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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1289/2024 R.G., avente ad oggetto:
[...]
Parte_1
(c.f. , nata a [...] il 17 dicembre
[...] C.F._1
1941, ivi residente, in via Palermo, n° 4, rappr. e difesa dall'Avv. Pasquale Romano.
- Appellante -
Contro (c.f. ), già Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro - tempore, non costituitasi in giudizio.
- Appellata -
_________________________
Nell'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1895/2024 del 4 settembre 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 2627/2020 R.G.), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
1) rigettava l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
confermava l'opposto decreto ingiuntivo n. 747/2020 del 21 maggio 2020;
2) condannava al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
della (già ), spese liquidate in euro Controparte_1 Controparte_3
4.835,00, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) poneva definitivamente a carico di parte opponente le spese di C.T.U.,
liquidate con separato decreto. Con atto di citazione del 1° ottobre 2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando vari motivi di gravame.
già non si costituiva in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
giudizio.
Nell'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti (e, quindi, anche l'appellante, pur se anteriormente costituita) non sono comparse né nell'udienza di prima comparizione del 4 marzo
2025, né nella successiva udienza del 13 maggio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata).
A norma dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., va quindi dichiarata l'improcedibilità
del proposto appello.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della non avvenuta costituzione in giudizio dell'appellata.
Ricorrono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1289/2024 R.G.,
dichiara l'improcedibilità -ex art. 348, comma secondo, c.p.c.- del proposto appello;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1289/2024 R.G., avente ad oggetto:
[...]
Parte_1
(c.f. , nata a [...] il 17 dicembre
[...] C.F._1
1941, ivi residente, in via Palermo, n° 4, rappr. e difesa dall'Avv. Pasquale Romano.
- Appellante -
Contro (c.f. ), già Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro - tempore, non costituitasi in giudizio.
- Appellata -
_________________________
Nell'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1895/2024 del 4 settembre 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 2627/2020 R.G.), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
1) rigettava l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
confermava l'opposto decreto ingiuntivo n. 747/2020 del 21 maggio 2020;
2) condannava al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
della (già ), spese liquidate in euro Controparte_1 Controparte_3
4.835,00, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) poneva definitivamente a carico di parte opponente le spese di C.T.U.,
liquidate con separato decreto. Con atto di citazione del 1° ottobre 2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando vari motivi di gravame.
già non si costituiva in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
giudizio.
Nell'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti (e, quindi, anche l'appellante, pur se anteriormente costituita) non sono comparse né nell'udienza di prima comparizione del 4 marzo
2025, né nella successiva udienza del 13 maggio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata).
A norma dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., va quindi dichiarata l'improcedibilità
del proposto appello.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della non avvenuta costituzione in giudizio dell'appellata.
Ricorrono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1289/2024 R.G.,
dichiara l'improcedibilità -ex art. 348, comma secondo, c.p.c.- del proposto appello;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro