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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 727
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
e promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Fondiglie San Giovanni Parte_1
n. 5, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Carmenati, del Foro di Ancona, C.F.: C.F._1
, giusta procura, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Carmenati - C.F._2 CP_1 sito in AN (An) alla Piazza Garibaldi n. 16, dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del procedimento al recapito telefax n. 0732/226987, ovvero all'indirizzo pec del sottoscritto difensore: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nata ad [...] il [...], C.F.: , e residente in [...]alla CP_2 C.F._3
Via Marconi n. 70.
Resistente Contumace
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. in materia di separazione personale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile con Ordinanza n. 17910/2023 cassava con rinvio la sentenza nr. 751/2021, la Corte di Appello di Ancona.
riassumeva la causa nei confronti di che rimaneva contumace. Parte_1 CP_2
Con ordinanza del 19/03/2025 la Corte dava atto del mancato deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con quella del 16/04/2025, perdurando il difetto di note la causa era trattenuta in decisione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo
Ancona li 22.04.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 727
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
e promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Fondiglie San Giovanni Parte_1
n. 5, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Carmenati, del Foro di Ancona, C.F.: C.F._1
, giusta procura, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Carmenati - C.F._2 CP_1 sito in AN (An) alla Piazza Garibaldi n. 16, dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del procedimento al recapito telefax n. 0732/226987, ovvero all'indirizzo pec del sottoscritto difensore: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nata ad [...] il [...], C.F.: , e residente in [...]alla CP_2 C.F._3
Via Marconi n. 70.
Resistente Contumace
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. in materia di separazione personale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile con Ordinanza n. 17910/2023 cassava con rinvio la sentenza nr. 751/2021, la Corte di Appello di Ancona.
riassumeva la causa nei confronti di che rimaneva contumace. Parte_1 CP_2
Con ordinanza del 19/03/2025 la Corte dava atto del mancato deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con quella del 16/04/2025, perdurando il difetto di note la causa era trattenuta in decisione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo
Ancona li 22.04.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli