TRIB
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini nel procedimento iscritto ex art 669-novies c.pc. al n. r.g. 80/ 2025 promosso da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Diego Perrone e Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Via Maddalena, 2 63821 Porto Sant'Elpidio; RICORRENTE contro
- (P.Iva , contumace; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato ex art 669-nonies c.p.c. in data 17.01.2024 domandava la Parte_1 dichiarazione di inefficacia del sequestro giudiziario sui beni immobili siti in Via Medi Porto San
Giorgio, disposto con ordinanza del 19.2.2013 dal Tribunale di Fermo;
domandava la consegna in favore del sig. delle somme medio tempore incassate dal custode giudiziario a titolo di Parte_1 canoni di locazione degli immobili oggetto di sequestro e l'immissione nel possesso degli immobili oggi riconosciuti in proprietà del Dott. dalla Corte di Appello di Ancona. Parte_1
A fondamento del ricorso deduceva che:
-a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies iscritto al n. 2564/2011 R.G. Tribunale di Fermo, la
[...]
otteneva il sequestro giudiziario degli immobili siti in Porto San Controparte_2
Giorgio, alla via Medi intendendo promuovere azione giudiziale volta ad ottenere la declaratoria di annullamento o la nullità del preliminare di assegnazione di alloggi di cooperativa edilizia 19 luglio
2010;
- introduceva quindi il giudizio rubricato al n° 740/2013 R.G., al fine di chiedere la Controparte_1 nullità del preliminare di assegnazione 19.07.2010;
-il giudizio veniva definito da Sentenza n. 800/2015, del 07.10.2015, la quale pronunciava l'improcedibilità della domanda avanzata da , condannando la stessa società cooperativa alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
-alcuna azione successiva veniva promossa da che, poi veniva convenuta in giudizio dal sig. CP_1
(proc. 1397/2012 R.G.), il quale proponeva domanda ex art. 2932 c.c. al fine di Controparte_3 chiedere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di assegnazione, relativamente ai beni di sua pertinenza, ovvero i già detti immobili, tutti siti nel Comune di Porto San Giorgio, alla via Medi, e distinti al NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26;
-in tale giudizio la resisteva invocando la nullità del preliminare di assegnazione;
CP_1
pagina 1 di 3 -al momento della pronuncia della Sentenza n. 236/2022 emessa in primo grado dal Tribunale di
Fermo, il Custode Giudiziario è stato dichiarato cessato dall'incarico, pur rimanendo efficace il sequestro;
-la sentenza del Tribunale è stata poi riformata dalla Corte di Appello di Ancona, che con la Sentenza
n. 1582/2024 del 22/10/2024, ha trasferito la proprietà degli immobili censiti al NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26 già sottoposti a sequestro, dalla CP_1 [...]
in favore di Controparte_2 Parte_1
-al momento di disposizione del sequestro giudiziario, gli immobili oggetto di sequestro erano nel possesso del de cuius Sig. continuato in capo al sig. tramite la Controparte_3 Parte_1 detenzione di altri, ossia del custode giudiziario nominato pertanto chiedeva il ripristino della situazione anteriore al sequestro.
Tanto premesso il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il giudice fissava udienza di comparizione per le parti e assegnava al ricorrente termine per la notifica del ricorso al resistente. non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica.
All'esito dell'udienza del 13.03.2024 il Giudice, ritenuto necessario che il dott. già Parte_2 custode giudiziario dei beni sopra indicati, depositasse relazione avente ad oggetto le somme incamerate a titolo di locazione per quanto riguarda gli immobili siti in Porto San Giorgio, alla via
Medi, distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26, giacenti sul conto corrente bancario acceso dal Custode presso filiale di Fermo -S.Caterina n. Controparte_4
068697 intestato a “custodia giudiziaria via Medi Porto San Giorgio” disponeva che il dott. Pt_2 relazionasse sulle informazioni sopra richieste.
[...]
In data 28.03.2024 il dott, depositava la propria relazione. Pt_2
All'udienza del 04.04.2025 il ricorrente si riportava all'istanza rappresentando che il custode ha indicato le somme, escluse quelle relative al sub 27, in € 106.546,21e il giudice si riservava.
***
RILEVATO che l'art. 669-nonies comma 3 c.p.c. prevede che “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.”;
RILEVATO che presupposto per emettere l'ordinanza ex art 669 nonies comma 3, parte seconda è dunque la correlazione tra la sentenza (anche non passata in giudicato) e il diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso, il quale deve risultare accertato come inesistente in virtù della sentenza emessa nel giudizio di merito;
RILEVATO che nel caso di specie parte ricorrente ha depositato il provvedimento di sequestro che è stato concesso in sede di reclamo ad istanza di Controparte_2 contro padre dell'odierno ricorrente e anche contro Controparte_3 [...] in vista dell'esperimento dell'azione di annullamento o di nullità del Preliminare di CP_5 assegnazione 19.07.2010 (v. pag. 5 dell'ordinanza di sequestro) avente ad oggetto i beni siti in via
Medi Porto San Giorgio;
pagina 2 di 3
CONSIDERATO che
nel procedimento 1397/2012 la riproponeva in via di eccezione CP_1
l'annullamento o la nullità del preliminare di assegnazione di alloggi di cooperativa edilizia 19 luglio
2010 (v. sentenza della Corte di Appello n. 1582/2024 del 22/10/2024), dunque vi è correlazione tra il sequestro di cui si chiede inefficacia e il diritto oggetto del giudizio definito dalla sentenza resa dalla
Corte di Appello di Ancona;
RILEVATO che in virtù della sentenza emessa dalla Corte di Appello è stato dichiarato inesistente il diritto di proprietà in capo alla dei beni oggetto di Controparte_2 cautela (limitatamente a quelli distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub.
5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26) in quanto è stata infatti emessa sentenza ex art 2932 c.c. in favore di
; Parte_1
RILEVATO che dunque il sequestro per effetto di tale sentenza il sequestro sui beni distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26 perde efficacia ex art 669 novies comma
3 c.p.c.;
VISTA la relazione del dott. in cui dà atto che l'importo giacente sul CONTO N. 068697 Pt_2
APERTO PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO Controparte_6 riferibile agli immobili siti in Porto San Giorgio, alla Via E. Medi, distinti al NCEU al foglio 10, part. 1267, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25 e 26, -e dunque con esclusione delle somme riferibili all'immobile contraddistinto al sub 27- è pari a € 106.546,21,00;
RILEVATO che per effetto della cessazione del sequestro i frutti civili costituiti dai canoni di locazione relativi agli immobili siti in Porto San Giorgio, alla Via E. Medi, distinti al NCEU al foglio
10, part. 1267, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25 e 26, vanno restituiti all'avente diritto ossia a
Parte_1
RILEVATO altresì che la domanda di parte istante di disporre l'immissione in possesso dei beni immobili in favore dello stesso debba essere rigettata, poiché a seguito della Parte_1 sentenza di primo grado è cessata la custodia dei beni immobili, pertanto l'istante dovrà agire per le vie ordinarie per il rilascio degli stessi;
RITENUTO che le spese di lite del presente procedimento vanno integralmente compensate;
PQM
Visto l'art. 669 novies c.p.c. DICHIARA l'inefficacia del sequestro disposto con ordinanza del 19.2.2013 dal Tribunale di Fermo limitatamente agli immobili siti in Porto San Giorgio, alla via Medi, distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26;
MANDA il dott. per il versamento in favore di della Parte_2 Parte_1 somma di € 106.546,21,00 giacente sul conto n. 068697 aperto presso la CASSA DI RISPARMIO DI
FERMO S.P.A. – FILIALE;
CP_6
RIGETTA le ulteriori istanze;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Fermo, 15.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini nel procedimento iscritto ex art 669-novies c.pc. al n. r.g. 80/ 2025 promosso da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Diego Perrone e Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Via Maddalena, 2 63821 Porto Sant'Elpidio; RICORRENTE contro
- (P.Iva , contumace; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato ex art 669-nonies c.p.c. in data 17.01.2024 domandava la Parte_1 dichiarazione di inefficacia del sequestro giudiziario sui beni immobili siti in Via Medi Porto San
Giorgio, disposto con ordinanza del 19.2.2013 dal Tribunale di Fermo;
domandava la consegna in favore del sig. delle somme medio tempore incassate dal custode giudiziario a titolo di Parte_1 canoni di locazione degli immobili oggetto di sequestro e l'immissione nel possesso degli immobili oggi riconosciuti in proprietà del Dott. dalla Corte di Appello di Ancona. Parte_1
A fondamento del ricorso deduceva che:
-a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies iscritto al n. 2564/2011 R.G. Tribunale di Fermo, la
[...]
otteneva il sequestro giudiziario degli immobili siti in Porto San Controparte_2
Giorgio, alla via Medi intendendo promuovere azione giudiziale volta ad ottenere la declaratoria di annullamento o la nullità del preliminare di assegnazione di alloggi di cooperativa edilizia 19 luglio
2010;
- introduceva quindi il giudizio rubricato al n° 740/2013 R.G., al fine di chiedere la Controparte_1 nullità del preliminare di assegnazione 19.07.2010;
-il giudizio veniva definito da Sentenza n. 800/2015, del 07.10.2015, la quale pronunciava l'improcedibilità della domanda avanzata da , condannando la stessa società cooperativa alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
-alcuna azione successiva veniva promossa da che, poi veniva convenuta in giudizio dal sig. CP_1
(proc. 1397/2012 R.G.), il quale proponeva domanda ex art. 2932 c.c. al fine di Controparte_3 chiedere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di assegnazione, relativamente ai beni di sua pertinenza, ovvero i già detti immobili, tutti siti nel Comune di Porto San Giorgio, alla via Medi, e distinti al NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26;
-in tale giudizio la resisteva invocando la nullità del preliminare di assegnazione;
CP_1
pagina 1 di 3 -al momento della pronuncia della Sentenza n. 236/2022 emessa in primo grado dal Tribunale di
Fermo, il Custode Giudiziario è stato dichiarato cessato dall'incarico, pur rimanendo efficace il sequestro;
-la sentenza del Tribunale è stata poi riformata dalla Corte di Appello di Ancona, che con la Sentenza
n. 1582/2024 del 22/10/2024, ha trasferito la proprietà degli immobili censiti al NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26 già sottoposti a sequestro, dalla CP_1 [...]
in favore di Controparte_2 Parte_1
-al momento di disposizione del sequestro giudiziario, gli immobili oggetto di sequestro erano nel possesso del de cuius Sig. continuato in capo al sig. tramite la Controparte_3 Parte_1 detenzione di altri, ossia del custode giudiziario nominato pertanto chiedeva il ripristino della situazione anteriore al sequestro.
Tanto premesso il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il giudice fissava udienza di comparizione per le parti e assegnava al ricorrente termine per la notifica del ricorso al resistente. non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica.
All'esito dell'udienza del 13.03.2024 il Giudice, ritenuto necessario che il dott. già Parte_2 custode giudiziario dei beni sopra indicati, depositasse relazione avente ad oggetto le somme incamerate a titolo di locazione per quanto riguarda gli immobili siti in Porto San Giorgio, alla via
Medi, distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26, giacenti sul conto corrente bancario acceso dal Custode presso filiale di Fermo -S.Caterina n. Controparte_4
068697 intestato a “custodia giudiziaria via Medi Porto San Giorgio” disponeva che il dott. Pt_2 relazionasse sulle informazioni sopra richieste.
[...]
In data 28.03.2024 il dott, depositava la propria relazione. Pt_2
All'udienza del 04.04.2025 il ricorrente si riportava all'istanza rappresentando che il custode ha indicato le somme, escluse quelle relative al sub 27, in € 106.546,21e il giudice si riservava.
***
RILEVATO che l'art. 669-nonies comma 3 c.p.c. prevede che “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.”;
RILEVATO che presupposto per emettere l'ordinanza ex art 669 nonies comma 3, parte seconda è dunque la correlazione tra la sentenza (anche non passata in giudicato) e il diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso, il quale deve risultare accertato come inesistente in virtù della sentenza emessa nel giudizio di merito;
RILEVATO che nel caso di specie parte ricorrente ha depositato il provvedimento di sequestro che è stato concesso in sede di reclamo ad istanza di Controparte_2 contro padre dell'odierno ricorrente e anche contro Controparte_3 [...] in vista dell'esperimento dell'azione di annullamento o di nullità del Preliminare di CP_5 assegnazione 19.07.2010 (v. pag. 5 dell'ordinanza di sequestro) avente ad oggetto i beni siti in via
Medi Porto San Giorgio;
pagina 2 di 3
CONSIDERATO che
nel procedimento 1397/2012 la riproponeva in via di eccezione CP_1
l'annullamento o la nullità del preliminare di assegnazione di alloggi di cooperativa edilizia 19 luglio
2010 (v. sentenza della Corte di Appello n. 1582/2024 del 22/10/2024), dunque vi è correlazione tra il sequestro di cui si chiede inefficacia e il diritto oggetto del giudizio definito dalla sentenza resa dalla
Corte di Appello di Ancona;
RILEVATO che in virtù della sentenza emessa dalla Corte di Appello è stato dichiarato inesistente il diritto di proprietà in capo alla dei beni oggetto di Controparte_2 cautela (limitatamente a quelli distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub.
5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26) in quanto è stata infatti emessa sentenza ex art 2932 c.c. in favore di
; Parte_1
RILEVATO che dunque il sequestro per effetto di tale sentenza il sequestro sui beni distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26 perde efficacia ex art 669 novies comma
3 c.p.c.;
VISTA la relazione del dott. in cui dà atto che l'importo giacente sul CONTO N. 068697 Pt_2
APERTO PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO Controparte_6 riferibile agli immobili siti in Porto San Giorgio, alla Via E. Medi, distinti al NCEU al foglio 10, part. 1267, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25 e 26, -e dunque con esclusione delle somme riferibili all'immobile contraddistinto al sub 27- è pari a € 106.546,21,00;
RILEVATO che per effetto della cessazione del sequestro i frutti civili costituiti dai canoni di locazione relativi agli immobili siti in Porto San Giorgio, alla Via E. Medi, distinti al NCEU al foglio
10, part. 1267, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25 e 26, vanno restituiti all'avente diritto ossia a
Parte_1
RILEVATO altresì che la domanda di parte istante di disporre l'immissione in possesso dei beni immobili in favore dello stesso debba essere rigettata, poiché a seguito della Parte_1 sentenza di primo grado è cessata la custodia dei beni immobili, pertanto l'istante dovrà agire per le vie ordinarie per il rilascio degli stessi;
RITENUTO che le spese di lite del presente procedimento vanno integralmente compensate;
PQM
Visto l'art. 669 novies c.p.c. DICHIARA l'inefficacia del sequestro disposto con ordinanza del 19.2.2013 dal Tribunale di Fermo limitatamente agli immobili siti in Porto San Giorgio, alla via Medi, distinti NCEU al foglio10, particella 127, sub. 5,7,9,11,13,15,20,21,22,24,25,26;
MANDA il dott. per il versamento in favore di della Parte_2 Parte_1 somma di € 106.546,21,00 giacente sul conto n. 068697 aperto presso la CASSA DI RISPARMIO DI
FERMO S.P.A. – FILIALE;
CP_6
RIGETTA le ulteriori istanze;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Fermo, 15.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 3 di 3