Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 754/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott. Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 754/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/03/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27 Febbraio 2025.
TRA
Parte_1
(c.f. , in persona del Prefetto in carica, ellett.te
[...] P.IVA_1 domiciliato ope legis al Corso XVIII Agosto n.46 ( Controparte_1
TE presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Potenza (c.f.
dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- APPELLANTE- E
codice fiscale , residente in [...]alla CP_2 CodiceFiscale_2
Via F.lli Bandiera n.2 elettivamente domiciliato in alla Via Isca del Pt_1 Pioppo n.2 presso lo studio dell'Avv. Domenico SALVATORE cod.fisc.
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a C.F._3 margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
-
APPELLATO- NONCHE'
(Società incorporante Controparte_3
) in persona del legale rappresentante p-t, c.f e p.iva Controparte_4
, elettivamente domiciliata in alla Via Marconi n.90 P.IVA_2 Pt_1 presso e nello studio legale dell'Avv. Gianluca MOLINARI, cod. fisc.
[...]
, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti C.F._4
-APPELLATA- Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di – Pt_1
Opposizione ex art.615 cpc ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come rassegnate alla udienza del 18.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione in appello del 09.02.2017, ritualmente notificato al sig.
e all' , la CP_2 Controparte_3 Parte_1 impugnava la Sentenza n.19/17 del Giudice di Pace di pubblicata il Pt_1
18.01.2017 pronunciata nel giudizio iscritto al n° 1067/16 del Ruolo generale, notificata il 01° febbraio 2017, con cui il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n.092 CP_2
2016 90013353 89/00. Il giudice di prime cure ritenendo fondate le doglianze del cittadino ha dichiarato inefficace l'intimazione impugnata stante l'intervenuta prescrizione del credito portato nelle cartelle di pagamento n. 09220070014651952000 e n.
09220770016750520000 emesse da ed avente quale ente Controparte_4 impositore la . Parte_1
In particolare, la , col gravame in questione contestava la Parte_1 sentenza di primo grado poiché pronunciata, a suo dire, in violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2179 c.c. e 214 c.p.c.
considerato che
le copie fotostatiche delle cartelle di pagamento prodotte agli atti avrebbero la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche. Pertanto, in caso di disconoscimento di conformità della copia all'originale, secondo la difesa dell'appellante, l'onere di disconoscimento avrebbe dovuto essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto non essendo sufficiente una semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento circa il suo contenuto. Nel caso di specie, a dire della Parte_1
non sarebbe stata formulata una formale dichiarazione ex art. 214 e
[...] ss cpc al fine di disconoscere compiutamente la genuinità delle copie depositate. Eccepiva poi l'appellante il proprio difetto di legittimazione passiva per essere unico soggetto legittimato passivo Sul punto Controparte_4 osservava come l'amministrazione titolare del diritto di credito non conserverebbe più l'onere di verificare la correttezza della procedura di riscossione dopo aver consegnato il ruolo al concessionario che pertanto diventerebbe l'unico soggetto obbligato a provare la regolarità e la correttezza della procedura di notifica delle cartelle esattoriali. Per tali ragioni l'appellante chiedeva che il giudice dell'appello dichiarasse il proprio difetto di legittimazione passiva e che, ad ogni modo, nel merito, riformasse la sentenza impugnata con vittoria di spese.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, ribadita CP_2 l'eccezione di prescrizione del credito reclamato per non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento di cui alla impugnata intimazione di pagamento e comunque per aver ricevuto l'intimazione di pagamento ben nove anni dopo le cartelle de quibus presumibilmente notificate. Eccepiva anche in questa sede la presunta illegittimità delle maggiorazioni applicate dall'Ente creditore richiamando sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui dette maggiorazioni sarebbero illegittime in quanto, in
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caso di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, troverebbe applicazione l'art. 203 c.d.s. comma 3 che, in deroga alla
L.689/81, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni irrogate, prevede l'iscrizione a ruolo, esclusivamente, della metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Ritenendo la sentenza impugnata dalla Prefettura di validamente pronunciata ne chiedeva, pertanto, la Pt_1 conferma con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito. Con Comparsa di costituzione e risposta del 26.03.2019 si costituiva nel presente giudizio anche l' , Ente subentrato Controparte_3
a titolo universale ex art. 1 co.3 D.L. 193/16 convertito con modifiche nella L.
225/2016 a Equitalia Servizi di Riscossione Spa. L'agente riscossore preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere, a suo dire, unico legittimato l'Ente impositore, considerate le eccezioni mosse dal Sig. riguardanti tutte la formazione del ruolo alla cui CP_2 predisposizione, per l'appunto l'agente osservava di non aver partecipato.
In merito, invece, al suo operato ritenendo di avere validamente notificato le cartelle di pagamento in questione avversava l'eccepita prescrizione da parte del contribuente, anche in ragione delle due istanze di rateizzazione l'una del 07.12.2010, l'altra del 24.01.2011 presentate dallo stesso da considerarsi atti interruttivi della prescrizione. Essendo, per tanto, divenute definitive le pretese contributive troverebbe applicazione il termine prescrizionale di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c. Chiedeva, alla luce delle proprie difese, la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento della pretesa creditoria di cui all'avviso in questione, ad ogni modo di rimanere indenne da qualsivoglia pretesa e/o condanna anche in ordine alle spese e competenze di causa.
Dopo alcuni rinvii resi necessari per acquisire il fascicolo del primo grado oltre che per definire questioni di più vecchia iscrizione a ruolo nonché al fine di contrastare la sopraggiunta emergenza epidemiologica da Covid-19, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
18.12.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Preliminarmente si esamina la questione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata sia dalla che dall' Parte_1 Controparte_3
. Nello scrutinare detta eccezione come osservato dalla Corte di
[...]
Cassazione (Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, (ud. 07/06/2023, dep. 06/11/2023), n.30777) “occorre muovere dalla constatazione che non esiste un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nel giudizio di opposizione averso la cartella di pagamento, dell'ente impositore, variando esso per materia.
Infatti, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare
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della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez.
2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata). L'eccezione proposta dunque non merita di essere accolta e, pertanto, il contraddittorio tra tutte le parti risulta validatamente costituito. Venendo al merito della vicenda si ritiene, invece, che, l'appello debba essere rigettato per le seguenti ragioni che, in quanto intimamente connesse, verranno di seguito congiuntamente esaminate. Con l'unico motivo di appello la ritiene, contrariamente Parte_1
a quanto sostenuto dal primo giudice, che le copie fotostatiche dei documenti abbiano la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche e che l'onere di disconoscere la conformità della stessa all'originale debba essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che, nel caso di specie, sarebbe mancata.
Orbene, pur condividendo, per unanime giurisprudenza sul punto, l'osservazione fatta dall'appellante in merito alla validità del deposito della sola copia dell'avviso di ricevimento delle cartelle di pagamento in questione tanto è vero che di recente la Corte di Cassazione si è così pronunciata:” In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n.
669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova” (Cassazione civile sez. trib., 05/11/2024, n.28373) si ritiene che il solo deposito delle copie delle ricevute di notifica delle cartelle non sia sufficiente a fare cadere l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente. Invero, la stessa si ritiene meritevole di accoglimento atteso che dagli avvisi di ricevimento prodotti risulta che le cartelle di pagamento di cui il contribuente lamenta la mancata notifica sono state in realtà notificate ad un indirizzo diverso da quello di residenza del sig. . Risulta CP_2 depositato, peraltro proprio dall' il certificato di Controparte_3 residenza del sig. datato 07.08.2013 ove è certificato che il sig. CP_2 CP_2
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CP_
è residente nel Comune di Tolve, sin dalla nascita, con abitazione in Via S. D'Acquisto n.
5. Le ricevute di notifica invece indicano che le cartelle di pagamento in questione sarebbero state notificate in data 04.07.2007 e in data 02.08.2007 in
Corso Garibaldi n.5 ergo ad un indirizzo di residenza differente da quello di cui al certificato di residenza in atti e che, in assenza di prova contraria, non risulta riferito per nessuna ragione al sig. odierno appellato. Si CP_2 osserva ancora che le due cartelle di pagamento sarebbero state notificate non direttamente al sig. bensì l'una a e l'altra a CP_2 Parte_2 il cui rapporto di convivenza con il sig. non Parte_3 CP_2 risulta peraltro nè dichiarato né provato. “Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "familiare convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto” (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2019, n.10543). Ad ogni modo quand'anche si volessero ritenere conosciute le cartelle in questione tenuto conto della istanza di rateizzazione presentata dal contribuente in data 24.01.2011 e alla quale l' attribuisce la qualità, CP_3 peraltro condivisa da questo Giudice, di atto interruttivo della prescrizione si ritiene che il credito in questione risulti comunque prescritto. Infatti, è agli atti l'istanza di rateizzazione del 24.01.2011 cui seguiva un provvedimento di rigetto del 27.01.2011. Valga sul punto il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:” il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024). Proprio alla luce di detto principio e vista la data di notifica della contestata intimazione di pagamento (07.04.2016), il credito vantato dall'appellante si è prescritto e ciò sia nell'ipotesi in cui il nuovo termine di prescrizione quinquennale lo si faccia decorrere dalla istanza di rateizzazione (24.01.2011)
e sia nel caso in cui il dies a quo lo si individui nella data del rigetto della istanza di rateizzazione (27.01.2011) quest'ultimo termine paragonabile analogicamente alla ipotesi dell'inutile scadenza della rata rimasta impagata di cui alla sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata.
Per tali ragioni, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza, si ritiene che la Sentenza del giudice di pace, sebbene con altra motivazione, debba essere confermata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al D.M n.55 del 2014, tenuto conto del valore della causa (€3.823,00), applicando i valori minimi, in ragione della non complessità della vicenda, e nulla per l'istruttoria, che non è stata svolta, in € 852,00 per compensi oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti appellate
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore eccezione, così provvede:
- Rigetta le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva della e dell' Parte_1 Controparte_5
- Nel merito, rigetta l'appello e, per l'effetto conferma, sebbene con altra motivazione, la sentenza appellata del Giudice di Pace di Pt_1
n.19/17 pubblicata il 18.01.2017 pronunciata nel giudizio iscritto al n°
1067/16 del Ruolo generale, notificata il 01° febbraio 2017,
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che liquida per ciascuna parte in € 852,00 oltre accessori di legge disponendo che le spese di lite dell'appellato vengano distratte in CP_2 favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Potenza, 13 marzo 2024
Il Giudice
( Dott.ssa Giulia Volpe)
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