Articolo 26 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 25Articolo 27
Versione
12 agosto 1961
Art. 26.
A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961