito, anche del nesso causale tra quest'ultimo e l'attività del vettore, incombendo invece sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., ex multis, Cass. n. 11198/2003). La prova liberatoria può consistere anche nella prova che il sinistro è dipeso esclusivamente da fatto del passeggero o di un terzo (ex multis: Cass. 19.05.2008 n. 12694).
Può dunque osservarsi che la norma in esame pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità, la quale opera, però, a condizione che il trasportato abbia precedentemente fornito la prova del nesso causale tra il sinistro e il trasporto (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7423/1999).
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (cfr.
Cass. n. 3285/2006).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la domanda dell'attore sia meritevole di accoglimento.
All'esito dell'istruttoria orale sul punto svolta, invero, ritiene il Tribunale che – essendo non contestata la conclusione di un contratto di trasporto con la convenuta – possa considerarsi provato il fatto della caduta dello stesso mentre si trovava all'interno della stazione ferroviaria di Cremona, in corrispondenza di una sostanza scivolosa di cui erano cosparsi alcuni gradini della rampa di scale che l'attore stava discendendo allorché, dopo essere sceso da un autobus sostitutivo utilizzato a causa dell'impraticabilità di un tratto della linea ferroviaria sino a Cremona, si stava dirigendo verso il treno che avrebbe portato i viaggiatori sino a Brescia. Parimenti risulta provata la circostanza che, poiché Cont l'autobus sostitutivo era arrivato in ritardo a Cremona, un addetto di ivi presente sollecitava il gruppo di viaggiatori a sbrigarsi per non perdere il treno in procinto di partire, così come sono risultate provate le lesioni subite dall'attore in conseguenza della caduta.
In particolare, all'udienza del 9.05.23 il teste indifferente, ha dichiarato che in data Testimone_1
17.06.18 si trovava sullo stesso treno e che: “È vero che il la notte del 17 giugno cadde Parte_1
mentre scendeva le scale del sottopasso della stazione ferroviaria di Cremona. Io ero qualche gradino davanti a lui, a un certo punto ho sentito delle grida, mi sono girato e l'ho visto a terra sulle scale”;
“Quando mi sono girato ho visto che dove era caduto il c'era una macchia di una sostanza Parte_1
pagina 5 di 13 scivolosa, più scura del resto della pavimentazione. La macchia era sull'ultimo gradino prima del pianerottolo, che poi portava ad altre scale, quelle dove mi trovavo io. Il quando io mi Parte_1
girai, era a terra sul pianerottolo. Il aveva una borsa con il computer e un bagaglio, Parte_1
ricordo che io poi lo aiutai a portare il computer. Sia io che il avevamo fatto il viaggio da Parte_1
a Cremona in pullman, a Cremona dovevamo prendere il treno per Brescia. È vero che CP_3
l'autobus era in ritardo, credo circa di mezz'ora. È vero che un addetto delle Ferrovie ci disse di andare velocemente per prendere il treno. I pullman erano due o tre, eravamo in tanti. Io nel sottopasso ero uno dei primi, ma dietro c'era tutta la gente che arrivava”.
Analogamente il teste indifferente, ha dichiarato: “Io ero poco dietro e di lato Testimone_2
rispetto al quando lo vidi scivolare e cadere. Mi sembrava che in quel punto ci fosse del Parte_1 bagnato, dell'umido o dell'olio. È vero che il aveva entrambe le mani impegnate dai Parte_1 bagagli, uno di questi poi lo portai io. C'era un signore delle Ferrovie dello Stato che, una volta scesi dagli autobus, ci diceva di velocizzare il tragitto. Le persone nel sottopasso erano molte, dai pullman erano scese tante perso”.
Il fatto storico della caduta dell'attore sulle scale della stazione di Cremona, in data 17.06.18, in corrispondenza di una sostanza oleosa, così come le ulteriori circostanze relative al notevole affollamento del sottopasso e all'incitamento, da parte di un addetto della stazione, ad affrettarsi per non perdere il treno (a causa del ritardo dell'autobus da cui erano appena scesi i passeggeri) devono, dunque, ritenersi provati.
Né è emersa alcuna ragione per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, che conoscevano solo superficialmente l'attore e che hanno reso dichiarazioni del tutto coerenti tra loro.
L'attore, inoltre, ha prodotto documentazione medica, quale il referto del Pronto Soccorso, recante la data del 18.06.18 ore 00:21 (doc. 7 fasc. attoreo), da cui si evince che lo stesso ebbe a recarsi presso il
Pronto Soccorso della Fondazione Poliambulanza di Brescia riferendo una caduta accidentale verso le ore 22:00 (indicata all'accettazione con trauma anca sinistra e successivo trauma frontale).
Né, ad avviso di questo giudice, l'idoneità causale di detto evento può essere smentita in ragione del fatto che l'attore si rifiutò di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso di Cremona a seguito della caduta, preferendo proseguire il viaggio verso Brescia e richiedere l'intervento del 118 presso la stazione di Brescia, verosimilmente in ragione di una iniziale sottovalutazione, da parte dello stesso della portata lesiva delle conseguenze riportate a seguito della caduta, oltre che per il CP_4
comprensibile desiderio di essere eventualmente ricoverato presso un nosocomio prossimo al luogo di residenza.
pagina 6 di 13 Quanto, infine, alla contestazione sollevata dalla parte convenuta in ordine alle circostanze di accadimento del sinistro che parte ricorrente avrebbe riferito al 118 e che sono confluite nella relazione di soccorso del 118 (in particolare l'indicazione, “paziente caduto dal treno sugli scalini”), la stessa appare priva di pregio. Da un lato, deve considerarsi che non sono infrequenti erronee indicazioni in tale sede, così come in sede di accesso al Pronto Soccorso, considerato che generalmente l'attenzione dei sanitari è principalmente concentrata sulla verifica delle condizioni del soggetto;
dall'altro, deve evidenziarsi che hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., le sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, certamente non coperte da fede privilegiata le annotazioni compiute dal sanitario nel referto in ordine alla dinamica di un sinistro e alla soggettività del paziente come dallo stesso riferita che, dunque, risultano liberamente apprezzabili dal giudice sulla scorta del complessivo compendio probatorio. In ogni caso deve osservarsi che l'indicazione “paziente caduto dal treno sugli scalini”, stante la sua genericità, appare un mero errore materiale, per eccesso di sintesi, dei fatti realmente accaduti.
In conclusione, dalle emergenze probatorie è risultata prova della caduta di Parte_1
sulle scale del sottopassaggio della stazione di Cremona, in corrispondenza di una sostanza oleosa, e di un contratto di trasporto con il vettore RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nonché l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso occorso all'attore e il trasporto stesso.
Alla stregua delle emergenze istruttorie e dei principi di diritto applicabili alla decisione, il Tribunale osserva che la domanda attorea contrattuale è dunque risultata fondata, atteso che l'attore ha provato il nesso causale tra l'evento lesivo della caduta e il fatto trasporto, in assenza di prova liberatoria di CP_1
Deve dunque ritenersi, alla stregua delle deduzioni delle parti e dell'istruzione svolta, e considerati i principi di diritto da applicare, la responsabilità del vettore Controparte_1
In proposito, infatti, deve rammentarsi come l'art. 1681 c.c. stabilisca, ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per sinistri occorsi al trasportato, un requisito particolarmente stringente, onerando il vettore di provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In altri termini,
è posta a carico del vettore una presunzione di responsabilità, superabile solo con la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ebbene, nel caso di specie non può dirsi che abbia fornito una simile Controparte_1
prova liberatoria, atteso che si è limitata ad allegare che, qualora fosse risultata la prova della presenza di una sostanza nei luoghi della caduta, detta sostanza non potrebbe che qualificarsi come “fresca” in quanto, vista l'assenza di precedenti interventi di pulizia/manutenzione sulle scale della stazione di pagina 7 di 13 Cremona, visto altresì il flusso dei passeggeri, la sostanza sarebbe stata eventualmente versata da terzi passeggeri nella predetta occasione.
Cont Sul punto deve osservarsi che non ha provato il dedotto repentino e improvviso mutamento dello stato dei luoghi, né di avere effettuato idonea attività di pulizia o manutenzione.
Deve parimenti escludersi che alla determinazione dell'evento dannoso abbia concorso la condotta del danneggiato, considerate le peculiarità del sinistro, avvenuto allorché i passeggeri, discesi dall'autobus sostitutivo che era arrivato in ritardo alla stazione di Cremona, in orario serale, erano invitati da un addetto della stazione ad affrettarsi per non mancare la coincidenza con il treno per Brescia;
considerata, dunque, la fretta di raggiungere il treno, la folla di passeggeri e la circostanza che l'attore avesse le mani impegnate dai bagagli e non potesse nemmeno utilizzare il corrimano della scala, deve ritenersi l'insussistenza di una mancanza di diligenza in capo all'attore, idonea a determinare un concorso colposo dello stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ne consegue che, risultando provata la sussistenza del contratto di trasporto e di un sinistro occorso all'attore durante il trasporto - dovendosi certamente ritenere tale anche la fase di trasbordo dal pullman sostitutivo al treno - in mancanza, come si è osservato, di prova liberatoria, deve essere affermata la responsabilità del vettore convenuto, che non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
2. I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa , le cui conclusioni appaiono adeguatamente motivate e condivisibili. Deve dunque Persona_1
ritenersi che avendo riportato “flc frontale e distorsione del rachide Parte_1 cervicale”, in conseguenza del fatto dannoso del 17.06.18 – dopo un periodo di inabilità al 75% per 3 gg., al 50% per i successivi 20 gg. ed al 25% per ulteriori 20 gg. – abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 1,5%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria pagina 8 di 13 unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr.
Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere distintamente allegate e provate.
Deve richiamarsi, invero, quanto evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020), secondo cui l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
pagina 9 di 13 Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale.
Il danno morale, invece, non è stato in alcun modo allegato, essendosi parte attrice limitata a richiedere il risarcimento del “danno non patrimoniale”.
Deve escludersi che l'allegazione della sofferenza interiore possa ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo a tal fine necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato;
nulla invece parte attrice ha allegato in termini di sofferenza interiore.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, tale voce di danno non può essere riconosciuta, potendosi pertanto liquidare il solo danno biologico.
Richiamato quanto osservato poc'anzi circa la composizione del c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno, deve osservarsi che anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea l'importo base previsto dalla Tabella milanese (115,00 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (84,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo e
31,00 euro a titolo di danno morale temporaneo).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito da nella sola componente di danno biologico, possa essere equitativamente Parte_1
liquidato nella somma complessiva di euro 1.469,00, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 1,5% in soggetto di 66 anni, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi permanenti.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base (per la sola componente di danno biologico) di cui alla Tabella (84,00 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di euro 1.449,00 (189,00 euro per 3 gg. al 75%, euro 840,00 per
20 gg. al 50% ed euro 420,00 per 20 gg. al 25%).
Sulla base dei principi richiamati in tema di liquidazione del danno non patrimoniale e di personalizzazione, trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito dall'attore, alla luce di quanto allegato e provato.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari ad euro 2.918,00
a titolo di danno non patrimoniale.
pagina 10 di 13 Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro 2.918,00 devalutata all'epoca del fatto (17.06.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 17.06.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3. Per quanto concerne le spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, compete altresì alla stessa, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate nella misura di euro 429,00.
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Parte attrice ha altresì chiesto il ristoro delle spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione, quantificate in euro 48,80 per spese e in euro 441,00 per compensi.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto
(quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che
pagina 11 di 13 l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n.
14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass., ord. n. 24481 del 4.11.2020).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'attore ha provato documentalmente di aver attivato la procedura di mediazione (doc. 10 fasc. attoreo) – la cui utilità si prospettava comunque, anche considerati gli importi di cui si chiedeva il risarcimento – che non si è però svolta a causa dell'assenza della parte convenuta.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di poter riconoscere le spese sostenute dall'attrice per l'attivazione della procedura, per la cui liquidazione può farsi riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 55/2014 per la fase di attivazione della mediazione, pari ad euro 441,00, oltre ad euro 48,80 per esborsi, e così per complessivi euro 489,80, somma liquidata in moneta attuale, sulla quale sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte ricorrente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce pagina 12 di 13 delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 283,65 per spese e in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di 2.918,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro
918,80 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori calcolati come in motivazione;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate euro Controparte_1
283,65 per spese e in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 13 di 13