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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. LE IA Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott. IC CH Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2021 R.G.A.C.
tra
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Defilpo (C.F.: elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio di quest'ultimo sito in Matera alla via Ettore Maiorana n. 78
appellante
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_2 C.F._3
AT (C.F.: ) elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo sito in Matera al Vico II° A. Passarelli n°4;
appellato
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_3 C.F._5
dall'Avv. Filippo Laguardia, del Foro di Matera (C.F. , il quale C.F._6
dichiara di eleggere domicilio, in Potenza alla via Due Torri n. 33, presso lo studio dell'avv. Vittorio Micocci
appellato – appellante incidentale
1 Nonché contr0
(CF: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e (CF: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
appellati
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. – appello avverso la sentenza n. cronol. 255/2021 del Tribunale di Matera pubblicata il 12.04.2024 e notificata in data
28.04.2021.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante Parte_1
proponeva dinanzi al Tribunale di Matera il giudizio iscritto al R.G. n.
[...]
2019/2016 assumendo di aver usucapito il bene immobile sito in Matera in rione LV
n.81, piano T, contraddistinto in catasto al foglio 159, particella 2251 e convenendo innanzi al Tribunale adito in qualità di erede dei sig.ri Parte_3 [...]
e , intestatari dell'immobile in base alla visura Controparte_3 Controparte_4
catastale del 06.05.2015.
non si costituiva in giudizio. Parte_3
Con la sentenza n. 625/2017, resa a definizione del suddetto giudizio, il Tribunale di Matera, dichiarata la contumacia del convenuto, accoglieva la domanda accertando e dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di
[...]
, dell'immobile di cui sopra. Parte_1
Avverso tale decisione proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Pt_2
, citando in giudizio e , al
[...] Parte_1 Parte_3
fine di ottenere l'annullamento della sentenza opposta e passata in giudicato.
L'opponente deduceva di essere titolare di un diritto incompatibile con l'accertata usucapione in favore del avendo ottenuto il medesimo bene in concessione Pt_1
2 da parte del Comune di Matera. Chiedeva pertanto accertarsi l'esclusività del diritto di godimento a lui spettante e la correlativa impossibilità di acquisto per usucapione del medesimo bene in quanto bene di natura demaniale, trasferito in concessione novantanovenale dallo Stato al Comune di Matera e da quest'ultimo assegnato in sub concessione all' con scrittura privata del 28 aprile 2009, registrata il 5.5.2009 al Pt_2
n. 1 mod. II° Atti privati, pertanto, immobile non usucapibile ex artt. 822 e 823 c.c.
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva il Pt_1 Parte_1
difetto di legittimazione attiva dell' In particolare, il contestava Pt_2 Pt_1
l'insussistenza in capo all' di un valido titolo per agire in qualità di terzo Pt_2
opponente, diritto che al più avrebbe potuto riconoscersi in capo al Comune di
Matera.
Instava inoltre per l'infondatezza nel merito delle pretese di parte opponente in quanto la particella di cui trattasi n.2251 del foglio 159 era composta in realtà da due subalterni, identificati con i numeri 1 e 2 e che l'immobile da lui usucapito corrispondeva alla particella n. 2251, sub.1, pervenuta in via successoria in capo a
. Parte_3
Piuttosto, le pretese avanzate dall' dovevano ritenersi riferite ad un diverso Pt_2
immobile, ovvero quello identificato catastalmente con la particella n.2251, sub.2, immobile quest'ultimo espropriato in favore del ed in seguito demolito ed CP_2
adibito a strada pubblica.
, ritualmente citato nel giudizio di opposizione di cui sopra, Parte_3
rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio, si costituivano in qualità di interventori volontari – il e l' , quali soggetti Controparte_1 Controparte_2
pregiudicati dalla sentenza di accertamento della maturata usucapione in quanto unici proprietari ex lege dell'immobile per cui era stato dichiarato l'acquisto a titolo originario in favore del , giusta relazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Pt_1
Provinciale di Matera (prot.n. 0012439 dell'11.07.2018) dalla quale emergeva che l'immobile usucapito coincideva indefettibilmente con quello oggetto di
3 espropriazione in favore del demanio ed oggetto del decreto di esproprio n. 32234 del 28.01.1956, successivamente ceduto in subconcessione all' Pt_2
Il giudizio di primo grado veniva quindi istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta del cui accertamento, il Tribunale di Matera, con sentenza n.
225/2021 pubblicata il 12.04.2021 accoglieva il ricorso in opposizione di terzo ex art 404
c.p.c. promosso dall' e, correlativamente, annullava la sentenza n. 625/2017 che Pt_2
aveva riconosciuto l'acquisto per usucapione del bene in capo al;
dichiarava Pt_1
inoltre la natura demaniale dell'immobile sito in Matera al NE LV n.81, in catasto al foglio 159, particella n. 2251 riconoscendo il diritto di godimento in capo all' Pt_2
condannava i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da e dal intervenuto, oltre accessori come per legge. Pt_2 CP_1
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 225/2021 del Tribunale di Matera, assumendo l'errata applicazione dell'art. 404 c.p.c. in quanto la pronuncia opposta non aveva in realtà leso alcun diritto di parte opponente;
contestava la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale deciso ultra petita oltre ad un'errata valutazione e mancata ponderazione del materiale istruttorio.
Si costituiva in appello nulla opponendo nel merito avverso la Parte_3
decisone del giudice di prime cure. Chiedeva tuttavia di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, con appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza appellata nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in solido con le altre parti convenute.
Si costituivano anche il e l' Controparte_1 CP_2
richiamando le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado ed
[...]
insistendo anch'essi per l'infondatezza nel merito di tutte le censure proposte dall'odierno appellante. Chiedevano la riforma parziale della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Matera aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di ordinare ai competenti Uffici della Conservatoria dei Registri immobiliari e del
Catasto, atteso l'accertamento della proprietà demaniale del bene, di intestarlo al
4 , quale proprietario ed al Comune di Matera quale concessionario Controparte_5
ex lege, con apposizione degli estremi catastali corretti.
Da ultimo, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla pretermissione di un litisconsorte necessario
L'appellante ha eccepito con la memoria conclusionale il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato in giudizio il Comune di Matera, ente cui il bene per cui è causa è stato trasferito ai sensi della legge n. 7771/1986.
In merito assume carattere assorbente la considerazione per cui nel giudizio di opposizione di terzo la legittimazione spetta ai medesimi soggetti che erano parti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata oltre, com'è evidente, al terzo opponente (cfr. Cass. n. 33135/2024 secondo cui “La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo”).
Ne discende l'insussistenza del preteso vizio di integrità del contraddittorio.
Sulla violazione dell'art. 404 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la violazione dell'art. 404
c.p.c. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, con il giudizio di opposizione di terzo sarebbe stata introdotta una domanda nuova perché non ricompresa nella domanda originaria anche in considerazione del fatto che nella sentenza di accertamento dell'usucapione in favore del , il Tribunale aveva Pt_1
accertato che il bene non fosse demaniale (p. 4 dell'atto di appello).
5 Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L' ha introdotto in primo grado un'opposizione di terzo ordinaria attraverso Pt_2
cui il terzo tutela un proprio diritto incompatibile con la sentenza impugnata. In particolare, il terzo, attraverso il rimedio in esame, mira ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può arrecargli a causa della connessione del suo diritto con il rapporto dedotto in giudizio.
Ora, appare evidente come l'appellato vedendo leso il proprio diritto dalla espressa pronuncia accertativa e dichiarativa dell'avvenuta usucapione dell'immobile sito in Matera al NE LV n.81, in catasto al foglio 159, particella n. 2251, sub.1 in favore del , ha agito allo scopo di dimostrare come detta pronuncia Pt_1
pregiudicasse in modo certo, concreto ed attuale il proprio diritto di godimento sul medesimo bene.
Pertanto, la verifica effettuata dal giudicante, nel giudizio di opposizione di terzo,
è stata intesa non già a riesaminare il merito della controversia avente ad oggetto la domanda di usucapione, ma, piuttosto, a verificare se il provvedimento adottato all'esito di quel giudizio avesse leso i diritti del terzo opponente e, segnatamente, il diritto al godimento sull'immobile a lui spettane in forza della sub concessione dell'immobile in oggetto (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5244 del 21 febbraio 2019 secondo cui “L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro
i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato”).
Non si ravvisa, pertanto, la pretesa violazione dell'art. 404 c.p.c. Né dalla sentenza di accertamento dell'usucapione del bene in capo al emerge il dedotto Pt_1
accertamento in ordine alla natura non demaniale del medesimo immobile (cfr. doc.
1 della produzione documentale dell'appellante).
Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.
6 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata assumendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha statuito in ordine alla demanialità del bene per cui è causa così pronunciandosi ultra petita rispetto alla domanda formulata dall' in primo grado e volta solo ad ottenere Pt_2
l'annullamento della sentenza di accertamento dell'usucapione in capo al Pt_1
così come dalla domanda proposta dalle amministrazioni intervenute che avevano concluso per l'accoglimento dell'opposizione di terzo previo accertamento della proprietà statale dell'immobile e correlativo rigetto della domanda di usucapione.
Come detto, con la sentenza di primo grado il Tribunale ha non solo annullato la sentenza di usucapione ma ha anche dichiarato la natura demaniale dell'immobile oggetto di contestazione.
La decisione del primo giudice, tuttavia, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, non si colloca al di fuori del perimetro delle domande proposte in quanto si limita ad una pronuncia di accertamento del carattere demaniale del bene rispetto alla quale è estraneo il profilo costitutivo ed illegittimo secondo la prospettazione dell'appellante.
D'altra parte le ragioni dell'opposizione di terzo, funzionale ad invalidare la pronuncia di accertamento della maturata usucapione in favore del , Pt_1
poggiavano proprio sulla natura demaniale del medesimo bene.
Il motivo di gravame è perciò infondato.
Sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie
Con il terzo motivo di gravame il critica la pronuncia di primo grado in Pt_1
quanto il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio facendole proprie senza tenere in debita considerazione la nota dell'Agenzia del territorio del 26.11.2011 nonché l'atto del Provveditorato interregionale del 29.7.2020. Un'accurata valorizzazione di tali documenti, infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe condotto ad escludere la natura demaniale del bene per cui è causa mettendo in luce come la particella 2251 si
7 componesse di due sub e come le conclusioni del CTU non fossero sufficientemente suffragate atteso il mancato rinvenimento del fascicolo relativo all'esproprio.
Cionondimeno, la censura si rivela una sostanziale riproduzione delle osservazioni tecniche già mosse alla CTU e già oggetto di risposta da parte del consulente e, pertanto, anche tale motivo di gravame è infondato.
In particolare, conformemente alla statuizione del primo giudice, deve rilevarsi come dalla minuziosa opera di ricostruzione storico-catastale dell'immobile sito in
NE LV n. 81 operata dal consulente, emerge la fondatezza della domanda proposta dall'opponente in prime cure per essere stata acclarata la coincidenza tra la particella oggetto dell'accertamento dell'usucapione in favore del e la Pt_1
particella espropriata nel 1956 sulla base della pregiudiziale esclusione dell'esistenza di due sub relativamente alla particella 2251.
Nello specifico chiarisce il CTU nella relazione peritale (cfr. pag. 10 CTU Ing. ) Per_1
che “l'immobile ubicato in Via NE LV, 81 piano terra, oggetto di sopralluogo, corrisponde senza alcun dubbio all'immobile rappresentato dalla planimetria indicata nel Verbale di Consistenza relativo all'esproprio n. 3223 del 28.01.1956, eseguito dal Genio
Civile di Matera. […] Catastalmente l'immobile è stato sempre allibrato al foglio di mappa n. 159 particella 2251 del Comune di Matera. Inizialmente di proprietà del Sig. che possedeva anche l'immobile in via NE LV, 85 (la Parte_4
numerazione si riferisce a quella attuale), in catasto al foglio di mappa n. 159 particella
2254 sub 1. A seguito del decesso del sig. gli immobili venivano Parte_4
trasferiti agli eredi con voltura n.123 del 10.08.1905. […] In pratica la particella 2254 veniva trascritta erroneamente con il numero di particella 2251. La trascrizione ripetuta del numero di particella 2251 comportava la presenza di due unità immobiliari e di conseguenza la comparsa dei due subalterni, sub.1 e sub.2”, relativamente all'unica particella 2251.
In sostanza, come ripercorso dal consulente, l'erronea duplicazione della particella 2251 è dipesa dalla numerazione assegnata all'originaria particella 2254, anch'essa denominata 2251. E, pertanto, a fronte di due particelle con la stessa numerazione (2251) ne sono scaturiti i sub. 1 e 2 della particella 2251.
8 La ricostruzione operata dal consulente trova conferma, come anche sostenuto dagli odierni appellati, nei riscontri documentali prodotti nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, nella nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Matera - Ufficio Provinciale del Territorio - prot. N. 0012439 dell'11.07.2018 nella quale si legge che (cfr. pag.3) “la trascrizione ripetuta del numero di particella 2251 sul
Registro di partita n. 4199 causava la scomparsa del numero di particella 2254, relativo all'abitazione di NE LV civ. 80 (attuale civ.85); comportava la presenza di due unità immobiliari con lo stesso numero di particella N. 2251, una NE LV civ. 76 (attuale civ. 81 e l'altra in NE LV civ. 80 (attuale civ. 85); induceva a ritenere, erroneamente, che sulla particella n. 2251 insistessero due unità immobiliari: circostanza questa alla base della successiva suddivisione in subalterni delle particelle n. 2251 (in sub. 1 e sub. 2) e causa di ulteriori errori di identificazione”.
D'altra parte, dall'istruttoria svolta nel corso delle operazioni peritali emergeva altresì la corrispondenza planimetrica e di consistenza dell'immobile su cui era stato trascritto l'acquisto per usucapione a seguito della sentenza 670/2017 del Tribunale di
Matera che, considerata l'analogia di forma e dimensione tra le due rappresentazioni, si identificava con la riproduzione grafica del medesimo stabile presente agli atti del verbale di consistenza redatto il 14.12.1954 (all.13 e 17 al documento in atti), originariamente di proprietà dei coniugi – , Parte_5 Controparte_6
medesimo bene successivamente oggetto di esproprio con decreto n. 32234 del
28/01/1956 a favore del e poi definitivamente trasferito dal Controparte_5
al Comune di Matera in concessione gratuita per 99 anni ai sensi Controparte_5
della Legge 771/86. Sulla coincidenza tra i due immobili sono infatti chiare le conclusioni del CTU secondo cui “(…) l'immobile ubicato in via NE LV, 81 piano terra, oggetto di sopralluogo, corrisponde senza alcun dubbio all'immobile rappresentato nella planimetria indicata nel verbale di consistenza relativo all'esproprio
n. 32234 del 28.1.1956 eseguito dal Genio civile di Matera (…) dalla ricostruzione degli eventi, l'immobile ubicato al civico 81, identificato inizialmente con il numero di particella 2251, è sempre stato composto da una sola unità immobiliare e quindi
l'immobile espropriato di proprietà dei coniugi è esattamente quello Controparte_7
9 che il sig. ha acquisito erroneamente con sentenza di Parte_1
usucapione n. 625/2017 emessa dal Tribunale di Matera in data 23.5.2017”.
Né a diverse conclusioni si può giungere sulla scorta delle osservazioni svolte dall'appellante. In disparte la considerazione per cui si tratta di osservazioni già sollevate nel corso delle operazioni peritali ed a cui il consulente ha esaustivamente risposto, va rilevato come argomenti in senso opposto non possono trarsi dalla nota del 26.10.2011 dell'Agenzia del Territorio.
Difatti tale nota si fonda sull'erroneo presupposto della alterità delle particelle
2251 sub. 1 e 2251 sub. 2 oltre a recare nell'oggetto un identificativo catastale errato
(p.lla 325).
Invero, come ricostruito dal CTU, tale alterità si è rivelata essere il frutto dell'erronea voltura catastale eseguita nel 1905. Il consulente, inoltre, a confutazione di detta nota, ha indicato, piuttosto, le diverse risultanze della relazione del Comune di Matera mettendo anche in risalto come la nota del 2011 facesse riferimento nell'oggetto ad una particella estranea all'oggetto del contendere (p.lla 325 del foglio
159). Ancora, è stata acquisita la nota del 2014 dell'Agenzia delle Entrate (nota del
21.8.2014) nonché il riscontro sempre dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del territorio del giugno 2018 alla stregua del quale il consulente ha concluso nel senso della perdurante composizione della particella 2251 quale unica unità immobiliare, mai crollata, né mai demolita (cfr. p. 8 della CTU).
Infine non può rivestire incidenza in senso opposto la circostanza del mancato reperimento del decreto di esproprio e del relativo fascicolo attesi i plurimi documenti, pure ricostruiti e dettagliati dal CTU, che hanno consentito di appurare la coincidenza tra il bene oggetto di esproprio e quello oggetto dell'accertata usucapione in favore del . Pt_1
L'appello va pertanto rigettato perché infondato.
Sugli appelli incidentali
Quanto all'appello incidentale proposto da , si osserva quanto Parte_3
segue.
10 Come detto, il ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_3
è stato condannato al pagamento delle spese di lite in solido alle altre parti convenute. In particolare, ha censurato la decisione impugnata sotto tale profilo sul presupposto dell'insussistenza di un profilo di soccombenza in capo a questi non avendo contrastato né la domanda di usucapione né l'opposizione di terzo proposta dall' Pt_2
L'appello incidentale è fondato.
La condanna al pagamento delle spese di lite postula la soccombenza. Va rimarcato che il era stato convenuto in giudizio dal allorché questi Parte_3 Pt_1
aveva promosso la domanda di accertamento dell'usucapione ed era rimasto contumace così come non si era costituito nel giudizio di primo grado intrapreso dall' ai sensi dell'art. 404 c.p.c. Deve peraltro rilevarsi come il non Pt_2 Parte_3
avendo contrastato la domanda di usucapione, non aveva nessun interesse a contrastare la successiva domanda proposta dall' ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e Pt_2
quella delle amministrazioni intervenute e, pertanto, non può ritenersi soggetto soccombente non avendo rappresentato un interesse in antitesi con quello delle altre parti.
Va perciò revocata la condanna al pagamento in solido delle spese di lite disposta anche a suo carico dal primo giudice.
Quanto all'appello incidentale proposto dal e dall' , CP_1 Controparte_2
si tratta di domanda diretta ad ottenere la trascrizione della sentenza che ha riconosciuto la natura demaniale dell'immobile per cui è causa.
Invero, laddove la sentenza rientri nelle ipotesi per cui è prevista la trascrizione, tale effetto è connaturato alla pronuncia e non è perciò necessario un ordine di trascrizione ad hoc.
Alla luce delle considerazioni svolte innanzi, pertanto, la domanda non appare sorretta da un interesse ad agire e va perciò rigettata.
In conclusione, il rigetto dell'appello principale comporta altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate.
11 Ancora, atteso l'accoglimento del gravame incidentale proposto dal va Parte_3
revocata la condanna al pagamento in solido delle spese di lite di primo grado anche a suo carico e, tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese di lite di primo grado vanno interamente compensate nei rapporti tra questi, l' ed il Pt_2 CP_1
intervenuto.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Quanto alle amministrazioni il cui appello è stato invece rigettato non ricorre l'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato in quanto amministrazioni statali (cfr. Cass. n. 1778/2016 secondo cui “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”, n. 5955/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Parte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, compensa interamente le spese di lite del primo grado di giudizio tra , il e;
Parte_2 CP_1 Parte_3
3. rigetta l'appello incidentale proposto dal e dall' Controparte_1 CP_2
;
[...]
4. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti pubbliche appellate, in solido tra loro, che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed € 2.552,00 in favore di Parte_3
oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed euro;
12 5. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 tenuta mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
IC CH
IL PRESIDENTE
LE IA
13
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. LE IA Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott. IC CH Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2021 R.G.A.C.
tra
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Defilpo (C.F.: elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio di quest'ultimo sito in Matera alla via Ettore Maiorana n. 78
appellante
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_2 C.F._3
AT (C.F.: ) elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo sito in Matera al Vico II° A. Passarelli n°4;
appellato
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_3 C.F._5
dall'Avv. Filippo Laguardia, del Foro di Matera (C.F. , il quale C.F._6
dichiara di eleggere domicilio, in Potenza alla via Due Torri n. 33, presso lo studio dell'avv. Vittorio Micocci
appellato – appellante incidentale
1 Nonché contr0
(CF: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e (CF: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
appellati
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. – appello avverso la sentenza n. cronol. 255/2021 del Tribunale di Matera pubblicata il 12.04.2024 e notificata in data
28.04.2021.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante Parte_1
proponeva dinanzi al Tribunale di Matera il giudizio iscritto al R.G. n.
[...]
2019/2016 assumendo di aver usucapito il bene immobile sito in Matera in rione LV
n.81, piano T, contraddistinto in catasto al foglio 159, particella 2251 e convenendo innanzi al Tribunale adito in qualità di erede dei sig.ri Parte_3 [...]
e , intestatari dell'immobile in base alla visura Controparte_3 Controparte_4
catastale del 06.05.2015.
non si costituiva in giudizio. Parte_3
Con la sentenza n. 625/2017, resa a definizione del suddetto giudizio, il Tribunale di Matera, dichiarata la contumacia del convenuto, accoglieva la domanda accertando e dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di
[...]
, dell'immobile di cui sopra. Parte_1
Avverso tale decisione proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Pt_2
, citando in giudizio e , al
[...] Parte_1 Parte_3
fine di ottenere l'annullamento della sentenza opposta e passata in giudicato.
L'opponente deduceva di essere titolare di un diritto incompatibile con l'accertata usucapione in favore del avendo ottenuto il medesimo bene in concessione Pt_1
2 da parte del Comune di Matera. Chiedeva pertanto accertarsi l'esclusività del diritto di godimento a lui spettante e la correlativa impossibilità di acquisto per usucapione del medesimo bene in quanto bene di natura demaniale, trasferito in concessione novantanovenale dallo Stato al Comune di Matera e da quest'ultimo assegnato in sub concessione all' con scrittura privata del 28 aprile 2009, registrata il 5.5.2009 al Pt_2
n. 1 mod. II° Atti privati, pertanto, immobile non usucapibile ex artt. 822 e 823 c.c.
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva il Pt_1 Parte_1
difetto di legittimazione attiva dell' In particolare, il contestava Pt_2 Pt_1
l'insussistenza in capo all' di un valido titolo per agire in qualità di terzo Pt_2
opponente, diritto che al più avrebbe potuto riconoscersi in capo al Comune di
Matera.
Instava inoltre per l'infondatezza nel merito delle pretese di parte opponente in quanto la particella di cui trattasi n.2251 del foglio 159 era composta in realtà da due subalterni, identificati con i numeri 1 e 2 e che l'immobile da lui usucapito corrispondeva alla particella n. 2251, sub.1, pervenuta in via successoria in capo a
. Parte_3
Piuttosto, le pretese avanzate dall' dovevano ritenersi riferite ad un diverso Pt_2
immobile, ovvero quello identificato catastalmente con la particella n.2251, sub.2, immobile quest'ultimo espropriato in favore del ed in seguito demolito ed CP_2
adibito a strada pubblica.
, ritualmente citato nel giudizio di opposizione di cui sopra, Parte_3
rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio, si costituivano in qualità di interventori volontari – il e l' , quali soggetti Controparte_1 Controparte_2
pregiudicati dalla sentenza di accertamento della maturata usucapione in quanto unici proprietari ex lege dell'immobile per cui era stato dichiarato l'acquisto a titolo originario in favore del , giusta relazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Pt_1
Provinciale di Matera (prot.n. 0012439 dell'11.07.2018) dalla quale emergeva che l'immobile usucapito coincideva indefettibilmente con quello oggetto di
3 espropriazione in favore del demanio ed oggetto del decreto di esproprio n. 32234 del 28.01.1956, successivamente ceduto in subconcessione all' Pt_2
Il giudizio di primo grado veniva quindi istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta del cui accertamento, il Tribunale di Matera, con sentenza n.
225/2021 pubblicata il 12.04.2021 accoglieva il ricorso in opposizione di terzo ex art 404
c.p.c. promosso dall' e, correlativamente, annullava la sentenza n. 625/2017 che Pt_2
aveva riconosciuto l'acquisto per usucapione del bene in capo al;
dichiarava Pt_1
inoltre la natura demaniale dell'immobile sito in Matera al NE LV n.81, in catasto al foglio 159, particella n. 2251 riconoscendo il diritto di godimento in capo all' Pt_2
condannava i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da e dal intervenuto, oltre accessori come per legge. Pt_2 CP_1
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 225/2021 del Tribunale di Matera, assumendo l'errata applicazione dell'art. 404 c.p.c. in quanto la pronuncia opposta non aveva in realtà leso alcun diritto di parte opponente;
contestava la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale deciso ultra petita oltre ad un'errata valutazione e mancata ponderazione del materiale istruttorio.
Si costituiva in appello nulla opponendo nel merito avverso la Parte_3
decisone del giudice di prime cure. Chiedeva tuttavia di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, con appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza appellata nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in solido con le altre parti convenute.
Si costituivano anche il e l' Controparte_1 CP_2
richiamando le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado ed
[...]
insistendo anch'essi per l'infondatezza nel merito di tutte le censure proposte dall'odierno appellante. Chiedevano la riforma parziale della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Matera aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di ordinare ai competenti Uffici della Conservatoria dei Registri immobiliari e del
Catasto, atteso l'accertamento della proprietà demaniale del bene, di intestarlo al
4 , quale proprietario ed al Comune di Matera quale concessionario Controparte_5
ex lege, con apposizione degli estremi catastali corretti.
Da ultimo, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla pretermissione di un litisconsorte necessario
L'appellante ha eccepito con la memoria conclusionale il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato in giudizio il Comune di Matera, ente cui il bene per cui è causa è stato trasferito ai sensi della legge n. 7771/1986.
In merito assume carattere assorbente la considerazione per cui nel giudizio di opposizione di terzo la legittimazione spetta ai medesimi soggetti che erano parti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata oltre, com'è evidente, al terzo opponente (cfr. Cass. n. 33135/2024 secondo cui “La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo”).
Ne discende l'insussistenza del preteso vizio di integrità del contraddittorio.
Sulla violazione dell'art. 404 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la violazione dell'art. 404
c.p.c. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, con il giudizio di opposizione di terzo sarebbe stata introdotta una domanda nuova perché non ricompresa nella domanda originaria anche in considerazione del fatto che nella sentenza di accertamento dell'usucapione in favore del , il Tribunale aveva Pt_1
accertato che il bene non fosse demaniale (p. 4 dell'atto di appello).
5 Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L' ha introdotto in primo grado un'opposizione di terzo ordinaria attraverso Pt_2
cui il terzo tutela un proprio diritto incompatibile con la sentenza impugnata. In particolare, il terzo, attraverso il rimedio in esame, mira ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può arrecargli a causa della connessione del suo diritto con il rapporto dedotto in giudizio.
Ora, appare evidente come l'appellato vedendo leso il proprio diritto dalla espressa pronuncia accertativa e dichiarativa dell'avvenuta usucapione dell'immobile sito in Matera al NE LV n.81, in catasto al foglio 159, particella n. 2251, sub.1 in favore del , ha agito allo scopo di dimostrare come detta pronuncia Pt_1
pregiudicasse in modo certo, concreto ed attuale il proprio diritto di godimento sul medesimo bene.
Pertanto, la verifica effettuata dal giudicante, nel giudizio di opposizione di terzo,
è stata intesa non già a riesaminare il merito della controversia avente ad oggetto la domanda di usucapione, ma, piuttosto, a verificare se il provvedimento adottato all'esito di quel giudizio avesse leso i diritti del terzo opponente e, segnatamente, il diritto al godimento sull'immobile a lui spettane in forza della sub concessione dell'immobile in oggetto (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5244 del 21 febbraio 2019 secondo cui “L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro
i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato”).
Non si ravvisa, pertanto, la pretesa violazione dell'art. 404 c.p.c. Né dalla sentenza di accertamento dell'usucapione del bene in capo al emerge il dedotto Pt_1
accertamento in ordine alla natura non demaniale del medesimo immobile (cfr. doc.
1 della produzione documentale dell'appellante).
Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.
6 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata assumendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha statuito in ordine alla demanialità del bene per cui è causa così pronunciandosi ultra petita rispetto alla domanda formulata dall' in primo grado e volta solo ad ottenere Pt_2
l'annullamento della sentenza di accertamento dell'usucapione in capo al Pt_1
così come dalla domanda proposta dalle amministrazioni intervenute che avevano concluso per l'accoglimento dell'opposizione di terzo previo accertamento della proprietà statale dell'immobile e correlativo rigetto della domanda di usucapione.
Come detto, con la sentenza di primo grado il Tribunale ha non solo annullato la sentenza di usucapione ma ha anche dichiarato la natura demaniale dell'immobile oggetto di contestazione.
La decisione del primo giudice, tuttavia, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, non si colloca al di fuori del perimetro delle domande proposte in quanto si limita ad una pronuncia di accertamento del carattere demaniale del bene rispetto alla quale è estraneo il profilo costitutivo ed illegittimo secondo la prospettazione dell'appellante.
D'altra parte le ragioni dell'opposizione di terzo, funzionale ad invalidare la pronuncia di accertamento della maturata usucapione in favore del , Pt_1
poggiavano proprio sulla natura demaniale del medesimo bene.
Il motivo di gravame è perciò infondato.
Sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie
Con il terzo motivo di gravame il critica la pronuncia di primo grado in Pt_1
quanto il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio facendole proprie senza tenere in debita considerazione la nota dell'Agenzia del territorio del 26.11.2011 nonché l'atto del Provveditorato interregionale del 29.7.2020. Un'accurata valorizzazione di tali documenti, infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe condotto ad escludere la natura demaniale del bene per cui è causa mettendo in luce come la particella 2251 si
7 componesse di due sub e come le conclusioni del CTU non fossero sufficientemente suffragate atteso il mancato rinvenimento del fascicolo relativo all'esproprio.
Cionondimeno, la censura si rivela una sostanziale riproduzione delle osservazioni tecniche già mosse alla CTU e già oggetto di risposta da parte del consulente e, pertanto, anche tale motivo di gravame è infondato.
In particolare, conformemente alla statuizione del primo giudice, deve rilevarsi come dalla minuziosa opera di ricostruzione storico-catastale dell'immobile sito in
NE LV n. 81 operata dal consulente, emerge la fondatezza della domanda proposta dall'opponente in prime cure per essere stata acclarata la coincidenza tra la particella oggetto dell'accertamento dell'usucapione in favore del e la Pt_1
particella espropriata nel 1956 sulla base della pregiudiziale esclusione dell'esistenza di due sub relativamente alla particella 2251.
Nello specifico chiarisce il CTU nella relazione peritale (cfr. pag. 10 CTU Ing. ) Per_1
che “l'immobile ubicato in Via NE LV, 81 piano terra, oggetto di sopralluogo, corrisponde senza alcun dubbio all'immobile rappresentato dalla planimetria indicata nel Verbale di Consistenza relativo all'esproprio n. 3223 del 28.01.1956, eseguito dal Genio
Civile di Matera. […] Catastalmente l'immobile è stato sempre allibrato al foglio di mappa n. 159 particella 2251 del Comune di Matera. Inizialmente di proprietà del Sig. che possedeva anche l'immobile in via NE LV, 85 (la Parte_4
numerazione si riferisce a quella attuale), in catasto al foglio di mappa n. 159 particella
2254 sub 1. A seguito del decesso del sig. gli immobili venivano Parte_4
trasferiti agli eredi con voltura n.123 del 10.08.1905. […] In pratica la particella 2254 veniva trascritta erroneamente con il numero di particella 2251. La trascrizione ripetuta del numero di particella 2251 comportava la presenza di due unità immobiliari e di conseguenza la comparsa dei due subalterni, sub.1 e sub.2”, relativamente all'unica particella 2251.
In sostanza, come ripercorso dal consulente, l'erronea duplicazione della particella 2251 è dipesa dalla numerazione assegnata all'originaria particella 2254, anch'essa denominata 2251. E, pertanto, a fronte di due particelle con la stessa numerazione (2251) ne sono scaturiti i sub. 1 e 2 della particella 2251.
8 La ricostruzione operata dal consulente trova conferma, come anche sostenuto dagli odierni appellati, nei riscontri documentali prodotti nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, nella nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Matera - Ufficio Provinciale del Territorio - prot. N. 0012439 dell'11.07.2018 nella quale si legge che (cfr. pag.3) “la trascrizione ripetuta del numero di particella 2251 sul
Registro di partita n. 4199 causava la scomparsa del numero di particella 2254, relativo all'abitazione di NE LV civ. 80 (attuale civ.85); comportava la presenza di due unità immobiliari con lo stesso numero di particella N. 2251, una NE LV civ. 76 (attuale civ. 81 e l'altra in NE LV civ. 80 (attuale civ. 85); induceva a ritenere, erroneamente, che sulla particella n. 2251 insistessero due unità immobiliari: circostanza questa alla base della successiva suddivisione in subalterni delle particelle n. 2251 (in sub. 1 e sub. 2) e causa di ulteriori errori di identificazione”.
D'altra parte, dall'istruttoria svolta nel corso delle operazioni peritali emergeva altresì la corrispondenza planimetrica e di consistenza dell'immobile su cui era stato trascritto l'acquisto per usucapione a seguito della sentenza 670/2017 del Tribunale di
Matera che, considerata l'analogia di forma e dimensione tra le due rappresentazioni, si identificava con la riproduzione grafica del medesimo stabile presente agli atti del verbale di consistenza redatto il 14.12.1954 (all.13 e 17 al documento in atti), originariamente di proprietà dei coniugi – , Parte_5 Controparte_6
medesimo bene successivamente oggetto di esproprio con decreto n. 32234 del
28/01/1956 a favore del e poi definitivamente trasferito dal Controparte_5
al Comune di Matera in concessione gratuita per 99 anni ai sensi Controparte_5
della Legge 771/86. Sulla coincidenza tra i due immobili sono infatti chiare le conclusioni del CTU secondo cui “(…) l'immobile ubicato in via NE LV, 81 piano terra, oggetto di sopralluogo, corrisponde senza alcun dubbio all'immobile rappresentato nella planimetria indicata nel verbale di consistenza relativo all'esproprio
n. 32234 del 28.1.1956 eseguito dal Genio civile di Matera (…) dalla ricostruzione degli eventi, l'immobile ubicato al civico 81, identificato inizialmente con il numero di particella 2251, è sempre stato composto da una sola unità immobiliare e quindi
l'immobile espropriato di proprietà dei coniugi è esattamente quello Controparte_7
9 che il sig. ha acquisito erroneamente con sentenza di Parte_1
usucapione n. 625/2017 emessa dal Tribunale di Matera in data 23.5.2017”.
Né a diverse conclusioni si può giungere sulla scorta delle osservazioni svolte dall'appellante. In disparte la considerazione per cui si tratta di osservazioni già sollevate nel corso delle operazioni peritali ed a cui il consulente ha esaustivamente risposto, va rilevato come argomenti in senso opposto non possono trarsi dalla nota del 26.10.2011 dell'Agenzia del Territorio.
Difatti tale nota si fonda sull'erroneo presupposto della alterità delle particelle
2251 sub. 1 e 2251 sub. 2 oltre a recare nell'oggetto un identificativo catastale errato
(p.lla 325).
Invero, come ricostruito dal CTU, tale alterità si è rivelata essere il frutto dell'erronea voltura catastale eseguita nel 1905. Il consulente, inoltre, a confutazione di detta nota, ha indicato, piuttosto, le diverse risultanze della relazione del Comune di Matera mettendo anche in risalto come la nota del 2011 facesse riferimento nell'oggetto ad una particella estranea all'oggetto del contendere (p.lla 325 del foglio
159). Ancora, è stata acquisita la nota del 2014 dell'Agenzia delle Entrate (nota del
21.8.2014) nonché il riscontro sempre dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del territorio del giugno 2018 alla stregua del quale il consulente ha concluso nel senso della perdurante composizione della particella 2251 quale unica unità immobiliare, mai crollata, né mai demolita (cfr. p. 8 della CTU).
Infine non può rivestire incidenza in senso opposto la circostanza del mancato reperimento del decreto di esproprio e del relativo fascicolo attesi i plurimi documenti, pure ricostruiti e dettagliati dal CTU, che hanno consentito di appurare la coincidenza tra il bene oggetto di esproprio e quello oggetto dell'accertata usucapione in favore del . Pt_1
L'appello va pertanto rigettato perché infondato.
Sugli appelli incidentali
Quanto all'appello incidentale proposto da , si osserva quanto Parte_3
segue.
10 Come detto, il ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_3
è stato condannato al pagamento delle spese di lite in solido alle altre parti convenute. In particolare, ha censurato la decisione impugnata sotto tale profilo sul presupposto dell'insussistenza di un profilo di soccombenza in capo a questi non avendo contrastato né la domanda di usucapione né l'opposizione di terzo proposta dall' Pt_2
L'appello incidentale è fondato.
La condanna al pagamento delle spese di lite postula la soccombenza. Va rimarcato che il era stato convenuto in giudizio dal allorché questi Parte_3 Pt_1
aveva promosso la domanda di accertamento dell'usucapione ed era rimasto contumace così come non si era costituito nel giudizio di primo grado intrapreso dall' ai sensi dell'art. 404 c.p.c. Deve peraltro rilevarsi come il non Pt_2 Parte_3
avendo contrastato la domanda di usucapione, non aveva nessun interesse a contrastare la successiva domanda proposta dall' ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e Pt_2
quella delle amministrazioni intervenute e, pertanto, non può ritenersi soggetto soccombente non avendo rappresentato un interesse in antitesi con quello delle altre parti.
Va perciò revocata la condanna al pagamento in solido delle spese di lite disposta anche a suo carico dal primo giudice.
Quanto all'appello incidentale proposto dal e dall' , CP_1 Controparte_2
si tratta di domanda diretta ad ottenere la trascrizione della sentenza che ha riconosciuto la natura demaniale dell'immobile per cui è causa.
Invero, laddove la sentenza rientri nelle ipotesi per cui è prevista la trascrizione, tale effetto è connaturato alla pronuncia e non è perciò necessario un ordine di trascrizione ad hoc.
Alla luce delle considerazioni svolte innanzi, pertanto, la domanda non appare sorretta da un interesse ad agire e va perciò rigettata.
In conclusione, il rigetto dell'appello principale comporta altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate.
11 Ancora, atteso l'accoglimento del gravame incidentale proposto dal va Parte_3
revocata la condanna al pagamento in solido delle spese di lite di primo grado anche a suo carico e, tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese di lite di primo grado vanno interamente compensate nei rapporti tra questi, l' ed il Pt_2 CP_1
intervenuto.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Quanto alle amministrazioni il cui appello è stato invece rigettato non ricorre l'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato in quanto amministrazioni statali (cfr. Cass. n. 1778/2016 secondo cui “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”, n. 5955/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Parte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, compensa interamente le spese di lite del primo grado di giudizio tra , il e;
Parte_2 CP_1 Parte_3
3. rigetta l'appello incidentale proposto dal e dall' Controparte_1 CP_2
;
[...]
4. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti pubbliche appellate, in solido tra loro, che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed € 2.552,00 in favore di Parte_3
oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed euro;
12 5. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 tenuta mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
IC CH
IL PRESIDENTE
LE IA
13