Art. 26.
A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.
A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.