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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito nelle persone dei giudici:
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice
Günter Morandell Giudice relatore ha pronunziato, in camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nel procedimento sub RG 2662/2024 instaurato da
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Parte_1
Sonia Dallo, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente; nei confronti di
, contumace; Controparte_1
Resistente;
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bolzano intervenuto con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 42 emessa il 13/02/2024 nella pratica di divorzio n. 391/1635/2023 emessa dal Tribunale di Prime Istanza di TA (Marocco);
Causa rimessa al Collegio alle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte ricorrente:
“Assegnare la casa familiare sita a San Giacomo di Laives (BZ) via San Giacomo n. 53/A interno 5 alla sig.ra perché vi possa abitare con i figli minori che ivi manterranno, altresì, la residenza Pt_1
pagina 1 di 6
2. disporre l'affidamento dei figli minori, per le ragioni di cui in narrativa, in via esclusiva alla mamma affinché su di essa si concentri l'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con la mamma compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici;
in ogni caso allo stato con esclusione del pernottamento almeno sino al reperimento di adeguata soluzione abitativa;
4. disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, sino alla di loro completa indipendenza economica, mediante versamento, alla mamma, di euro 300,00.- mensili ciascuno oltre a rivalutazione annuale ASTAT della Provincia di Bolzano con prima rivalutazione ottobre 2025, base ottobre 2024;
5. disporre che le spese straordinarie (p.e. spese mediche, farmaceutiche, scolastiche, formative, ecc. il tutto come meglio specificato nel protocollo di intesa presso il Tribunale di Bolzano del 06/09/2018), per i figli, vengano sostenute al 50% da entrambi i genitori;
6. disporre che le detrazioni fiscali spettino a ciascuno genitore in proporzione al relativo esborso:
7. disporre che qualsiasi contributo legato al nucleo familiare (Provinciale/Regionale/Statale), ivi compresi gli assegni familiari se reintrodotti e l'assegno unico universale, siano di spettanza esclusiva della mamma;
8. con vittoria di spese ed onorari di causa”; del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio il 29 aprile 2009 a Casablanca (MAROCCO).
Dalla relazione coniugale tra le parti sono nati, i figli minori nata il [...] Persona_1
in Messina (ME), nata il [...] in [...] e Persona_2 Persona_3
nato il [...] in [...], tutti minorenni e non indipendenti economicamente.
Risulta dalla documentazione prodotta che nel 2018 la sig.ra si è rivolta al pronto soccorso per Pt_1
ricevere adeguate cure ospedaliere in esito alle violenze subite dal marito (doc. 5); alla denuncia che ne
è scaturita, è seguita l'applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento con le seguenti motivazioni del GIP:“… come comprovato dal certificato medico e dalle dichiarazioni della persona offesa che appaiono assolutamente credibili, l'indagato ha brutalmente malmenato la moglie percuotendola con pugni in faccia, graffiandola e spintonandola contro i l muro. Il tutto in presenza dei figli minori…”
La relazione è continuata, ciò nonostante, fino al 2024 quando le parti si sono rivolte al Tribunale di
Casablanca per ottenere il divorzio che veniva effettivamente pronunciato in data 13/02/2024.
pagina 2 di 6 Con la sentenza di divorzio il tribunale marocchino ha affidato i figli alla madre, stabilendo a carico del padre un contributo al mantenimento in favore minori pari a circa 102 € ciascuno, senza nulla disporre in ordine alle spese straordinarie, all'assegnazione della casa coniugale e alla disciplina degli assegni pubblici. Il diritto di visita in favore del padre è stato stabilito nella giornata della domenica di tutte le settimane.
Successivamente allo scioglimento del vincolo è cessata la convivenza ed il sig. ha lasciato la CP_1
casa famigliare di Laives senza, tuttavia, comunicare alla moglie ove lo stesso esattamente si fosse trasferito;
da informazioni pervenute alla odierna ricorrente da conoscenti comuni parrebbe che lo stesso risieda, con altre persone, in un alloggio a Bolzano in zona industriale.
Dal momento in cui si è allontanato dalla casa familiare l'odierno convenuto non ha mantenuto rapporti significativi con la ex moglie, né per rendersi disponibile nella gestione della quotidianità dei figli, né per farsi carico del loro mantenimento.
Il resistente da febbraio 2024 non ha, quindi, rapporti con i figli essendosi limitato a vederli in sporadiche occasioni, peraltro, su richiesta della ex moglie e per pochi minuti.
2. La ricorrente lavora, come domestica presso due famiglie per circa otto ore settimanali e percepisce una retribuzione complessivi di circa € 400,00 mese.
Beneficia dell'assegno unico universale pari a circa € 800,00 mensili e del contributo regionale per figli a carico di € 200,00.
Il nucleo famigliare percepisce, inoltre, un contributo al pagamento del canone dall'azienda servizi sociali così residuando a carico della sig.ra il pagamento di € 210,00 mensili. Pt_1
Il resistente, in costanza di matrimonio, lavorava per l'azienda di pulizie con contratto a tempo CP_2
determinato la cui retribuzione non è nota. Non si hanno notizie circa la sua attuale occupazione.
3. In punto giurisdizione trova applicazione l'art. 3, par. 1 lett. e) del regolamento CE 2201/2003
(Bruxelles II bis) disciplinante, la giurisdizionale e l'efficacia delle in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano sussistono essendo la residenza abituale delle parti e individuabile in Provincia di Bolzano.
Anche per quanto concerne la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori, risulta pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana considerando che essi sono nati e risiedono in Italia (cfr. art. 8 del già citato regolamento: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”.).
pagina 3 di 6 Per quanto attiene alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, la relativa disciplina deve essere individuata nel regolamento CE 4/2009 applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
L'art. 3, lettera b) del citato regolamento attribuisce la giurisdizione del luogo in cui il creditore risiede abitualmente con conseguente giurisdizione italiana anche per la domanda de qua.
4. Con riferimento, invece, la legge applicabile alla responsabilità genitoriale trova applicazione l'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101 del 18/6/2015 che prevede, come criterio di collegamento, la residenza abituale del minore.
In punto affidamento risulta, pertanto, applicabile la legge italiana essendo i minori, cresciuti e da sempre residenti in Italia.
In ultimo, per quanto concerne le obbligazioni alimentari (id est la richiesta di versamento di un contributo di mantenimento da parte del padre in favore della figlia minore), l'art. 15 del Regolamento
UE 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
In particolare, l'art. 3 del predetto protocollo prevede – espressamente – che (in mancanza di scelta espressa delle parti) debba trovare applicazione la “legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e, dunque, quella italiana.
5. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Per quanto attiene alla richiesta di modifica mediante previsione dell'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, questo Tribunale ritiene che in considerazione della mancata contribuzione del padre e del totale interesse dimostrato nei confronti dei minori, confermata dall'omessa costituzione nel presente giudizio, la domanda debba essere accolta;
appare infatti maggiormente confacente all'interesse dei figli che sia la madre a poter assumere in piena autonomia tutte le maggiori decisioni nel loro interesse, essendo ella l'unica persona ad essersi occupata adeguatamente della loro cura e tutela, quantomeno nel periodo successivo al divorzio. L'affidamento super esclusivo consentirà alla madre di assumere più celermente ed in autonomia tutte le decisioni nell'interesse dei minori, evitando le inutili difficoltà connesse alla richiesta al padre della firma sui documenti necessari alla presentazione delle diverse istanze nell'interesse della prole.
L'alloggio familiare va per tale ragione assegnato alla madre affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli.
pagina 4 di 6 Il regime di diritto di visita stabilito dalla sentenza marocchina, che prevede che il padre trascorra con i figli ogni domenica, va modificato in favore di una disciplina più flessibile, in considerazione del fatto che il padre non pare essersi mai attenuto alla regolamentazione sino ad oggi in vigore.
Il padre potrà pertanto vedere i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Il contributo al mantenimento per i figli va adeguato alle reali necessità e al costo della vita del luogo di residenza. In considerazione dell'età dei figli e ritenuto che il padre, in assenza di prova contraria, disponga di piena capacità lavorativa, nonché tenuto conto delle circostanza che sulla madre continueranno a gravare maggiori oneri per l'assistenza e la cura dei minori, si ritiene congruo disporre un assegno di mantenimento a carico del padre in misura pari ad € 250,00 per ciascun figlio, con effetti dalla data della presentazione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di ogni natura potranno essere incassati per intero dalla madre. Ai fini delle detrazioni fiscali i figli devono essere considerati a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
6. In punto spese di lite si osserva che il presente procedimento è stato originato dal disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei propri figli.
Per tale ragione il convenuto dovrà rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione pendenti avanti al Tribunale ordinario, ridotti del 30% considerata l'assenza di attività istruttoria.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
DISPONE la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 42 emessa il 13/02/2024 nella pratica di divorzio n. 391/1635/2023 emessa dal Tribunale di Prime Istanza di TA (Marocco), nei termini che seguono:
1) I minori nata il [...] in [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...] e nato il [...] in [...], Persona_3
vengono affidati alla madre in regime di affidamento super esclusivo, con Parte_1
collocamento prevalente presso la stessa;
la madre viene autorizzata ad assumere ogni decisione nell'interesse dei minori, anche senza senso del padre, compresa l'eventuale richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) La casa familiare sita sita a San Giacomo di Laives (BZ) via San Giacomo n. 53/A interno 5 viene assegnata in uso esclusivo alla madre, affinché gli abiti unitamente ai figli;
pagina 5 di 6 3) Il padre ha diritto e dovere di vedere i figli, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
4) Il padre è obbligato a corrispondere, con effetti dal mese di settembre Controparte_1
2025 alla madre, entro il giorno 05. di ogni mese l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario. L'importo è soggetto a rivalutazione annua, secondo gli indici Astat per la Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di settembre 2025;
5) I genitori dovranno inoltre farsi carico del 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;
6) Eventuali contributi pubblici di ogni natura verranno incassati esclusivamente dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali minori sono da intendersi a carico di entrambi i genitori hai ragione del 50% ciascuno;
7) viene condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del presente giudizio che vengono liquidate in € 3.553,90 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, 02/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito nelle persone dei giudici:
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice
Günter Morandell Giudice relatore ha pronunziato, in camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nel procedimento sub RG 2662/2024 instaurato da
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Parte_1
Sonia Dallo, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente; nei confronti di
, contumace; Controparte_1
Resistente;
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bolzano intervenuto con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 42 emessa il 13/02/2024 nella pratica di divorzio n. 391/1635/2023 emessa dal Tribunale di Prime Istanza di TA (Marocco);
Causa rimessa al Collegio alle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte ricorrente:
“Assegnare la casa familiare sita a San Giacomo di Laives (BZ) via San Giacomo n. 53/A interno 5 alla sig.ra perché vi possa abitare con i figli minori che ivi manterranno, altresì, la residenza Pt_1
pagina 1 di 6
2. disporre l'affidamento dei figli minori, per le ragioni di cui in narrativa, in via esclusiva alla mamma affinché su di essa si concentri l'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con la mamma compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici;
in ogni caso allo stato con esclusione del pernottamento almeno sino al reperimento di adeguata soluzione abitativa;
4. disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, sino alla di loro completa indipendenza economica, mediante versamento, alla mamma, di euro 300,00.- mensili ciascuno oltre a rivalutazione annuale ASTAT della Provincia di Bolzano con prima rivalutazione ottobre 2025, base ottobre 2024;
5. disporre che le spese straordinarie (p.e. spese mediche, farmaceutiche, scolastiche, formative, ecc. il tutto come meglio specificato nel protocollo di intesa presso il Tribunale di Bolzano del 06/09/2018), per i figli, vengano sostenute al 50% da entrambi i genitori;
6. disporre che le detrazioni fiscali spettino a ciascuno genitore in proporzione al relativo esborso:
7. disporre che qualsiasi contributo legato al nucleo familiare (Provinciale/Regionale/Statale), ivi compresi gli assegni familiari se reintrodotti e l'assegno unico universale, siano di spettanza esclusiva della mamma;
8. con vittoria di spese ed onorari di causa”; del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio il 29 aprile 2009 a Casablanca (MAROCCO).
Dalla relazione coniugale tra le parti sono nati, i figli minori nata il [...] Persona_1
in Messina (ME), nata il [...] in [...] e Persona_2 Persona_3
nato il [...] in [...], tutti minorenni e non indipendenti economicamente.
Risulta dalla documentazione prodotta che nel 2018 la sig.ra si è rivolta al pronto soccorso per Pt_1
ricevere adeguate cure ospedaliere in esito alle violenze subite dal marito (doc. 5); alla denuncia che ne
è scaturita, è seguita l'applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento con le seguenti motivazioni del GIP:“… come comprovato dal certificato medico e dalle dichiarazioni della persona offesa che appaiono assolutamente credibili, l'indagato ha brutalmente malmenato la moglie percuotendola con pugni in faccia, graffiandola e spintonandola contro i l muro. Il tutto in presenza dei figli minori…”
La relazione è continuata, ciò nonostante, fino al 2024 quando le parti si sono rivolte al Tribunale di
Casablanca per ottenere il divorzio che veniva effettivamente pronunciato in data 13/02/2024.
pagina 2 di 6 Con la sentenza di divorzio il tribunale marocchino ha affidato i figli alla madre, stabilendo a carico del padre un contributo al mantenimento in favore minori pari a circa 102 € ciascuno, senza nulla disporre in ordine alle spese straordinarie, all'assegnazione della casa coniugale e alla disciplina degli assegni pubblici. Il diritto di visita in favore del padre è stato stabilito nella giornata della domenica di tutte le settimane.
Successivamente allo scioglimento del vincolo è cessata la convivenza ed il sig. ha lasciato la CP_1
casa famigliare di Laives senza, tuttavia, comunicare alla moglie ove lo stesso esattamente si fosse trasferito;
da informazioni pervenute alla odierna ricorrente da conoscenti comuni parrebbe che lo stesso risieda, con altre persone, in un alloggio a Bolzano in zona industriale.
Dal momento in cui si è allontanato dalla casa familiare l'odierno convenuto non ha mantenuto rapporti significativi con la ex moglie, né per rendersi disponibile nella gestione della quotidianità dei figli, né per farsi carico del loro mantenimento.
Il resistente da febbraio 2024 non ha, quindi, rapporti con i figli essendosi limitato a vederli in sporadiche occasioni, peraltro, su richiesta della ex moglie e per pochi minuti.
2. La ricorrente lavora, come domestica presso due famiglie per circa otto ore settimanali e percepisce una retribuzione complessivi di circa € 400,00 mese.
Beneficia dell'assegno unico universale pari a circa € 800,00 mensili e del contributo regionale per figli a carico di € 200,00.
Il nucleo famigliare percepisce, inoltre, un contributo al pagamento del canone dall'azienda servizi sociali così residuando a carico della sig.ra il pagamento di € 210,00 mensili. Pt_1
Il resistente, in costanza di matrimonio, lavorava per l'azienda di pulizie con contratto a tempo CP_2
determinato la cui retribuzione non è nota. Non si hanno notizie circa la sua attuale occupazione.
3. In punto giurisdizione trova applicazione l'art. 3, par. 1 lett. e) del regolamento CE 2201/2003
(Bruxelles II bis) disciplinante, la giurisdizionale e l'efficacia delle in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano sussistono essendo la residenza abituale delle parti e individuabile in Provincia di Bolzano.
Anche per quanto concerne la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori, risulta pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana considerando che essi sono nati e risiedono in Italia (cfr. art. 8 del già citato regolamento: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”.).
pagina 3 di 6 Per quanto attiene alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, la relativa disciplina deve essere individuata nel regolamento CE 4/2009 applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
L'art. 3, lettera b) del citato regolamento attribuisce la giurisdizione del luogo in cui il creditore risiede abitualmente con conseguente giurisdizione italiana anche per la domanda de qua.
4. Con riferimento, invece, la legge applicabile alla responsabilità genitoriale trova applicazione l'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101 del 18/6/2015 che prevede, come criterio di collegamento, la residenza abituale del minore.
In punto affidamento risulta, pertanto, applicabile la legge italiana essendo i minori, cresciuti e da sempre residenti in Italia.
In ultimo, per quanto concerne le obbligazioni alimentari (id est la richiesta di versamento di un contributo di mantenimento da parte del padre in favore della figlia minore), l'art. 15 del Regolamento
UE 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
In particolare, l'art. 3 del predetto protocollo prevede – espressamente – che (in mancanza di scelta espressa delle parti) debba trovare applicazione la “legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e, dunque, quella italiana.
5. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Per quanto attiene alla richiesta di modifica mediante previsione dell'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, questo Tribunale ritiene che in considerazione della mancata contribuzione del padre e del totale interesse dimostrato nei confronti dei minori, confermata dall'omessa costituzione nel presente giudizio, la domanda debba essere accolta;
appare infatti maggiormente confacente all'interesse dei figli che sia la madre a poter assumere in piena autonomia tutte le maggiori decisioni nel loro interesse, essendo ella l'unica persona ad essersi occupata adeguatamente della loro cura e tutela, quantomeno nel periodo successivo al divorzio. L'affidamento super esclusivo consentirà alla madre di assumere più celermente ed in autonomia tutte le decisioni nell'interesse dei minori, evitando le inutili difficoltà connesse alla richiesta al padre della firma sui documenti necessari alla presentazione delle diverse istanze nell'interesse della prole.
L'alloggio familiare va per tale ragione assegnato alla madre affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli.
pagina 4 di 6 Il regime di diritto di visita stabilito dalla sentenza marocchina, che prevede che il padre trascorra con i figli ogni domenica, va modificato in favore di una disciplina più flessibile, in considerazione del fatto che il padre non pare essersi mai attenuto alla regolamentazione sino ad oggi in vigore.
Il padre potrà pertanto vedere i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Il contributo al mantenimento per i figli va adeguato alle reali necessità e al costo della vita del luogo di residenza. In considerazione dell'età dei figli e ritenuto che il padre, in assenza di prova contraria, disponga di piena capacità lavorativa, nonché tenuto conto delle circostanza che sulla madre continueranno a gravare maggiori oneri per l'assistenza e la cura dei minori, si ritiene congruo disporre un assegno di mantenimento a carico del padre in misura pari ad € 250,00 per ciascun figlio, con effetti dalla data della presentazione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di ogni natura potranno essere incassati per intero dalla madre. Ai fini delle detrazioni fiscali i figli devono essere considerati a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
6. In punto spese di lite si osserva che il presente procedimento è stato originato dal disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei propri figli.
Per tale ragione il convenuto dovrà rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione pendenti avanti al Tribunale ordinario, ridotti del 30% considerata l'assenza di attività istruttoria.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
DISPONE la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 42 emessa il 13/02/2024 nella pratica di divorzio n. 391/1635/2023 emessa dal Tribunale di Prime Istanza di TA (Marocco), nei termini che seguono:
1) I minori nata il [...] in [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...] e nato il [...] in [...], Persona_3
vengono affidati alla madre in regime di affidamento super esclusivo, con Parte_1
collocamento prevalente presso la stessa;
la madre viene autorizzata ad assumere ogni decisione nell'interesse dei minori, anche senza senso del padre, compresa l'eventuale richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) La casa familiare sita sita a San Giacomo di Laives (BZ) via San Giacomo n. 53/A interno 5 viene assegnata in uso esclusivo alla madre, affinché gli abiti unitamente ai figli;
pagina 5 di 6 3) Il padre ha diritto e dovere di vedere i figli, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
4) Il padre è obbligato a corrispondere, con effetti dal mese di settembre Controparte_1
2025 alla madre, entro il giorno 05. di ogni mese l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario. L'importo è soggetto a rivalutazione annua, secondo gli indici Astat per la Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di settembre 2025;
5) I genitori dovranno inoltre farsi carico del 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;
6) Eventuali contributi pubblici di ogni natura verranno incassati esclusivamente dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali minori sono da intendersi a carico di entrambi i genitori hai ragione del 50% ciascuno;
7) viene condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del presente giudizio che vengono liquidate in € 3.553,90 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, 02/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
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