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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1731/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1731/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), Via SP 1, ex SS 111, C.F._1
Bivio per Rizziconi, presso lo studio dell'Avv. Surace Manuela, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Pavia n. 1, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Barone
Domenico Antonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.02.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 14.10.2021, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Gioia Tauro (RC) con in data 22.10.2016 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune, Anno 2016, Parte II, Serie A, N. 58) e che, dal matrimonio, erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
17.12.2015 e , nata in [...] il [...]. Persona_2
Evidenziava che il , prima del matrimonio, aveva attraversato un periodo Controparte_1 difficile a causa di problemi legati all'uso di stupefacenti ed al vizio del gioco d'azzardo per i quali era stato in cura presso il Sert di Polistena;
inoltre, il resistente era socio di un bar-caffetteria presso la stazione di Gioia Tauro, unitamente alla sorella e collaborava nella gestione del Persona_3
Lido Vulcano 2020 di proprietà del nipote . Persona_4
La ricorrente affermava che da luglio 2021 era rimasta disoccupata, avendo perso il posto di lavoro per cui il marito rappresentava l'unica fonte di sostentamento della famiglia.
Il 13 agosto 2021 il si allontanava dal luogo di lavoro in compagnia di un'altra donna CP_1
sposata, facendo perdere ogni traccia di sé e, contattato telefonicamente dalla ricorrente sulla utenza di tale donna, dichiarava di essersene innamorato e di non voler più far ritorno a casa;
per diverso tempo il non aveva fatto avere sue notizie alla ricorrente ed ai figli, incurante dei loro CP_1
bisogni e privandoli dei necessari mezzi di sussistenza;
il solo di recente, aveva CP_1
comunicato alla ricorrente di vivere a Roma con la sua nuova compagna e di aver trovato lavoro, senza fornire il suo indirizzo e rendendosi ancora di fatto irreperibile;
il a far data dal suo CP_1
allontanamento da casa, aveva omesso di versare alla moglie ed ai figli qualsivoglia contributo per il loro mantenimento;
inoltre, lo stesso dal 13.08.2021, non vedeva i figli e si limitava a CP_1
fare qualche telefonata alla moglie per sentire solo , disinteressandosi completamente Persona_1
della piccola;
il inoltre, aveva abbandonato la propria attività lavorativa che, Per_2 CP_1
comunque, continua ad essere gestita dalla sorella.
In conclusione, la ricorrente chiedeva: l'addebito della separazione stante le Parte_1
gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del che aveva intrapreso una relazione CP_1
adulterina, aveva abbandonato il tetto coniugale, si era reso irreperibile, non aveva provveduto al mantenimento dei figli;
l'affidamento esclusivo dato che il padre risultava assente, avendo solo qualche contatto con il figlio maschio ed ignorando completamente la bambina. Chiedeva per sé il mantenimento nell'ordine di Euro 250,00 e per i figli per complessivi Euro 500,00 (250,00 ciascuno).
All'udienza del 7.12.2021 compariva personalmente la sola ricorrente e, con Parte_1 ordinanza del 10.12.2021, la Presidente del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, ponendo a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di lei e dei figli la somma di 600 Euro (in ragione di 200 Euro per ciascuna), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei bambini.
Si costituiva in data 24.01.2022 il resistente , il quale si opponeva alla richiesta Controparte_1
di affidamento esclusivo formulato dalla ricorrente, evidenziando che i problemi di dipendenza risultavano anteriori persino alla nascita del primo figlio (2015) e di non essersi neppure attualmente disinteressato dei figli;
chiedeva di tenere conto delle proprie condizioni economiche in ordine al mantenimento della moglie e dei figli.
Con la propria memoria integrativa, la ricorrente chiedeva di integrare Parte_1
l'ordinanza presidenziale disponendo il cd. “affidamento superesclusivo” della prole in ragione delle condizioni di irreperibilità del padre.
A seguito del rientro del padre, il G.I., con ordinanza del 24.06.2022 disponeva l'attivazione di incontri minori-padre in “spazio neutro” alla presenza degli operatori professionali ed attivando le indagini psico-sociali sul nucleo familiare.
La causa veniva assegnata a sentenza per la sola pronuncia sullo status della separazione dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 1029/2022 R.S., pubblicata il 2.11.2022.
In data 27.10.2022 il resistente veniva attinto da misura cautelare di detenzione Controparte_1
in carcere, salvo poi ottenere la revoca della suddetta misura in data 7.12.2022; a seguito del ritorno in stato di libertà, il riprendeva gli incontri con i figli in spazio neutro (cfr. ordinanza resa a CP_1
verbale del 20.01.2023).
Con ordinanza del 14.04.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more dell'espletamento dell'indagine peritale proseguivano gli incontri in spazio neutro;
inoltre veniva disposta anche accertamento a mezzo della polizia tributaria sulle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
In esito al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, venivano attivati i percorsi e le attività indicate dal perito, disponendo la prosecuzione degli incontri tra padre e figli, con le modalità già in atto, alla presenza dei Servizi Sociali e degli operatori specializzati del Consultorio familiare, in
“spazio neutro”; si procedeva all'attivazione dell'educativa domiciliare dei piccoli e Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna, alla presenza di professionisti specializzati e garantendo l'adeguato supporto psicologico per i minori ed il padre, finalizzata anche a dare strategie educative al padre
; si dava mandato di dare supporto alla genitorialità di al fine Controparte_1 Controparte_1 di fornire un percorso di terapia individuale, fermo restando la volontarietà dell'adesione, diretto al recupero della funzione paterna nonché ad un'adeguata comprensione dei bisogni della prole, e, in particolare, del minore . Per_1 Con ordinanza del 29.10.2024 veniva disposto l'avvio degli incontri in modalità anche libera.
La causa veniva pertanto assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, va richiamata la sentenza non definitiva sullo status n. 1029/2022 R.S., pubblicata il 2.11.2022, con cui è stata accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
3. La ricorrente ha domandato addebitarsi la separazione al marito, il quale, Parte_1 all'improvviso ha abbandonato il tetto coniugale per andare ad intraprendere una relazione extraconiugale.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, così come di quello di coabitazione, rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge, così come il suo allontanamento dalla casa coniugale, possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà e/o di coabitazione, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012). Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato compiutamente, già nel ricorso Parte_1
introduttivo, come il , improvvisamente, in data 13.08.2021 abbia abbandonato Controparte_1
la casa coniugale rendendosi irreperibile per settimane fino a confessare alla propria moglie di aver intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna;
solo dopo mesi di assenza, il CP_1
rientrava in Calabria, cosi costringendo i minori a vivere una situazione di profonda sofferenza per l'assenza del padre.
Ebbene, a fronte di tali allegazioni, il Cardone nulla ha dedotto nella memoria di CP_1
costituzione, non prendendo affatto posizione sull'argomento. Soltanto, per la prima volta, in comparsa conclusionale, il ricorrente si è limitato ad allegare la temporaneità dell'allontanamento dalla casa coniugale dovuto ad altre ragioni contingenti, senza neppure in tale sede contestare i fatti dedotti dalla moglie.
Il , dunque, non ha contestato i fatti specifici di addebito dedotti dalla moglie, i Controparte_1
quali, pertanto, devono ritenersi incontestati ex art. 115 c.p.c., né ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di sé gravante, omettendo di riferire e provare circostanze di fatto tali per cui possa ritenersi che la fine dell'affectio coniugalis sia anteriore al suo tradimento.
Conclusivamente, dunque, deve ritenersi accoglibile la domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente individuandosi la causa del venir meno dell'affectio coniugalis e Parte_1
della convivenza matrimoniale, nella relazione intrattenuta dal marito con altra Controparte_1
donna, atteso che il marito ebbe a lasciare la casa coniugale per iniziare con la stessa una nuova convivenza.
4. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si osserva che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008). Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
Invero, all'inizio del giudizio era stato disposto, con i provvedimenti provvisori presidenziali,
l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in ragione dell'obiettiva circostanza dell'irreperibilità del padre;
solo dopo il rientro di quest'ultimo in Calabria, è stato possibile attivare gli interventi socio-assistenziali volti a favorire il recupero delle relazioni tra i piccoli e Persona_1 Per_2
con il padre , che hanno visto dapprima un lungo periodo di incontri in spazio neutro alla CP_1 presenza di operatori professionali;
solo dopo l'attivazione dei percorsi di educativa domiciliare e dell'avvio da parte del resistente di un percorso di terapia individuale, è stato possibile, su suggerimento delle stesse agenzie delegate, avviare la ripresa degli incontri tra i piccoli e Per_1
ed il padre anche in modalità libera (attualmente in orario diurno), Per_2 Controparte_1
tanto che, alla fine del giudizio, può affermarsi che il rapporto dei minori con il padre appare ormai in fase di recupero, per come attestato dalle più recenti relazioni degli operatori professionali, i quali hanno sottolineato la positiva relazione ormai intercorrente tra i figli minori ed il padre e il riequilibrio comunicativo tra gli stessi genitori (cfr. relazione in atti dei SST di Gioia Tauro depositata il 21.01.2025).
Nella vicenda in esame, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio hanno fatto emergere un quadro di competenze genitoriali deficitarie in capo al , suggerendo, al contempo, Controparte_1
l'attivazione di supporti individuali per il padre e per i figli minori, Controparte_1
immediatamente attivati dal Tribunale, con ordinanza del 12.04.2024 e proseguiti positivamente, tanto che è stato possibile anche l'avvio di incontri liberi tra la prole ed il . Controparte_1
Ed invero, la condotta tenuta dal resistente nei confronti dei figli minori di età ha dimostrato il suo costante impegno nel recupero delle funzioni genitoriali (che erano state descritte come lacunose da parte del consulente tecnico d'ufficio), attraverso l'adesione ai percorsi di supporto, circostanze peraltro accertate e confermate nella relazione scritta redatta dagli operatori professionali incaricati, dalla quale, nel suggerire l'avvio di incontri anche in modalità libera, emerge che “…il sig. CP_1
sia capace di assumere un preciso schema comportamentale che lo porta a nutrire, accudire, proteggere, educare i figli, elargendo loro affetto, offrendo loro considerazione e rispetto per le loro caratteristiche soggettive (desideri, avversioni, emozioni…), abbia capacità di svolgere un'efficace funzione di controllo, attraverso indicazioni e regole atte a favorire un valido sviluppo di principi necessari per l'adattamento dei figli alla vita comunità sociale di appartenenza e sappia, infine, fornire protezione e guida” (cfr. relazione depositata il 31.10.2024). CP_2
Il Collegio rileva come, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisca sempre un'eccezione quella dell'affidamento esclusivo, il primo infatti può derogarsi solo ove risulti “contrario all'interesse del minore” e in mancanza di circostanze tipizzate, la valutazione è rimessa alla decisione del Giudice da adottarsi con provvedimento motivato tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
La conservazione di importanti funzioni affettive e protettive e la sussistenza di un legame tra il padre e i minori è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti di un affidamento esclusivo alla madre, non essendo peraltro rilevante all'uopo l'eventuale conflittualità tra le parti, per il vero, di molto mitigata rispetto alle fasi introduttive del giudizio.
Se è vero che, permangono profili di criticità in ordine alla contribuzione economica, tuttavia il padre resta un punto di riferimento per i figli minori sicché, pur con la necessità che egli mantenga i progressi fatti nel corso del giudizio e non adotti, nel futuro, comportamenti disfunzionali, il
Tribunale, allo stato, esclude che l'affidamento condiviso rappresenti un significativo pregiudizio per i minori.
Per quanto sopra esposto ritiene il Collegio che nel caso di specie conforme all'interesse dei minori sia il regime di affido condiviso degli stessi ai genitori, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, con la quale i minori continueranno a coabitare.
Tanto premesso il Collegio osserva che non vi sono neppure espresse ragioni ostative al pernottamento dei minori presso il padre (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16125 sulla eccezionalità delle deroghe all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario), tenuto conto della loro attuale età e purché ciò avvenga, pur sempre, senza alcun pregiudizio nei loro confronti;
pertanto, sempre salvo diverso accordo tra le parti, i minori e Persona_1 Per_2
potranno trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana nei giorni di Controparte_1
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 21.00 (cena compresa) ed inoltre due fine settimana al mese alternati dalle ore 17:00 del sabato alle 19.00 di domenica;
inoltre, durante il periodo estivo, i figli rimarranno con il padre 7 giorni, consecutivi, nel mese di luglio e 7 giorni, consecutivi, anche nel mese di agosto, e tali periodi, in caso di mancato accordo tra i genitori, saranno individuati dal 6 al
12 luglio e dal 6 al 12 agosto di ogni anno;
le festività natalizie, pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
Appare, tuttavia, opportuno mantenere l'incarico all'E.I.P. e agli SST, di un monitoraggio della situazione familiare, in modo che, qualora si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, detti Servizi potranno, oltre ad attivare ogni intervento utile per i minori, anche segnalare prontamente la situazione alla Procura minorile.
5. Deve darsi atto della rinuncia della ricorrente al mantenimento per sé Parte_1 formulato nelle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. (sull'ammissibilità della rinuncia alla domanda in sede di comparsa conclusionale, cfr. Cassazione civile sez. II, 15/04/2014, n.8737).
Quanto al mantenimento dei figli, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalla istruttoria svolta, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico di la corresponsione di un contributo al mantenimento per la Controparte_1
prole da versarsi alla madre;
avuto presente il principio di proporzionalità nel mantenimento della prole di cui all'art. 337 ter c.c., si deve considerare che il , guadagna attualmente Controparte_1 come dipendente una media di circa € 1.300/1.400 euro netti mensili.
Con l'ordinanza presidenziale la Presidente aveva dovuto provvedere allo stato degli atti ed in assenza di documentazione fiscale e reddituale del , disponendo a suo carico un Controparte_1
mantenimento per la ricorrente di Euro 200,00 mensili e per ciascuno dei due figli di Euro 200,00 mensili.
Al fine di calibrare il mantenimento nella presente sede, occorre tenere in conto da un lato la rinuncia della ricorrente al proprio mantenimento e dall'altro lato la continua inottemperanza del
Cardone ai diversi ordini di esibizione di documentazione reddituale e fiscale.
In tale quadro, in cui il ha omesso di mostrare i propri redditi al Tribunale, deve darsi atto CP_1
che gli accertamenti di polizia tributaria hanno restituito anche ulteriori entrate per il resistente, quali quelle derivanti dalla vendita di un fabbricato avvenuto in corso di causa (atto del 24.02.2023) per cui sarebbe stato dichiarato un valore di vendita pari ad Euro 41.755,56.
Deve altresì considerarsi che in corso di causa è sopravvenuta la nascita del terzo figlio del CP_1
con la nuova compagna.
Ciò posto, alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, nonché in considerazione delle accresciute esigenze dei minori e , può stabilirsi che il contributo al mantenimento da Persona_1 Per_2
versarsi in favore dei figli sia pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda di addebito, poiché sulle altre statuizioni concernenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale il Tribunale ha condotto attività istruttoria e si è determinato d'ufficio; dette spese sono poste a carico del resistente
[...]
e in favore dell'erario ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, attesa l'ammissione al gratuito CP_1
patrocinio della ricorrente le stesse sono liquidate come da dispositivo, Parte_1 applicando i vigenti parametri medi del D.M. 147/2022 (tenuto conto della durata del giudizio e delle difese esplicate), valore indeterminabile – complessità bassa, tutte le fasi.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe di separazione giudiziale
(già dichiarata con sentenza non definitiva n. 1029/2022 R.S., pubblicata il 2.11.2022), ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
Controparte_1
- affida in forma condivisa i minori , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...], ai genitori e Persona_2 Parte_1 [...]
; CP_1
- salvo diverso accordo tra le parti, i minori e potranno trascorrere con il Persona_1 Per_2
padre due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle Controparte_1
21.00 (cena compresa) ed inoltre due fine settimana al mese alternati dalle ore 17:00 del sabato alle
19.00 di domenica;
inoltre, durante il periodo estivo, i figli rimarranno con il padre 7 giorni, consecutivi, nel mese di luglio e 7 giorni, consecutivi, anche nel mese di agosto, e tali periodi, in caso di mancato accordo tra i genitori, saranno individuati dal 6 al 12 luglio e dal 6 al 12 agosto di ogni anno;
le festività natalizie, pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
-dispone che i SST e l' territorialmente competenti, proseguano nel monitoraggio del nucleo CP_2
familiare;
- dispone che il padre versi alla madre a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli minori e , l'assegno mensile di Persona_1 Per_2
Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre adeguamento per legge;
le spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di entrambi i genitori;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario ex art. 133 T.U. Controparte_1
Spese di Giustizia, che si liquidano in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, al P.M. in sede, all' e agli CP_2
SST territorialmente competenti, nonché per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 29/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1731/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), Via SP 1, ex SS 111, C.F._1
Bivio per Rizziconi, presso lo studio dell'Avv. Surace Manuela, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Pavia n. 1, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Barone
Domenico Antonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.02.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 14.10.2021, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Gioia Tauro (RC) con in data 22.10.2016 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune, Anno 2016, Parte II, Serie A, N. 58) e che, dal matrimonio, erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
17.12.2015 e , nata in [...] il [...]. Persona_2
Evidenziava che il , prima del matrimonio, aveva attraversato un periodo Controparte_1 difficile a causa di problemi legati all'uso di stupefacenti ed al vizio del gioco d'azzardo per i quali era stato in cura presso il Sert di Polistena;
inoltre, il resistente era socio di un bar-caffetteria presso la stazione di Gioia Tauro, unitamente alla sorella e collaborava nella gestione del Persona_3
Lido Vulcano 2020 di proprietà del nipote . Persona_4
La ricorrente affermava che da luglio 2021 era rimasta disoccupata, avendo perso il posto di lavoro per cui il marito rappresentava l'unica fonte di sostentamento della famiglia.
Il 13 agosto 2021 il si allontanava dal luogo di lavoro in compagnia di un'altra donna CP_1
sposata, facendo perdere ogni traccia di sé e, contattato telefonicamente dalla ricorrente sulla utenza di tale donna, dichiarava di essersene innamorato e di non voler più far ritorno a casa;
per diverso tempo il non aveva fatto avere sue notizie alla ricorrente ed ai figli, incurante dei loro CP_1
bisogni e privandoli dei necessari mezzi di sussistenza;
il solo di recente, aveva CP_1
comunicato alla ricorrente di vivere a Roma con la sua nuova compagna e di aver trovato lavoro, senza fornire il suo indirizzo e rendendosi ancora di fatto irreperibile;
il a far data dal suo CP_1
allontanamento da casa, aveva omesso di versare alla moglie ed ai figli qualsivoglia contributo per il loro mantenimento;
inoltre, lo stesso dal 13.08.2021, non vedeva i figli e si limitava a CP_1
fare qualche telefonata alla moglie per sentire solo , disinteressandosi completamente Persona_1
della piccola;
il inoltre, aveva abbandonato la propria attività lavorativa che, Per_2 CP_1
comunque, continua ad essere gestita dalla sorella.
In conclusione, la ricorrente chiedeva: l'addebito della separazione stante le Parte_1
gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del che aveva intrapreso una relazione CP_1
adulterina, aveva abbandonato il tetto coniugale, si era reso irreperibile, non aveva provveduto al mantenimento dei figli;
l'affidamento esclusivo dato che il padre risultava assente, avendo solo qualche contatto con il figlio maschio ed ignorando completamente la bambina. Chiedeva per sé il mantenimento nell'ordine di Euro 250,00 e per i figli per complessivi Euro 500,00 (250,00 ciascuno).
All'udienza del 7.12.2021 compariva personalmente la sola ricorrente e, con Parte_1 ordinanza del 10.12.2021, la Presidente del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, ponendo a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di lei e dei figli la somma di 600 Euro (in ragione di 200 Euro per ciascuna), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei bambini.
Si costituiva in data 24.01.2022 il resistente , il quale si opponeva alla richiesta Controparte_1
di affidamento esclusivo formulato dalla ricorrente, evidenziando che i problemi di dipendenza risultavano anteriori persino alla nascita del primo figlio (2015) e di non essersi neppure attualmente disinteressato dei figli;
chiedeva di tenere conto delle proprie condizioni economiche in ordine al mantenimento della moglie e dei figli.
Con la propria memoria integrativa, la ricorrente chiedeva di integrare Parte_1
l'ordinanza presidenziale disponendo il cd. “affidamento superesclusivo” della prole in ragione delle condizioni di irreperibilità del padre.
A seguito del rientro del padre, il G.I., con ordinanza del 24.06.2022 disponeva l'attivazione di incontri minori-padre in “spazio neutro” alla presenza degli operatori professionali ed attivando le indagini psico-sociali sul nucleo familiare.
La causa veniva assegnata a sentenza per la sola pronuncia sullo status della separazione dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 1029/2022 R.S., pubblicata il 2.11.2022.
In data 27.10.2022 il resistente veniva attinto da misura cautelare di detenzione Controparte_1
in carcere, salvo poi ottenere la revoca della suddetta misura in data 7.12.2022; a seguito del ritorno in stato di libertà, il riprendeva gli incontri con i figli in spazio neutro (cfr. ordinanza resa a CP_1
verbale del 20.01.2023).
Con ordinanza del 14.04.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more dell'espletamento dell'indagine peritale proseguivano gli incontri in spazio neutro;
inoltre veniva disposta anche accertamento a mezzo della polizia tributaria sulle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
In esito al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, venivano attivati i percorsi e le attività indicate dal perito, disponendo la prosecuzione degli incontri tra padre e figli, con le modalità già in atto, alla presenza dei Servizi Sociali e degli operatori specializzati del Consultorio familiare, in
“spazio neutro”; si procedeva all'attivazione dell'educativa domiciliare dei piccoli e Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna, alla presenza di professionisti specializzati e garantendo l'adeguato supporto psicologico per i minori ed il padre, finalizzata anche a dare strategie educative al padre
; si dava mandato di dare supporto alla genitorialità di al fine Controparte_1 Controparte_1 di fornire un percorso di terapia individuale, fermo restando la volontarietà dell'adesione, diretto al recupero della funzione paterna nonché ad un'adeguata comprensione dei bisogni della prole, e, in particolare, del minore . Per_1 Con ordinanza del 29.10.2024 veniva disposto l'avvio degli incontri in modalità anche libera.
La causa veniva pertanto assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, va richiamata la sentenza non definitiva sullo status n. 1029/2022 R.S., pubblicata il 2.11.2022, con cui è stata accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
3. La ricorrente ha domandato addebitarsi la separazione al marito, il quale, Parte_1 all'improvviso ha abbandonato il tetto coniugale per andare ad intraprendere una relazione extraconiugale.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, così come di quello di coabitazione, rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge, così come il suo allontanamento dalla casa coniugale, possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà e/o di coabitazione, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012). Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato compiutamente, già nel ricorso Parte_1
introduttivo, come il , improvvisamente, in data 13.08.2021 abbia abbandonato Controparte_1
la casa coniugale rendendosi irreperibile per settimane fino a confessare alla propria moglie di aver intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna;
solo dopo mesi di assenza, il CP_1
rientrava in Calabria, cosi costringendo i minori a vivere una situazione di profonda sofferenza per l'assenza del padre.
Ebbene, a fronte di tali allegazioni, il Cardone nulla ha dedotto nella memoria di CP_1
costituzione, non prendendo affatto posizione sull'argomento. Soltanto, per la prima volta, in comparsa conclusionale, il ricorrente si è limitato ad allegare la temporaneità dell'allontanamento dalla casa coniugale dovuto ad altre ragioni contingenti, senza neppure in tale sede contestare i fatti dedotti dalla moglie.
Il , dunque, non ha contestato i fatti specifici di addebito dedotti dalla moglie, i Controparte_1
quali, pertanto, devono ritenersi incontestati ex art. 115 c.p.c., né ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di sé gravante, omettendo di riferire e provare circostanze di fatto tali per cui possa ritenersi che la fine dell'affectio coniugalis sia anteriore al suo tradimento.
Conclusivamente, dunque, deve ritenersi accoglibile la domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente individuandosi la causa del venir meno dell'affectio coniugalis e Parte_1
della convivenza matrimoniale, nella relazione intrattenuta dal marito con altra Controparte_1
donna, atteso che il marito ebbe a lasciare la casa coniugale per iniziare con la stessa una nuova convivenza.
4. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si osserva che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008). Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
Invero, all'inizio del giudizio era stato disposto, con i provvedimenti provvisori presidenziali,
l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in ragione dell'obiettiva circostanza dell'irreperibilità del padre;
solo dopo il rientro di quest'ultimo in Calabria, è stato possibile attivare gli interventi socio-assistenziali volti a favorire il recupero delle relazioni tra i piccoli e Persona_1 Per_2
con il padre , che hanno visto dapprima un lungo periodo di incontri in spazio neutro alla CP_1 presenza di operatori professionali;
solo dopo l'attivazione dei percorsi di educativa domiciliare e dell'avvio da parte del resistente di un percorso di terapia individuale, è stato possibile, su suggerimento delle stesse agenzie delegate, avviare la ripresa degli incontri tra i piccoli e Per_1
ed il padre anche in modalità libera (attualmente in orario diurno), Per_2 Controparte_1
tanto che, alla fine del giudizio, può affermarsi che il rapporto dei minori con il padre appare ormai in fase di recupero, per come attestato dalle più recenti relazioni degli operatori professionali, i quali hanno sottolineato la positiva relazione ormai intercorrente tra i figli minori ed il padre e il riequilibrio comunicativo tra gli stessi genitori (cfr. relazione in atti dei SST di Gioia Tauro depositata il 21.01.2025).
Nella vicenda in esame, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio hanno fatto emergere un quadro di competenze genitoriali deficitarie in capo al , suggerendo, al contempo, Controparte_1
l'attivazione di supporti individuali per il padre e per i figli minori, Controparte_1
immediatamente attivati dal Tribunale, con ordinanza del 12.04.2024 e proseguiti positivamente, tanto che è stato possibile anche l'avvio di incontri liberi tra la prole ed il . Controparte_1
Ed invero, la condotta tenuta dal resistente nei confronti dei figli minori di età ha dimostrato il suo costante impegno nel recupero delle funzioni genitoriali (che erano state descritte come lacunose da parte del consulente tecnico d'ufficio), attraverso l'adesione ai percorsi di supporto, circostanze peraltro accertate e confermate nella relazione scritta redatta dagli operatori professionali incaricati, dalla quale, nel suggerire l'avvio di incontri anche in modalità libera, emerge che “…il sig. CP_1
sia capace di assumere un preciso schema comportamentale che lo porta a nutrire, accudire, proteggere, educare i figli, elargendo loro affetto, offrendo loro considerazione e rispetto per le loro caratteristiche soggettive (desideri, avversioni, emozioni…), abbia capacità di svolgere un'efficace funzione di controllo, attraverso indicazioni e regole atte a favorire un valido sviluppo di principi necessari per l'adattamento dei figli alla vita comunità sociale di appartenenza e sappia, infine, fornire protezione e guida” (cfr. relazione depositata il 31.10.2024). CP_2
Il Collegio rileva come, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisca sempre un'eccezione quella dell'affidamento esclusivo, il primo infatti può derogarsi solo ove risulti “contrario all'interesse del minore” e in mancanza di circostanze tipizzate, la valutazione è rimessa alla decisione del Giudice da adottarsi con provvedimento motivato tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
La conservazione di importanti funzioni affettive e protettive e la sussistenza di un legame tra il padre e i minori è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti di un affidamento esclusivo alla madre, non essendo peraltro rilevante all'uopo l'eventuale conflittualità tra le parti, per il vero, di molto mitigata rispetto alle fasi introduttive del giudizio.
Se è vero che, permangono profili di criticità in ordine alla contribuzione economica, tuttavia il padre resta un punto di riferimento per i figli minori sicché, pur con la necessità che egli mantenga i progressi fatti nel corso del giudizio e non adotti, nel futuro, comportamenti disfunzionali, il
Tribunale, allo stato, esclude che l'affidamento condiviso rappresenti un significativo pregiudizio per i minori.
Per quanto sopra esposto ritiene il Collegio che nel caso di specie conforme all'interesse dei minori sia il regime di affido condiviso degli stessi ai genitori, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, con la quale i minori continueranno a coabitare.
Tanto premesso il Collegio osserva che non vi sono neppure espresse ragioni ostative al pernottamento dei minori presso il padre (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16125 sulla eccezionalità delle deroghe all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario), tenuto conto della loro attuale età e purché ciò avvenga, pur sempre, senza alcun pregiudizio nei loro confronti;
pertanto, sempre salvo diverso accordo tra le parti, i minori e Persona_1 Per_2
potranno trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana nei giorni di Controparte_1
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 21.00 (cena compresa) ed inoltre due fine settimana al mese alternati dalle ore 17:00 del sabato alle 19.00 di domenica;
inoltre, durante il periodo estivo, i figli rimarranno con il padre 7 giorni, consecutivi, nel mese di luglio e 7 giorni, consecutivi, anche nel mese di agosto, e tali periodi, in caso di mancato accordo tra i genitori, saranno individuati dal 6 al
12 luglio e dal 6 al 12 agosto di ogni anno;
le festività natalizie, pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
Appare, tuttavia, opportuno mantenere l'incarico all'E.I.P. e agli SST, di un monitoraggio della situazione familiare, in modo che, qualora si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, detti Servizi potranno, oltre ad attivare ogni intervento utile per i minori, anche segnalare prontamente la situazione alla Procura minorile.
5. Deve darsi atto della rinuncia della ricorrente al mantenimento per sé Parte_1 formulato nelle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. (sull'ammissibilità della rinuncia alla domanda in sede di comparsa conclusionale, cfr. Cassazione civile sez. II, 15/04/2014, n.8737).
Quanto al mantenimento dei figli, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalla istruttoria svolta, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico di la corresponsione di un contributo al mantenimento per la Controparte_1
prole da versarsi alla madre;
avuto presente il principio di proporzionalità nel mantenimento della prole di cui all'art. 337 ter c.c., si deve considerare che il , guadagna attualmente Controparte_1 come dipendente una media di circa € 1.300/1.400 euro netti mensili.
Con l'ordinanza presidenziale la Presidente aveva dovuto provvedere allo stato degli atti ed in assenza di documentazione fiscale e reddituale del , disponendo a suo carico un Controparte_1
mantenimento per la ricorrente di Euro 200,00 mensili e per ciascuno dei due figli di Euro 200,00 mensili.
Al fine di calibrare il mantenimento nella presente sede, occorre tenere in conto da un lato la rinuncia della ricorrente al proprio mantenimento e dall'altro lato la continua inottemperanza del
Cardone ai diversi ordini di esibizione di documentazione reddituale e fiscale.
In tale quadro, in cui il ha omesso di mostrare i propri redditi al Tribunale, deve darsi atto CP_1
che gli accertamenti di polizia tributaria hanno restituito anche ulteriori entrate per il resistente, quali quelle derivanti dalla vendita di un fabbricato avvenuto in corso di causa (atto del 24.02.2023) per cui sarebbe stato dichiarato un valore di vendita pari ad Euro 41.755,56.
Deve altresì considerarsi che in corso di causa è sopravvenuta la nascita del terzo figlio del CP_1
con la nuova compagna.
Ciò posto, alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, nonché in considerazione delle accresciute esigenze dei minori e , può stabilirsi che il contributo al mantenimento da Persona_1 Per_2
versarsi in favore dei figli sia pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda di addebito, poiché sulle altre statuizioni concernenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale il Tribunale ha condotto attività istruttoria e si è determinato d'ufficio; dette spese sono poste a carico del resistente
[...]
e in favore dell'erario ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, attesa l'ammissione al gratuito CP_1
patrocinio della ricorrente le stesse sono liquidate come da dispositivo, Parte_1 applicando i vigenti parametri medi del D.M. 147/2022 (tenuto conto della durata del giudizio e delle difese esplicate), valore indeterminabile – complessità bassa, tutte le fasi.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe di separazione giudiziale
(già dichiarata con sentenza non definitiva n. 1029/2022 R.S., pubblicata il 2.11.2022), ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
Controparte_1
- affida in forma condivisa i minori , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...], ai genitori e Persona_2 Parte_1 [...]
; CP_1
- salvo diverso accordo tra le parti, i minori e potranno trascorrere con il Persona_1 Per_2
padre due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle Controparte_1
21.00 (cena compresa) ed inoltre due fine settimana al mese alternati dalle ore 17:00 del sabato alle
19.00 di domenica;
inoltre, durante il periodo estivo, i figli rimarranno con il padre 7 giorni, consecutivi, nel mese di luglio e 7 giorni, consecutivi, anche nel mese di agosto, e tali periodi, in caso di mancato accordo tra i genitori, saranno individuati dal 6 al 12 luglio e dal 6 al 12 agosto di ogni anno;
le festività natalizie, pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
-dispone che i SST e l' territorialmente competenti, proseguano nel monitoraggio del nucleo CP_2
familiare;
- dispone che il padre versi alla madre a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli minori e , l'assegno mensile di Persona_1 Per_2
Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre adeguamento per legge;
le spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di entrambi i genitori;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario ex art. 133 T.U. Controparte_1
Spese di Giustizia, che si liquidano in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, al P.M. in sede, all' e agli CP_2
SST territorialmente competenti, nonché per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 29/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola