Art. 2.
Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.
Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.
Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.
Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.