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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6073 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2430/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2430/2020 All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 Avv. PAGNOTTA NICOLA Presente
Appellato/i Controparte_1 Avv. TUCCINI RICCARDO Presente
CP_2 Avv. MA IA Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2430 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 71, presso lo studio dell'avv. Nicola Pagnotta (C.F.:
; PEC: ) che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n. 25, presso lo studio dell'avv. Riccardo Tuccini
(C.F.: - PEC: ) che la rappresenta e CodiceFiscale_3 Email_2 difende giusta procura in atti
- APPELLATA -
NONCHE'
e MA IA CP_2
– APPELLATI CONTUMACI – pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 20485/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 24/10/2019 – resa nel procedimento R.G. n. 35462/2015, promosso dallo stesso nei confronti di , e MA FI. Parte_1 CP_1 CP_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore in relazione al sinistro stradale avvenuto il 19.4.2012 e che aveva visto Parte_1 coinvolti il motoveicolo di proprietà e condotto dal medesimo e l'autoveicolo di proprietà di
[...]
condotto da MA IA - assicurato con la - agiva in CP_2 Controparte_1 giudizio con atto notificato ed iscritto a Ruolo nel maggio 2015 nei confronti dei convenuti in epigrafe chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare di quelli meccanici e di quelli derivati dalle lesioni subìte con postumi permanenti.
Allegava che l'auto stava immettendosi sulla pubblica via uscendo da un distributore di benzina non concedendo la prescritta precedenza. Aveva ricevuto euro 6.100 a settembre 2012 dalla per il CP_1 danno alla moto ed euro 44.000 nell'aprile 2013 per le lesioni personali. Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante. Argomentava sulle varie voci di danno spettantigli.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'esistenza di corresponsabilità per eccessiva Controparte_1 velocità tenuta dal motociclista nonché per tenuta di corsia di marcia al centro della carreggiata anziché sulla destra. Contestava il quantum richiesto ritenuto esorbitante in relazione alle lesioni ed ai postumi permanenti residuati;
argomentava diffusamente su tale aspetto della domanda risarcitoria.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “dichiara l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale in questione e condanna
[...]
, MA IA e la , in solido, al risarcimento del danno in CP_2 Controparte_1 favore di , danno liquidato – detratto l'acconto già percepito - nella complessiva Parte_1 somma di euro 61.210,00, oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione nonchè alla rifusione delle spese di lite che distratte in favore del suo Avvocato si liquidano in euro 1.300,00 per spese ed euro 13.430,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Pone a definitivo carico solidale dei soccombenti l'esborso della CTU già liquidata con decreto esecutivo nella fase istruttoria.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento dell'appello proposto:
1. riformare la sentenza n. 20485/2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma pubblicata in data
24/10/2019, a definizione del giudizio R.G. n. 35462/2015, nella parte descritta in narrativa del pagina 3 di 10 presente atto laddove il Giudice di prime cure (pag. 7 e seguenti della sentenza), pur dando atto che l'attore ha svolto ampie argomentazioni critiche alla CTU in comparsa conclusionale circa la valutazione dell'invalidità permanente individuata dal CTU, richiedendo un 40/42%, osserva che leggendo la CTU essa appare congruamente motivata ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti dopo il deposito della bozza di relazione discutendo ed argomentando in concreto sui vari aspetti sottoposti al suo esame, laddove il Giudice di prime cure constata che “appare emergere una comprensibile difficoltà psicologica in soggetto di giovane età derivante dalla perdita di un testicolo ma senza apprezzabili ripercussioni oggettive clinicamente testate”, e liquida 76.831 euro per invalidità permanente (24% in base alla CTU medico-legale dr. ai valori attuali, euro Persona_1
24.000 per il danno morale non ricompreso nella liquidazione del danno biologico condannando i convenuti “in solido al risarcimento del danno in favore di , danno liquidato – Parte_1 detratto l'acconto già percepito – nella complessiva somma di euro 61.210,00, oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione.
2. Accogliere la domanda tutta, così come formulata nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, contrariis rejectis, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor FI MA, conducente della autovettura Volkswagen Golf targata
DW846JD di proprietà del signor assicurata per la r.c.a. con (polizza CP_2 Controparte_1
n. E12489/04), condannarlo, unitamente e in solido con il signor e con la CP_2 CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] dall'appellante signor , analiticamente descritti in parte narrativa del presente atto, Parte_1
(perdita del testicolo con funzionalità residua del testicolo superstite;
danno estetico;
difficoltà del rapporto sessuale;
frattura di al polso destro;
danno psichico) da quantificarsi in Euro Per_2
411.996,24 (quattrocentoundicimilanovecentonovantasei/24euro), tenuto conto dell'importo di Euro
44.000,00 (quarantaquattromila/00euro) corrisposti all'attore in data 18-4-2013, trattenuti in acconto,
e tenuto conto dell'importo di Euro 64.976,76 (sessantaquattromilanovecentosettantasei/76), comprensivi di interessi legali e lucro cessante - come statuito nella sentenza di primo grado - corrisposti all'attore da in esecuzione della predetta sentenza di primo grado, Controparte_1 comprensivi del danno non patrimoniale, delle spese mediche sostenute e documentate - oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla predetta somma rivalutata, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
3. Laddove fosse ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione del danno parte appellante richiede, in via istruttoria, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., la rinnovazione della CTU al fine di accertare e quantificare correttamente il risarcimento delle lesioni riportate dal Signor nel sinistro stradale per cui è causa. Parte_1
Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagina 4 di 10 pagamento delle spese e dei compensi professionali del grado d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
§ 5. – L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1 data 18/1/2021, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Respingere
l'appello proposto dal Sig. in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto Parte_1 con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 15/2/2023, a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello, è stata dichiarata la contumacia di e MA FI. CP_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata per difetto di specificità, in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in un motivo.
§ 9.1 — Con tale motivo di appello viene dedotta la: “errata applicazione dell'art. 115 primo comma c.p.c., l'omessa valutazione dei documenti decisivi per il giudizio e l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie (CTU)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ciò chiarito, a titolo di danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto costituzionalmente tutelata (art. 32 Cost. Rep.), vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi scaturenti dai criteri applicabili alla concreta fattispecie in esame: a) indicazione normativa di euro 47,07 giornalieri per l'invalidità temporanea totale relativa alle c.d. micropermanenti derivate da sinistro stradale secondo l'ultimo aggiornamento
D.M.
9.1.2019 Ministero Sviluppo Economico e dei valori-punto ivi indicati per le invalidità permanenti fino al 9% (tabella relativa alle predette micropermanenti introdotta dall'art. 5 della legge n. 57\01 ora trasfuso nell'art. 139 D.Lgs. n. 209\05 (codice delle assicurazioni); b) valori di liquidazione del danno giusta tabella in uso per l'anno in corso – 2019 - presso questo Tribunale per uniformare le liquidazioni a casi simili relativamente alle c.d. macropermanenti (in mancanza di tabelle adottate per legge o atti equiparati ex art. 138 codice delle assicurazioni cit., in attesa dell'auspicato varo legislativo della tabella unica nazionale rimandato ormai da tanti anni), tabella pagina 5 di 10 prevedente euro 110,60 giornalieri per l'invalidità temporanea totale ed un valore-punto ricompreso tra euro 1.195,42 riferito al grado di invalidità dell'1% di un danneggiato di un anno di vita, euro
22.413,97 riferito ad una invalidità del 10% del medesimo danneggiato, euro 65.374,09 riferito ad una invalidità del 20%, euro 128.880,36 riferito al grado di invalidità del 30% (…); valori economici a scalare in difetto con il progredire dell'età del danneggiato;
c) valore del singolo punto in ogni caso temperato da un coefficiente progressivo di abbattimento rapportato all'età del soggetto al momento del fatto illecito (nel caso di specie di anni 27): euro 4.977 per invalidità temporanea assoluta (gg. 30)
e parziale (gg. 30 al 50%) ed euro 76.831 per invalidità permanente (24 % in base alla CTU medico- legale dr. . L'attore ha svolto ampie argomentazioni critiche alla CTU in comparsa Persona_1 conclusionale circa la valutazione dell'invalidità permanente individuata dal CTU, richiedendo un 40-
42%. Ciò posto va osservato che leggendo la CTU essa appare congruamente motivata ed ha tenuto conto delle osservazioni svolte dalle parti dopo il deposito della bozza di relazione discutendo ed argomentando in concreto sui vari aspetti sottoposti al suo esame. Appare emergere una comprensibile difficoltà psicologica in soggetto di giovane età derivante dalla perdita di un testicolo ma senza apprezzabili ripercussioni oggettive clinicamente testate. Gli aspetti evidenziati dall'attore possono esser rilevanti in sede di liquidazione del danno morale aggiuntivo di cui infra si dirà. A titolo di danno morale/non patrimoniale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico che attiene precipuamente alle conseguenze anatomo-funzionali medicalmente accertabili, e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), particolarmente apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) in relazione alla frattura riportata al radio destro ed all'intervento di orchiectomia con apposizione di protesi, alla degenza ospedaliera, ai vari controlli medici succedutisi nel tempo ed agli evidenti aspetti generali psicologici in un soggetto maschio di giovane età si stima equo liquidare, personalizzando detta voce di danno per le concomitanze suddette con congruo aumento rispetto alle usuali liquidazioni secondo i parametri di base previsti dalla tabella in uso presso questo Tribunale, ai valori attuali, euro 24.000, ex artt. 2059 e 2056 cod. civ.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure, nella parte della sentenza appellata, statuendo sul quantum, si è limitato ad effettuare un acritico rinvio alla relazione del CTU (…). Invero dall'elaborato del CTU emergono con tutta evidenza argomentazioni dai toni autoreferenziali, completamente avulse e incompatibili con le osservazioni prospettate dal consulente di parte nel caso concreto (…). Nel ragionamento del Giudice di primo grado manca sostanzialmente qualsiasi considerazione o confutazione delle osservazioni sviluppate dall'appellante in comparsa conclusionale, pagina 6 di 10 che proponevano puntuali critiche alle conclusioni del CTU. Osservando l'elaborato del consulente di parte il Giudice avrebbe dovuto, invece, doverosamente soffermarsi sulle sofferenze intime dell'attore, accuratamente descritte e documentate dal dott. sulla incapacità del giovane ad avere una piena Per_3 attività sessuale, un aspetto del danno alla persona estremamente importante (…). Il Giudice ha, invece, aderito alla valutazione “tabellare” proposta dal Consulente d'Ufficio attestante perlopiù danni fisici (orchiectomia sinistra e frattura tipo RA del polso destro) senza tenere in debito conto la specificità nonché la peculiarità e la gravità anche di quei danni psichici che si sono subitaneamente manifestati (…). Il Giudice, aderendo acriticamente alle conclusioni offerte dal CTU, non ha esaminato e non ha dato conto di tutta quella serie specifica e puntuale di rilievi medico legali presentati dal consulente di parte corroborati anche dalle perizie di altri accreditati professionisti che hanno visitato il signor certificandone le gravi patologie (…). Il CTU ha caparbiamente glissato Pt_1 su un aspetto davvero cruciale della vicenda. Il signor ha subito un trauma contusivo dello scroto Pt_1 con rottura traumatica del testicolo sinistro con infarcimento emoraggico dell'organo, trattato con orchiectomia ed applicazione di protesi testicolare;
da tale lesione si è manifestata una disfunzione erettile, un'alterazione del comportamento sessuale e oligoastenoteratozzospermia con un trauma psichico, documentato con accertamenti clinici e strumentali, causa di stato ansioso-depressivo e concausa dei disturbi della sfera sessuale. Situazioni patologiche quelle testé descritte che hanno alterato irreversibilmente la vita di relazione del signor e che, se diversamente e adeguatamente Pt_1 valutate dal CTU, avrebbero senz'altro condotto ad una valutazione del danno ben diversa e di gran lunga superiore a quella riconosciuta in primo grado (…). La misura del 24% della invalidità permanente della totale così ottenuta, ossia così come approssimativamente calcolata dal CTU, non ha in definitiva tenuto conto del danno alla vita di relazione (danno psichico) che ne è derivato, del danno estetico, seppur lieve, comunque pur sempre una cicatrice visibile nelle parti intime di un giovane uomo e del danno derivante dalla difficoltà del rapporto sessuale, sia in termini meccanici, riferiti all'atto stesso, sia da un punto di vista emotivo-psicologico che rende senz'altro complicato il rapporto sessuale in assenza di un testicolo.”.
Aggiunge il Leva: “Si auspica, pertanto, che la gravata sentenza venga senz'altro riformata dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita nel senso di valutare e, conseguentemente liquidare, il danno dell'attore nel seguente modo: perdita del testicolo con funzionalità residua del testicolo superstite:
11%; danno estetico: 5%; difficoltà del rapporto sessuale, nella misura del 10% (in un range tabellare variabile dal 6% al 14%); frattura di RA a destra (polso): 6%; danno psichico in un range del
10-20%. Quindi, complessivamente, valutando le lesioni subite dall'appellante in un range variabile tra il 42% (riducendo al minimo il danno psichico) e il 52% della invalidità permanente totale oltre pagina 7 di 10 alla riliquidazione del danno morale/non patrimoniale (non ricompreso nel predetto danno biologico) in misura non inferiore al 50% del danno biologico, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea.”.
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso che parte attrice, nella comparsa conclusionale di primo grado, non ha avanzato critiche nuove alla c.t.u., ma ha soltanto riproposto le medesime osservazioni che il proprio c.t.p. aveva formulato nell'ambito del sub procedimento ex art. 195 c.p.c., alle quali il c.t.u. aveva già replicato nella relazione finale.
Ciò posto, si deve ricordare in diritto che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
La sentenza, dunque, è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dall'attore, atteso che queste ultime erano fondate sulle critiche già espresse dal c.t. di parte attrice alla quali il perito d'ufficio aveva replicato.
Quanto al merito delle valutazioni espresse dal c.t.u. in primo grado, occorre evidenziare che,
l'ausiliare ha motivato, con chiarezza ed esaustività, le proprie conclusioni relative alla quantificazione del danno biologico, accertando che ha riportato, all'esito dell'incidente de quo, Parte_1 un'invalidità permanente pari al 24 % per frattura del polso, orchiectomia e relativa cicatrice chirurgica, oligoastenozoospermia e lieve disfunzione rettile.
Le suddette conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo del danneggiato, su una valutazione adeguata degli elementi desunti da tale indagine e dalla documentazione sanitaria prodotta nonché sull'analisi delle risultanze della consulenza specialistica endocrinologica/andrologica espletata nel corso delle operazioni peritali.
Si deve dunque concludere che, attesa la chiarezza ed esaustività della consulenza eseguita in primo grado, non è necessario procedere a una nuova CTU.
Per quanto concerne specificamente il mancato riconoscimento – a detta dell'appellante – del danno morale da parte del consulente d'ufficio, occorre rilevare quanto segue.
pagina 8 di 10 Innanzitutto, come sottolineato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice – e non smentito da quest'ultima –, gran parte della documentazione citata dal consulente di parte a sostegno della quantificazione del danno psichico sofferto, ovvero le relazioni del dott. Per_4
e del dott. e i certificati del dott. , non è stata prodotta dall'attore in primo grado. Per_5 Per_6
Invero, il doc. 3 allegato all'atto di citazione di primo grado è rubricato “relazione medico- legale redatta dal prof. in copia”, non facendosi alcun riferimento alle relazioni del dott. Persona_7
e del dott. e ai certificati del dott. . Per_4 Per_5 Per_6
Ciononostante, nel fascicolo di primo grado depositato telematicamente da parte appellante sono stati scansionati e inseriti nel doc. 3 anche i suddetti certificati e relazioni, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.. Conseguentemente, la documentazione medica, che è stata prodotta per la prima volta in sede di appello, non è utilizzabile.
In ogni caso, occorre osservare che il c.t.u. ha riscontrato nel danneggiato, tenendone conto nella quantificazione del danno biologico, anche un danno psichico (cfr. relazione del c.t.u.: “la valutazione dell'11% per l'orchiectomia ricomprende anche la sfera psichica;
non a caso proprio la citata e recentissima Guida SIMLA 2016 ha elevato il danno massimo dall'8% all'11% ricomprendendo proprio le ripercussioni sulla sfera psichica”) e che il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attore anche il danno morale (“Appare emergere una comprensibile difficoltà psicologica in soggetto di giovane età derivante dalla perdita di un testicolo ma senza apprezzabili ripercussioni oggettive clinicamente testate. Gli aspetti evidenziati dall'attore possono esser rilevanti in sede di liquidazione del danno morale aggiuntivo di cui infra si dirà”. ……“A titolo di danno morale/non patrimoniale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico
(…) si stima equo liquidare, personalizzando detta voce di danno per le concomitanze suddette con congruo aumento rispetto alle usuali liquidazioni secondo i parametri di base previsti dalla tabella in uso presso questo Tribunale, ai valori attuali, euro 24.000, ex artt. 2059 e 2056 cod. civ”).
Ebbene, il rilevante importo di € 24.000,00 liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale appare ampiamente satisfattivo delle sofferenze patite dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente de quo, per quanto emergono dalla citata ctu.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto da Parte_1 deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i pagina 9 di 10 valori minimi, attesa la elementarietà della fattispecie e l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Totale compenso tabellare: € 7.160,00
§ 11. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e MA FI, avverso la sentenza n. 20485/2019, emessa dal CP_1 CP_2
Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. AN , a rifondare a le spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1 CP_1
7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 22/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Nicolò Papi CP_3
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2430/2020 All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 Avv. PAGNOTTA NICOLA Presente
Appellato/i Controparte_1 Avv. TUCCINI RICCARDO Presente
CP_2 Avv. MA IA Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2430 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 71, presso lo studio dell'avv. Nicola Pagnotta (C.F.:
; PEC: ) che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n. 25, presso lo studio dell'avv. Riccardo Tuccini
(C.F.: - PEC: ) che la rappresenta e CodiceFiscale_3 Email_2 difende giusta procura in atti
- APPELLATA -
NONCHE'
e MA IA CP_2
– APPELLATI CONTUMACI – pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 20485/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 24/10/2019 – resa nel procedimento R.G. n. 35462/2015, promosso dallo stesso nei confronti di , e MA FI. Parte_1 CP_1 CP_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore in relazione al sinistro stradale avvenuto il 19.4.2012 e che aveva visto Parte_1 coinvolti il motoveicolo di proprietà e condotto dal medesimo e l'autoveicolo di proprietà di
[...]
condotto da MA IA - assicurato con la - agiva in CP_2 Controparte_1 giudizio con atto notificato ed iscritto a Ruolo nel maggio 2015 nei confronti dei convenuti in epigrafe chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare di quelli meccanici e di quelli derivati dalle lesioni subìte con postumi permanenti.
Allegava che l'auto stava immettendosi sulla pubblica via uscendo da un distributore di benzina non concedendo la prescritta precedenza. Aveva ricevuto euro 6.100 a settembre 2012 dalla per il CP_1 danno alla moto ed euro 44.000 nell'aprile 2013 per le lesioni personali. Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante. Argomentava sulle varie voci di danno spettantigli.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'esistenza di corresponsabilità per eccessiva Controparte_1 velocità tenuta dal motociclista nonché per tenuta di corsia di marcia al centro della carreggiata anziché sulla destra. Contestava il quantum richiesto ritenuto esorbitante in relazione alle lesioni ed ai postumi permanenti residuati;
argomentava diffusamente su tale aspetto della domanda risarcitoria.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “dichiara l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale in questione e condanna
[...]
, MA IA e la , in solido, al risarcimento del danno in CP_2 Controparte_1 favore di , danno liquidato – detratto l'acconto già percepito - nella complessiva Parte_1 somma di euro 61.210,00, oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione nonchè alla rifusione delle spese di lite che distratte in favore del suo Avvocato si liquidano in euro 1.300,00 per spese ed euro 13.430,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Pone a definitivo carico solidale dei soccombenti l'esborso della CTU già liquidata con decreto esecutivo nella fase istruttoria.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento dell'appello proposto:
1. riformare la sentenza n. 20485/2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma pubblicata in data
24/10/2019, a definizione del giudizio R.G. n. 35462/2015, nella parte descritta in narrativa del pagina 3 di 10 presente atto laddove il Giudice di prime cure (pag. 7 e seguenti della sentenza), pur dando atto che l'attore ha svolto ampie argomentazioni critiche alla CTU in comparsa conclusionale circa la valutazione dell'invalidità permanente individuata dal CTU, richiedendo un 40/42%, osserva che leggendo la CTU essa appare congruamente motivata ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti dopo il deposito della bozza di relazione discutendo ed argomentando in concreto sui vari aspetti sottoposti al suo esame, laddove il Giudice di prime cure constata che “appare emergere una comprensibile difficoltà psicologica in soggetto di giovane età derivante dalla perdita di un testicolo ma senza apprezzabili ripercussioni oggettive clinicamente testate”, e liquida 76.831 euro per invalidità permanente (24% in base alla CTU medico-legale dr. ai valori attuali, euro Persona_1
24.000 per il danno morale non ricompreso nella liquidazione del danno biologico condannando i convenuti “in solido al risarcimento del danno in favore di , danno liquidato – Parte_1 detratto l'acconto già percepito – nella complessiva somma di euro 61.210,00, oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione.
2. Accogliere la domanda tutta, così come formulata nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, contrariis rejectis, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor FI MA, conducente della autovettura Volkswagen Golf targata
DW846JD di proprietà del signor assicurata per la r.c.a. con (polizza CP_2 Controparte_1
n. E12489/04), condannarlo, unitamente e in solido con il signor e con la CP_2 CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] dall'appellante signor , analiticamente descritti in parte narrativa del presente atto, Parte_1
(perdita del testicolo con funzionalità residua del testicolo superstite;
danno estetico;
difficoltà del rapporto sessuale;
frattura di al polso destro;
danno psichico) da quantificarsi in Euro Per_2
411.996,24 (quattrocentoundicimilanovecentonovantasei/24euro), tenuto conto dell'importo di Euro
44.000,00 (quarantaquattromila/00euro) corrisposti all'attore in data 18-4-2013, trattenuti in acconto,
e tenuto conto dell'importo di Euro 64.976,76 (sessantaquattromilanovecentosettantasei/76), comprensivi di interessi legali e lucro cessante - come statuito nella sentenza di primo grado - corrisposti all'attore da in esecuzione della predetta sentenza di primo grado, Controparte_1 comprensivi del danno non patrimoniale, delle spese mediche sostenute e documentate - oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla predetta somma rivalutata, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
3. Laddove fosse ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione del danno parte appellante richiede, in via istruttoria, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., la rinnovazione della CTU al fine di accertare e quantificare correttamente il risarcimento delle lesioni riportate dal Signor nel sinistro stradale per cui è causa. Parte_1
Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagina 4 di 10 pagamento delle spese e dei compensi professionali del grado d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
§ 5. – L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1 data 18/1/2021, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Respingere
l'appello proposto dal Sig. in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto Parte_1 con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 15/2/2023, a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello, è stata dichiarata la contumacia di e MA FI. CP_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata per difetto di specificità, in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in un motivo.
§ 9.1 — Con tale motivo di appello viene dedotta la: “errata applicazione dell'art. 115 primo comma c.p.c., l'omessa valutazione dei documenti decisivi per il giudizio e l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie (CTU)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ciò chiarito, a titolo di danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto costituzionalmente tutelata (art. 32 Cost. Rep.), vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi scaturenti dai criteri applicabili alla concreta fattispecie in esame: a) indicazione normativa di euro 47,07 giornalieri per l'invalidità temporanea totale relativa alle c.d. micropermanenti derivate da sinistro stradale secondo l'ultimo aggiornamento
D.M.
9.1.2019 Ministero Sviluppo Economico e dei valori-punto ivi indicati per le invalidità permanenti fino al 9% (tabella relativa alle predette micropermanenti introdotta dall'art. 5 della legge n. 57\01 ora trasfuso nell'art. 139 D.Lgs. n. 209\05 (codice delle assicurazioni); b) valori di liquidazione del danno giusta tabella in uso per l'anno in corso – 2019 - presso questo Tribunale per uniformare le liquidazioni a casi simili relativamente alle c.d. macropermanenti (in mancanza di tabelle adottate per legge o atti equiparati ex art. 138 codice delle assicurazioni cit., in attesa dell'auspicato varo legislativo della tabella unica nazionale rimandato ormai da tanti anni), tabella pagina 5 di 10 prevedente euro 110,60 giornalieri per l'invalidità temporanea totale ed un valore-punto ricompreso tra euro 1.195,42 riferito al grado di invalidità dell'1% di un danneggiato di un anno di vita, euro
22.413,97 riferito ad una invalidità del 10% del medesimo danneggiato, euro 65.374,09 riferito ad una invalidità del 20%, euro 128.880,36 riferito al grado di invalidità del 30% (…); valori economici a scalare in difetto con il progredire dell'età del danneggiato;
c) valore del singolo punto in ogni caso temperato da un coefficiente progressivo di abbattimento rapportato all'età del soggetto al momento del fatto illecito (nel caso di specie di anni 27): euro 4.977 per invalidità temporanea assoluta (gg. 30)
e parziale (gg. 30 al 50%) ed euro 76.831 per invalidità permanente (24 % in base alla CTU medico- legale dr. . L'attore ha svolto ampie argomentazioni critiche alla CTU in comparsa Persona_1 conclusionale circa la valutazione dell'invalidità permanente individuata dal CTU, richiedendo un 40-
42%. Ciò posto va osservato che leggendo la CTU essa appare congruamente motivata ed ha tenuto conto delle osservazioni svolte dalle parti dopo il deposito della bozza di relazione discutendo ed argomentando in concreto sui vari aspetti sottoposti al suo esame. Appare emergere una comprensibile difficoltà psicologica in soggetto di giovane età derivante dalla perdita di un testicolo ma senza apprezzabili ripercussioni oggettive clinicamente testate. Gli aspetti evidenziati dall'attore possono esser rilevanti in sede di liquidazione del danno morale aggiuntivo di cui infra si dirà. A titolo di danno morale/non patrimoniale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico che attiene precipuamente alle conseguenze anatomo-funzionali medicalmente accertabili, e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), particolarmente apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) in relazione alla frattura riportata al radio destro ed all'intervento di orchiectomia con apposizione di protesi, alla degenza ospedaliera, ai vari controlli medici succedutisi nel tempo ed agli evidenti aspetti generali psicologici in un soggetto maschio di giovane età si stima equo liquidare, personalizzando detta voce di danno per le concomitanze suddette con congruo aumento rispetto alle usuali liquidazioni secondo i parametri di base previsti dalla tabella in uso presso questo Tribunale, ai valori attuali, euro 24.000, ex artt. 2059 e 2056 cod. civ.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure, nella parte della sentenza appellata, statuendo sul quantum, si è limitato ad effettuare un acritico rinvio alla relazione del CTU (…). Invero dall'elaborato del CTU emergono con tutta evidenza argomentazioni dai toni autoreferenziali, completamente avulse e incompatibili con le osservazioni prospettate dal consulente di parte nel caso concreto (…). Nel ragionamento del Giudice di primo grado manca sostanzialmente qualsiasi considerazione o confutazione delle osservazioni sviluppate dall'appellante in comparsa conclusionale, pagina 6 di 10 che proponevano puntuali critiche alle conclusioni del CTU. Osservando l'elaborato del consulente di parte il Giudice avrebbe dovuto, invece, doverosamente soffermarsi sulle sofferenze intime dell'attore, accuratamente descritte e documentate dal dott. sulla incapacità del giovane ad avere una piena Per_3 attività sessuale, un aspetto del danno alla persona estremamente importante (…). Il Giudice ha, invece, aderito alla valutazione “tabellare” proposta dal Consulente d'Ufficio attestante perlopiù danni fisici (orchiectomia sinistra e frattura tipo RA del polso destro) senza tenere in debito conto la specificità nonché la peculiarità e la gravità anche di quei danni psichici che si sono subitaneamente manifestati (…). Il Giudice, aderendo acriticamente alle conclusioni offerte dal CTU, non ha esaminato e non ha dato conto di tutta quella serie specifica e puntuale di rilievi medico legali presentati dal consulente di parte corroborati anche dalle perizie di altri accreditati professionisti che hanno visitato il signor certificandone le gravi patologie (…). Il CTU ha caparbiamente glissato Pt_1 su un aspetto davvero cruciale della vicenda. Il signor ha subito un trauma contusivo dello scroto Pt_1 con rottura traumatica del testicolo sinistro con infarcimento emoraggico dell'organo, trattato con orchiectomia ed applicazione di protesi testicolare;
da tale lesione si è manifestata una disfunzione erettile, un'alterazione del comportamento sessuale e oligoastenoteratozzospermia con un trauma psichico, documentato con accertamenti clinici e strumentali, causa di stato ansioso-depressivo e concausa dei disturbi della sfera sessuale. Situazioni patologiche quelle testé descritte che hanno alterato irreversibilmente la vita di relazione del signor e che, se diversamente e adeguatamente Pt_1 valutate dal CTU, avrebbero senz'altro condotto ad una valutazione del danno ben diversa e di gran lunga superiore a quella riconosciuta in primo grado (…). La misura del 24% della invalidità permanente della totale così ottenuta, ossia così come approssimativamente calcolata dal CTU, non ha in definitiva tenuto conto del danno alla vita di relazione (danno psichico) che ne è derivato, del danno estetico, seppur lieve, comunque pur sempre una cicatrice visibile nelle parti intime di un giovane uomo e del danno derivante dalla difficoltà del rapporto sessuale, sia in termini meccanici, riferiti all'atto stesso, sia da un punto di vista emotivo-psicologico che rende senz'altro complicato il rapporto sessuale in assenza di un testicolo.”.
Aggiunge il Leva: “Si auspica, pertanto, che la gravata sentenza venga senz'altro riformata dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita nel senso di valutare e, conseguentemente liquidare, il danno dell'attore nel seguente modo: perdita del testicolo con funzionalità residua del testicolo superstite:
11%; danno estetico: 5%; difficoltà del rapporto sessuale, nella misura del 10% (in un range tabellare variabile dal 6% al 14%); frattura di RA a destra (polso): 6%; danno psichico in un range del
10-20%. Quindi, complessivamente, valutando le lesioni subite dall'appellante in un range variabile tra il 42% (riducendo al minimo il danno psichico) e il 52% della invalidità permanente totale oltre pagina 7 di 10 alla riliquidazione del danno morale/non patrimoniale (non ricompreso nel predetto danno biologico) in misura non inferiore al 50% del danno biologico, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea.”.
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso che parte attrice, nella comparsa conclusionale di primo grado, non ha avanzato critiche nuove alla c.t.u., ma ha soltanto riproposto le medesime osservazioni che il proprio c.t.p. aveva formulato nell'ambito del sub procedimento ex art. 195 c.p.c., alle quali il c.t.u. aveva già replicato nella relazione finale.
Ciò posto, si deve ricordare in diritto che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
La sentenza, dunque, è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dall'attore, atteso che queste ultime erano fondate sulle critiche già espresse dal c.t. di parte attrice alla quali il perito d'ufficio aveva replicato.
Quanto al merito delle valutazioni espresse dal c.t.u. in primo grado, occorre evidenziare che,
l'ausiliare ha motivato, con chiarezza ed esaustività, le proprie conclusioni relative alla quantificazione del danno biologico, accertando che ha riportato, all'esito dell'incidente de quo, Parte_1 un'invalidità permanente pari al 24 % per frattura del polso, orchiectomia e relativa cicatrice chirurgica, oligoastenozoospermia e lieve disfunzione rettile.
Le suddette conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo del danneggiato, su una valutazione adeguata degli elementi desunti da tale indagine e dalla documentazione sanitaria prodotta nonché sull'analisi delle risultanze della consulenza specialistica endocrinologica/andrologica espletata nel corso delle operazioni peritali.
Si deve dunque concludere che, attesa la chiarezza ed esaustività della consulenza eseguita in primo grado, non è necessario procedere a una nuova CTU.
Per quanto concerne specificamente il mancato riconoscimento – a detta dell'appellante – del danno morale da parte del consulente d'ufficio, occorre rilevare quanto segue.
pagina 8 di 10 Innanzitutto, come sottolineato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice – e non smentito da quest'ultima –, gran parte della documentazione citata dal consulente di parte a sostegno della quantificazione del danno psichico sofferto, ovvero le relazioni del dott. Per_4
e del dott. e i certificati del dott. , non è stata prodotta dall'attore in primo grado. Per_5 Per_6
Invero, il doc. 3 allegato all'atto di citazione di primo grado è rubricato “relazione medico- legale redatta dal prof. in copia”, non facendosi alcun riferimento alle relazioni del dott. Persona_7
e del dott. e ai certificati del dott. . Per_4 Per_5 Per_6
Ciononostante, nel fascicolo di primo grado depositato telematicamente da parte appellante sono stati scansionati e inseriti nel doc. 3 anche i suddetti certificati e relazioni, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.. Conseguentemente, la documentazione medica, che è stata prodotta per la prima volta in sede di appello, non è utilizzabile.
In ogni caso, occorre osservare che il c.t.u. ha riscontrato nel danneggiato, tenendone conto nella quantificazione del danno biologico, anche un danno psichico (cfr. relazione del c.t.u.: “la valutazione dell'11% per l'orchiectomia ricomprende anche la sfera psichica;
non a caso proprio la citata e recentissima Guida SIMLA 2016 ha elevato il danno massimo dall'8% all'11% ricomprendendo proprio le ripercussioni sulla sfera psichica”) e che il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attore anche il danno morale (“Appare emergere una comprensibile difficoltà psicologica in soggetto di giovane età derivante dalla perdita di un testicolo ma senza apprezzabili ripercussioni oggettive clinicamente testate. Gli aspetti evidenziati dall'attore possono esser rilevanti in sede di liquidazione del danno morale aggiuntivo di cui infra si dirà”. ……“A titolo di danno morale/non patrimoniale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico
(…) si stima equo liquidare, personalizzando detta voce di danno per le concomitanze suddette con congruo aumento rispetto alle usuali liquidazioni secondo i parametri di base previsti dalla tabella in uso presso questo Tribunale, ai valori attuali, euro 24.000, ex artt. 2059 e 2056 cod. civ”).
Ebbene, il rilevante importo di € 24.000,00 liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale appare ampiamente satisfattivo delle sofferenze patite dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente de quo, per quanto emergono dalla citata ctu.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto da Parte_1 deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i pagina 9 di 10 valori minimi, attesa la elementarietà della fattispecie e l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Totale compenso tabellare: € 7.160,00
§ 11. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e MA FI, avverso la sentenza n. 20485/2019, emessa dal CP_1 CP_2
Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. AN , a rifondare a le spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1 CP_1
7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 22/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Nicolò Papi CP_3
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