Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10224 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . ) O 10224/01 B E N C , E 1 EPUBBLICA ITALIAN A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z A E R REMADI CASSAZIONE LA Oggetto Sentenza di equità SEZIONE TERZA CIVILE del giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21484/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.27834 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Ud. 28/02/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAZZONI 1, presso lo studio dell'avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO, con studio in 62032 CAMERINO VIA ROMA, 23, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LEGNAMI SPA, in persona del suo legale DEZI rappresentante dr. Alberto ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B VICO 31, presso lo studio 2001 dell'avvocato SCOCCINI ENRICO, che la difende 420 unitamente all'avvocato TORRESI CARLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 131/98 del Giudice di pace di MACERATA, 10/8/1998, depositata il 19/08/98; RG.473/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO NI conveniva davanti al Giudice di pace di Macerata Malatini Enrico, quale titolare della omonima ditta Pitturazioni Industriali, e la S.p.a. De- zi LE per sentir pronunciare sentenza di condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in £. 2.000.000, causati ad un'autovettura di sua proprietà da schizzi di vernice nel corso di lavori eseguiti dal Malatini per conto della S.p.a. ZI LE. L'attore, che aveva transatto la lite con la Compa- gnia di assicurazione del Malatini, non compariva alla prima udienza, nella quale si costituiva solo la S.p.a. ZI LE. Il giudice di pace, con sentenza del 19.8.1998, ri- gettava la domanda e condannava l'attore al pagamento 2 delle spese. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il NI, sulla base di unico mezzo. Ha resistito, con controricorso, la S.p.a. ZI Le- gnami. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di im- procedibilità del ricorso, sollevata dalla resistente con la memoria, sul rilievo che il ricorso, notificato 1'11.11.1998, sarebbe stato depositato il 17.12.1998, e при quindi oltre il termine di giorni venti previsto dall'art. 369 c.p.c.
1.1. L'eccezione è infondata. Il ricorso risulta depositato mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Cor- te di cassazione, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c. (come modificato dall'art. 3 della legge n. 59 del 1979). Al fine di stabilire la tempestività del deposito, tale ipotesi, deve aversi riguardo alla data di in spedizione del plico, risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza, e non della data di arrivo alla cancelleria della Corte di cassazione (sent. n.3035/87; n. 5117/89). 3 La dedotta violazione integra errore in proceden- do, e questa S.C. è pertanto legittimata ad esaminare direttamente gli atti processuali. Ora, risulta dal verbale della prima udienza tenu- tasi davanti al giudice di pace il 1°.7.1997, che, as- sente l'attore costituito, la convenuta S.p.a. ZI Le- gnami si è costituita riportandosi alla propria compar- sa di risposta ed ha chiesto termine "per eventuali ri- chieste istruttorie". Ed una richiesta così formulata, in quanto manife- sta la volontà del convenuto di coltivare il giudizio svolgendo attività istruttoria, costituisce implicita, ma inequivoca richiesta di prosecuzione del giudizio anche in assenza dell'attore. Correttamente, quindi, il giudice di pace ha dato corso al giudizio. E di ciò l'attore avrebbe potuto agevolmente avere consapevolezza se si fosse curato, come imponeva l'ordinaria diligenza, di accertare l'esito della prima udienza, in relazione alla condotta processuale della convenuta S.p.a. ZI LE (estra- nea alla intervenuta transazione tra il NI e l'assicuratore del Malatini), consultando il fascicolo di ufficio nella Cancelleria del giudice.
3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in resistente, che liquida in favore della £. 85.000 oltre £. 1.000.000 (un milio- ne) per onorari. Così deciso in Roma, nella camere di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitoria kuva IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 2 6 L U Depositata in Cancelleria G 2 0 0 1 oggi, lì - MO IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista O 4 C 7 . .3 N O A 1 2 , ) 1 E 9 9 C 1 A A - 1 P 1 T I - 1 D 2 E S 8 A 3 D E T 4 N E . E S I E N T TI R A S (I 6