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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai consiglieri: Diego Antonio Rosario PINTO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Elena GELATO Consigliere
alla udienza del 28.5.2025 ha pubblicato, dandone lettura la seguente:
SENTENZA (ex artt. 429 – 437 c.p.c)
nel giudizio di appello iscritto al n. 6521 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Pagnozzi, presso cui si domicilia in Roma, alla Via Carlo Mirabello n.14 APPELLANTE E (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dante ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17404/2022, pubblicata il 23/11/2022 CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedere: accogliere il presente appello e per l'effetto riformare in parte qua l'impugnata sentenza con conseguente rigetto di ogni eventuale richiesta da parte della odierna appellata;
condannare in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle CP_1 spese del primo grado di giudizio pari ad €.7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri e accessori come per legge, e del contributo unificato e della marca da bollo pari ad euro 545,00, da distrarsi in favore dell'Avv. Ugo Pagnozzi, dichiaratosi antistatario. condannare
in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese del CP_1 presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Ai fini dell'applicazione della legge 488/99, si dichiara che il valore della domanda è inferiore ad € 26.000,00”
per l'appellata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni esposte, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, cui è allegato il fascicolo della comparente Amministrazione, rigettare l'appello proposto da controparte in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
- dichiara nulla e di nessun effetto la DDI n.33478/2020/8/1/1 del 12.11.2020 e non dovuta la somma ingiunta;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore CP_1 di che liquida in euro 2.200=, oltre rimborso Parte_1 spese generali nella misura dl 15% e oneri accessori come per legge, da distrarsi favore dell'Avv. Ugo Pagnozzi, dichiaratosi antistatario. Con la decisione, il Tribunale ha accolto l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale (DDI) n.33478/2020/8/1/1 del 12/11/2020, notificata il 02/12/2020, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo, comprensivo di sanzioni e spese, di € CP_1
26.028,49; il provvedimento era conseguito al Verbale n.73150006017 con cui era stata accertata la violazione dell'art. 15, c.3, L.R. 12/99 e ss.mm., ed art. 53 L.R. 27/06, per avere il occupato senza titolo l'alloggio Pt_1 sito in Roma, Via Tonale n.42, Int.4, assegnato a che Parte_2 comportava la sanzione di € 21.666,66, oltre spese di notifica. Il giudice di primo grado, nell'accogliere l'opposizione “sotto l'assorbente profilo della inesistenza di prova in ordine alla stabile permanenza nell'immobile di cui è causa da parte dell'odierno ricorrente […]” ha liquidato le spese secondo la soccombenza, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022, condannando per l'effetto alle spese di giudizio che liquidava CP_1 in € 2.200 oltre rimborso s.g. e accessori da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In data 28/11/2022, il aveva depositato istanza per correzione di Pt_1 errore materiale della sentenza per emendare la liquidazione delle spese relativamente alla omessa condanna della controparte alla rifusione del contributo unificato e della marca, nonché per la erronea determinazione dell'importo liquidato, ma la istanza era stata respinta con ordinanza del 20.11.2022.
Con ricorso depositato il 7.12.2022 il ha interposto appello Pt_1 avverso la prima sentenza sulla base di vari motivi. Sul primo motivo di appello - con cui la parte aveva lamentato la erroneità della sentenza relativamente alla omessa condanna della controparte alla rifusione delle spese di contributo unificato e marca da bollo - non vi è luogo a provvedere, avendo la parte espresso la propria rinuncia con note di trattazione scritta del 11.05.2023, confermate alla udienza di discussione. Resta da decidere il secondo motivo di appello ove si lamenta l'errore del primo giudice nella quantificazione delle spese di giudizio liquidate in € 2.200, importo in tesi rispettoso dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022, avuto riguardo allo scaglione da assumersi a riferimento tenuto conto dell'importo della sanzione inflitta (da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00), anche volendo tener conto della riduzione massima prevista (50%). Secondo l'appellante, l'importo da liquidare correttamente sarebbe pari ad € 7.616,00, in applicazione dei valori medi, essendosi svolte tutte e quattro le fasi di giudizio;
viceversa, l'importo in concreto riconosciuto, pari ad € 2.200, sarebbe comunque inspiegabile anche qualora, per errore, fosse stato preso a riferimento lo scaglione immediatamente precedente, quello da € 5.200,01 ad € 26.000,00, poiché nel caso l'importo medio per le quattro fasi sarebbe di € 5.077,00, al massimo riducibile (50%) ad € 2.538,50. Secondo l'appellante, la motivazione posta dal primo giudice a presidio dell'importo liquidato - ovvero che lo stesso troverebbe giustificazione nella “…trattazione cartolare…”, dalla “…carenza di controverse questioni di diritto…” e dalla “…sostanziale inattività della parte resistente” - sarebbe è errata poiché la trattazione cartolare al contrario, “impone al legale un lavoro ulteriore rispetto alla semplice presenza in udienza, che, il più delle volte, si esaurisce in un laconico riportarsi alle proprie istanze”; che
“è proprio la chiarezza della posizione in diritto a giustificare la liquidazione piena alla parte vittoriosa delle spese di giudizio”; e che la parte resistente “non è stata affatto inattiva e anzi, nel costituirsi ha difeso convintamente le proprie ragioni ed ha continuato a perorare le stesse, al limite della responsabilità ex art. 96 c.p.c., nonostante già nell'atto prodromico a quello di opposizione, il ricorso amministrativo al Sindaco di Roma avverso il verbale di accertamento di violazione n.73150006017, fosse stata già ampiamente evidenziata e dimostrata l'insussistenza dell'asserita Contr fede privilegiata del detto , come, nonostante tutto, ribadito anche dal giudice di prime cure. Tanto è vero che proprio dalle argomentazioni avverse è scaturita la necessità istruire con testimoni la causa, con buona pace della asserita “…sostanziale inattività della parte resistente.” Nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo di appello, ha chiesto la conferma della somma liquidata per le spese di lite;
il secondo motivo di appello sarebbe infatti infondato stante la corretta e discrezionale individuazione dell'ammontare del compenso liquidato da parte del giudice di primo grado, alla luce della natura non controversa della questione trattata, dello svolgimento dell'udienza nella più snella modalità cartolare e del mancato deposito della nota spese. I parametri riportati nelle tabelle allegate al d.m. 55/2014 sarebbero inoltre valori medi che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, possono essere ridotti, di regola, fino al 50% e, per la fase istruttoria, persino fino al 70%.
L'appello è parzialmente fondato nel secondo motivo. Il valore della causa, individuabile in base al petitum, corrisponde, nel caso in esame, alla somma di € 26.028,49, ingiunta con la DDI annullata dal Tribunale in accoglimento della opposizione. Ciò detto, ne consegue che, in applicazione dei suddetti criteri le spese di giudizio vadano liquidate secondo lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, per un valore medio pari ad € 7.616,00. Così stabilito l'importo medio di riferimento, occorre precisare che il giudice nella liquidazione dei compensi gode di ampia discrezionalità potendo anche discostarsi dai suddetti valori medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. sent. n. 4871 del 2018 e Ord. n. 15443 del 2021), previa congrua motivazione.
Nel caso di specie, è indubbio che il Tribunale non abbia indicato i criteri posti a fondamento della liquidazione delle spese del giudizio, delle quali pertanto, ad avviso del Collegio, si impone in questa sede la revisione. Quanto ai parametri da assumere a riferimento, ritiene questo Ufficio come il primo giudizio, pur non presentando profili di particolare complessità in fatto e in diritto, meriti una liquidazione dei compensi di complessivi € 4.000, importo da ritenersi compreso tra valori tariffari minimi e medi relativi allo scaglione da assumere a riferimento (tra € 26.001 ed € 52.000) e tanto in ragione della obiettiva semplicità delle questioni dedotte in lite, della consistenza contenutistica degli atti difensivi e della loro ripetitività, delle attività difensive concretamente svolte. Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese del presente grado vanno poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte appellata nella misura della metà – in considerazione della rinuncia dell'appellante al primo motivo - e compensando la metà residua. Tenuto conto della misura dell'accolto e della obiettiva semplicità della causa, si ritiene di liquidare l'importo di € 500,00 oltre accessori .
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 di Roma n. 17404/2022, pubblicata il 23/11/2022, così provvede: - Previa riforma del secondo capo della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado in complessivi € 4.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado nella misura della metà, qui liquidata, per compensi, in € 500,00 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%, compensando le spese ulteriori;
- conferma nel resto;
Così deciso in Roma, il 28.05.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
Composta dai consiglieri: Diego Antonio Rosario PINTO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Elena GELATO Consigliere
alla udienza del 28.5.2025 ha pubblicato, dandone lettura la seguente:
SENTENZA (ex artt. 429 – 437 c.p.c)
nel giudizio di appello iscritto al n. 6521 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Pagnozzi, presso cui si domicilia in Roma, alla Via Carlo Mirabello n.14 APPELLANTE E (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dante ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17404/2022, pubblicata il 23/11/2022 CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedere: accogliere il presente appello e per l'effetto riformare in parte qua l'impugnata sentenza con conseguente rigetto di ogni eventuale richiesta da parte della odierna appellata;
condannare in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle CP_1 spese del primo grado di giudizio pari ad €.7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri e accessori come per legge, e del contributo unificato e della marca da bollo pari ad euro 545,00, da distrarsi in favore dell'Avv. Ugo Pagnozzi, dichiaratosi antistatario. condannare
in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese del CP_1 presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Ai fini dell'applicazione della legge 488/99, si dichiara che il valore della domanda è inferiore ad € 26.000,00”
per l'appellata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni esposte, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, cui è allegato il fascicolo della comparente Amministrazione, rigettare l'appello proposto da controparte in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
- dichiara nulla e di nessun effetto la DDI n.33478/2020/8/1/1 del 12.11.2020 e non dovuta la somma ingiunta;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore CP_1 di che liquida in euro 2.200=, oltre rimborso Parte_1 spese generali nella misura dl 15% e oneri accessori come per legge, da distrarsi favore dell'Avv. Ugo Pagnozzi, dichiaratosi antistatario. Con la decisione, il Tribunale ha accolto l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale (DDI) n.33478/2020/8/1/1 del 12/11/2020, notificata il 02/12/2020, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo, comprensivo di sanzioni e spese, di € CP_1
26.028,49; il provvedimento era conseguito al Verbale n.73150006017 con cui era stata accertata la violazione dell'art. 15, c.3, L.R. 12/99 e ss.mm., ed art. 53 L.R. 27/06, per avere il occupato senza titolo l'alloggio Pt_1 sito in Roma, Via Tonale n.42, Int.4, assegnato a che Parte_2 comportava la sanzione di € 21.666,66, oltre spese di notifica. Il giudice di primo grado, nell'accogliere l'opposizione “sotto l'assorbente profilo della inesistenza di prova in ordine alla stabile permanenza nell'immobile di cui è causa da parte dell'odierno ricorrente […]” ha liquidato le spese secondo la soccombenza, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022, condannando per l'effetto alle spese di giudizio che liquidava CP_1 in € 2.200 oltre rimborso s.g. e accessori da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In data 28/11/2022, il aveva depositato istanza per correzione di Pt_1 errore materiale della sentenza per emendare la liquidazione delle spese relativamente alla omessa condanna della controparte alla rifusione del contributo unificato e della marca, nonché per la erronea determinazione dell'importo liquidato, ma la istanza era stata respinta con ordinanza del 20.11.2022.
Con ricorso depositato il 7.12.2022 il ha interposto appello Pt_1 avverso la prima sentenza sulla base di vari motivi. Sul primo motivo di appello - con cui la parte aveva lamentato la erroneità della sentenza relativamente alla omessa condanna della controparte alla rifusione delle spese di contributo unificato e marca da bollo - non vi è luogo a provvedere, avendo la parte espresso la propria rinuncia con note di trattazione scritta del 11.05.2023, confermate alla udienza di discussione. Resta da decidere il secondo motivo di appello ove si lamenta l'errore del primo giudice nella quantificazione delle spese di giudizio liquidate in € 2.200, importo in tesi rispettoso dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022, avuto riguardo allo scaglione da assumersi a riferimento tenuto conto dell'importo della sanzione inflitta (da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00), anche volendo tener conto della riduzione massima prevista (50%). Secondo l'appellante, l'importo da liquidare correttamente sarebbe pari ad € 7.616,00, in applicazione dei valori medi, essendosi svolte tutte e quattro le fasi di giudizio;
viceversa, l'importo in concreto riconosciuto, pari ad € 2.200, sarebbe comunque inspiegabile anche qualora, per errore, fosse stato preso a riferimento lo scaglione immediatamente precedente, quello da € 5.200,01 ad € 26.000,00, poiché nel caso l'importo medio per le quattro fasi sarebbe di € 5.077,00, al massimo riducibile (50%) ad € 2.538,50. Secondo l'appellante, la motivazione posta dal primo giudice a presidio dell'importo liquidato - ovvero che lo stesso troverebbe giustificazione nella “…trattazione cartolare…”, dalla “…carenza di controverse questioni di diritto…” e dalla “…sostanziale inattività della parte resistente” - sarebbe è errata poiché la trattazione cartolare al contrario, “impone al legale un lavoro ulteriore rispetto alla semplice presenza in udienza, che, il più delle volte, si esaurisce in un laconico riportarsi alle proprie istanze”; che
“è proprio la chiarezza della posizione in diritto a giustificare la liquidazione piena alla parte vittoriosa delle spese di giudizio”; e che la parte resistente “non è stata affatto inattiva e anzi, nel costituirsi ha difeso convintamente le proprie ragioni ed ha continuato a perorare le stesse, al limite della responsabilità ex art. 96 c.p.c., nonostante già nell'atto prodromico a quello di opposizione, il ricorso amministrativo al Sindaco di Roma avverso il verbale di accertamento di violazione n.73150006017, fosse stata già ampiamente evidenziata e dimostrata l'insussistenza dell'asserita Contr fede privilegiata del detto , come, nonostante tutto, ribadito anche dal giudice di prime cure. Tanto è vero che proprio dalle argomentazioni avverse è scaturita la necessità istruire con testimoni la causa, con buona pace della asserita “…sostanziale inattività della parte resistente.” Nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo di appello, ha chiesto la conferma della somma liquidata per le spese di lite;
il secondo motivo di appello sarebbe infatti infondato stante la corretta e discrezionale individuazione dell'ammontare del compenso liquidato da parte del giudice di primo grado, alla luce della natura non controversa della questione trattata, dello svolgimento dell'udienza nella più snella modalità cartolare e del mancato deposito della nota spese. I parametri riportati nelle tabelle allegate al d.m. 55/2014 sarebbero inoltre valori medi che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, possono essere ridotti, di regola, fino al 50% e, per la fase istruttoria, persino fino al 70%.
L'appello è parzialmente fondato nel secondo motivo. Il valore della causa, individuabile in base al petitum, corrisponde, nel caso in esame, alla somma di € 26.028,49, ingiunta con la DDI annullata dal Tribunale in accoglimento della opposizione. Ciò detto, ne consegue che, in applicazione dei suddetti criteri le spese di giudizio vadano liquidate secondo lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, per un valore medio pari ad € 7.616,00. Così stabilito l'importo medio di riferimento, occorre precisare che il giudice nella liquidazione dei compensi gode di ampia discrezionalità potendo anche discostarsi dai suddetti valori medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. sent. n. 4871 del 2018 e Ord. n. 15443 del 2021), previa congrua motivazione.
Nel caso di specie, è indubbio che il Tribunale non abbia indicato i criteri posti a fondamento della liquidazione delle spese del giudizio, delle quali pertanto, ad avviso del Collegio, si impone in questa sede la revisione. Quanto ai parametri da assumere a riferimento, ritiene questo Ufficio come il primo giudizio, pur non presentando profili di particolare complessità in fatto e in diritto, meriti una liquidazione dei compensi di complessivi € 4.000, importo da ritenersi compreso tra valori tariffari minimi e medi relativi allo scaglione da assumere a riferimento (tra € 26.001 ed € 52.000) e tanto in ragione della obiettiva semplicità delle questioni dedotte in lite, della consistenza contenutistica degli atti difensivi e della loro ripetitività, delle attività difensive concretamente svolte. Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese del presente grado vanno poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte appellata nella misura della metà – in considerazione della rinuncia dell'appellante al primo motivo - e compensando la metà residua. Tenuto conto della misura dell'accolto e della obiettiva semplicità della causa, si ritiene di liquidare l'importo di € 500,00 oltre accessori .
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 di Roma n. 17404/2022, pubblicata il 23/11/2022, così provvede: - Previa riforma del secondo capo della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado in complessivi € 4.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado nella misura della metà, qui liquidata, per compensi, in € 500,00 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%, compensando le spese ulteriori;
- conferma nel resto;
Così deciso in Roma, il 28.05.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto