Sentenza breve 26 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 26/04/2017, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2017
N. 04917/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2017, proposto da:
Staccone Spa Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;
contro
Inps non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Del provvedimento comunicato via pec in data 12.12.2016 con il quale il direttore della sede Inps di Frosinone ha rigettato la domanda di cassa integrazione presentata dall'azienda istante in data 05.04.2016 relativa alla integrazione salariale per il periodo dal 21.03.2016 al 14.05.2016 per n. 8 settimane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) con il provvedimento in epigrafe indicato il Direttore della sede Inps di Frosinone ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria (CIGO), presentata dalla Azienda ricorrente in data 5 aprile 2016 e relativa al periodo 21 marzo 2016 – 14 maggio 2016 per complessive n. 8 settimane. Motivo del rigetto: omessa allegazione modello CVS relativo alle informazioni di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, tra queste, del numero e dei nominativi del lavoratori interessati;
b) veniva dunque interposto gravame per i motivi di seguito sintetizzati: 1. Violazione art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione preavviso di rigetto; 2. Violazione art. 6 della legge n. 241 del 1990 per omessa applicazione del meccanismo del c.d. soccorso istruttorio; 3. Violazione e falsa applicazione art. 15 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in quanto siffatta disposizione, concernente i predetti obblighi di comunicazione su numero e nominativi dei lavoratori mediante specifico modello informatico, non sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie; 4. Difetto di motivazione; 5. Violazione del decreto legislativo n. 148 del 2015 nella parte in cui l’intimata amministrazione previdenziale non avrebbe tenuto conto della sussistenza di tutti i presupposti onde accedere alla ridetta misura assistenziale;
c) non si costituiva in giudizio l’Istituto intimato;
d) Alla camera di consiglio del 4 aprile 2017, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione preavviso di rigetto. La censura non può essere accolta data la natura previdenziale della misura in contestazione (cfr. Cass. Civile, sez. lav., 19 novembre 2009, n. 24447) e dunque per la sussistenza di una delle ragioni di esclusione della garanzia procedimentale di cui alla citata disposizione (cfr. penultimo periodo);
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 per omessa applicazione del meccanismo del c.d. soccorso istruttorio. Per giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento amministrativo il c.d. soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al richiedente taluni obblighi di correttezza — da ricondurre ai più generali canoni della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità (e rivenienti il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost.) — i quali impongono che si sia chiamati ad assolvere oneri minimi di cooperazione quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli (come del resto nel caso di specie), nonché di presentare documenti (Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930; Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 796). Per i motivi suddetti la censura non può dunque trovare accoglimento;
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in quanto siffatta disposizione, concernente i predetti obblighi di comunicazione su numero e nominativi dei lavoratori mediante specifico modello informatico, non sarebbe ad avviso del ricorrente ratione temporis applicabile al caso di specie.
Osserva al riguardo il collegio che:
a) il decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale sono stati introdotti nuovi oneri di allegazione alla domanda di ammissione al trattamento della CIGO (e tra questi quelli concernenti il nominativo dei lavoratori ai sensi dell’art. 15), è entrato in vigore, per effetto dell’art. 47 in esso contemplato, il 24 settembre 2015 (cfr., altresì, punto n. 2 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015): al momento della presentazione della domanda (5 aprile 2016) le nuove disposizioni erano dunque già entrate in vigore;
b) il punto 2.5 della richiamata circolare n. 197 prevedeva che, in via del tutto transitoria ed all’unico fine di evitare soluzioni di continuità, il file in formato CSV contenente le predette informazioni di cui all’art. 15 potesse essere trasmesso anche successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla CIGO (cfr. dodicesimo capoverso). Fermo restando l’onere di presentare comunque tale modello al fine di avviare l’istruttoria e dunque di effettuare la relativa valutazione ad opera dell’amministrazione previdenziale resistente (cfr. tredicesimo capoverso punto 2.5). Con ciò si vuole dire che l’amministrazione ha soltanto differito ma non anche dispensato l’assolvimento di tale fondamentale onere procedimentale a carico del privato richiedente (cfr., in questa stessa direzione, comunicazione n. 1007 del 3 marzo 2016, la quale ha fissato al 31 marzo 2016 il momento ultimo in cui sarebbe stata ancora possibile siffatta differita trasmissione del modello CSV);
c) né potrebbe invocarsi in tal senso il DM n. 95422 del 15 aprile 2016, entrato in vigore il successivo 29 giugno 2016, in quanto esso si riferisce ai criteri di esame e valutazione delle domande (es. presupposti mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato, nonché eventi meteo, guasti ai macchinari, etc.) e non anche agli oneri procedimentali già fissati dalla normativa primaria di riferimento (art. 15 decreto legislativo n. 148 del 2015, e tra questi quello riguardante il nominativo dei lavoratori) e puntualmente richiamati dalla ridetta circolare n. 197 del 2 dicembre 2015.
Chiarito pertanto che l’onere di trasmettere il modello CSV (contenente, tra l’altro, il nominativo dei lavoratori interessati da una simile misura) poteva sino al 31 marzo 2016 essere soltanto differito e non anche del tutto obliterato , è evidente come nel caso di specie la società ricorrente abbia invece tanto integralmente quanto ingiustificatamente omesso il rispetto di siffatto onere procedimentale: di qui il rigetto, altresì, di tale specifica censura;
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione. La censura deve essere rigettata in quanto il pur sintetico riferimento alla mancata allegazione del modello CSV è di per sé sufficiente, sulla base della lettura delle richiamate circolari INPS, ad integrare il mancato rispetto degli oneri procedimentali puntualmente richiamati dall’art. 15 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (numero e nominativo lavoratori interessati, etc.);
5. Con l’ultima censura si lamenta la violazione del decreto legislativo n. 148 del 2015 nella parte in cui l’intimata amministrazione previdenziale non avrebbe tenuto conto della sussistenza di tutti i presupposti onde poter accedere alla ridetta misura assistenziale. La doglianza non può trovare ingresso poiché del tutto genericamente formulata, non avendo fornito la parte ricorrente il benché minimo principio di prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art., 64, comma 1, c.p.a., circa la effettiva sussistenza dei necessari presupposti richiesti a tal fine dalla citata normativa di riferimento settoriale;
Ritenuto conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, di rigettare il presente ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, LO RIGETTA.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfredo Storto, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO