Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 22708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22708 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12516 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 13;
contro
Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
“- della nota n. -OMISSIS- del 19 luglio 2022, notificata il 23 luglio 2022, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Personale Marescialli, non ha accolto l'istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge ed alla famiglia, ai sensi dell'art. n. 398 del R.G.A.,
- della nota n. -OMISSIS- del 04 marzo 2022, notificata il 14 marzo 2022 avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990,
- ove occorra, in parte qua, se interpretato in senso sfavorevole al ricorrente del vigente Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri,
- ove occorra, in parte qua, se interpretato in senso sfavorevole al ricorrente, della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”, edizione 2017,
- ove occorra, in parte qua, se interpretato in senso sfavorevole al ricorrente, della circolare n. 944001-1/T-69-1/Pers Mar. di prot. del 13/01/2021 che disciplina i trasferimenti “a domanda” per l'anno 2021,
- ove occorra, in parte qua, se interpretato in senso sfavorevole al ricorrente, della circolare n. 944001-1/T-75-1/Pers di prot. del 14/01/2022 che disciplina i trasferimenti “a domanda” per l'anno 2022, nonché,
- di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e presupposti, consequenziali al predetto provvedimento, di estremi ignoti”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. ZO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. -OMISSIS-, vicebrigadiere in servizio presso il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, Gruppo Squadroni, 1° Squadrone, 1° Plotone, 1^ Squadra, ha presentato in data 4 settembre 2021 una richiesta di trasferimento, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei carabinieri, per ricongiungersi al coniuge e al figlio neonato e per poter prestare assistenza ai propri genitori anziani (e titolari dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104).
I.1.1. A seguito dell’istruttoria, l’Amministrazione ha formulato in data 4 marzo 2022 un preavviso di rigetto, rappresentando i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:
«- […] nell'ottica di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi, l'esigenza prospettata non può essere soddisfatta, in ragione di prioritarie e incomprimibili esigenze di organico e di servizio, tenuto conto che:
(l) il 4° Reggimento a Cavallo e il dipendente Gruppo Squadroni, reparti difficili da alimentare, operano già con un deficit complessivo rispettivamente di 51 e 52 u. (-19,1% e -28,7%);
(2) la Legione Carabinieri "Campania" e il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento non necessitano di prioritaria alimentazione, se non quella preventivata nell'ambito della procedura Ge.tra. 2022, registrando carenze complessive percentualmente inferiori (-2,89% e -0,66%) rispetto a quelle sofferte dalle articolazioni di appartenenza;
(3) la carenza organica del reparto d'appartenenza, in uno con le particolari attitudini e capacità dimostrate dalla S.V. nell'atterramento dei cavalli, che La rendono idoneo ad attività assimilabili a quelle di inquadramento, hanno portato l'Amministrazione a derogare ai profili d'impiego, confermandoLa all'attuale reparto con il nuovo grado, nel marzo 2021;
(4) l'unico reparto dell'Organizzazione Speciale dislocato in provincia di Benevento, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, è accessibile solamente a militari in possesso della relativa specializzazione;
(5) il Comandante della 1^ Brigata Mobile Carabinieri ha espresso parere contrario all'eventuale trasferimento;
- [i]l giudizio espresso dalla Direzione di Sanità, che ha segnalato come il complesso patologico documentato relativo a:
(1) Suo figlio concretizzi "esigenze di adeguato follow up specialistico e strumentale";
(2) Suo padre e Sua madre concretizzi "esigenze di adeguato supporto specialistico;
- [i]l fatto che l'assistenza:
(1) a Suo figlio può essere fornita, in concorso, anche dall'altro genitore, compatibilmente con i propri impegni personali;
(2) ai Suoi genitori può essere garantita anche dalle figlie residenti nel luogo dell'esigenza, in concorso e compatibilmente con i propri impegni personali, famigliari e lavorativi;
- [la] circostanza che, per le esigenze di assistenza correlate alla nascita di Suo figlio, ha già fruito di oltre 5 mesi di trasferimento temporaneo presso la Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio (BN);
- [la] necessità, nell'interesse pubblico, di una gestione razionale e funzionale delle risorse, in relazione all'intero territorio nazionale».
Il sig. -OMISSIS- è stato perciò invitato a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro i successivi dieci giorni.
I.1.1.1. L’invito è stato riscontrato dall’odierno ricorrente, il quale ha evidenziato che
- ad altri militari sarebbero state accolte analoghe istanze di trasferimento;
- la scopertura di organico non sarebbe da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda;
- egli non sarebbe in possesso di specifiche e differenziate competenze irrinunciabili per il reparto di assegnazione;
- le condizioni di salute dei genitori e della compagna renderebbero assolutamente necessaria la sua assistenza.
A quest’ultimo riguardo, ha altresì prodotto ulteriore documentazione medico-sanitaria.
I.1.1.2. Con il provvedimento n. -OMISSIS- del 19 luglio 2022 (notificata all’interessato il successivo 23 luglio), l’Amministrazione si è infine determinata per il non accoglimento della domanda di trasferimento, ritenendo non superate – neppure a seguito delle osservazioni presentate – le criticità riscontrate con il preavviso di rigetto.
I.1.2. Con il ricorso notificato il 21 ottobre 2022 e depositato il 26 ottobre 2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato in questa sede il richiamato provvedimento, affidandosi ad un unico articolo motivo di censura così rubricato: « VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 398 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 3 L. 104/1992. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA L. N. 104/92, COME NOVELLATO DALLA L. N. 183/2010. ECCESSO DI POTERE PER L'ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CON CONSEGUENTE MANCANZA DEL PRESUPPOSTO. INCONGRUITA’, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ».
Il ricorrente si duole, in particolare,
- di un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi che hanno ottenuto il trasferimento;
- della contraddittorietà dell’azione amministrativa, essendo stati espressi (dai comandanti interessati) plurimi pareri endoprocedimentali favorevoli alla positiva valutazione dell’istanza;
- dell’inconfigurabilità di un interesse pubblico ostativo alla concessione del trasferimento;
- della sussistenza delle situazioni familiari alla base della richiesta, in relazione sia ai genitori sia alla compagna e al figlio minore.
I.1.2.1. Parte ricorrente ha altresì avanzato istanza cautelare.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 16 novembre 2022, fissata per la trattazione dell’istanza di misure cautelari, la Difesa erariale ha depositato la pertinente documentazione e una memoria a confutazione del gravame.
I.3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 17 novembre 2022, resa all’esito della predetta camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto del fumus boni juris rilevando, per un verso, che fosse stata «invocata una disposizione regolamentare ai fini del trasferimento definitivo, mentre, di fatto, le ragioni palesate nell’istanza sembrano piuttosto riconducibili alla Legge n. 104 del 1992, riferendosi all’età avanzata e alle condizioni fisiche della madre e ad esigenze di “follow up” per un problema cardiaco del figlio» e, per altro verso, che fosse «emerso dalla sommaria istruttoria che vi sono tre sorelle, più vicine ai suddetti soggetti e che le esigenze di organico negli enti di servizio ubicati nel beneventano appaiono molto limitate in rapporto alla situazione di sottorganico in cui versa l’ente di servizio attuale del ricorrente».
I.3.1. Il sig. -OMISSIS- ha presentato appello cautelare ai sensi dell’art. 62 del codice del processo amministrativo, che è stato respinto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata l’11 gennaio 2023, «dovendosi escludersi che il militare possa sindacare le valutazioni dell’Amministrazione nella distribuzione del personale».
I.4. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha complessivamente ribadito e ulteriormente argomentato la propria prospettazione difensiva, perciò insistendo per l’accoglimento della proposta impugnazione.
I.5. All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Va rilevato che, «come affermato da condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri consente di derogare alle ordinarie procedure di trasferimento definitivo del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri per fondati e comprovati motivi, anche a prescindere dal periodo di permanenza presso il reparto in cui si trovano assegnati, e che si tratta “di un istituto di carattere eccezionale, come emerge dall’endiadi “fondati e comprovati” che qualifica i motivi posti a fondamento dell’istanza e il cui concreto riscontro è rimesso all’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Ciò al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, poiché il trasferimento in questione, di carattere definitivo, incide sull’organico della sede di assegnazione ed è suscettibile di vanificare le aspettative di chi è inserito, anche da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria”.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, “l’accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate per corrispondere ad esigenze di carattere privato non può che essere subordinata all’insussistenza di ostative ragioni di servizio”.
Considerata la natura eccezionale del trasferimento ex art. 398 cit., il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che “le valutazioni al riguardo rimesse all’amministrazione sulle relative istanze sono sindacabili sul piano giurisdizionale nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti. La concessione del trasferimento, infatti, impinge in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato bilanciamento di interessi; giova, peraltro, evidenziare che, nell’ambito dell’impiego militare, le esigenze personali e familiari del singolo militare sono strutturalmente recessive rispetto all’interesse del Corpo di appartenenza all’ottimale allocazione sul territorio del personale, quale strumento organizzativo funzionale al migliore soddisfacimento delle attribuzioni istituzionali (Cons. Stato, sez. II, n. 9624 del 3 novembre 2022)…” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sent. n. 8773 del 2023)» (così, in particolare, T.A.R. Campania, Sez. VI, 3 luglio 2024, n. 4083).
II.2.1. Tenuto conto delle richiamate coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente e sufficientemente motivato nella parte in cui ha evidenziato che, da un lato, le sedi che il ricorrente avrebbe dovuto abbondonare presentavano una rilevante scopertura di organico nella misura del -19,1% e del -28,7% (rispettivamente il 4° Reggimento a cavallo e il dipendente Gruppo Squadroni) e che, dall’altro lato, quelle di potenziale e aspirata destinazione ne avevano una significativamente inferiore, pari al -2,89% e al -0,66% (rispettivamente la Legione Carabinieri "Campania" e il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento).
Ciò posto, non possono assumere rilevanza in senso contrario né l’accoglimento di altre istanze di trasferimento. giacché la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento può essere positivamente apprezzata solo ove la parte interessata - cui spetta l'onere relativo - dimostri l’assoluta identità delle situazioni che si vogliono paragonare ( ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4549; T.A.R. Lazio, Sez. I- quater , 8 settembre 2025, n. 16062), né la formulazione di pareri endoprocedimentali che, per la loro natura, non vincolano l’organo deputato a compiere una valutazione globale e complessiva e ad assumere la determinazione finale.
II.2.2. Non risultano neppure dirimenti le esigenze personali e documentali alla base della richiesta che, sebbene meritevoli della massima considerazione, sono necessarie per presentarla ma non anche sufficienti per imporne l’accoglimento da parte dell’Amministrazione, che conserva un ampio potere discrezionale nella gestione e nella distribuzione del personale (che, nella specie, non è stato illegittimamente esercitato).
Le richiamate esigenze, d’altra parte, possono ricevere adeguata tutela – come già rilevato in sede cautelare, con valutazione da confermarsi – tramite altri istituti contemplati dall’ordinamento a tale specifico scopo, ma non con quello di cui il ricorrente ha preteso di avvalersi (che, invece, risponde soltanto mediatamente a detta finalità, essendo direttamente preordinato ad una migliore organizzazione delle risorse umane secondo le valutazioni dell’Amministrazione).
II.3. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP AD, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
ZO SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO SI | EP AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.