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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2683/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2683/2023 di Ruolo Generale in data 18/09/2023 tra
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. ALOISI GIULIA (c.f. C.F._2
- parte attrice –
e
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentate e difese, giusta procura alle liti, C.F._4 rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. QUARTA SABRINA (c.f. ) C.F._5
- parti convenute –
c.f. ), CP_3 C.F._6
- parte convenuta contumace -
Oggetto: Usucapione
Causa assunta in decisione all'udienza del 30/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: “nel merito, in via principale – accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'usucapione, il Sig. è divenuto proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile sito a Pasian di Prato in Via Villalta n. 19, contraddistinto al catasto dei fabbricati del Comune di Pasian di Prato al foglio 2, particella 147, categoria A/2, classe 3, consistenza 7 vani e, di conseguenza, autorizzare il conservatore ad eseguire tutte le necessarie, conseguenti trascrizioni e volturazioni;
– rigettare tutte le conclusioni formulate, nel merito, dalle convenute
e nella comparsa di costituzione e risposta d.d. Controparte_2 Controparte_1
11.12.2023, nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. d.d. 30.1.2024 e nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. d.d. 9/2/2024, nonché nella nella nota di precisazione delle conclusioni d.d. 30/7/2025; in via istruttoria – ammettere l'interrogatorio formale delle convenute e;
– Controparte_2 Controparte_1 rigettare tutte le conclusioni formulate, in via istruttoria, dalle convenute CP_2
e nella comparsa di costituzione e risposta d.d.
[...] Controparte_1
11.12.2023, nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. d.d. 30.1.2024 e nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. d.d. 9/2/2024, nonché nella nella nota di precisazione delle conclusioni d.d. 30/7/2025; in ogni caso – spese e compensi di lite rifusi.”
Per parte convenuta: “nel merito: • in via principale: 1) respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova;
2) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5%, oltre CPA e IVA, come per legge;
• in via subordinata: 3) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Sig. nei confronti delle Sigg.re e Parte_1 Controparte_2 [...]
condannare la parte attrice a rifondere le convenute delle spese finora CP_1 sostenute per il pagamento delle imposte sull'immobile (ICI e IMU) censito al catasto dei fabbricati del Comune di Pasian di Prato al foglio 2, particella 147.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione del 16/09/2024, chiedeva l'accertamento Parte_1
dell'intervenuta usucapione relativa all'immobile censito al catasto del comune di
Pasian di Prato, foglio 2, p.c. n. 147, sito in via Villalta n. 19 piano terra e primo e secondo piano. Deduceva di essere comproprietario per la quota di 1/9 in ragione della comunione ereditaria instauratasi in seguito alla morte del padre, il quale, assieme alla moglie, aveva acquistato il bene all'asta negli anni '80. Conveniva in giudizio le sue due sorelle e la madre, comproprietarie in ragione dello stesso titolo, le prime per la quota di 1/9 ciascuna e la madre per la quota di 6/9.
L'attore narrava che l'immobile era stato acquistato all'asta dai due genitori, anche utilizzando denaro di sua proprietà; lo abitava dal 1987 e né le sorelle né la madre lo avevano mai occupato;
aveva ristrutturato e manutenuto il bene, pagando regolarmente le utenze domestiche e i servizi.
Si costituivano in giudizio la sorella e la madre Controparte_1 Controparte_2
che contestavano nel merito le pretese dell'attore. Contestavano che il sig. Pt_1
avesse contribuito all'acquisto dell'immobile; che le ragioni per cui i genitori prima e anche le sorelle poi avessero tollerato l'uso esclusivo dell'immobile da parte del sig. sarebbero consistite, dapprima, nella concessione della Parte_1
casa in ragione di una serie di difficoltà, anche economiche, dello stesso e, poi, per mera convenienza rispetto a una futura divisione ereditaria nel caso e al momento della morte della madre. Allegavano inoltre che l'attore abitava l'immobile dal
1987 perché i genitori gli davano questa possibilità e parte del canone era devoluto dall'attore ai genitori per riconoscenza e per le imposte pagate. Nel 2021 le sorelle e la madre erano invitate a partecipare alla procedura di mediazione avente ad oggetto l'acquisto per usucapione dell'immobile, ma il tentativo aveva esito negativo.
Ammesse le richieste istruttorie delle parti per quanto ammissibili e rilevanti, la causa era istruita attraverso l'audizione dei testi indicati dalle parti. Depositate le note scritte con le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
30/10/2025.
II) La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va rigettata.
La vicenda può essere inquadrata, anche alla luce delle prospettazioni delle parti, nell'ambito della disciplina dell'usucapione in materia di immobili oggetto di comunione ereditaria.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario volto a favorire chi, nel tempo, utilizza e rende produttivo un bene. Come sottolineato dalla Corte di legittimità, l'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione della proprietà altrui, occorrendo un attento bilanciamento dei valori in conflitto. L'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione spetta a colui che agisce per l'accertamento della proprietà (cfr. Cass., 16 marzo 2000, n. 3063).
A ciò si aggiunge un atteggiamento piuttosto rigoroso della giurisprudenza in materia di comunione ereditaria che presume la tolleranza da parte dei parenti comproprietari dell'immobile e onera chi fa valere in giudizio l'asserito acquisto per usucapione di evidenziare l'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, non essendo sufficiente in tal senso che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa (Cass. 35067/2022).
Le risultanze probatorie in atti non hanno consentito di addivenire a siffatta conclusione.
Le convenute costituite hanno specificamente contestato l'acquisto da parte dell'attore. Esse hanno prospettato una ragionevole ricostruzione della vicenda che il compendio probatorio fornito dall'attore non consente di smentire.
L'attore entrava nell'immobile alla fine degli anni '80 in ragione di un accordo intercorso con i genitori, a seguito dell'acquisto da questi ultimi effettuato.
L'immobile infatti risulta intestato ai soli genitori. L'accordo consisteva nel concedere l'abitazione al figlio, il quale era autorizzato dai proprietari all'effettuazione di una serie di lavori, a fronte di una somma di denaro ricevuta a tale scopo. L'essenzialità di tale accordo non è contestata dall'attore, che si limita a dichiarare di aver dato una parte del denaro per l'acquisto della casa (ma di non poterne dare prova) e di aver ricevuto un importo inferiore per la ristrutturazione rispetto a quanto allegato da controparte. Vengono poi allegate delle vicende a latere per cui l'attore avrebbe restituito la somma che gli era stata data in prestito o comunque una parte di essa, ma che esulano dall'oggetto dell'odierno contendere.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall'attore, alla luce di quanto versato in atti, è ravvisabile una tipica ipotesi di detenzione dell'immobile per ragioni familiari. A seguito del decesso del padre, l'immobile, per la parte di spettanza del defunto, cadeva in successione ereditaria e, pertanto, il sig. diventava Pt_1
comproprietario della quota pari a 1/9 dell'immobile, continuando ad avere la disponibilità dell'immobile e a detenere per conto degli altri coeredi la parte altrui.
La Corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi, in diverse occasioni, della comunione ereditaria di un bene immobile in uso a uno dei coeredi ed ha stabilito che: “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass. 9359/2021).
Sul punto, le convenute riportano che dopo la morte del padre, di comune accordo, le parti non procedevano alla divisione ereditaria e, per questo motivo, il sig. aveva la possibilità di continuare ad abitare nell'immobile di cui è causa. Pt_1
Di siffatta circostanza dà conto anche l'attore nella memoria depositata in data
11/01/2024: “Ad ogni modo, se all'epoca madre e figli decidevano di non procedere alla divisione dei beni ereditari, e segnatamente all'assegnazione della casa di Via Villalta n. 19 al Sig. era solo perché i rapporti tra i familiari Pt_1
erano sereni e in particolare l'odierno attore era certo che nessuno avrebbe mai messo in dubbio che l'immobile oggetto del presente giudizio sarebbe stato attribuito a lui”.
La prospettiva dell'attore di una futura “attribuzione” dell'immobile abitato costituisce un profilo di un certo rilievo per escludere la manifestazione della volontà inequivoca nel senso di possedere esclusivamente, uti dominus, l'intero immobile. Con ciò non si vuole negare riconoscimento, dal punto di vista materiale, alle attività compiute dall'agente sulla cosa, né affermare l'effettivo esercizio del compossesso da parte dei coeredi, ma escludere che l'attore abbia dimostrato che il rapporto materiale con la res si fosse verificato in modo da escludere, con palese manifestazione di volontà, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene (Cass. n. 5226/2002).
In senso contrario, non possono valorizzarsi gli episodi in cui il comproprietario negava l'accesso alla madre o la sorella, indice semmai di un intento contrario a un'ipotetica astensione dall'utilizzo della cosa o di disinteresse verso l'immobile da parte di queste ultime (che, come già precisato sopra, comunque non sarebbe di per sé sufficiente) e prova che i rapporti familiari si sono nel tempo incrinati originando la contesa sull'immobile di cui si discute.
Nella memoria depositata in data 31/01/2024 dalle convenute si legge “la madre ha spesso chiesto di accedere all'interno dell'abitazione per poter visionare i lavori di ristrutturazione/miglioria che il figlio apportava senza mai coinvolgere le comproprietarie, ma che tale accesso le veniva negato con scuse di vario tipo”. Il fatto era confermato dal marito della sig.ra che all'udienza del 19/12/2024 Pt_1
dichiarava: “ricordo che mia SU se ne lamentava sempre;
ero anche presente in un'occasione in cui mia SU ruppe una parte del cancello esterno perché il figlio non lo faceva entrare”.
Ciò detto, si evidenzia che la mera tolleranza rispetto all'atteggiamento ostile del figlio non può certo giustificare un'estensione del possesso in termini di esclusività, ma soltanto un'impossibilità per gli altri proprietari di esercitare effettivamente il compossesso.
Né alcun elemento utile alla tesi attorea è risultato dall'audizione dei testi.
Il vicino di casa, dichiarava “posso dire di aver visto sempre il Persona_1
sig. lavorare nella casa provvedendo materialmente e personalmente alle Pt_1
opere di ristrutturazione e di sistemazione ordinaria e straordinaria (scalpellando, dipingendo, demolendo, ecc)”. Il teste escusso confermava pertanto che l'attore effettuava materialmente i lavori nell'immobile. Tale circostanza, tuttavia, non collide con un uso esclusivo dell'immobile semplicemente tollerato dai comproprietari.
A ciò si aggiunge che, come documentato dalle quietanze a nome Parte_2
e depositate dalle convenute, la comproprietaria ha sempre assolto agli obblighi tributari relativi all'immobile oggetto di comunione. Anche questo fatto era confermato dal marito della sig. che dichiarava “ognuno pagava Controparte_1
la sua parte;
compilavo io le dichiarazioni;
le rate venivano pagate separatamente dai comproprietari”. Il pagamento diviso tra i comproprietari costituisce ulteriore elemento per ritenere non fondata la pretesa attorea di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio comune da parte dell'attore, non essendovi elementi per ritenere che egli abbia inequivocamente iniziato a possedere uti dominus l'oggetto di cui è causa.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, l'attore dev'essere condannato al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite che si liquidano, in ragione del minimo tabellare di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità), considerata la non particolare complessità delle questioni trattate in euro 3.809,00 per le competenze (comprensive di fase di studio;
introduttiva; istruttoria, stante l'audizione dei testi;
decisionale), oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2683/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Udine, il 24/11/2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2683/2023 di Ruolo Generale in data 18/09/2023 tra
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. ALOISI GIULIA (c.f. C.F._2
- parte attrice –
e
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentate e difese, giusta procura alle liti, C.F._4 rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. QUARTA SABRINA (c.f. ) C.F._5
- parti convenute –
c.f. ), CP_3 C.F._6
- parte convenuta contumace -
Oggetto: Usucapione
Causa assunta in decisione all'udienza del 30/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: “nel merito, in via principale – accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'usucapione, il Sig. è divenuto proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile sito a Pasian di Prato in Via Villalta n. 19, contraddistinto al catasto dei fabbricati del Comune di Pasian di Prato al foglio 2, particella 147, categoria A/2, classe 3, consistenza 7 vani e, di conseguenza, autorizzare il conservatore ad eseguire tutte le necessarie, conseguenti trascrizioni e volturazioni;
– rigettare tutte le conclusioni formulate, nel merito, dalle convenute
e nella comparsa di costituzione e risposta d.d. Controparte_2 Controparte_1
11.12.2023, nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. d.d. 30.1.2024 e nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. d.d. 9/2/2024, nonché nella nella nota di precisazione delle conclusioni d.d. 30/7/2025; in via istruttoria – ammettere l'interrogatorio formale delle convenute e;
– Controparte_2 Controparte_1 rigettare tutte le conclusioni formulate, in via istruttoria, dalle convenute CP_2
e nella comparsa di costituzione e risposta d.d.
[...] Controparte_1
11.12.2023, nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. d.d. 30.1.2024 e nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. d.d. 9/2/2024, nonché nella nella nota di precisazione delle conclusioni d.d. 30/7/2025; in ogni caso – spese e compensi di lite rifusi.”
Per parte convenuta: “nel merito: • in via principale: 1) respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova;
2) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5%, oltre CPA e IVA, come per legge;
• in via subordinata: 3) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Sig. nei confronti delle Sigg.re e Parte_1 Controparte_2 [...]
condannare la parte attrice a rifondere le convenute delle spese finora CP_1 sostenute per il pagamento delle imposte sull'immobile (ICI e IMU) censito al catasto dei fabbricati del Comune di Pasian di Prato al foglio 2, particella 147.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione del 16/09/2024, chiedeva l'accertamento Parte_1
dell'intervenuta usucapione relativa all'immobile censito al catasto del comune di
Pasian di Prato, foglio 2, p.c. n. 147, sito in via Villalta n. 19 piano terra e primo e secondo piano. Deduceva di essere comproprietario per la quota di 1/9 in ragione della comunione ereditaria instauratasi in seguito alla morte del padre, il quale, assieme alla moglie, aveva acquistato il bene all'asta negli anni '80. Conveniva in giudizio le sue due sorelle e la madre, comproprietarie in ragione dello stesso titolo, le prime per la quota di 1/9 ciascuna e la madre per la quota di 6/9.
L'attore narrava che l'immobile era stato acquistato all'asta dai due genitori, anche utilizzando denaro di sua proprietà; lo abitava dal 1987 e né le sorelle né la madre lo avevano mai occupato;
aveva ristrutturato e manutenuto il bene, pagando regolarmente le utenze domestiche e i servizi.
Si costituivano in giudizio la sorella e la madre Controparte_1 Controparte_2
che contestavano nel merito le pretese dell'attore. Contestavano che il sig. Pt_1
avesse contribuito all'acquisto dell'immobile; che le ragioni per cui i genitori prima e anche le sorelle poi avessero tollerato l'uso esclusivo dell'immobile da parte del sig. sarebbero consistite, dapprima, nella concessione della Parte_1
casa in ragione di una serie di difficoltà, anche economiche, dello stesso e, poi, per mera convenienza rispetto a una futura divisione ereditaria nel caso e al momento della morte della madre. Allegavano inoltre che l'attore abitava l'immobile dal
1987 perché i genitori gli davano questa possibilità e parte del canone era devoluto dall'attore ai genitori per riconoscenza e per le imposte pagate. Nel 2021 le sorelle e la madre erano invitate a partecipare alla procedura di mediazione avente ad oggetto l'acquisto per usucapione dell'immobile, ma il tentativo aveva esito negativo.
Ammesse le richieste istruttorie delle parti per quanto ammissibili e rilevanti, la causa era istruita attraverso l'audizione dei testi indicati dalle parti. Depositate le note scritte con le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
30/10/2025.
II) La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va rigettata.
La vicenda può essere inquadrata, anche alla luce delle prospettazioni delle parti, nell'ambito della disciplina dell'usucapione in materia di immobili oggetto di comunione ereditaria.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario volto a favorire chi, nel tempo, utilizza e rende produttivo un bene. Come sottolineato dalla Corte di legittimità, l'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione della proprietà altrui, occorrendo un attento bilanciamento dei valori in conflitto. L'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione spetta a colui che agisce per l'accertamento della proprietà (cfr. Cass., 16 marzo 2000, n. 3063).
A ciò si aggiunge un atteggiamento piuttosto rigoroso della giurisprudenza in materia di comunione ereditaria che presume la tolleranza da parte dei parenti comproprietari dell'immobile e onera chi fa valere in giudizio l'asserito acquisto per usucapione di evidenziare l'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, non essendo sufficiente in tal senso che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa (Cass. 35067/2022).
Le risultanze probatorie in atti non hanno consentito di addivenire a siffatta conclusione.
Le convenute costituite hanno specificamente contestato l'acquisto da parte dell'attore. Esse hanno prospettato una ragionevole ricostruzione della vicenda che il compendio probatorio fornito dall'attore non consente di smentire.
L'attore entrava nell'immobile alla fine degli anni '80 in ragione di un accordo intercorso con i genitori, a seguito dell'acquisto da questi ultimi effettuato.
L'immobile infatti risulta intestato ai soli genitori. L'accordo consisteva nel concedere l'abitazione al figlio, il quale era autorizzato dai proprietari all'effettuazione di una serie di lavori, a fronte di una somma di denaro ricevuta a tale scopo. L'essenzialità di tale accordo non è contestata dall'attore, che si limita a dichiarare di aver dato una parte del denaro per l'acquisto della casa (ma di non poterne dare prova) e di aver ricevuto un importo inferiore per la ristrutturazione rispetto a quanto allegato da controparte. Vengono poi allegate delle vicende a latere per cui l'attore avrebbe restituito la somma che gli era stata data in prestito o comunque una parte di essa, ma che esulano dall'oggetto dell'odierno contendere.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall'attore, alla luce di quanto versato in atti, è ravvisabile una tipica ipotesi di detenzione dell'immobile per ragioni familiari. A seguito del decesso del padre, l'immobile, per la parte di spettanza del defunto, cadeva in successione ereditaria e, pertanto, il sig. diventava Pt_1
comproprietario della quota pari a 1/9 dell'immobile, continuando ad avere la disponibilità dell'immobile e a detenere per conto degli altri coeredi la parte altrui.
La Corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi, in diverse occasioni, della comunione ereditaria di un bene immobile in uso a uno dei coeredi ed ha stabilito che: “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass. 9359/2021).
Sul punto, le convenute riportano che dopo la morte del padre, di comune accordo, le parti non procedevano alla divisione ereditaria e, per questo motivo, il sig. aveva la possibilità di continuare ad abitare nell'immobile di cui è causa. Pt_1
Di siffatta circostanza dà conto anche l'attore nella memoria depositata in data
11/01/2024: “Ad ogni modo, se all'epoca madre e figli decidevano di non procedere alla divisione dei beni ereditari, e segnatamente all'assegnazione della casa di Via Villalta n. 19 al Sig. era solo perché i rapporti tra i familiari Pt_1
erano sereni e in particolare l'odierno attore era certo che nessuno avrebbe mai messo in dubbio che l'immobile oggetto del presente giudizio sarebbe stato attribuito a lui”.
La prospettiva dell'attore di una futura “attribuzione” dell'immobile abitato costituisce un profilo di un certo rilievo per escludere la manifestazione della volontà inequivoca nel senso di possedere esclusivamente, uti dominus, l'intero immobile. Con ciò non si vuole negare riconoscimento, dal punto di vista materiale, alle attività compiute dall'agente sulla cosa, né affermare l'effettivo esercizio del compossesso da parte dei coeredi, ma escludere che l'attore abbia dimostrato che il rapporto materiale con la res si fosse verificato in modo da escludere, con palese manifestazione di volontà, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene (Cass. n. 5226/2002).
In senso contrario, non possono valorizzarsi gli episodi in cui il comproprietario negava l'accesso alla madre o la sorella, indice semmai di un intento contrario a un'ipotetica astensione dall'utilizzo della cosa o di disinteresse verso l'immobile da parte di queste ultime (che, come già precisato sopra, comunque non sarebbe di per sé sufficiente) e prova che i rapporti familiari si sono nel tempo incrinati originando la contesa sull'immobile di cui si discute.
Nella memoria depositata in data 31/01/2024 dalle convenute si legge “la madre ha spesso chiesto di accedere all'interno dell'abitazione per poter visionare i lavori di ristrutturazione/miglioria che il figlio apportava senza mai coinvolgere le comproprietarie, ma che tale accesso le veniva negato con scuse di vario tipo”. Il fatto era confermato dal marito della sig.ra che all'udienza del 19/12/2024 Pt_1
dichiarava: “ricordo che mia SU se ne lamentava sempre;
ero anche presente in un'occasione in cui mia SU ruppe una parte del cancello esterno perché il figlio non lo faceva entrare”.
Ciò detto, si evidenzia che la mera tolleranza rispetto all'atteggiamento ostile del figlio non può certo giustificare un'estensione del possesso in termini di esclusività, ma soltanto un'impossibilità per gli altri proprietari di esercitare effettivamente il compossesso.
Né alcun elemento utile alla tesi attorea è risultato dall'audizione dei testi.
Il vicino di casa, dichiarava “posso dire di aver visto sempre il Persona_1
sig. lavorare nella casa provvedendo materialmente e personalmente alle Pt_1
opere di ristrutturazione e di sistemazione ordinaria e straordinaria (scalpellando, dipingendo, demolendo, ecc)”. Il teste escusso confermava pertanto che l'attore effettuava materialmente i lavori nell'immobile. Tale circostanza, tuttavia, non collide con un uso esclusivo dell'immobile semplicemente tollerato dai comproprietari.
A ciò si aggiunge che, come documentato dalle quietanze a nome Parte_2
e depositate dalle convenute, la comproprietaria ha sempre assolto agli obblighi tributari relativi all'immobile oggetto di comunione. Anche questo fatto era confermato dal marito della sig. che dichiarava “ognuno pagava Controparte_1
la sua parte;
compilavo io le dichiarazioni;
le rate venivano pagate separatamente dai comproprietari”. Il pagamento diviso tra i comproprietari costituisce ulteriore elemento per ritenere non fondata la pretesa attorea di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio comune da parte dell'attore, non essendovi elementi per ritenere che egli abbia inequivocamente iniziato a possedere uti dominus l'oggetto di cui è causa.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, l'attore dev'essere condannato al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite che si liquidano, in ragione del minimo tabellare di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità), considerata la non particolare complessità delle questioni trattate in euro 3.809,00 per le competenze (comprensive di fase di studio;
introduttiva; istruttoria, stante l'audizione dei testi;
decisionale), oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2683/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Udine, il 24/11/2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti