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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. V.G. 3358/2024
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3358/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Dirk Campajola)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alessandro Abatianni) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 04.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: come da nota pervenuta in data 2.4.2025 “accogliersi il ricorso alle condizioni congiuntamente richieste dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 10.09.2019 - dal quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione pagina 1 di 2 consensuale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (N. RG 12180 /2023).
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi di determinare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. revocare il mantenimento stabilito in sentenza di separazione e posto a carico del Sig.
[...]
e per l'effetto dichiarare che i ricorrenti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia Parte_2 assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio,”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e in data 10.09.2019 a Venezia (V
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio alla parte I, n. 141 anno 2019 Uff. 8 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 2.4.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. V.G. 3358/2024
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3358/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Dirk Campajola)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alessandro Abatianni) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 04.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: come da nota pervenuta in data 2.4.2025 “accogliersi il ricorso alle condizioni congiuntamente richieste dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 10.09.2019 - dal quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione pagina 1 di 2 consensuale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (N. RG 12180 /2023).
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi di determinare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. revocare il mantenimento stabilito in sentenza di separazione e posto a carico del Sig.
[...]
e per l'effetto dichiarare che i ricorrenti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia Parte_2 assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio,”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e in data 10.09.2019 a Venezia (V
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio alla parte I, n. 141 anno 2019 Uff. 8 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 2.4.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 2 di 2