Articolo 4 della Legge 7 novembre 1969, n. 812
Articolo 3
Versione
9 dicembre 1969
Art. 4.
All'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le entrate di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 dicembre 1969