Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
80 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 80 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in APRICENA in data 01/08/2007 tra i coniugi:
1. , nata a SAN NI ND (FG) in [...]_1
10/08/1985, - ; C.F._1
2. , nato in GERMANIA in [...]_1
16/04/1978, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. MENGOZZI PAOLA e dall' avv. POLVERINI EMANUELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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Tribunale di Forlì in data 09.02.2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in APRICENA in data
01/08/2007 tra i coniugi:
1. , nata a SAN NI ND (FG) in [...]_1
10/08/1985, - ; C.F._1
2. , nato in GERMANIA in [...]_1
16/04/1978, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di APRICENA – anno
2007, n. 34 parte II serie A;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
13/01/2025, che integralmente si riportano:
1) i figli minori nata Rimini il 09.02.2012 e nato a [...]_1 Per_2
22.08.2016, resteranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con stabile collocazione presso la madre, presso la quale manterranno anche la residenza anagrafica;
2) il padre si impegna a tenere i figli con sé a week end alternati, nel periodo scolastico, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 8,00 del lunedì successivo
2 quando, sarà cura del padre accompagnarli a scuola, in mancanza della scuola, li preleverà il venerdì mattina alle ore 8;00 a casa della madre e li riaccompagnerà il lunedì alle ore 8;00 sempre presso la stessa. La settimana nella quale il padre non tiene in figli con sé, trascorrerà con loro due giorni alla settimana, nel periodo scolastico, dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando sarà sempre il padre ad accompagnare i figli per l'inizio delle lezioni. In mancanza della scuola il martedì dalle ore 8;00 con prelievo presso la casa della madre ed impegno a riaccompagnarli il giovedì mattina sempre alle ore 8;00 sempre alla casa della madre. Il padre inoltre terrà con sé i figli una settimana durante le vacanze natalizie alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e capo d'anno e alternativamente, di anno in anno, sei giorni durante le vacanze Pasquali, saldo diversi accordi fra i genitori, da concordare almeno 60 giorni prima. Durante l'anno, 10 giorni durante il periodo estivo e 10 giorni a scelta durante l'anno da concordare preventivamente entro il 31 gennaio. Entrambi i genitori si impegnano a prestare la massima collaborazione per la gestione del tempo dei figli, al fine di raggiungere la migliore organizzazione possibile per entrambi, qualora il OR Parte_1
non rispettasse tale alternanza e non tenesse con sé i figli nei termini appena sopra stabiliti provvederà a rimborsare alla IG oppure a CP_1
corrispondere, anche direttamente, il costo per l'intero periodo coperto dalla baby sitter e viceversa;
3) Il sig. corrisponderà alla SI.ra , a Parte_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio l'importo mensile di Euro
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, importo che dovrà essere corrisposto entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui disciplina si richiama il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì. Il padre provvederà al rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo;
3 4) l'assegno unico e/o qualsiasi altro diverso contributo inps/statale/regionale o altro ancora dovesse essere in futuro erogato per e nell'interesse dei figli, sarà percepito al 100% dalla IG;
CP_1
5) le spese straordinarie saranno detratte dalle parti al 50%, mentre le detrazioni fiscali saranno al 100% a beneficio della IG;
CP_1
6) entrambe le parti si dichiarano economicamente indipendenti, quindi rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsivoglia richiesta economica;
7) la casa coniugale di proprietà del OR sarà Parte_1
assegnata ex art. 337 sexies cc come già indicato al punto 2) dell'accordo di negoziazione ai fini della separazione del 05.02.24 con diritto di abitazione alla IG e ai figli fino al reperimento di altra idonea abitazione;
CP_1
8) il padre procederà al versamento del mantenimento di cui sopra al punto 3) nel momento in cui la IG , unitamente ai figli, lascerà l'abitazione CP_1
coniugale, di proprietà del OR , per trasferirsi altrove. Le parti con la Pt_1
sottoscrizione del presente accordo procederanno ad applicare la nuova permanenza sopra concordata di cui al punto 2), con la seguente integrazione che sarà vincolante fra le parti sino a quanto la sig.ra non avrà lasciato la casa familiare per CP_1
trasferirsi altrove, nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli, in assenza di scuola resteranno con il padre anche nella mattina del lunedì sino alle ore 14;30, quando saranno sempre dal padre riaccompagnati a casa della madre, nella settimana nella quale non trascorreranno con il padre il week end il padre il giovedì li terrà con sé sino alle ore 14;30 quanto in mancanza di scuola li riaccompagnerà a casa della madre;
fermi restando però gli obblighi al pagamento al 50% di cui all'obbligo di separazione attualmente applicato. Con il trasferimento della sig.ra in altra abitazione le modalità di gestione dei figli saranno quelle di CP_1
cui al punto 2);
9) la sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso consensuale di CP_1
divorzio, rinuncia ex art. 306 e ss cpc alla causa di modifica delle condizioni di
4 separazione, pendente avanti al Tribunale di Forlì – rg 1557/2024 avanti al Giudice
Relatore delegato D.ssa Anna Orlandi, fissato per il 13 marzo 2025, esonerando il sig. dalla costituzione nel procedimento con impegno a Parte_1
documentare l'estinzione dello stesso e la cancellazione da ruolo;
10) le spese legali sono integralmente compensate. I difensori sottoscrivono per autentica ed anche per rinuncia espressa alla solidarietà professionale ex art. 13
L.P..
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di APRICENA per quanto di competenza.
Forlì, 30/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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