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Ordinanza 19 aprile 2025
Ordinanza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 340/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini,
a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 340/2024
avente ad oggetto: denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Marco Fedrizzi e Stefania Fusco ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Nicola Recla convenuto ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., depositato in data 12 febbraio 2024, la ricorrente sig.ra ha agito in questa sede al fine dell'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “che il Tribunale, ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 669-bis, 688 e ss. c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto, esaminati gli atti ed assunte sommarie informazioni ovvero procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili: a - ordini al convenuto l'immediata esecuzione CP_1
degli indispensabili interventi di manutenzione e rimessa in pristino della p.m. 2 della
p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, conformemente alle prescrizioni stabilite in assumenda C.T.U., volti ad eliminare e risolvere il fenomeno infiltrativo che affligge la proprietà della ricorrente , contraddistinta dalle pp.mm. 1 e 3 della Parte_1
1 p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, sì da ovviare al pericolo di un danno grave e prossimo alla proprietà della predetta;
b - disponga, ai sensi dell'art. 1172, comma 2,
c.c. idonea garanzia per i danni già verificatisi e per quelli eventuali;
c - ponga a carico del convenuto , ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di Euro CP_1
100,00 per ogni giorno di violazione e/o inosservanza dell'emanando provvedimento cautelare;
d – condanni il convenuto alla rifusione in favore della CP_1
ricorrente delle spese della presente lite, maggiorate del rimborso per spese generali in misura del 15% ex art. 13 L.P. e degli accessori di legge.”.
A fondamento della pretesa, la ricorrente ha esposto di essere proprietaria delle pp.mm.
1 e 3 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, consistente in un immobile ove risiede assieme alla propria famiglia, dando atto che il convenuto è proprietario della p.m. 2 di detta p.ed. 354 e che i predetti beni costituiscono un unico edificio sito ai civi 39/41 di via Fornaci nella frazione di Nave San Rocco nel Comune di Terre d'Adige.
La stessa ha lamentato che a partire dal mese di ottobre 2023 la parete del salotto della p.m. 1, attigua alla terrazza della p.m. 2 dalla quale diparte la scala esterna che conduce alla porta d'entrata dell'appartamento del convenuto, è afflitta da un fenomeno infiltrativo in continua evoluzione peggiorativa. In particolare, la ricorrente ha esposto che, nell'arco di alcune settimane, vi è stato un progressivo sfaldamento dell'intonaco nella parte bassa della parete, ormai pregna di umidità e muffa, con compromissione del normale utilizzo e godimento del soggiorno.
La sig.ra ha, quindi, dedotto che tali infiltrazioni sono da ascriversi alle Pt_1
condizioni manutentive in cui versa la proprietà del convenuto, avendo ragione di ritenere che la terrazza e la scala poste in prossimità del confine, in ragione di una carente e/o inadeguata impermeabilizzazione, consentano all'acqua piovana di insinuarsi propagandosi attraverso le mura dell'immobile.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, difettando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il convenuto ha eccepito che la ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova in merito alle cause dei fenomeni di infiltrazione lamentati e alla asserita carenza di manutenzione o impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà del signor né CP_1 dell'imminente pericolo di grave danno che potrebbe prodursi in mancanza di un
2 immediato intervento manutentivo. Il sig. ha, peraltro, dedotto che l'immobile CP_1
per cui è causa è situato a pochi metri di distanza dalla sponda ovest dell'Adige, trovandosi spesso, nei periodi più piovosi dell'anno, al di sotto del livello del fiume, sicché ha sempre presentato rilevanti fenomeni di umidità, che ne richiedono la costante cura in termini di aerazione, deumidificazione, trattamento con prodotti specifici e periodico rinnovo delle tinteggiature dell'intonaco dei locali interni.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1172 c.c. “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per
i danni eventuali”.
L'azione nunciatoria di danno temuto ex art. 1172 c.c. non richiede la certezza o la verifica pregressa del danno, ma si basa sul ragionevole pericolo che il danno possa concretizzarsi, permettendo l'invocazione dell'autorità giudiziaria, da parte del soggetto legittimato, per risolvere una situazione di emergenza a fronte della convinzione che opere esistenti possano comportare pericoli gravi e imminenti:
“Poiché l'azione di danno temuto (art. 1172 c. c.) postula un rapporto tra cosa e cosa da cui possa derivare danno, mentre quella di denunzia di nuova opera (art. 1171 c.
c.) presuppone una attività posta in essere sulla cosa propria o altrui, deve ritenersi che ricorra l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sé posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento.” (cfr. Cass. 1237/1989); “La condizione dell'azione di danno temuto (o di nuova opera) non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi.” (cfr. Cass. 4531/1992).
3 Presupposti dell'azione sono, quindi, il pericolo di danno derivante da una cosa ad un'altra, con una contemporanea prossimità e gravità del potenziale danno, e il
“ragionevole” pericolo di danno, ossia la giustificata e attuale paura che il danno possa manifestarsi in un futuro prossimo, da valutarsi secondo il giudizio ragionevole di una persona media.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che dall'istruttoria condotta, e in particolare dalle risultanze di cui alla CTU espletata in corso di causa, emerga la sussistenza dei presupposti per la cautela richiesta, dovendo ritenersi esistente un ragionevole pericolo, grave e prossimo, di danno per l'immobile di proprietà della ricorrente causalmente riconducibile all'immobile di proprietà del convenuto, nei termini di seguito precisati.
Dalla CTU in atti – le cui valutazioni ritiene questo Giudice di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito e apparendo immuni da vizi logici e procedimentali – risulta che “A seguito di un sopralluogo effettuato in data 04/06/2024 presso la proprietà della sig.ra
[...]
identificata dalle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, è Pt_1
stato possibile prendere visione di un progressivo fenomeno di sfaldamento dell'intonaco della parte bassa della parete (come ravvisabile nel locale soggiorno) nonché la presenza di muffa che interessa la parete dal pavimento fino ad un'altezza di 50 cm circa (visibile sia nel locale soggiorno che nella stanza da letto). Tali fenomeni riguardano tutto il muro di confine con la proprietà del sig. CP_1
ed in particolare, i locali: - Soggiorno;
- Camera da letto.” (cfr. pag. 8).
Quanto al pericolo di danno, nella relazione peritale si legge che “valutando la situazione sul medio/lungo periodo e qualora tale situazione dovesse permanere senza essere affrontata, essa potrebbe portare al peggioramento degli episodi di sfaldamento dell'intonaco (già in atto) arrecando un danno materiale agli ambienti, oltre che procurare danni di più elevata entità alla struttura dell'immobile. (…) La natura del danno, come descritto, è da ricercarsi in un problema di infiltrazione in corrispondenza della terrazza appartenente alla p.m. 2 della p.ed. 354 in C.C. Nave
San Rocco, di proprietà del sig. ; tale fenomeno costituisce nel breve CP_1
periodo un danno per la salubrità degli ambienti appartenenti p.m. 1 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, di proprietà della sig.ra , oltre che un danno Parte_1
4 materiale per il fenomeno di distacco dell'intonaco già in atto. Nel medio/lungo periodo, da intendersi come variabile tra i 5 e 10 anni dal momento di stesura della presente relazione, il protrarsi della situazione potrebbe portare al verificarsi di un pregiudizio per le strutture.” (cfr. pag. 23).
Quanto alle cause del fenomeno infiltrativo riscontrato, nella CTU si legge che “la causa di tale fenomeno di infiltrazione è da ricercarsi in una probabile posa errata (o mancata) dello strato di impermeabilizzazione nella terrazza di proprietà del sig.
, e nella errata progettazione dei sistemi di allontanamento delle acque CP_1
(gocciolatoio e gestione delle pendenze) della stessa, con particolare riferimento ai lavori eseguiti nel 2006.” (cfr. pag. 15), evidenziandosi ulteriormente, quale soluzione per eliminare la soluzione di pericolo, che “Le opere necessarie per risolvere il fenomeno infiltrativo, saranno dunque eseguite nell'ambito della terrazza appartenente alla p.m. 2 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, di proprietà del sig.
. Sarà necessario provvedere a rimuovere gli strati a completamento del CP_1 solaio dell'intera terrazza ed alla base del lato esterno della muratura, per poi andare
a procedere in ordine: - Demolizione della pavimentazione in porfido e del massetto, abbassamento e conferimento in discarica autorizzata;
- Pulizia e preparazione dei piani di posa, sistemazione della membrana bituminosa presente sotto alla pavimentazione precedentemente rimossa;
- Fornitura e posa di uno strato di membrana bituminosa, dello spessore di mm. 4, armata poliestere, elastomerica, saldata a fiamma in aderenza alla membrana esistente, incluso raccordo e sigillatura staffe di sostegno della ringhiera;
- Fornitura e posa in pendenza di massetto in sabbia, cemento e fibre (spessore come pre-esistente); - Fornitura e posa di trattamento protettivo del massetto prima della posa della nuova pavimentazione in porfido;
-
Fornitura e posa a colla di pavimentazione in porfido: piastre tagliate calibrate fiammate (come esistente); - Fornitura e posa di lattonerie perimetrali in alluminio preverniciato, spessore 8/10: gocciolatoio per terrazza, grondaia, mantovana di mascheratura;
- Spese tecniche per l'attivazione di un opportuno titolo edilizio. Per una maggiore completezza nei lavori e nell'ottica di scongiurare future problematiche sarà necessario intervenire nell'ambito della scala di accesso alla proprietà del sig.
5 come segue: - Demolizione dei rivestimenti della scala;
- Posa in opera CP_1
di rivestimenti con guaina liquida, con risvolto su parete.” (cfr. pag. 27).
Orbene, ad avviso di questo Giudice, va ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e prossimo alla proprietà della ricorrente, sia sotto l'aspetto della salubrità degli ambienti che sotto il profilo strutturale. Al riguardo, va ritenuto non pregnante il rilievo di parte convenuta secondo cui non sussisterebbero (tra l'altro) i presupposti dell'azione ex art. 1172 c.c. essendosi il danno già verificato, atteso che permane – come evidenziato dal CTU – il pericolo di un ulteriore danno futuro: “La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.”
(cfr. Cass. 25094/2022).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto e va ordinato al convenuto di eseguire gli interventi così come descritti dal CTU a pagina 27 della relazione peritale depositata in atti.
Nulla con riguardo alla richiesta di provvedimenti ex art. 614bis c.p.c. e 1172, co. 2
c.c., non ravvisandosi i relativi presupposti, alla luce di una valutazione complessiva della situazione concreta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile complessità bassa, valori medi ridotti per le quattro fasi, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività svolta e della natura tecnica della res litigiosa che ha reso necessario l'espletamento di CTU al fine di accertare la fondatezza della pretesa, con correlata esclusione dei presupposti ex art. 96, co. 3 c.p.c.).
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico del convenuto, così come le spese di CTP sostenute dalla ricorrente, come documentate in atti (allegato alle note depositate in data 20 marzo 2025).
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di eseguire gli interventi così come descritti dal CTU a pagina 27 della relazione peritale depositata in atti, come riportati in parte motiva, da intendersi in questa sede integralmente richiamati;
2. condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, definitivamente a carico del convenuto;
4. pone le spese di CTP sostenute dalla ricorrente, come documentate in atti (allegato alle note depositate in data 20 marzo 2025), a carico del convenuto.
Si comunichi.
Trento, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini,
a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 340/2024
avente ad oggetto: denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Marco Fedrizzi e Stefania Fusco ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Nicola Recla convenuto ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., depositato in data 12 febbraio 2024, la ricorrente sig.ra ha agito in questa sede al fine dell'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “che il Tribunale, ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 669-bis, 688 e ss. c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto, esaminati gli atti ed assunte sommarie informazioni ovvero procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili: a - ordini al convenuto l'immediata esecuzione CP_1
degli indispensabili interventi di manutenzione e rimessa in pristino della p.m. 2 della
p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, conformemente alle prescrizioni stabilite in assumenda C.T.U., volti ad eliminare e risolvere il fenomeno infiltrativo che affligge la proprietà della ricorrente , contraddistinta dalle pp.mm. 1 e 3 della Parte_1
1 p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, sì da ovviare al pericolo di un danno grave e prossimo alla proprietà della predetta;
b - disponga, ai sensi dell'art. 1172, comma 2,
c.c. idonea garanzia per i danni già verificatisi e per quelli eventuali;
c - ponga a carico del convenuto , ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di Euro CP_1
100,00 per ogni giorno di violazione e/o inosservanza dell'emanando provvedimento cautelare;
d – condanni il convenuto alla rifusione in favore della CP_1
ricorrente delle spese della presente lite, maggiorate del rimborso per spese generali in misura del 15% ex art. 13 L.P. e degli accessori di legge.”.
A fondamento della pretesa, la ricorrente ha esposto di essere proprietaria delle pp.mm.
1 e 3 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, consistente in un immobile ove risiede assieme alla propria famiglia, dando atto che il convenuto è proprietario della p.m. 2 di detta p.ed. 354 e che i predetti beni costituiscono un unico edificio sito ai civi 39/41 di via Fornaci nella frazione di Nave San Rocco nel Comune di Terre d'Adige.
La stessa ha lamentato che a partire dal mese di ottobre 2023 la parete del salotto della p.m. 1, attigua alla terrazza della p.m. 2 dalla quale diparte la scala esterna che conduce alla porta d'entrata dell'appartamento del convenuto, è afflitta da un fenomeno infiltrativo in continua evoluzione peggiorativa. In particolare, la ricorrente ha esposto che, nell'arco di alcune settimane, vi è stato un progressivo sfaldamento dell'intonaco nella parte bassa della parete, ormai pregna di umidità e muffa, con compromissione del normale utilizzo e godimento del soggiorno.
La sig.ra ha, quindi, dedotto che tali infiltrazioni sono da ascriversi alle Pt_1
condizioni manutentive in cui versa la proprietà del convenuto, avendo ragione di ritenere che la terrazza e la scala poste in prossimità del confine, in ragione di una carente e/o inadeguata impermeabilizzazione, consentano all'acqua piovana di insinuarsi propagandosi attraverso le mura dell'immobile.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, difettando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il convenuto ha eccepito che la ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova in merito alle cause dei fenomeni di infiltrazione lamentati e alla asserita carenza di manutenzione o impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà del signor né CP_1 dell'imminente pericolo di grave danno che potrebbe prodursi in mancanza di un
2 immediato intervento manutentivo. Il sig. ha, peraltro, dedotto che l'immobile CP_1
per cui è causa è situato a pochi metri di distanza dalla sponda ovest dell'Adige, trovandosi spesso, nei periodi più piovosi dell'anno, al di sotto del livello del fiume, sicché ha sempre presentato rilevanti fenomeni di umidità, che ne richiedono la costante cura in termini di aerazione, deumidificazione, trattamento con prodotti specifici e periodico rinnovo delle tinteggiature dell'intonaco dei locali interni.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1172 c.c. “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per
i danni eventuali”.
L'azione nunciatoria di danno temuto ex art. 1172 c.c. non richiede la certezza o la verifica pregressa del danno, ma si basa sul ragionevole pericolo che il danno possa concretizzarsi, permettendo l'invocazione dell'autorità giudiziaria, da parte del soggetto legittimato, per risolvere una situazione di emergenza a fronte della convinzione che opere esistenti possano comportare pericoli gravi e imminenti:
“Poiché l'azione di danno temuto (art. 1172 c. c.) postula un rapporto tra cosa e cosa da cui possa derivare danno, mentre quella di denunzia di nuova opera (art. 1171 c.
c.) presuppone una attività posta in essere sulla cosa propria o altrui, deve ritenersi che ricorra l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sé posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento.” (cfr. Cass. 1237/1989); “La condizione dell'azione di danno temuto (o di nuova opera) non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi.” (cfr. Cass. 4531/1992).
3 Presupposti dell'azione sono, quindi, il pericolo di danno derivante da una cosa ad un'altra, con una contemporanea prossimità e gravità del potenziale danno, e il
“ragionevole” pericolo di danno, ossia la giustificata e attuale paura che il danno possa manifestarsi in un futuro prossimo, da valutarsi secondo il giudizio ragionevole di una persona media.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che dall'istruttoria condotta, e in particolare dalle risultanze di cui alla CTU espletata in corso di causa, emerga la sussistenza dei presupposti per la cautela richiesta, dovendo ritenersi esistente un ragionevole pericolo, grave e prossimo, di danno per l'immobile di proprietà della ricorrente causalmente riconducibile all'immobile di proprietà del convenuto, nei termini di seguito precisati.
Dalla CTU in atti – le cui valutazioni ritiene questo Giudice di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito e apparendo immuni da vizi logici e procedimentali – risulta che “A seguito di un sopralluogo effettuato in data 04/06/2024 presso la proprietà della sig.ra
[...]
identificata dalle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, è Pt_1
stato possibile prendere visione di un progressivo fenomeno di sfaldamento dell'intonaco della parte bassa della parete (come ravvisabile nel locale soggiorno) nonché la presenza di muffa che interessa la parete dal pavimento fino ad un'altezza di 50 cm circa (visibile sia nel locale soggiorno che nella stanza da letto). Tali fenomeni riguardano tutto il muro di confine con la proprietà del sig. CP_1
ed in particolare, i locali: - Soggiorno;
- Camera da letto.” (cfr. pag. 8).
Quanto al pericolo di danno, nella relazione peritale si legge che “valutando la situazione sul medio/lungo periodo e qualora tale situazione dovesse permanere senza essere affrontata, essa potrebbe portare al peggioramento degli episodi di sfaldamento dell'intonaco (già in atto) arrecando un danno materiale agli ambienti, oltre che procurare danni di più elevata entità alla struttura dell'immobile. (…) La natura del danno, come descritto, è da ricercarsi in un problema di infiltrazione in corrispondenza della terrazza appartenente alla p.m. 2 della p.ed. 354 in C.C. Nave
San Rocco, di proprietà del sig. ; tale fenomeno costituisce nel breve CP_1
periodo un danno per la salubrità degli ambienti appartenenti p.m. 1 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, di proprietà della sig.ra , oltre che un danno Parte_1
4 materiale per il fenomeno di distacco dell'intonaco già in atto. Nel medio/lungo periodo, da intendersi come variabile tra i 5 e 10 anni dal momento di stesura della presente relazione, il protrarsi della situazione potrebbe portare al verificarsi di un pregiudizio per le strutture.” (cfr. pag. 23).
Quanto alle cause del fenomeno infiltrativo riscontrato, nella CTU si legge che “la causa di tale fenomeno di infiltrazione è da ricercarsi in una probabile posa errata (o mancata) dello strato di impermeabilizzazione nella terrazza di proprietà del sig.
, e nella errata progettazione dei sistemi di allontanamento delle acque CP_1
(gocciolatoio e gestione delle pendenze) della stessa, con particolare riferimento ai lavori eseguiti nel 2006.” (cfr. pag. 15), evidenziandosi ulteriormente, quale soluzione per eliminare la soluzione di pericolo, che “Le opere necessarie per risolvere il fenomeno infiltrativo, saranno dunque eseguite nell'ambito della terrazza appartenente alla p.m. 2 della p.ed. 354 in C.C. Nave San Rocco, di proprietà del sig.
. Sarà necessario provvedere a rimuovere gli strati a completamento del CP_1 solaio dell'intera terrazza ed alla base del lato esterno della muratura, per poi andare
a procedere in ordine: - Demolizione della pavimentazione in porfido e del massetto, abbassamento e conferimento in discarica autorizzata;
- Pulizia e preparazione dei piani di posa, sistemazione della membrana bituminosa presente sotto alla pavimentazione precedentemente rimossa;
- Fornitura e posa di uno strato di membrana bituminosa, dello spessore di mm. 4, armata poliestere, elastomerica, saldata a fiamma in aderenza alla membrana esistente, incluso raccordo e sigillatura staffe di sostegno della ringhiera;
- Fornitura e posa in pendenza di massetto in sabbia, cemento e fibre (spessore come pre-esistente); - Fornitura e posa di trattamento protettivo del massetto prima della posa della nuova pavimentazione in porfido;
-
Fornitura e posa a colla di pavimentazione in porfido: piastre tagliate calibrate fiammate (come esistente); - Fornitura e posa di lattonerie perimetrali in alluminio preverniciato, spessore 8/10: gocciolatoio per terrazza, grondaia, mantovana di mascheratura;
- Spese tecniche per l'attivazione di un opportuno titolo edilizio. Per una maggiore completezza nei lavori e nell'ottica di scongiurare future problematiche sarà necessario intervenire nell'ambito della scala di accesso alla proprietà del sig.
5 come segue: - Demolizione dei rivestimenti della scala;
- Posa in opera CP_1
di rivestimenti con guaina liquida, con risvolto su parete.” (cfr. pag. 27).
Orbene, ad avviso di questo Giudice, va ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e prossimo alla proprietà della ricorrente, sia sotto l'aspetto della salubrità degli ambienti che sotto il profilo strutturale. Al riguardo, va ritenuto non pregnante il rilievo di parte convenuta secondo cui non sussisterebbero (tra l'altro) i presupposti dell'azione ex art. 1172 c.c. essendosi il danno già verificato, atteso che permane – come evidenziato dal CTU – il pericolo di un ulteriore danno futuro: “La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.”
(cfr. Cass. 25094/2022).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto e va ordinato al convenuto di eseguire gli interventi così come descritti dal CTU a pagina 27 della relazione peritale depositata in atti.
Nulla con riguardo alla richiesta di provvedimenti ex art. 614bis c.p.c. e 1172, co. 2
c.c., non ravvisandosi i relativi presupposti, alla luce di una valutazione complessiva della situazione concreta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile complessità bassa, valori medi ridotti per le quattro fasi, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività svolta e della natura tecnica della res litigiosa che ha reso necessario l'espletamento di CTU al fine di accertare la fondatezza della pretesa, con correlata esclusione dei presupposti ex art. 96, co. 3 c.p.c.).
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico del convenuto, così come le spese di CTP sostenute dalla ricorrente, come documentate in atti (allegato alle note depositate in data 20 marzo 2025).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di eseguire gli interventi così come descritti dal CTU a pagina 27 della relazione peritale depositata in atti, come riportati in parte motiva, da intendersi in questa sede integralmente richiamati;
2. condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, definitivamente a carico del convenuto;
4. pone le spese di CTP sostenute dalla ricorrente, come documentate in atti (allegato alle note depositate in data 20 marzo 2025), a carico del convenuto.
Si comunichi.
Trento, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
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