Articolo 2 della Legge 8 gennaio 1959, n. 3
Articolo 1Articolo 3
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27 gennaio 1959
Art. 2.
Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.
Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1959