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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 300/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato agli atti dagli Avv.ti Romolo Freddi Parte_1
e Simone Freddi, entrambi del Foro di Ancona
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli
Avv.ti Susanna Mazzaferri e Valeria Salvati
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 agosto 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del 22 luglio 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa ad ottenere la pensione anticipata “opzione donna ” di cui alla
Legge Finanziaria 2023 (l.n.197/2022), sul presupposto del mancato possesso dello stato, richiesto dalla legge, di licenziata o dipendente da impresa per la quale fosse attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel recepire CP_ l'interpretazione della normativa di riferimento suggerita dall' e consacrata nella circolare n.25/2023, nonché posta a base del diniego dell'Istituto di prestazione in via amministrativa, secondo cui occorreva che il licenziamento fosse stato intimato alla lavoratrice nel periodo compreso tra la data di apertura e la data di chiusura del tavolo e che la stessa non avesse ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al detto licenziamento.
L'appellante, in proposito, ha evidenziato l'arbitraria lettura del dato normativo, in forza della quale le due categorie alternative di lavoratrici specificamente previste dalla legge ingiustificatamente confluivano nell'unica categoria delle “lavoratrici dipendenti licenziate dopo la apertura di un tavolo per la gestione della crisi dell'azienda”, in tal modo azzerando la valenza disgiuntiva della preposizione “o”, evidentemente utilizzata per tenere distinte le due situazioni ivi ipotizzate;
ha sottolineato che siffatta interpretazione strideva con la ratio della legislazione in discorso ed appariva irragionevole, laddove finiva per riconoscere il diritto alla pensione anticipata a chi avesse spontaneamente scelto di risolvere il rapporto lavorativo in essere con un'azienda in crisi, negandolo invece a chi si fosse vista imposta la risoluzione per scelta unilaterale della datrice di lavoro;
che, pertanto, l'inciso non poteva avere altro significato che quello secondo cui, oltre alle lavoratrici dipendenti da impresa per la quale al 31.12.22 era attivo un tavolo di confronto, potessero beneficiare della pensione anticipata anche le lavoratrici che alla stessa data fossero state licenziate, indipendentemente dalla perdurante attività del tavolo di confronto aperto dal proprio datore;
che solo quest'ultima interpretazione era conforme all'intento dichiarato dal legislatore, di adottare una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
che di nessun pregio era la considerazione del Tribunale in ordine alla necessità di circoscrivere entro un ristretto ambito temporale l'epoca di intimazione del licenziamento, in quanto la condizione di licenziata, in possesso dei congiunti requisiti di età ed anzianità contributiva al 31.12.22, serviva ad individuare esattamente le beneficiarie senza margini di incertezza, e senza necessità alcuna di individuare la decorrenza iniziale del possesso di tale status, purchè esistente a tale data;
che, al contrario, effetti discriminatori si sarebbero verificati nel caso in cui l'accesso al pensionamento anticipato fosse stato condizionato dalla diversa collocazione temporale del licenziamento, penalizzando paradossalmente le lavoratrici che, a parità di anzianità anagrafica e di contribuzione, versassero da più tempo nella condizione di licenziate e di disoccupate. Infine, l'appellante ha impugnato il capo di sentenza relativo alle spese di lite, governate dal criterio della soccombenza invece che compensate, senza alcuna considerazione per l'assoluta novità della questione di natura squisitamente interpretativa. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alle proprie istanze, con vittoria di spese del doppio grado.
CP_ L' ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Recita l'art. 1, comma 292, legge n. 197/2022 (finanziaria 2023):
“…..All'articolo 16 del decreto-legge 28 Opzione donna. gennaio 2019, n. 4, convertito, con |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: ………………….
a) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ……………….
L'originaria ricorrente ed odierna appellante è incontestatamente in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge;
inoltre, la stessa è stata licenziata nell'anno 2019 da a seguito della attivazione (nell'aprile 2018) di un tavolo di confronto, presso il Controparte_2
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la gestione della crisi aziendale, sfociato nell'accordo del 2 luglio 2018, che prevedeva, per l'appunto, il suo licenziamento.
CP_ Il Tribunale mutua l'interpretazione della disposizione richiamata che l' ha posto a base della propria Circolare n. 25/2023, palesemente contraria alla lettera ed alla ratio della legge.
Ritiene, infatti, il Collegio, che la voluntas legis trasfusa nel dettato normativo sia nel senso di favorire il collocamento in pensione anticipato delle lavoratrici donne in tutti i casi in cui queste, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva indicati, siano state licenziate alla data del
31 dicembre 2022, ovvero che a tale data siano ancora dipendenti di imprese, le quali, tuttavia, versando in situazione di crisi, abbiano attivato un tavolo di confronto;
si tratta, nel secondo caso, delle dipendenti che sono in servizio alla data in discorso, ma che rischiano anch'esse la perdita del posto di lavoro - al pari delle prime - a causa della conclamata situazione di crisi aziendale in cui versa la parte datoriale e che, pertanto, sono equiparate a coloro che, alla medesima data, siano state già licenziate.
La chiara lettera e lo spirito della legislazione in argomento non autorizzano altre letture, tantomeno legittimano l'esclusione dell'appellante dal novero di coloro che possano fruire della possibilità in questione, in quanto il di lei status di lavoratrice licenziata nel gennaio 2019, nonché la sua perdurante condizione di disoccupata da tale momento e sino a tutto il 31 dicembre 2022, così come incontestatamente dichiarato in seno alla domanda di pensione anticipata inoltrata l'8 febbraio
2023, la fanno rientrare a pieno titolo tra le beneficiarie della previsione legislativa.
In particolare, risulta del tutto irragionevole, e contrario al dichiarato intento legislativo di adottare misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'emarginazione sociale, restringere la categoria delle beneficiarie “licenziate” fino a farvi rientrare solo quelle attinte dall'iniziativa datoriale di recesso nel limitato arco temporale durante il quale il tavolo di confronto sia stato attivo, escludendovi coloro che abbiano perso il posto di lavoro - senza più reperire altra occupazione - prima dell'apertura ovvero, come nella specie, dopo la chiusura di detto tavolo.
Al contrario, sembra al Collegio che l'unico limite temporale fissato dalla legislazione in esame sia quello del 31 dicembre 2022, nel senso che a tale data devono sussistere in capo alla lavoratrice tanto i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, quanto lo status di licenziata o, in alternativa, quello di occupata, che, tuttavia, veda concretamente messa a rischio la propria stabilità lavorativa a causa della situazione in cui versa l'impresa datrice di lavoro, di crisi conclamata dalla formale apertura di un tavolo di confronto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, devesi CP_ riconoscersi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni oggetto della domanda attorea.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire la pensione anticipata “opzione donna” di cui al D.L. Parte_1
CP_ n.4/2019, come modificato dall'art. 16 della legge n.197/22; per l'effetto, condanna l' alla relativa erogazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori di CP_ legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in euro 3.600,00 per il primo grado ed in euro 3.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 300/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato agli atti dagli Avv.ti Romolo Freddi Parte_1
e Simone Freddi, entrambi del Foro di Ancona
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli
Avv.ti Susanna Mazzaferri e Valeria Salvati
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 agosto 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del 22 luglio 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa ad ottenere la pensione anticipata “opzione donna ” di cui alla
Legge Finanziaria 2023 (l.n.197/2022), sul presupposto del mancato possesso dello stato, richiesto dalla legge, di licenziata o dipendente da impresa per la quale fosse attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel recepire CP_ l'interpretazione della normativa di riferimento suggerita dall' e consacrata nella circolare n.25/2023, nonché posta a base del diniego dell'Istituto di prestazione in via amministrativa, secondo cui occorreva che il licenziamento fosse stato intimato alla lavoratrice nel periodo compreso tra la data di apertura e la data di chiusura del tavolo e che la stessa non avesse ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al detto licenziamento.
L'appellante, in proposito, ha evidenziato l'arbitraria lettura del dato normativo, in forza della quale le due categorie alternative di lavoratrici specificamente previste dalla legge ingiustificatamente confluivano nell'unica categoria delle “lavoratrici dipendenti licenziate dopo la apertura di un tavolo per la gestione della crisi dell'azienda”, in tal modo azzerando la valenza disgiuntiva della preposizione “o”, evidentemente utilizzata per tenere distinte le due situazioni ivi ipotizzate;
ha sottolineato che siffatta interpretazione strideva con la ratio della legislazione in discorso ed appariva irragionevole, laddove finiva per riconoscere il diritto alla pensione anticipata a chi avesse spontaneamente scelto di risolvere il rapporto lavorativo in essere con un'azienda in crisi, negandolo invece a chi si fosse vista imposta la risoluzione per scelta unilaterale della datrice di lavoro;
che, pertanto, l'inciso non poteva avere altro significato che quello secondo cui, oltre alle lavoratrici dipendenti da impresa per la quale al 31.12.22 era attivo un tavolo di confronto, potessero beneficiare della pensione anticipata anche le lavoratrici che alla stessa data fossero state licenziate, indipendentemente dalla perdurante attività del tavolo di confronto aperto dal proprio datore;
che solo quest'ultima interpretazione era conforme all'intento dichiarato dal legislatore, di adottare una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
che di nessun pregio era la considerazione del Tribunale in ordine alla necessità di circoscrivere entro un ristretto ambito temporale l'epoca di intimazione del licenziamento, in quanto la condizione di licenziata, in possesso dei congiunti requisiti di età ed anzianità contributiva al 31.12.22, serviva ad individuare esattamente le beneficiarie senza margini di incertezza, e senza necessità alcuna di individuare la decorrenza iniziale del possesso di tale status, purchè esistente a tale data;
che, al contrario, effetti discriminatori si sarebbero verificati nel caso in cui l'accesso al pensionamento anticipato fosse stato condizionato dalla diversa collocazione temporale del licenziamento, penalizzando paradossalmente le lavoratrici che, a parità di anzianità anagrafica e di contribuzione, versassero da più tempo nella condizione di licenziate e di disoccupate. Infine, l'appellante ha impugnato il capo di sentenza relativo alle spese di lite, governate dal criterio della soccombenza invece che compensate, senza alcuna considerazione per l'assoluta novità della questione di natura squisitamente interpretativa. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alle proprie istanze, con vittoria di spese del doppio grado.
CP_ L' ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Recita l'art. 1, comma 292, legge n. 197/2022 (finanziaria 2023):
“…..All'articolo 16 del decreto-legge 28 Opzione donna. gennaio 2019, n. 4, convertito, con |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: ………………….
a) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ……………….
L'originaria ricorrente ed odierna appellante è incontestatamente in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge;
inoltre, la stessa è stata licenziata nell'anno 2019 da a seguito della attivazione (nell'aprile 2018) di un tavolo di confronto, presso il Controparte_2
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la gestione della crisi aziendale, sfociato nell'accordo del 2 luglio 2018, che prevedeva, per l'appunto, il suo licenziamento.
CP_ Il Tribunale mutua l'interpretazione della disposizione richiamata che l' ha posto a base della propria Circolare n. 25/2023, palesemente contraria alla lettera ed alla ratio della legge.
Ritiene, infatti, il Collegio, che la voluntas legis trasfusa nel dettato normativo sia nel senso di favorire il collocamento in pensione anticipato delle lavoratrici donne in tutti i casi in cui queste, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva indicati, siano state licenziate alla data del
31 dicembre 2022, ovvero che a tale data siano ancora dipendenti di imprese, le quali, tuttavia, versando in situazione di crisi, abbiano attivato un tavolo di confronto;
si tratta, nel secondo caso, delle dipendenti che sono in servizio alla data in discorso, ma che rischiano anch'esse la perdita del posto di lavoro - al pari delle prime - a causa della conclamata situazione di crisi aziendale in cui versa la parte datoriale e che, pertanto, sono equiparate a coloro che, alla medesima data, siano state già licenziate.
La chiara lettera e lo spirito della legislazione in argomento non autorizzano altre letture, tantomeno legittimano l'esclusione dell'appellante dal novero di coloro che possano fruire della possibilità in questione, in quanto il di lei status di lavoratrice licenziata nel gennaio 2019, nonché la sua perdurante condizione di disoccupata da tale momento e sino a tutto il 31 dicembre 2022, così come incontestatamente dichiarato in seno alla domanda di pensione anticipata inoltrata l'8 febbraio
2023, la fanno rientrare a pieno titolo tra le beneficiarie della previsione legislativa.
In particolare, risulta del tutto irragionevole, e contrario al dichiarato intento legislativo di adottare misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'emarginazione sociale, restringere la categoria delle beneficiarie “licenziate” fino a farvi rientrare solo quelle attinte dall'iniziativa datoriale di recesso nel limitato arco temporale durante il quale il tavolo di confronto sia stato attivo, escludendovi coloro che abbiano perso il posto di lavoro - senza più reperire altra occupazione - prima dell'apertura ovvero, come nella specie, dopo la chiusura di detto tavolo.
Al contrario, sembra al Collegio che l'unico limite temporale fissato dalla legislazione in esame sia quello del 31 dicembre 2022, nel senso che a tale data devono sussistere in capo alla lavoratrice tanto i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, quanto lo status di licenziata o, in alternativa, quello di occupata, che, tuttavia, veda concretamente messa a rischio la propria stabilità lavorativa a causa della situazione in cui versa l'impresa datrice di lavoro, di crisi conclamata dalla formale apertura di un tavolo di confronto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, devesi CP_ riconoscersi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni oggetto della domanda attorea.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire la pensione anticipata “opzione donna” di cui al D.L. Parte_1
CP_ n.4/2019, come modificato dall'art. 16 della legge n.197/22; per l'effetto, condanna l' alla relativa erogazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori di CP_ legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in euro 3.600,00 per il primo grado ed in euro 3.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente