CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: mutuo nella causa iscritta al n. 389 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in Quartu S. Elena, elettivamente C.F._1 domiciliato in Cagliari via Raffa Garzia n. 13 presso lo studio dell'avv.
Andrea Massacci che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale del
18 ottobre 2018 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con sede in Milano, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore - in qualità di procuratrice di C.F. CP_2 P.IVA_2 con sede in Conegliano (TV), giusta procura notarile conferita in data
01/08/2013 a Rep. n. 286032, Racc. n. 23407 Notaio di Persona_1
Pordenone, registrata in Pordenone in data 05/08/2013 al n. 7639, serie 1T - elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via Ossani, 12/2 presso lo studio dell'Avv. Marco Sartoni del Foro di Ravenna che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLATA All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello e nella comparsa conclusionale):
“Piaccia alla Corte, ogni altra istanza respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva:
In via principale:
1. Rigettare, dichiarando l'inesigibilità del credito e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa avversa, ogni domanda proposta e/o proponenda dalla società appellata.
2. Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, incluso il 15% sulle competenze a titolo di rimborso delle spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto generica e priva dei requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora richiesti per il suo eventuale accoglimento;
- in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice appellante e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, di primo e secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda è così riassunta nella sentenza di primo grado:
“2. Con ricorso datato 20.3.2017, la società Parte_2 ha chiesto al Tribunale pronuncia di ingiunzione di
[...] pagamento nei confronti di , per la somma di Euro Parte_1
20.232,31, relativa ad un finanziamento concesso in data 10 marzo 2006. A tal fine ha esposto che:
- in data 02/03/2006 il Sig. aveva sottoscritto con Pt_1 CP_3
un contratto di mutuo che prevedeva l'erogazione, a suo favore, della
[...] somma di € 29.160,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili dell'importo di €
243,00 cadauna a mezzo cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione lavorativa, secondo la disciplina sancita nel D.P.R. n. 180/1950;
- a garanzia del credito sopra menzionato, aveva stipulato Controparte_3 con – in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 54 Parte_3 del D.P.R. n. 180/1950 e a proprio esclusivo beneficio - la polizza di assicurazione Rischio Impiego n. 315339;
- all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di mutuo, il Sig. Pt_1 aveva preso atto che «per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi di impiego, la compagnia di assicurazione sarà sostituita al
Cessionario, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 1 del presente atto»;
- l'amministrazione datrice di lavoro del Sig. , Esercito Italiano, Pt_1 raggiunta da notifica della cessione del credito, aveva provveduto a corrispondere alla Finanziaria mutuante n. 20 quote mensili da € 243,00 cadauna, trattenute sulle retribuzioni maturate dal dipendente dal mese di maggio 2006 al mese di dicembre 2007, per complessivi € 4.860,00 a saldo parziale del debito da finanziamento;
- in data 1.1.2008 si era interrotto il rapporto di lavoro tra il Sig. Pt_1
e l'Esercito Italiano;
- essendosi per quanto sopra concretizzato il sinistro coperto dalla polizza assicurativa “Rischio impiego”, aveva liquidato a Parte_3 favore della (già la somma di € 20.232,31 Controparte_4 Controparte_3 rimanendo così espressamente surrogata, come da previsione contrattuale e per identico importo, nei diritti e nelle facoltà spettanti alla Finanziaria mutuante;
- in data 24/06/2013, aveva ceduto il credito a Parte_3 CP_2
[...]
- la cessione si era perfezionata ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999
(c.d. Legge sulla cartolarizzazione) e della medesima, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, era stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda del 24/12/2013.
Il decreto ingiuntivo (con il numero 891/2018) è stato emesso in data 17 maggio 2018.”
Con atto notificato il 31 ottobre 2018 ha proposto Parte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 822/2022 pubblicata il 29 marzo 2022 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo numero 891/2018 emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 17 maggio 2018; condanna al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della somma di € 20.232.31 oltre interessi di mora al tasso legale
[...] dall'1.1.2008 fino al saldo effettivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 società che vengono liquidate in euro 4.355,00 oltre spese Controparte_1 generali ed accessori.”
Con atto di citazione del 24 ottobre 2022 ha proposto appello Pt_1
. Costituitasi in giudizio la società rigettata
[...] Controparte_1
l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Primo motivo di appello:
1. Erroneità della sentenza laddove ha accolto una domanda non proposta dalla vizio di ultrapetizione. Controparte_1
Il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo in quanto tardivamente notificato, ma ha poi condannato al pagamento in favore Parte_1 della società della somma di € 20.232,31 oltre interessi di Controparte_1 mora al tasso legale dal 1.1.2008 fino al saldo effettivo.
Con il primo motivo di impugnazione censura la Parte_1 sentenza per un vizio di ultra petizione in quanto aveva pronunciato su una domanda che non era mai stata proposta dall'appellata, la quale aveva concluso per la condanna del al pagamento della predetta somma Pt_1 in favore della società di cui è la CP_2 Controparte_1 rappresentante.
Il motivo è infondato.
La pronuncia di condanna di è stata emessa dal Parte_1
Tribunale di Cagliari in favore della società che è Controparte_1 intervenuta nel giudizio di primo grado con comparsa di intervento volontario dell'11.9.2020, a seguito della fusione per incorporazione della società
Parte_4 avvenuta con atto del 15.01.2020, dichiarando di costituirsi in giudizio in prosecuzione in nome e per conto della società e chiedendo la CP_2 condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto “a favore di CP_2
rappresentata da .
[...] Controparte_1
Nessun vizio di ultra petizione è pertanto ravvisabile nella pronuncia impugnata, avendo il giudice di prime cure condannato il al Pt_1 pagamento del dovuto in favore della società che stava in Controparte_1 giudizio esclusivamente ed espressamente quale rappresentante della società
CP_2
Nella comparsa conclusionale l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza, oltreché per il difetto di domanda, anche perché la condanna era stata disposta in favore di un soggetto diverso dall'asserito creditore, privo della necessaria titolarità del credito.
Anche tale profilo di doglianza risulta assolutamente infondato, considerato che non può revocarsi in dubbio che la condanna sia stata disposta in favore della società non in proprio ma quale Controparte_1 rappresentante della società unica veste legittimante il suo CP_2 intervento in giudizio.
Secondo motivo di appello:
2. Erroneità della sentenza laddove non ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 1267 comma 2° c.c.
e 1198 c.c.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove non aveva applicato, in suo favore, il combinato disposto degli artt. 1198 comma 2° c.c. e 1267 comma 2° c.c. In virtù di tali norme la cessionaria era obbligata ad escutere diligentemente il debitore ceduto prima di poter agire contro il cedente: nel caso specifico la società assicuratrice si era limitata ad inviare all'Inpdap, subentrato al suo datore di lavoro, una semplice lettera di messa in mora senza intentare alcuna attività recuperatoria, sotto forma di azione giudiziaria e/o esecutiva, volta ad ottenere la condanna all'adempimento del debito ceduto, talché il credito azionato doveva ritenersi inesigibile.
Il Tribunale, al contrario, aveva addossato ad esso appellante un inesistente onere probatorio, assumendo che fosse suo compito dimostrare che quanto dichiarato stragiudizialmente dall'Inpdap fosse impreciso o infondato.
A fronte dell'eccezione di inesigibilità del credito, già sollevata negli esposti termini nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha così motivato:
“In proposito, occorre preliminarmente evidenziare, in fatto, che risulta documentalmente dimostrato che la finanziaria mutuante, esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 1 del contratto di finanziamento, aveva provveduto a richiedere all' di Cagliari la prosecuzione CP_5 dell'ammortamento progressivo del residuo debito originato dal rapporto oggetto di giudizio, a mezzo trattenute da eseguirsi sulla pensione di
Marongiu Valerio;
e che l'Ente previdenziale aveva comunicato
l'impossibilità di dare corso alla richiesta della società a causa la destinazione dell'intera “quota disponibile” del trattamento pensionistico all'ammortamento di altri e diversi debiti (cfr. doc. 5 di parte convenuta).
Ciò posto, appare evidente che nel caso di specie non si profila in fatto alcuna insolvenza dell'Istituto pensionistico, tale che, stante l'inerzia del creditore cessionario, possa predicarsi l'applicazione della disposizione dell'art. 1267 co 2, richiamata dall'art. 1198 c.c. per la cessione pro solvendo. L'Istituto pensionistico, infatti, investito della richiesta di pagamento della assicurazione surrogata alla cessionaria, ha "semplicemente" rappresentato
l'impossibilità di procedere al versamento della quota pretesa, per un fatto imputabile allo stesso creditore cedente (ovvero l'opponente), costituito dalla sua pregressa esposizione debitoria, divenuta tale da assorbire la quota del quinto del trattamento pensionistico, oggetto di cessione. Stando così le cose, la cessione operata dal ha avuto ad oggetto un credito futuro Pt_1 giuridicamente inesistente, in quanto non cedibile alla creditrice cessionaria, per un fatto sopravvenuto certo non imputabile alla stessa. Stante quanto sopra, se l'opponente avesse voluto effettivamente porre in discussione quanto rappresentato da INPDAP, avrebbe dovuto allegare e dimostrare la capienza del proprio trattamento pensionistico anche rispetto alla pretesa creditoria qui avanzata;
ciò che non è avvenuto, essendosi
l'opponente limitato ad una assai generica eccezione circa la necessità per la finanziaria di “escutere” l'INPDAP con specifiche azioni legali e giudiziali.
I condivisibili principi fatti propri dalla giurisprudenza richiamata dall'opponente nelle comparse conclusionali in relazione alla cessione pro solvendo ex art. 1198 c.c., risultano pertanto, nel caso di specie, del tutto inconferenti.” .
Il motivo d'appello, che si limita a ribadire l'applicazione della disposizione dell'art. 1267 co 2 c.c., richiamata dall'art. 1198 c.c, non scalfisce la ratio decidendi della sentenza.
Nel caso scrutinato, non vi era insolvenza del debitore ceduto, avendo l'Inpdap rappresentato l'impossibilità di procedere al versamento della quota pretesa, per un fatto imputabile allo stesso creditore cedente (ovvero l'opponente), costituito dalla sua pregressa esposizione debitoria, divenuta tale da assorbire la quota del quinto del trattamento pensionistico, oggetto di cessione.
A fronte di tale dichiarazione, in mancanza di allegazione e prova da parte del cedente che il proprio trattamento pensionistico fosse sufficiente a coprire anche la pretesa creditoria per cui è causa, è di tutta evidenza che lo svolgimento di un'attività recuperatoria attraverso un'azione giudiziaria nei confronti dell'Istituto previdenziale da parte del creditore sarebbe stata temeraria, non ravvisandosi, pertanto, nessuna sua negligenza nel non promuoverla.
Si condivide, pertanto, la valutazione del Tribunale di ritenere non riconducibile la fattispecie scrutinata all'ambito di applicazione della disposizione dell'art. 1267 co 2 c.c., richiamata dall'art. 1198 c.c., non ravvisandosi alcun inadempimento da parte del debitore ceduto.
Nella comparsa conclusionale l'appellante sviluppa una nuova allegazione, affermando l'esistenza di un inadempimento del debitore ceduto, la Regione Militare della Sardegna, che avrebbe dovuto impedire al cedente di disporre del quinto dello stipendio o della pensione in favore di altri creditori e avrebbe comunque dovuto soddisfare la creditrice con le somme corrisposte al dipendente a titolo di liquidazione così come l'Inpdap avrebbe dovuto proseguire nell'effettuazione della trattenuta sulla pensione erogatagli della medesima somma già vincolata sulla retribuzione versatagli dal datore di lavoro.
Stante la novità dell'allegazione e, conseguentemente, la sua inammissibilità, si ritiene di non doversi soffermare su tali nuove questioni.
Terzo motivo di appello:
3. Erroneità della sentenza laddove non ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento riguardante la decorrenza degli interessi legali.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante, in subordine al mancato accoglimento del secondo motivo, censura la sentenza per aver riconosciuto gli interessi legali sulla somma alla cui corresponsione era stato condannato dal 1° gennaio 2008 benché dalla quietanza dell' CP_6 risultava che la somma di euro 20.231,31 fosse stata pagata il 10 gennaio
2014, data dalla quale, pertanto, dovevano ritenersi dovuti gli interessi in quanto, in caso contrario, la società appellata avrebbe ricevuto un arricchimento ingiustificato, vedendosi attribuire un rimborso superiore rispetto all'esborso da essa affrontato.
Il Tribunale sulla questione ha così motivato: “4.2.3 In secondo luogo, in relazione alle contestazioni relative alla decorrenza degli interessi moratori pretesi, occorre rammentare che la surrogazione di pagamento costituisce un fatto impeditivo della estinzione della obbligazione, che una volta “adempiuta” dal terzo, tramite appunto il “meccanismo” della surrogazione (che costituisce un fenomeno di successione soggettiva dal lato attivo del credito), resta la medesima. Di conseguenza, la surrogazione di
[...]
e la successiva cessione disposta in favore di Parte_3 CP_2 non hanno comportato l'estinzione del debito originario, bensì la (semplice) successione soggettiva nel (medesimo) rapporto obbligatorio, nel suo lato attivo. Detto rapporto obbligatorio trae la sua origine dal contratto di mutuo
n. 844816, pacificamente stipulato dall'opponente in data 2.3.2006; di conseguenza, stante quanto disposto al punto sub C del contratto di finanziamento – “in caso di mancato pagamento delle rate mensili ad ammortamento del prestito nei termini sopra indicati verranno applicati gli interessi di mora al tasso contrattuale” – il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora (che peraltro in contratto erano stati pattuiti nella misura del 4,50% e che invece vengono qui richiesti al saggio legale) insorge al solo ricorrere di mancato pagamento delle rate previste in piano di ammortamento, circostanza che nel caso di specie si era avverata in corrispondenza dell'interruzione dei pagamenti mensili eseguiti da Esercito
Italiano, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro di Parte_1
.”
[...]
Il motivo è fondato.
La somma versata dalla cessionaria e domandata al è Pt_1 comprensiva delle quote residue, detratti gli interessi scalari del 4,50% per anticipata estinzione (vedasi doc. n.4 appellata): il suo pagamento, avvenuto il 10 gennaio 2014, data non contestata, ha estinto anticipatamente il debito del cedente e successivamente ad esso nessun diritto di credito in capo a permane. Controparte_7
deve pertanto ritenersi obbligato a pagare alla Parte_1 cessionaria gli interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento, ovvero dal
10 gennaio 2014, consentendo l'effetto della surrogazione di agire verso il debitore principale soltanto nei limiti delle somme concretamente corrisposte in sua vece, diversamente configurandosi, come da lui allegato, un indebito arricchimento della cessionaria.
Sulle spese
L'accoglimento del terzo motivo sulla decorrenza degli interessi consiglia la compensazione per un quarto delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendosi i restanti tre quarti a carico dell'appellante, maggiormente soccombente, valutato l'esito complessivo della lite.
Per le spese del giudizio di primo grado si fa propria la quantificazione operata dal Tribunale.
Per il giudizio di appello ritiene di applicare i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale in relazione all'attività difensionale spiegata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. condanna al pagamento in favore della società Parte_1 della somma di € 20.232.31 oltre interessi di mora al tasso Controparte_1 legale dal 10 gennaio 2014 fino al saldo effettivo;
2. dichiara compensate per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla rifusione dei restanti tre quarti che Parte_1 si liquidano in euro 3266,25 per il giudizio di primo grado ed in euro 2949,75 per il presente giudizio oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 luglio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru