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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17796 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.48201 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv. Ilaria Baldinelli ed Enrica Graverini, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 2
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
Avv. Francesco Angelo Tesoro e Stefano Sereni, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29.5.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.21, , premesso che in Parte_1
data 16.6.2002 contraeva matrimonio in Roma con e che Controparte_1
dall'unione erano nate le figlie e ( minori al deposito del Per_1 Per_2
ricorso); esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile per comportamento ascrivibile al marito, contrario al dovere di fedeltà, avendo avviato una relazione extraconiugale con la mamma di una compagna di
2 3
scuola della figlia che lo aveva ben presto scoperto senza nulla rivelarle,
aggiungendo che dopo la scoperta fortuita da parte sua della relazione, il marito aveva iniziato a porre in essere condotte aggressive e violente, oggetto di ricorso all'autorità giudiziaria penale;
chiedeva pertanto dichiararsi la separazione dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento esclusivo delle figlie con collocazione presso di sé nella casa coniugale a lei da assegnarsi e la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito per le figlie di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di euro 300,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che contestava recisamente la ricostruzione ex adverso operata, chiedendo, in via preliminare, l'ascolto delle figlie e l'avvio di consulenza psicologica, nel merito, l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento paritario e reciproca autonomia.
All'udienza presidenziale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione il Presidente, dato atto dell'impossibilità per la mancata comparizione del resistente, disponeva c.t.u. sul nucleo, con deposito di relazione urgente per l'assunzione dei provvedimenti provvisori, mandando ai Servizi Sociali per la presa in carico.
Concessa proroga per il deposito della pre-relazione, alfine depositata in data
15.5.22, con ordinanza del 13.6.22 il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori ad entrambi,
sotto il controllo dei Servizi Sociali, con pari tempi di frequentazione per i genitori, residenza presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata,
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prevedendo un contributo di mantenimento a carico del resistente di euro
300,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50% e reciproca autonomia dei coniugi, rimettendo le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i temini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, dato atto della rinuncia delle parti alle ulteriori richieste istruttorie, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 17.7.24 (poi, d'ufficio,
al 24.7.24).
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa era assunta in decisione collegiale, con termini ex art.190 c.p.c.
Con istanza depositata in data 10.9.24 (nelle more del deposito delle memorie di replica) il resistente chiedeva che previa decisione sullo status la causa fosse restituita al ruolo istruttorio per l'accertamento di due circostanze verificatesi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e, nello specifico, il trasferimento presso di lui della figlia primogenita e l'assunzione di aspettativa non retribuita per un periodo di 6 mesi a seguito di infortunio,
con consente deterioramento reddituale.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente alle domande accessorie, la causa deve essere restituita al ruolo istruttorio, come da separata ordinanza per procedere all'audizione della
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figlia primogenita onde accertarne il collocamento ed i tempi di Per_1
permanenza presso ciascun genitore, con i conseguenti riflessi in punto di mantenimento.
Le spese vanno rimesse all'esito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48201/2021 R.G.A.C., così provvede:
A) Dichiara la separazione personale di , nata a Parte_1
Roma il 30.4.1977 e , nato a [...] il Controparte_1
23.2.1976;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ciampino
(RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 35,
parte 2, serie A);
C) restituisce la causa al ruolo istruttorio come da separata ordinanza, per il proseguo;
D) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 28.10.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.48201 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv. Ilaria Baldinelli ed Enrica Graverini, giusta procura in atti
Ricorrente
E
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, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
Avv. Francesco Angelo Tesoro e Stefano Sereni, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29.5.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.21, , premesso che in Parte_1
data 16.6.2002 contraeva matrimonio in Roma con e che Controparte_1
dall'unione erano nate le figlie e ( minori al deposito del Per_1 Per_2
ricorso); esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile per comportamento ascrivibile al marito, contrario al dovere di fedeltà, avendo avviato una relazione extraconiugale con la mamma di una compagna di
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scuola della figlia che lo aveva ben presto scoperto senza nulla rivelarle,
aggiungendo che dopo la scoperta fortuita da parte sua della relazione, il marito aveva iniziato a porre in essere condotte aggressive e violente, oggetto di ricorso all'autorità giudiziaria penale;
chiedeva pertanto dichiararsi la separazione dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento esclusivo delle figlie con collocazione presso di sé nella casa coniugale a lei da assegnarsi e la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito per le figlie di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di euro 300,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che contestava recisamente la ricostruzione ex adverso operata, chiedendo, in via preliminare, l'ascolto delle figlie e l'avvio di consulenza psicologica, nel merito, l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento paritario e reciproca autonomia.
All'udienza presidenziale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione il Presidente, dato atto dell'impossibilità per la mancata comparizione del resistente, disponeva c.t.u. sul nucleo, con deposito di relazione urgente per l'assunzione dei provvedimenti provvisori, mandando ai Servizi Sociali per la presa in carico.
Concessa proroga per il deposito della pre-relazione, alfine depositata in data
15.5.22, con ordinanza del 13.6.22 il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori ad entrambi,
sotto il controllo dei Servizi Sociali, con pari tempi di frequentazione per i genitori, residenza presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata,
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prevedendo un contributo di mantenimento a carico del resistente di euro
300,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50% e reciproca autonomia dei coniugi, rimettendo le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i temini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, dato atto della rinuncia delle parti alle ulteriori richieste istruttorie, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 17.7.24 (poi, d'ufficio,
al 24.7.24).
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa era assunta in decisione collegiale, con termini ex art.190 c.p.c.
Con istanza depositata in data 10.9.24 (nelle more del deposito delle memorie di replica) il resistente chiedeva che previa decisione sullo status la causa fosse restituita al ruolo istruttorio per l'accertamento di due circostanze verificatesi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e, nello specifico, il trasferimento presso di lui della figlia primogenita e l'assunzione di aspettativa non retribuita per un periodo di 6 mesi a seguito di infortunio,
con consente deterioramento reddituale.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente alle domande accessorie, la causa deve essere restituita al ruolo istruttorio, come da separata ordinanza per procedere all'audizione della
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figlia primogenita onde accertarne il collocamento ed i tempi di Per_1
permanenza presso ciascun genitore, con i conseguenti riflessi in punto di mantenimento.
Le spese vanno rimesse all'esito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48201/2021 R.G.A.C., così provvede:
A) Dichiara la separazione personale di , nata a Parte_1
Roma il 30.4.1977 e , nato a [...] il Controparte_1
23.2.1976;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ciampino
(RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 35,
parte 2, serie A);
C) restituisce la causa al ruolo istruttorio come da separata ordinanza, per il proseguo;
D) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 28.10.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
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