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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
A PUBBLICA ITALI N VA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 1241/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa
DA
elettivamente domiciliata nella via G. Marconi 2/F, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Moscato, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
,Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/5/2024 Parte 1 riferiva di aver intrattenuto
per parecchi anni una relazione more uxorio con Controparte 1 , dall'unione con il quale era nata a [...], il [...], la figlia _1 , riconosciuta da entrambi i genitori.
Riferiva la ricorrente che, dopo la nascita della figlia, la convivenza era diventata difficile a causa della condotta dell' intollerante ai bisogni della famigliaCP 1 ed immotivatamente geloso nei confronti della compagna, sebbene lo stesso corteggiasse altre donne anche sul luogo di lavoro, sicché, a seguito di contrasti sempre più frequenti, il predetto interrompeva la convivenza, recandosi all'estero e lasciando e la figlia in gravi difficoltà economiche, e senza la casa Parte 1
familiare, avendo il resistente disdetto persino il contratto di locazione dell'immobile in cui viveva il nucleo familiare, per cui la ricorrente era costretta a trovare ospitalità, vitto e alloggio, presso i propri genitori.
Rappresentava che Controparte_1 si era trasferito in Germania e lavorava presso un ristorante (circostanze apprese dalle foto pubblicate sui social), e che lo stesso sin dal suo allontanamento (circa sei mesi prima) aveva corrisposto la somma mensile di €. 150,00, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia.
La ricorrente chiedeva al Tribunale adito di regolamentare i rapporti genitori-figlia affidando Per_1 in via esclusiva alla madre, e ponendo a carico dell' CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
Secondo quanto riferito dalla Pt 1 infatti, il padre non si era interessato della
,
figlia, né aveva cercato di vederla da quando era andato via (circa sei mesi prima),
neppure in occasione delle ultime vacanze estive, in cui si era recato in Calabria;
la stessa inoltre adduceva l'impossibilità di concordare con le Controparte_1
decisioni e le necessità relative alla figlia, atteso che il suddetto non comunicava il proprio domicilio all'estero, e bloccava persino il numero telefonico della ricorrente;
nei casi in cui quest'ultima era riuscita a parlargli, i toni del resistente erano stati alterati presumibilmente dall'eccessivo consumo di alcool (come era solito fare anche durante la convivenza), oppure apparivano offensivi e minacciosi, al punto da costringere la ricorrente a sporgere querela, temendo per la sicurezza sua e della figlia (il resistente minacciava di presentarsi a casa sua e di portare via con sé la figlia). Controparte_1 non compariva, sebbene All'udienza del 13 febbraio 2025
insistendo nella domanda di affidamento regolarmente citato;
Parte 1
,
esclusivo della figlia, stante l'urgenza di autorizzare i necessari trattamenti sanitari per le cure della figlia, e l'impossibilità di rintracciare il padre, dichiarava: “Allo Stato
la bambina è ricoverata per una brutta polmonite, ma le hanno diagnosticato una malattia molto rara. Mi serve l'affidamento esclusivo perché non riesco a rintracciare il padre per le autorizzazioni necessarie. Non riesco a contattare il padre,
forse è all'estero, ma la sua residenza è ancora a TT. Il sig. CP 1 forse si trova in Germania, ma lui non vuole che io sappia dove è. Mi manda 150 euro al mese per la bambina e solo quelle. Ho un sacco di spese sanitarie e lui non contribuisce per nulla. La bambina non vede il padre dall'agosto 2024 e quella è
stata l'unica volta da quando è andato via e cioè dal novembre 2023. L'unica videochiamata che il padre le ha fatto è stata il 5 agosto in occasione del suo compleanno. La bambina non vuole vedere il padre, si è sentita abbandonata, mi dice spesso che il suo cognome è Pt 1
Ritenendo la causa sufficientemente istruita, Il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte 1
non costituitosi, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia _1 si osserva che la
regola generale dell'affido condiviso risponde al prioritario interesse alla bigenitorialità del figlio minore, mentre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola, e va disposto allorquando ricorrano gravi motivi, ovvero qualora l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore stesso.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di affidamento dei figli, chiarendo che "Nel
prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child), l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori,
le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo
- sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori" (Cassazione civile sez. I,
11/10/2024, n.26517) e le ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio quando un genitore eserciti "in modo discontinuo e sporadico il suo diritto di visita e non manifesti interesse alla vita del minore, alle sue condizioni di salute e ai suoi impegni, in quanto tali comportamenti indicano la sua inidoneità
ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta"
(Tribunale Roma sez. I, 17/03/2017).
La ricorrente ha depositato la documentazione medica dalla quale emergono i numerosi accessi ospedalieri presso l'Ospedale RD di TT (fine aprile 2023,
giugno 2023 e dal 31/10 al 9/11/2024) e presso il Policlinico San Marco di Catania -
Unità Operativa di Broncopneumologia, ove la minore è stata ricoverata dal
26/11/2024 al 29/11/2024 con diagnosi "broncopolmoniti ricorrenti in corso di definizione diagnostica, infezione da Rinovirus".
Alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e della documentazione medica versata in atti, e constatato il manifesto disinteresse del padre, che non vede Per_1 da
alcuni mesi e non si è preoccupato in alcun modo di coltivare il rapporto affettivo con la figlia, in tenera età e con fragili condizioni di salute, limitandosi solamente a corrispondere la somma di €. 150,00 al mese, si ritiene provata l'inidoneità di Controparte 1 ad esercitare responsabilmente i doveri genitoriali connessi all'affidamento condiviso, soprattutto in un momento in cui l'irreperibilità del medesimo potrebbe costituire un grave pregiudizio per le scelte relative alla salute della minore.
Il disinteresse del resistente, inoltre, appare corroborato dal suo comportamento processuale nel presente giudizio.
Nell'interesse prioritario di _1 e, in particolare, a tutela delle sue condizioni di salute, va, pertanto, disposto l'affidamento esclusivo della stessa alla madre, che, in tal modo, potrà autorizzare i trattamenti sanitari necessari alla cura della figlia.
,Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti di ER 1 stante il verosimile trasferimento dell CP_1 all'estero, il suddetto potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta si trovi in Sicilia, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze della minore.
In ordine al contributo al mantenimento di ER 1 , la ricorrente ha chiesto al
Tribunale adito di determinare il relativo ammontare, deducendo che | CP 1
lavora all'estero presso un ristorante.
Tenuto conto che non sono note le esatte condizioni economico-reddituali del resistente, e che ha rappresentato di essere attualmente Parte 1
Controparte_1 l'obbligo di disoccupata, appare congruo porsi a carico di corrispondere a Parte 1 la somma di €. 200,00 - di fatto egli già versa euro
150,00 mensili per la figlia - , entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di mantenimento in favore di Per 1 al netto dell'assegno unico universale, da
,
riconoscersi per l'intero in favore della madre - quale genitore che si occupa in via esclusiva della cura e della gestione della minore -, oltre al 50% delle spese straordinarie. Irripetibili saranno le spese di giudizio, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto da Parte 1
nella contumacia di Controparte_1
affida in via esclusiva alla madre la figlia Persona 2
il padre potrà vedere la figlia nei modi e termini di cui in parte motiva;
Parte 1pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di versare a la somma di
€. 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, al netto dell'assegno unico universale per _1 che verrà erogato
-
solamente alla madre -, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda.
Spese irripetibili.
Così deciso, in Ragusa il 20.03.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti