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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 72/2025, DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso lo studio della
AVVOCATURA STATO MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 C.F._1 Gestore nominato dall'OCC in persona della dott. con studio in Corso Cavour Persona_1 Pt_1
n. 8, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il Gestore CP_2 C.F._2 nominato dall'OCC in persona della dott. con studio in Corso Cavour n. 8, la Persona_1 Pt_1 quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OCC/Commissario giudiziale, con studio in Corso Cavour 8, presso Persona_1 Pt_1 l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RECLAMATI avente ad oggetto: altri istituti di diritto fallimentare
MOTIVI DELLA DECISIONE Con proposta in data 22.12.2023, depositata il 28.12.2023, i coniugi e Controparte_1 CP_2 premesso a) di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2
[...] comma 1 lett. b CCII e come illustrata nella proposta, b) di avere chiesto all'OCC la nomina di un
Gestore, successivamente nominato nella persona di c) di ritenere esistenti i requisiti Persona_1 di legge per poter accedere alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, d) di voler quindi proporre ricorso in continuità dell'attività d'impresa svolta nella società , Controparte_3 hanno chiesto al Tribunale di Pavia di ..dichiarare l'apertura della dichiarazione di concordato minore>, con gli atti conseguenti.
pagina 1 di 8 Più precisamente, nella proposta depositata il 28.12.2023 e hanno, fra l'altro, CP_1 CP_2 evidenziato:
-la posizione debitoria di ciascuno di essi, indicata in € 513.529,61 da e in € 243.740,07 da CP_1 situazione debitoria per la quasi totalità riconducibile a imposte e contributi non versati), CP_2
-che essi traevano sostentamento esclusivamente dall'attività d'impresa nella società Controparte_3
, che però scontava la <…tristemente nota crisi del mercato immobiliare>,
[...]
-era stato offerto l'apporto di risorse esterne, come previsto dall'art. 74 CCII, dal figlio Parte_2 er € 20.000,00.
[...]
Tanto premesso, essi hanno offerto ai creditori:
-( CP_1
--€ 10.000,00, da versare a seguito della (auspicata) omologa del concordato minore,
--€ 575,00 da versare mensilmente per 4 anni successivi all'omologa, per totali € 37.600,00,
-( CP_2
€ 10.000,00, da versare a seguito (auspicata) omologa del concordato minore,
--€ 575,00 da versare mensilmente per 4 anni successivi all'omologa, per totali € 37.600,00.
A sua volta, con la relazione particolareggiata in data 22.12.2023, prevista ex art. 76 CCII, il Gestore
TA, dopo avere dichiarato di avere esaminato il ricorso, di avere consultato le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda, di avere eseguito un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai debitori,
--ha espresso <..giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto ai sensi dell'art. 76 /2 lett. d CCII>, e, a conclusione della detta relazione particolareggiata, ritenuto che quanto proposto ai creditori era superiore a quanto ricavabile dall'alternativa liquidatoria,
--ha espresso, altresì, giudizio positivo sulla convenienza del piano di concordato minore proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.
Con decreto in data 29.12.2023 il Tribunale di Pavia -lette la proposta concordataria nonchè la relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, ritenuto che il piano in cui si sostanziava la proposta e la documentazione ulteriormente allegata risultavano soddisfare i requisiti richiesti dagli artt. 75 e 76
CCII- ha ammesso e lla procedura di concordato minore, nominando Commissario CP_1 CP_2 giudiziale la stessa e con gli atti conseguenti (fra di essi, l'assegnazione ai creditori Persona_1 che vantavano diritti sui beni dei debitori di un termine di 30 giorni, entro il quale essi avrebbero dovuto trasmettere all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni).
Con la successiva relazione sul raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII, depositata il 3.7.2024, il Commissario giudiziale TA:
-ha reso noto l'esito della votazione sulla proposta concordataria,
-ha dichiarato che, nonostante la proposta formulata non avesse raggiunto la maggioranza per l'approvazione, era comunque <.. possibile procedere all'omologazione della proposta anche in pagina 2 di 8 mancanza del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79/1 CCII, avendo la proposta rispettato il requisito di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (..),
-ha contestualmente respinto le contrarie osservazioni mosse dalla creditrice , Parte_1
Direzione provinciale di Pt_1
--
Con sentenza n. 134/2024 il Tribunale di Pavia -richiamate e fatte integralmente proprie le argomentazioni del Commissario giudiziale nella sua relazione particolareggiata e in quella successiva Contr con la quale il Commissario si era espresso sulle osservazioni della creditrice ha ritenuto la convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ha quindi omologato il concordato minore chiesto da e con le conseguenti CP_1 CP_2 pronunce.
-- Con Avverso questa sentenza l' , d'ora in avanti dopo Parte_3 avere evidenziato che la sentenza di omologa del concordato minore non era stata notificata all'Agenzia, ha proposto reclamo ex art. 51 CCII entro il termine semestrale dal deposito della decisione, analiticamente motivando che -diversamente da quanto ritenuto dal Commissario giudiziale nella sua relazione e dal Tribunale che su tale relazione aveva fondato il proprio convincimento- la procedura di concordato minore chiesta da e CP_1 CP_2
A) NON è AMMISSIBILE per carenza documentale in violazione dell'art. 75 c.1 CCII,
B) NON è CONVENIENTE rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata), per le ragioni di cui si dirà infra.
Nessuno è comparso per i reclamati.
Nel corso della prima udienza, questa Corte (in diversa composizione) ha chiesto al Tribunale di Pavia l'acquisizione della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 CCII.
All'udienza del 10 aprile 2025 (alla quale i reclamati non sono comparsi), acquisita la detta relazione, Con sentita la Difesa della reclamante (che si è riportata agli atti e conclusioni già depositati), la Corte si
è riservata di provvedere.
-- L'opinione della Corte. L'AE ha innanzitutto evidenziato la NON corretta indicazione del credito erariale, in violazione dell'art. 2741 cc, da parte dei proponenti;
ciò detto, essa deduce che -diversamente da quanto ritenuto dal Commissario giudiziale e dallo stesso Tribunale di Pavia, la proposta concordataria di e CP_1
è innanzitutto inammissibile per carenza documentale, non risultando la sua completezza CP_2 documentale per come prevista dall'art. 75/1 CCII;
che, in ogni caso, la proposta NON è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sulle dette censure si osserva quanto segue.
(inammissibilità per carenza documentale) L'art. 75/1 CCII prevede che il debitore deve allegare alla domanda di concordato minore specifici documenti.
pagina 3 di 8 Fra questi -oltre al piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, quelle IRAP e IVA e ad una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria- la specifica documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie dei proponenti e della famiglia, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della stessa.
Se mancano i documenti di cui al predetto art. 75 (e dell'art. 76) CCII, la domanda di concordato minore è inammissibile ex art. 77/1 CCII.
-- Come già detto, nella reclamata sentenza il Tribunale di Pavia, a fronte delle contrarie affermazioni dell'AE, si è integralmente riportato a quanto esposto nella relazione ex art. 79 CCII dal Commissario TA (già Gestore), ritenendo di condividerne le logiche considerazioni, senza ulteriormente motivare.
Per tale ragione si farà riferimento a quanto esposto dal Commissario, in quanto poi fatto proprio dal Tribunale, per la parte oggetto dell'odierno reclamo.
A fronte della specifica contestazione dell'AE circa l'omessa produzione dei detti, specifici documenti, nella sua relazione ex art. 79 CCII il Commissario si è limitato ad affermare di <…ritenere aver adempiuto in modo preciso a quanto richiesto dal CCII, essendo tutti i dati presenti o desumibili e, in ogni caso, valutati al fine della sostenibilità della proposta fatta ai creditori>, esprimendosi dunque del tutto genericamente.
In atti NON risultano essere presenti né la specifica documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari> relativi ai proponenti e (e alla famiglia), né alcuna dimostrazione di una attività CP_1 CP_2 di concreta ricerca al riguardo.
Nella proposta concordataria e si sono limitati ad affermare di ricavare i propri redditi CP_2 CP_1 unicamente dall'attività di intermediazione svolta attraverso la società con un ricavo mensile CP_3 di e. 1.500,00 cadauno (senza ulteriori specificazioni e senza alcuna documentazione al riguardo) e hanno indicato, altresì, le spese di sostentamento del nucleo familiare in e. 575,00 mensili cadauno, ancora una volta senza ulteriori specificazioni e senza alcuna documentazione al riguardo.
A sua volta, nella sua relazione particolareggiata ex art. 76 CCII il Gestore TA ha omesso ogni specifico riferimento sulla concretezza e attendibilità della quantificazione dell'asserito ricavo percepito da e dall'attività sociale di (“mediamente in e. 1.500,00 mensili CP_1 CP_2 CP_3 cadauno”): se non con generico riferimento “all'ormai nota crisi del mercato immobiliare”, agli effetti che questa crisi ha prodotto su coloro che in tale settore svolgevano la loro attività e all'asserita assenza di valore delle quote sociali possedute da e nella società per come valutata dal CP_1 CP_2 CP_3 perito nella relazione di stima commissionatale (su cui si tornerà nel prosieguo, nella parte relativa Persona_2 alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria); così anche sulla quantificazione (da parte dei proponenti) delle spese di sostentamento del nucleo familiare, indicate in e. 575,00 mensili cadauno.
Ma non solo. 1)Rispondendo alle osservazioni della AE nella sua relazione x art. 79 CCII, il Commissario (e così anche il Tribunale, il quale si è integralmente riportato a quanto scritto dal Commissario nella detta relazione ex art. 79 CCII) ha precisato che i dati forniti dai ricorrenti trovavano riscontro in dati ufficiali come la DSU, attestante la posizione finanziaria attiva e passiva dei soggetti. pagina 4 di 8 Tale documento non rientra però fra quelli indicati nella relazione particolareggiata del Gestore.
Come si legge nel reclamo, e non contestato, alla specifica richiesta di tale documento fatta dall'AE, il
Commissario prima non ha risposto, poi -a seguito di formale richiesta dell'AE all'Autorità giudiziaria con nota 11 ottobre 2024- ha ammesso che tale documento non era stato allegato alla relazione particolareggiata, essendo stato utilizzato come documento “interno”. Di fatto, dunque, un documento estremamente rilevante per la rappresentazione (e quindi per il riscontro) dei rapporti finanziari attivi -passivi dei proponenti asseritamente utilizzato, Parte_4
NON risulta però essere stato allegato o depositato.
2) Dall'accesso alla banca dati RI (idonea a fornire la rappresentazione quanto meno dei rapporti passivi) è stata tratta la certificazione in data 30 giugno 2023 allegata alla relazione ex art. 76 CCII, che attesta l'esistenza di un mutuo ipotecario sull'immobile in EZ BE (immobile valutato in iniziali e. 170.000,00 v. p. 8) acceso da e on dalla detta certificazione risulta tuttavia anche l'avvenuta estinzione CP_1 CP_2 CP_5 anticipata del mutuo: data inizio 28/3/2007; data fine 11.04.2021, con rate residue 0, e importo residuo 0.
Tale documento, attestante l'estinzione anticipata del mutuo, NON coincide con quanto si legge a p. 9 della relazione particolareggiata ex art. 76 CCII del Gestore, da cui si evince che l'immobile sito in EZ BE di proprietà dei proponenti era considerato ancora gravato dal mutuo:
“Mutuo residuo: -90.809,98. Valore del mutuo residuo alla data di pagamento dell'ultima rata relativa al mese di novembre 2023”.
Emerge dunque una contraddizione circa l'esistenza e la consistenza attuale del mutuo in questione.
Al riguardo, nelle note contenute nella relazione ex art. 79 CCII in risposta alle osservazioni dell'AE, il Commissario -dopo avere interpretato predetta certificazione RI nel senso che, a suo dire, la data di estinzione non sarebbe una vera data di estinzione, ma solo il giorno antecedente la data di efficacia della fusione per incorporazione della Banca mutuataria in , 12 CP_5 Controparte_6 aprile 2021)- ha comunque dichiarato di avere ottenuto dai ricorrenti (id est, e la CP_1 CP_2 quietanza del pagamento dell' pagata alla data di deposito del ricorso (..): quietanza di cui tuttavia non si ha contezza, sì che l'assunto del Commissario e, quindi del Tribunale che ha fatto proprio quanto affermato dal Commissario, NON risulta supportato da elementi probatori certi e documentati, tanto più ritenendosi che la chiara dizione, nella certificazione ufficiale RI, dell'espressione “estinzione anticipata” del mutuo, seguita da date e precisazioni come sopra riportate, appare difficilmente smentibile o equivocabile.
Né vale dire, come ha fatto il Commissario nella sua relazione ex art. 79 CCII, che e risultanze della banca RI sono state utilizzate unicamente per escludere l'esistenza di ulteriori posizioni debitorie>, dato che il documento in esame concerneva la non più perdurante esistenza di un mutuo rilevante (ed infatti valutato dal Gestore in ordine all'ipotesi liquidatoria dell'immobile) ed è stato allegato alla relazione particolareggiata, sì che che l'ordinaria diligenza ne imponeva quindi l'esame nella sua integralità.
Va considerato, ancora, che alle pagg 1 e 2 del reclamo la Difesa della reclamante ha evidenziato, altresì, la NON corretta indicazione, da parte dei proponenti, del credito erariale, quantificato in misura inferiore rispetto al dovuto, con la precisazione a) che tali (maggiori) crediti dovevano essere pagina 5 di 8 conosciuti dal Commissario, perché derivanti dall'omesso versamento in autoliquidazione delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle parti interessate alla procedura, e che essi non sono stati contestati, tanto che lo stesso Commissario -pur omettendo di pronunciarsi sulla possibilità di conoscerli da subito perché derivanti dall'omesso versamento in Contr autoliquidazione (etc..), come già contestatole dall' a ammesso che essi verranno considerati in sede di riparto.
Alla luce di quanto esposto, nonostante il Gestore abbia espresso -a conclusione della sua relazione particolareggiata- un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, e così anche il Tribunale, questa Corte ritiene innegabile l'incompletezza della documentazione in atti, la sua confusività, nonché la sua -almeno apparente- parziale contraddittorietà (in relazione alla valutazione, in ipotesi liquidatoria, dell'immobile in EZ BE) .
Ciò peraltro rileva non solo ai fini del giudizio di maggior convenienza fra l'ipotesi concordataria e quella liquidatoria (come si dirà infra, dato che si può valutare la convenienza di ipotesi alternative solo partendo da una documentazione chiara, corretta, completa), ma anche e prima di tutto ai fini della stessa ammissibilità della domanda concordataria, dato che l'obbligo di una rappresentazione completa ne costituisce un requisito di ammissibilità, espressamente previsto dall'art. 75 CCII.
Alla luce di quanto esposto, la domanda concordataria proposta da e va dichiarata CP_1 CP_2 inammissibile, con conseguente revoca dell'omologa.
-- (convenienza della proposta concordataria sull'alternativa liquidatoria) Ad ogni buon conto, la Corte osserva al riguardo quanto segue.
Secondo la reclamante la proposta concordataria (come già detto, inammissibile per violazione dell'art. 75 CCII) non appare neppure più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata.
La reclamante deduce infatti che la situazione reddituale dei proponenti NON corrisponde a quella che emerge dalla proposta concordataria e dalla relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, non essendo corrispondente al vero che la società immobiliare asseritamente scontando una situazione di CP_3 crisi del settore, versasse in una situazione deficitaria, quando invece:
-come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in allegato dalle parti e presenti in Anagrafe Tributaria, la società ha anzi presentato, negli ultimi tre anni, un utile di esercizio più che positivo, il che ha determinato un reddito pro-capite in capo ai soci nel triennio, calcolato sulle rispettive quote di partecipazione, in evidente crescita (v. specchietto a p. 6 del reclamo),
-la società è stata in grado di procurare a (uno dei due figli dei proponenti, terzo Parte_2 datore della finanza esterna di e. 20.000,00) un non indifferente reddito da lavoro autonomo, come da importi rilevati in Anagrafe Tributaria (v. specchietto a p. 7 del reclamo), con la conseguenza che non sarebbe dimostrata l'assenza di valore delle quote societarie di cui si legge nella relazione particolareggiata del Gestore, tanto più in assenza di altre sensibili spese documentate (
e non è dato comprendere il vero motivo di indebitamento dei proponenti verso l'Erario, essendo semmai ravvisabile una mancata diligenza nella gestione del patrimonio reddituale).
Su tali osservazioni il Commissario si è riportato alle controdeduzioni della perita che ha in Per_2 buona sostanza asserito che dall'utile di esercizio va scomputato il costo del lavoro presunto di e. 60.000,00, pari al costo del lavoro per i due soci accomandatari, così finendo con il ridurre, se non con pagina 6 di 8 l'azzerare, il valore delle quote e con l'impattare sulla maggiore convenienza della proposta concordataria (rispetto all'alternativa liquidatoria), fatta propria dal Commissario stesso (e poi dal Tribunale, nde).
Tali controdeduzioni non appaiono però convincenti. Premesso che il valore dell'avviamento è stato pacificamente valorizzato dal perito in e. 230.000,00, non si comprende perché il costo del lavoro presunto svolto nella società dai soci accomandatari sia stato valutato dal perito in e. 60.000,00 -importo peraltro mai esposto in dichiarazione Parte_4 ma comunque, secondo il perito, da sottrarsi all'avviamento- quando invece, in una società che, per l'attività svolta, non presenta costi particolari o imprevedibili neanche di personale, e CP_1 CP_2 hanno dichiarato di percepire dalla società un ben minor reddito, pari a poco più di e. 30.000,00.
In ogni caso, dai dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi delle parti, per come riportati dalla reclamante dal 2021 al 2023 risulta un utile di esercizio positivo e in costante ascesa, passato dai circa 117.000,00 euro del 2021 ai 171.534,00 euro del 2023, con conseguente progressivo aumento dei redditi di partecipazione per i soci accomandatari (v. specchietto p.6, in centro) e CP_1 CP_2 comunque tale da assicurare a non indifferenti redditi da lavoro autonomo (v. specchietti Parte_2
p. 6 in basso) che il perito non ha contestato, avendo per di più la stessa -come si legge nel Per_2 reclamo- riferito di prelievi di soci eccedenti l'utile disponibile (per quasi e. 220.000 mila euro) a fronte di depositi bancari per e. 50.000,00, con conseguente sottostima dell'avviamento, secondo la reclamante da ritenersi invece di valore più che apprezzabile.
Per tali ragioni, la diversa e migliore valutazione delle quote sociali di (anziché di quella che CP_3 ne ha escluso ogni valore a p. 10 della relazione particolareggiata ex art. 76 CCII), nonchè la realizzabilità di una ben maggior somma dalla vendita pubblica dell'immobile in EZ BE
(ormai mondato dal mutuo di 90.809,98, per quanto risulta ad oggi estinto in base alla certificazione
RI in atti), di per sé soli consentirebbero di escludere la maggior convenienza della proposta concordataria (di fatto in larga parte consistente nell'apporto di e. 20.000,00 di finanza esterna, con la quale i proponenti hanno offerto ai loro creditori la limitatissima somma di e. 37.600,00 cadauno, di cui e. 10.000 da versare a seguito dell'omologa e il resto in rate da e. 575,00 mensili ciascuna da versarsi nei 4 anni successivi), rispetto all'alternativa liquidatoria.
-- In conclusione, sul reclamo proposto dall' , Direzione Provinciale di Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Pavia di omologa del concordato minore, la domanda concordataria va dichiarata inammissibile, con conseguente revoca dell'omologa.
La presente pronuncia si limita alla revoca dell'omologa, non potendo procedersi all'apertura della liquidazione controllata chiesta dalla reclamante, atteso che è del tutto mancata la fase allo scopo prevista davanti al Tribunale, avanti al quale la domanda non risulta essere stata proposta.
Nulla sulle spese, non richieste.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in ordine al reclamo proposto dall' , Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Pavia di omologa del concordato Parte_1 minore come da domanda di e da in data 22.12.2023 e depositata il Controparte_1 CP_2
28.12.2023, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta da e da Controparte_1 [...]
in data 22.12.2023 e depositata il 28.12.2023, CP_2 pagina 7 di 8 2. revoca l'omologa,
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 10 aprile 2025. Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 72/2025, DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso lo studio della
AVVOCATURA STATO MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 C.F._1 Gestore nominato dall'OCC in persona della dott. con studio in Corso Cavour Persona_1 Pt_1
n. 8, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il Gestore CP_2 C.F._2 nominato dall'OCC in persona della dott. con studio in Corso Cavour n. 8, la Persona_1 Pt_1 quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OCC/Commissario giudiziale, con studio in Corso Cavour 8, presso Persona_1 Pt_1 l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RECLAMATI avente ad oggetto: altri istituti di diritto fallimentare
MOTIVI DELLA DECISIONE Con proposta in data 22.12.2023, depositata il 28.12.2023, i coniugi e Controparte_1 CP_2 premesso a) di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2
[...] comma 1 lett. b CCII e come illustrata nella proposta, b) di avere chiesto all'OCC la nomina di un
Gestore, successivamente nominato nella persona di c) di ritenere esistenti i requisiti Persona_1 di legge per poter accedere alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, d) di voler quindi proporre ricorso in continuità dell'attività d'impresa svolta nella società , Controparte_3 hanno chiesto al Tribunale di Pavia di ..dichiarare l'apertura della dichiarazione di concordato minore>, con gli atti conseguenti.
pagina 1 di 8 Più precisamente, nella proposta depositata il 28.12.2023 e hanno, fra l'altro, CP_1 CP_2 evidenziato:
-la posizione debitoria di ciascuno di essi, indicata in € 513.529,61 da e in € 243.740,07 da CP_1 situazione debitoria per la quasi totalità riconducibile a imposte e contributi non versati), CP_2
-che essi traevano sostentamento esclusivamente dall'attività d'impresa nella società Controparte_3
, che però scontava la <…tristemente nota crisi del mercato immobiliare>,
[...]
-era stato offerto l'apporto di risorse esterne, come previsto dall'art. 74 CCII, dal figlio Parte_2 er € 20.000,00.
[...]
Tanto premesso, essi hanno offerto ai creditori:
-( CP_1
--€ 10.000,00, da versare a seguito della (auspicata) omologa del concordato minore,
--€ 575,00 da versare mensilmente per 4 anni successivi all'omologa, per totali € 37.600,00,
-( CP_2
€ 10.000,00, da versare a seguito (auspicata) omologa del concordato minore,
--€ 575,00 da versare mensilmente per 4 anni successivi all'omologa, per totali € 37.600,00.
A sua volta, con la relazione particolareggiata in data 22.12.2023, prevista ex art. 76 CCII, il Gestore
TA, dopo avere dichiarato di avere esaminato il ricorso, di avere consultato le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda, di avere eseguito un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai debitori,
--ha espresso <..giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto ai sensi dell'art. 76 /2 lett. d CCII>, e, a conclusione della detta relazione particolareggiata, ritenuto che quanto proposto ai creditori era superiore a quanto ricavabile dall'alternativa liquidatoria,
--ha espresso, altresì, giudizio positivo sulla convenienza del piano di concordato minore proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.
Con decreto in data 29.12.2023 il Tribunale di Pavia -lette la proposta concordataria nonchè la relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, ritenuto che il piano in cui si sostanziava la proposta e la documentazione ulteriormente allegata risultavano soddisfare i requisiti richiesti dagli artt. 75 e 76
CCII- ha ammesso e lla procedura di concordato minore, nominando Commissario CP_1 CP_2 giudiziale la stessa e con gli atti conseguenti (fra di essi, l'assegnazione ai creditori Persona_1 che vantavano diritti sui beni dei debitori di un termine di 30 giorni, entro il quale essi avrebbero dovuto trasmettere all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni).
Con la successiva relazione sul raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII, depositata il 3.7.2024, il Commissario giudiziale TA:
-ha reso noto l'esito della votazione sulla proposta concordataria,
-ha dichiarato che, nonostante la proposta formulata non avesse raggiunto la maggioranza per l'approvazione, era comunque <.. possibile procedere all'omologazione della proposta anche in pagina 2 di 8 mancanza del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79/1 CCII, avendo la proposta rispettato il requisito di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (..),
-ha contestualmente respinto le contrarie osservazioni mosse dalla creditrice , Parte_1
Direzione provinciale di Pt_1
--
Con sentenza n. 134/2024 il Tribunale di Pavia -richiamate e fatte integralmente proprie le argomentazioni del Commissario giudiziale nella sua relazione particolareggiata e in quella successiva Contr con la quale il Commissario si era espresso sulle osservazioni della creditrice ha ritenuto la convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ha quindi omologato il concordato minore chiesto da e con le conseguenti CP_1 CP_2 pronunce.
-- Con Avverso questa sentenza l' , d'ora in avanti dopo Parte_3 avere evidenziato che la sentenza di omologa del concordato minore non era stata notificata all'Agenzia, ha proposto reclamo ex art. 51 CCII entro il termine semestrale dal deposito della decisione, analiticamente motivando che -diversamente da quanto ritenuto dal Commissario giudiziale nella sua relazione e dal Tribunale che su tale relazione aveva fondato il proprio convincimento- la procedura di concordato minore chiesta da e CP_1 CP_2
A) NON è AMMISSIBILE per carenza documentale in violazione dell'art. 75 c.1 CCII,
B) NON è CONVENIENTE rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata), per le ragioni di cui si dirà infra.
Nessuno è comparso per i reclamati.
Nel corso della prima udienza, questa Corte (in diversa composizione) ha chiesto al Tribunale di Pavia l'acquisizione della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 CCII.
All'udienza del 10 aprile 2025 (alla quale i reclamati non sono comparsi), acquisita la detta relazione, Con sentita la Difesa della reclamante (che si è riportata agli atti e conclusioni già depositati), la Corte si
è riservata di provvedere.
-- L'opinione della Corte. L'AE ha innanzitutto evidenziato la NON corretta indicazione del credito erariale, in violazione dell'art. 2741 cc, da parte dei proponenti;
ciò detto, essa deduce che -diversamente da quanto ritenuto dal Commissario giudiziale e dallo stesso Tribunale di Pavia, la proposta concordataria di e CP_1
è innanzitutto inammissibile per carenza documentale, non risultando la sua completezza CP_2 documentale per come prevista dall'art. 75/1 CCII;
che, in ogni caso, la proposta NON è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sulle dette censure si osserva quanto segue.
(inammissibilità per carenza documentale) L'art. 75/1 CCII prevede che il debitore deve allegare alla domanda di concordato minore specifici documenti.
pagina 3 di 8 Fra questi -oltre al piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, quelle IRAP e IVA e ad una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria- la specifica documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie dei proponenti e della famiglia, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della stessa.
Se mancano i documenti di cui al predetto art. 75 (e dell'art. 76) CCII, la domanda di concordato minore è inammissibile ex art. 77/1 CCII.
-- Come già detto, nella reclamata sentenza il Tribunale di Pavia, a fronte delle contrarie affermazioni dell'AE, si è integralmente riportato a quanto esposto nella relazione ex art. 79 CCII dal Commissario TA (già Gestore), ritenendo di condividerne le logiche considerazioni, senza ulteriormente motivare.
Per tale ragione si farà riferimento a quanto esposto dal Commissario, in quanto poi fatto proprio dal Tribunale, per la parte oggetto dell'odierno reclamo.
A fronte della specifica contestazione dell'AE circa l'omessa produzione dei detti, specifici documenti, nella sua relazione ex art. 79 CCII il Commissario si è limitato ad affermare di <…ritenere aver adempiuto in modo preciso a quanto richiesto dal CCII, essendo tutti i dati presenti o desumibili e, in ogni caso, valutati al fine della sostenibilità della proposta fatta ai creditori>, esprimendosi dunque del tutto genericamente.
In atti NON risultano essere presenti né la specifica documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari> relativi ai proponenti e (e alla famiglia), né alcuna dimostrazione di una attività CP_1 CP_2 di concreta ricerca al riguardo.
Nella proposta concordataria e si sono limitati ad affermare di ricavare i propri redditi CP_2 CP_1 unicamente dall'attività di intermediazione svolta attraverso la società con un ricavo mensile CP_3 di e. 1.500,00 cadauno (senza ulteriori specificazioni e senza alcuna documentazione al riguardo) e hanno indicato, altresì, le spese di sostentamento del nucleo familiare in e. 575,00 mensili cadauno, ancora una volta senza ulteriori specificazioni e senza alcuna documentazione al riguardo.
A sua volta, nella sua relazione particolareggiata ex art. 76 CCII il Gestore TA ha omesso ogni specifico riferimento sulla concretezza e attendibilità della quantificazione dell'asserito ricavo percepito da e dall'attività sociale di (“mediamente in e. 1.500,00 mensili CP_1 CP_2 CP_3 cadauno”): se non con generico riferimento “all'ormai nota crisi del mercato immobiliare”, agli effetti che questa crisi ha prodotto su coloro che in tale settore svolgevano la loro attività e all'asserita assenza di valore delle quote sociali possedute da e nella società per come valutata dal CP_1 CP_2 CP_3 perito nella relazione di stima commissionatale (su cui si tornerà nel prosieguo, nella parte relativa Persona_2 alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria); così anche sulla quantificazione (da parte dei proponenti) delle spese di sostentamento del nucleo familiare, indicate in e. 575,00 mensili cadauno.
Ma non solo. 1)Rispondendo alle osservazioni della AE nella sua relazione x art. 79 CCII, il Commissario (e così anche il Tribunale, il quale si è integralmente riportato a quanto scritto dal Commissario nella detta relazione ex art. 79 CCII) ha precisato che i dati forniti dai ricorrenti trovavano riscontro in dati ufficiali come la DSU, attestante la posizione finanziaria attiva e passiva dei soggetti. pagina 4 di 8 Tale documento non rientra però fra quelli indicati nella relazione particolareggiata del Gestore.
Come si legge nel reclamo, e non contestato, alla specifica richiesta di tale documento fatta dall'AE, il
Commissario prima non ha risposto, poi -a seguito di formale richiesta dell'AE all'Autorità giudiziaria con nota 11 ottobre 2024- ha ammesso che tale documento non era stato allegato alla relazione particolareggiata, essendo stato utilizzato come documento “interno”. Di fatto, dunque, un documento estremamente rilevante per la rappresentazione (e quindi per il riscontro) dei rapporti finanziari attivi -passivi dei proponenti asseritamente utilizzato, Parte_4
NON risulta però essere stato allegato o depositato.
2) Dall'accesso alla banca dati RI (idonea a fornire la rappresentazione quanto meno dei rapporti passivi) è stata tratta la certificazione in data 30 giugno 2023 allegata alla relazione ex art. 76 CCII, che attesta l'esistenza di un mutuo ipotecario sull'immobile in EZ BE (immobile valutato in iniziali e. 170.000,00 v. p. 8) acceso da e on dalla detta certificazione risulta tuttavia anche l'avvenuta estinzione CP_1 CP_2 CP_5 anticipata del mutuo: data inizio 28/3/2007; data fine 11.04.2021, con rate residue 0, e importo residuo 0.
Tale documento, attestante l'estinzione anticipata del mutuo, NON coincide con quanto si legge a p. 9 della relazione particolareggiata ex art. 76 CCII del Gestore, da cui si evince che l'immobile sito in EZ BE di proprietà dei proponenti era considerato ancora gravato dal mutuo:
“Mutuo residuo: -90.809,98. Valore del mutuo residuo alla data di pagamento dell'ultima rata relativa al mese di novembre 2023”.
Emerge dunque una contraddizione circa l'esistenza e la consistenza attuale del mutuo in questione.
Al riguardo, nelle note contenute nella relazione ex art. 79 CCII in risposta alle osservazioni dell'AE, il Commissario -dopo avere interpretato predetta certificazione RI nel senso che, a suo dire, la data di estinzione non sarebbe una vera data di estinzione, ma solo il giorno antecedente la data di efficacia della fusione per incorporazione della Banca mutuataria in , 12 CP_5 Controparte_6 aprile 2021)- ha comunque dichiarato di avere ottenuto dai ricorrenti (id est, e la CP_1 CP_2 quietanza del pagamento dell' pagata alla data di deposito del ricorso (..): quietanza di cui tuttavia non si ha contezza, sì che l'assunto del Commissario e, quindi del Tribunale che ha fatto proprio quanto affermato dal Commissario, NON risulta supportato da elementi probatori certi e documentati, tanto più ritenendosi che la chiara dizione, nella certificazione ufficiale RI, dell'espressione “estinzione anticipata” del mutuo, seguita da date e precisazioni come sopra riportate, appare difficilmente smentibile o equivocabile.
Né vale dire, come ha fatto il Commissario nella sua relazione ex art. 79 CCII, che e risultanze della banca RI sono state utilizzate unicamente per escludere l'esistenza di ulteriori posizioni debitorie>, dato che il documento in esame concerneva la non più perdurante esistenza di un mutuo rilevante (ed infatti valutato dal Gestore in ordine all'ipotesi liquidatoria dell'immobile) ed è stato allegato alla relazione particolareggiata, sì che che l'ordinaria diligenza ne imponeva quindi l'esame nella sua integralità.
Va considerato, ancora, che alle pagg 1 e 2 del reclamo la Difesa della reclamante ha evidenziato, altresì, la NON corretta indicazione, da parte dei proponenti, del credito erariale, quantificato in misura inferiore rispetto al dovuto, con la precisazione a) che tali (maggiori) crediti dovevano essere pagina 5 di 8 conosciuti dal Commissario, perché derivanti dall'omesso versamento in autoliquidazione delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle parti interessate alla procedura, e che essi non sono stati contestati, tanto che lo stesso Commissario -pur omettendo di pronunciarsi sulla possibilità di conoscerli da subito perché derivanti dall'omesso versamento in Contr autoliquidazione (etc..), come già contestatole dall' a ammesso che essi verranno considerati in sede di riparto.
Alla luce di quanto esposto, nonostante il Gestore abbia espresso -a conclusione della sua relazione particolareggiata- un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, e così anche il Tribunale, questa Corte ritiene innegabile l'incompletezza della documentazione in atti, la sua confusività, nonché la sua -almeno apparente- parziale contraddittorietà (in relazione alla valutazione, in ipotesi liquidatoria, dell'immobile in EZ BE) .
Ciò peraltro rileva non solo ai fini del giudizio di maggior convenienza fra l'ipotesi concordataria e quella liquidatoria (come si dirà infra, dato che si può valutare la convenienza di ipotesi alternative solo partendo da una documentazione chiara, corretta, completa), ma anche e prima di tutto ai fini della stessa ammissibilità della domanda concordataria, dato che l'obbligo di una rappresentazione completa ne costituisce un requisito di ammissibilità, espressamente previsto dall'art. 75 CCII.
Alla luce di quanto esposto, la domanda concordataria proposta da e va dichiarata CP_1 CP_2 inammissibile, con conseguente revoca dell'omologa.
-- (convenienza della proposta concordataria sull'alternativa liquidatoria) Ad ogni buon conto, la Corte osserva al riguardo quanto segue.
Secondo la reclamante la proposta concordataria (come già detto, inammissibile per violazione dell'art. 75 CCII) non appare neppure più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata.
La reclamante deduce infatti che la situazione reddituale dei proponenti NON corrisponde a quella che emerge dalla proposta concordataria e dalla relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, non essendo corrispondente al vero che la società immobiliare asseritamente scontando una situazione di CP_3 crisi del settore, versasse in una situazione deficitaria, quando invece:
-come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in allegato dalle parti e presenti in Anagrafe Tributaria, la società ha anzi presentato, negli ultimi tre anni, un utile di esercizio più che positivo, il che ha determinato un reddito pro-capite in capo ai soci nel triennio, calcolato sulle rispettive quote di partecipazione, in evidente crescita (v. specchietto a p. 6 del reclamo),
-la società è stata in grado di procurare a (uno dei due figli dei proponenti, terzo Parte_2 datore della finanza esterna di e. 20.000,00) un non indifferente reddito da lavoro autonomo, come da importi rilevati in Anagrafe Tributaria (v. specchietto a p. 7 del reclamo), con la conseguenza che non sarebbe dimostrata l'assenza di valore delle quote societarie di cui si legge nella relazione particolareggiata del Gestore, tanto più in assenza di altre sensibili spese documentate (
e non è dato comprendere il vero motivo di indebitamento dei proponenti verso l'Erario, essendo semmai ravvisabile una mancata diligenza nella gestione del patrimonio reddituale).
Su tali osservazioni il Commissario si è riportato alle controdeduzioni della perita che ha in Per_2 buona sostanza asserito che dall'utile di esercizio va scomputato il costo del lavoro presunto di e. 60.000,00, pari al costo del lavoro per i due soci accomandatari, così finendo con il ridurre, se non con pagina 6 di 8 l'azzerare, il valore delle quote e con l'impattare sulla maggiore convenienza della proposta concordataria (rispetto all'alternativa liquidatoria), fatta propria dal Commissario stesso (e poi dal Tribunale, nde).
Tali controdeduzioni non appaiono però convincenti. Premesso che il valore dell'avviamento è stato pacificamente valorizzato dal perito in e. 230.000,00, non si comprende perché il costo del lavoro presunto svolto nella società dai soci accomandatari sia stato valutato dal perito in e. 60.000,00 -importo peraltro mai esposto in dichiarazione Parte_4 ma comunque, secondo il perito, da sottrarsi all'avviamento- quando invece, in una società che, per l'attività svolta, non presenta costi particolari o imprevedibili neanche di personale, e CP_1 CP_2 hanno dichiarato di percepire dalla società un ben minor reddito, pari a poco più di e. 30.000,00.
In ogni caso, dai dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi delle parti, per come riportati dalla reclamante dal 2021 al 2023 risulta un utile di esercizio positivo e in costante ascesa, passato dai circa 117.000,00 euro del 2021 ai 171.534,00 euro del 2023, con conseguente progressivo aumento dei redditi di partecipazione per i soci accomandatari (v. specchietto p.6, in centro) e CP_1 CP_2 comunque tale da assicurare a non indifferenti redditi da lavoro autonomo (v. specchietti Parte_2
p. 6 in basso) che il perito non ha contestato, avendo per di più la stessa -come si legge nel Per_2 reclamo- riferito di prelievi di soci eccedenti l'utile disponibile (per quasi e. 220.000 mila euro) a fronte di depositi bancari per e. 50.000,00, con conseguente sottostima dell'avviamento, secondo la reclamante da ritenersi invece di valore più che apprezzabile.
Per tali ragioni, la diversa e migliore valutazione delle quote sociali di (anziché di quella che CP_3 ne ha escluso ogni valore a p. 10 della relazione particolareggiata ex art. 76 CCII), nonchè la realizzabilità di una ben maggior somma dalla vendita pubblica dell'immobile in EZ BE
(ormai mondato dal mutuo di 90.809,98, per quanto risulta ad oggi estinto in base alla certificazione
RI in atti), di per sé soli consentirebbero di escludere la maggior convenienza della proposta concordataria (di fatto in larga parte consistente nell'apporto di e. 20.000,00 di finanza esterna, con la quale i proponenti hanno offerto ai loro creditori la limitatissima somma di e. 37.600,00 cadauno, di cui e. 10.000 da versare a seguito dell'omologa e il resto in rate da e. 575,00 mensili ciascuna da versarsi nei 4 anni successivi), rispetto all'alternativa liquidatoria.
-- In conclusione, sul reclamo proposto dall' , Direzione Provinciale di Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Pavia di omologa del concordato minore, la domanda concordataria va dichiarata inammissibile, con conseguente revoca dell'omologa.
La presente pronuncia si limita alla revoca dell'omologa, non potendo procedersi all'apertura della liquidazione controllata chiesta dalla reclamante, atteso che è del tutto mancata la fase allo scopo prevista davanti al Tribunale, avanti al quale la domanda non risulta essere stata proposta.
Nulla sulle spese, non richieste.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in ordine al reclamo proposto dall' , Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Pavia di omologa del concordato Parte_1 minore come da domanda di e da in data 22.12.2023 e depositata il Controparte_1 CP_2
28.12.2023, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta da e da Controparte_1 [...]
in data 22.12.2023 e depositata il 28.12.2023, CP_2 pagina 7 di 8 2. revoca l'omologa,
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 10 aprile 2025. Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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