Articolo 20 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1992
Art. 20. (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) 1. Dopo l' articolo 186 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in cso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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