Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3381/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 3381/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , quale procuratore di sé stesso ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Armando Diaz n. 28,
- ATTORE
E
(c.f.: ), non costituita, Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile.
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. deduce: - di avere ricevuto incarico professionale da Parte_1
per la difesa di costei nell'ambito del giudizio n. 7012/2018 R.G. Controparte_1
dalla stessa promosso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1830/18 del 16.03.2018
emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.096,65 oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese di procedura;
- che il giudizio era stato definito con sent. n. 1221/2023 del 23/03/2023; - che l'attività difensiva si
è concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione, fase istruttoria e fase decisionale, nonché partecipazione alle udienze e ogni attività complementare e accessoria inclusa la mediazione;
- che per l'espletamento di tale attività professionale è stata richiesta la somma di € 2121,00 come analiticamente indicato nella nota spese inviatale con racc. a/r n. 20044001281-8 ricevuta il 15.05.2023; - di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento.
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti, attesa la sua natura documentale.
Come anticipato, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal fascicolo di parte della causa civile indicata, e dalle copie del fascicolo di ufficio relativi al giudizio promosso dalla di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a suo danno, emerge, infatti, CP_1
l'avvenuto conferimento dell'incarico dal resistente al ricorrente (cfr. la procura del 21.5.2018)
e la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv. in favore della Parte_1
predetta.
Con missive del 11.05.2023 ricevuta il 15.05.2023, l'avv. a richiesto Parte_1
alla resistente il pagamento del proprio onorario, al netto dell'acconto già ricevuto di euro
1000,00.
Sussistono, dunque, i presupposti del conferimento dell'incarico, dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e della conclusione del giudizio, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. uò trovare accoglimento. Parte_1
La causa patrocinata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per un importo di € 9.096,65, onde, quanto al suo valore, va ricondotta allo scaglione fino ad € 26.000,00, tuttavia come si evince dalla sent. n. 1221/2023 pubbl. il
23/03/2023 non è stata espletata attività istruttoria sicché la relativa voce non può essere riconosciuta mentre le altre vanno ricondotte ai valori minimi, come richiesto. Pertanto, avuto riguardo all'attività difensiva concretamente espletata dal legale nell'ambito del giudizio, facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico) del D.M. n. 55 del 2014, devono essere riconosciuti i compensi relativi alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, nei valori minimi.
Deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di
1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma, comprensiva di accessori
(spese generali e C.P.A., con esclusione dell'IVA in quanto non richiesta), di euro 2.033,20,
che al netto dell'acconto già ricevuto di euro 1000,00 divengono euro 1.033,20.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione (sino a 1.101,00), in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da quest'ultimo Parte_1
prestata in favore di nel giudizio indicato in motivazione, Controparte_1
la complessiva somma di euro 1.033,20;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
della somma indicata al capo che precede;
[...]
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente procedimento che liquida in euro 98,00 per esborsi ed
[...] euro 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e
Cpa se dovute come per legge.
Aversa, 21/03/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )