Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/07/2023, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 04304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04959/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2022, proposto dall’avvocato
Salerno Antonio, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
(asseritamente) formatosi sull'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 5308/2020 del 30/01/2020 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 luglio 2023 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 25/10/2022 e depositato in giudizio il 26/10/2022, chiede l’esecuzione del giudicato (asseritamente) formatosi sull’ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 5308/2020 del 30/01/2020 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella parte recante la condanna del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania “ in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, come per legge con attribuzione ”. Chiede, altresì, di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca, in caso di ulteriore inerzia, alle parti pubbliche intimate e di fissare la somma di denaro dovuta dalla parte resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione, anche quale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.
Il 30/06/2023, il ricorrente ha depositato in giudizio note di passaggio in decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso di ottemperanza e chiedendo il passaggio in decisione della causa allo stato degli atti, senza discussione.
Nella Camera di Consiglio del 04/07/2023, il Presidente di questa Sezione, dato atto che il difensore di parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione senza discussione il 30 giugno u.s., ha dato avviso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., di una possibile causa di inammissibilità del ricorso di ottemperanza poiché volto all'esecuzione di un provvedimento non suscettibile di passaggio in giudicato, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è inammissibile, come rilevato d’ufficio da questo Tribunale nella Camera di Consiglio del 04/07/2023.
2.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui, però, non rientrano le ordinanze ex art. 700 c.p.c., in quanto non suscettibili di passaggio in giudicato.
Infatti, secondo condivisa giurisprudenza, anche di questo Tribunale:
« a) “il giudizio di ottemperanza, trattandosi di un rito riservato all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario, non può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di ordinanze cautelari emesse dal giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. , ovvero in sede di reclamo ex art. 669 -terdecies c.p.c.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 02/02/2021, n. 689);
b) sicché “deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'ottemperanza proposto per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare, adottata dal giudice ordinario ex art. 700 c.p.c., anche qualora la stessa non sia stata oggetto di reclamo, ciò in quanto questo tipo di ordinanze non hanno attitudine ad acquisire l'effetto di cosa giudicata” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 28/01/2019, n. 435; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23/01/2019, n. 131);
c) con la conseguenza che “qualora l'Amministrazione ometta di dare esecuzione ad un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. , il ricorrente è tenuto ad adire lo stesso giudice cautelare, con le modalità di cui all' art. 669 duodecies c.p.c., non potendo invece invocare il rito dell'ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, essendo lo stesso, come detto, riservato alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato o agli altri provvedimenti di tale giudice aventi idoneità a passare in cosa giudicata” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 03/07/2018, n. 4391) » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 01/08/2022, n. 05137).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.
4. - Nulla per le spese processuali, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO