Art. 11. Sperimentazione zootecnica
Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.
Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.