CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2885/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2885/2024 promossa in grado d'appello in data 16.10.2024 da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv.to Angelo De Nina (C.F.: ), del Foro di Monza, con studio C.F._2 in Sesto San NI (MI), Viale Gramsci n. 135, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE nei confronti di:
C.F.: ), nato a [...] il [...], iscritto al _1 C.F._3
Registro A.I.R.E., con residenza estera in Repubblica Dominicana, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto D'Achille (C.F.: del Foro di Monza ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Monza, Via Campini 1 n.2, nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Atti trasmessi al P.G. che, in presenza di soli soggetti maggiorenni, ha dichiarato di non avere interesse ad intervenire in causa.
OGGETTO: ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n. 4307/2022 R.G. depositata e pubblicata in data 29.05.2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“… Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza gravata, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO confermare la declaratoria di cessazione del matrimonio celebrato in data 01.05.1984, con rito civile, nel Comune di Sesto San NI e così registrato, Anno 1984 - Parte II - Serie A - Numero 58; confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sesto San NI, Via Puricelli Guerra n°
175, a favore della ricorrente, affinché ivi possa viverci insieme alla figlia e sino al Per_1 raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultima; porre a carico di quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno
_1 mensile di € 410,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese e per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1 porre a carico di il 50% delle spese extra ordinarie previste ed elencate dalle “Linee
_1 guida condivise concernenti le spese per i figli”; confermare, a carico di il sequestro disposto ex Art. 8 Legge Divorzio dell'immobile
_1 ex casa coniugale sita in Sesto San NI, Via Puricelli Guerra n° 175, individuando il limite nella misura ritenuta di giustizia, ovvero nella quota di comproprietà ad intestazione
_1
[...] ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San NI (MI) perché provveda alle annotazioni
e alle ulteriori incombenze di legge;
con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, ivi compreso il rimborso forfetario del 15%, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ex Artt. 91 e 93 Cod. Proc. Civ..
IN VIA ISTRUTTORIA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ove ritenuto necessario, ammettere le prove come articolate in sede di Memorie ex Art. 183, comma 6, nn° 2 e 3, Cod. Proc. Civ., negando ingresso, al contempo, a tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati in sede di Memoria terzo termine.
Per dovere di toga, alla luce delle avverse evanescenti dichiarazioni reddituali e patrimoniali, nonché dell'inottemperanza, di parte resistente, agli Ordini di Esibizione ex Art. 210 Cod. Proc. Civ. emessi con Decreto del Tribunale di Monza in data 03.11.2023, la scrivente difesa ritrascrive, nel prosieguo, le istanze istruttorie già formulate:
Ordinare a ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ., la produzione in Giudizio degli _1 estratti di conto corrente bancario e/o postale, di titoli azionari e/o obbligazionari e di depositi detenuti
2 presso gli Enti/Istituti di credito, in Italia e all'estero, dei documenti relativi alle movimentazioni delle carte di credito e di debito dal 2018 in poi.
Richiedere, ex Art. 213 Cod. Proc. Civ., l'acquisizione di informazioni sulla persona di _1 all'Anagrafe dei Conti Correnti presso il Ministero del Tesoro, con riguardo ai conti correnti
[...] ove lo stesso opera come titolare o come delegato.
Disporre, ai sensi dell'Art. 337 ter, 6° co., Cod. Civ., l'esecuzione di tutte le necessarie e opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria per l'accertamento del reddito di e di _1
Parte_2
Disporre, ai sensi dell'Art. 337 ter, 6° co., Cod. Civ., nei confronti di l'esecuzione _1 di tutte le necessarie e opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria per l'accertamento di titoli obbligazionari, conti deposito, di polizze assicurative, di carte di credito o di debito, et al..
Ordinare a ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ., la produzione in Giudizio delle _1 condizioni generali e speciali della polizza assicurativa “ - n° di polizza Parte_3
“43749946” – nonché la dichiarazione dell'assicuratore relativa al pagamento, diretto o in via di rimborso, di somme relative ai rischi ivi garantiti.
Ordinare a ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ., l'esibizione di idonea _1 documentazione reddituale della IG.ra , anche attraverso la produzione integrale di Persona_2 tutti i cedolini paga dal gennaio 2021 da parte di “Laboratorios Dr. Collado”.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali istanze e/o domande nuove…”.
Per parte appellata:
“…In via principale:
Rigettarsi l'appello ex adverso formulato per tutti i mortivi dedotti inatto.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via incidentale:
Accogliere l'appello formulato in via incidentale e, per l'effetto, revocarsi l'assegno di mantenimento statuito per (dalla data di introduzione del giudizio di primo grado) o in subordine disporre Per_1 la riduzione della stessa a cifra non superiore ad €. 100,00 mensili. Con spese straordinarie a carico esclusivamente della madre ovvero a carico della stessa per il 80% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, nel caso, accertarsi a mezzo di CTU lo status di pregiudizio fisico del sig e la _1 incidenza delle patologie riscontrate sulla propria capacità lavorativa. Chiede ammettersi prova per testi con rogatoria internazionale, sulle seguenti circostanze: 1) vero che il sig uò spostarsi _1 solo con l'ausilio di stampelle e tutori e viene sempre accompagnato;
2) vero dal novembre 22 la sig.ra
madre del viene assistita per tutto il giorno dalla sig.ra Pt_2 _1 Persona_3
3) Vero che prima dell'intervento chirurgico subito dal sig la madre dello stesso
[...] _1
3 veniva assistita dal figlio con i testi già indicati nelle memorie istruttorie di I grado.
FATTO
1) e contraevano matrimonio in data 01.05.1984, Parte_1 _1 dalla loro unione sono nati il 12.2.1989 e il 5.11.2002, la quale presenta un Per_4 Per_1 ritardo mentale di grado lieve, con difficoltà di coordinazione motoria e disturbo del linguaggio, riconosciuta quale portatrice di handicap ex lege 104/1992.
2) I coniugi si sono separati in data 18.01.2018 alle seguenti condizioni: separazione personale con addebito a carico di , affido esclusivo della figlia minore _1
alla madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a carico del Per_1 padre per il mantenimento della figlia di euro 350,00 euro oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegnazione alla moglie della casa familiare e conferma del sequestro ex art. 156, comma IV, c.c. sui beni immobili di siti in Sesto San NI, via _1
Puricelli n. 175, sino alla concorrenza di euro 45.000,00.
3) Con ricorso depositato il 23.05.2022 domandava la cessazione degli effetti _1 civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale a la Parte_1 revoca del disposto sequestro, la revoca del contributo a mantenimento di posto a Per_1 suo carico, ovvero in subordine la riduzione ad euro 100,00 mensili oltre il 100% delle spese straordinarie a carico della madre, ovvero in subordine all'80 % a carico della madre.
4) Nel procedimento di primo grado si costituiva , concludendo Parte_1 per l'assegnazione della casa coniugale a sé, un contributo a carico di per il _1 mantenimento di nella misura di euro 410,00 mensili oltre il 50 % delle spese Per_1 straordinarie, con conferma del disposto sequestro.
5) Con sentenza depositata e pubblicata in data 29.05.2024, qui impugnata, il Tribunale di Monza pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così prevedendo: “… “I. assegna a la casa coniugale;
II. Pone a carico di l'importo di Pt_1 _1 euro 410 con decorrenza maggio 2024, da versarsi a entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Pt_1 mensilità all'anno e sino a maggio 2025 compreso, a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti
e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da
Maggio 2025 e con riferimento al mese di Maggio 2024. Pone inoltre a carico di sino a _1 maggio 2025 compreso, il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la
4 scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari
o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche
o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto
a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); III. autorizza il sequestro dei beni immobili intestati a siti in Sesto _1
San NI Via Puricelli Guerra n. 175 sino a concorrenza dell'importo di euro 5.000; IV. condanna a rifondere a un terzo delle spese di lite, che in detta misura liquida in _1 Pt_1 euro 1.692,33 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per i restanti due terzi…”.
6) In data 16.10.2024 ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1 impugnata con riferimento: i) al contributo di mantenimento posto a carico di Parte_4
, erroneamente non previsto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
Per_1
5 ii) al sequestro dei beni immobili di ritenuto nell'importo esiguo e non idoneo a _1 coartare l'adempimento dell'obbligazione; iii) al capo relativo alle spese di lite.
• Con riferimento al mantenimento di , parte appellante, mette in evidenza le Per_1 difficoltà che incontra , in ragione del proprio deficit, nella ricerca di un lavoro;
Per_1 pertanto, non sarebbe possibile individuare un termine temporale per la cessazione del contributo per il suo mantenimento, evento da ritenersi incompatibile con la particolare situazione di obiettiva difficoltà ad emanciparsi economicamente.
Viene evidenziato che, in particolare, benché abbia completato la Scuola Secondaria Per_1 di secondo grado, con indirizzo sociosanitario, e frequentato un corso qualificato, allo stato non sarebbe riuscita ad entrare nel mondo lavorativo, attese le difficoltà di collocamento riscontrate, sebbene inserita nelle liste delle categorie protette, a causa dell'assenza di chiamate e/o di selezione e nonostante le numerose candidature aventi ad oggetto sia la mansione di “Assistenza all'Infanzia” (come consigliatele negli anni dai professionisti che l'hanno avuto in carico), sia mansioni diverse.
Altresì, rileva, quanto alla valutazione prospettica di cessazione del contributo al mantenimento la mancanza di opportune valutazioni statistiche circa le percentuali di inserimento nel mondo lavorativo di persone nella stessa situazione di , alla luce Per_1 delle particolari procedure di inserimento nel mondo lavorativo e del suo collocamento in liste includenti anche persone con deficit meno gravi, lavorativamente più competitive di
. Per_1
Infine, richiama gli arresti giurisprudenziali, dai cui si sarebbe discostato il primo giudicante, in tema di obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ritenendo onere del genitore obbligato la prova del venir meno dei presupposti fondati il contributo, nel caso in esame non fornita e, in ogni caso, non ravvisabili.
• Quanto al motivo inerente al sequestro dei beni immobili di isposto ex art. _1
8 L. 898/1970 (ratione temporis applicabile), viene posto in rilievo che sin dall'ottobre 2022 non contribuirebbe al mantenimento di , ordinario e straordinario, _1 Per_1 nonostante le accertate disponibilità economiche sue e del relativo nucleo familiare, potendo godere di redditi – come accertati nella sentenza gravata – per almeno 2.900,00 euro (somma di ritenersi ampiamente adeguata al sostentamento del nucleo per il basso costo della vita in Repubblica Dominicana).
Riferisce, pertanto, di provvedere solo con le proprie risorse al mantenimento di , Per_1 costringendola a mettere in vendita l'immobile sito in Sesto San NI, via Puricelli
Guerra n.187 (all. C – doc. 46 fascicolo di parte).
Inoltre, viene dedotta l'iniquità e inadeguatezza a coartare l'adempimento di ella _1 misura concessa nel limite di 5.000,00 euro, in particolare tenuto conto che: a) sarebbe l'unica
6 misura possibile non producendo sul territorio italiano;
b) tale misura Parte_5 conserva efficacia sino ad una revoca o modifica e on potrà disporne fintanto che _1 non avrà adempito a quanto già obbligato;
c) che le ragioni da soddisfare e conservare erano già pari a circa 10.000,00 euro al momento della data della sentenza, stante il perdurare dell'inadempimento.
• Quanto al capo relativo alle spese di lite censura la parte in cui ha compensato per i restanti due terzi le spese di lite, nonostante la prevalente (se non totale) soccombenza di
_1
7) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame, _1 formulando appello in via incidentale quanto alla debenza del contributo al mantenimento di posto a proprio carico, chiedendone la revoca, ovvero in subordine la riduzione. Per_1
• Con riferimento all'appello proposto da evidenzia quanto segue: a) Pt_1 adeguatamente il tribunale ha posto un termine al contributo al mantenimento analizzando la vicenda di nel concreto, valorizzando l'acquisizione professionale da lei acquisita Per_1
e, inoltre, spetterebbe alla richiedente provare gli elementi a sostegno della pretesa contributiva, nel caso in esame non forniti, non potendosi ritenere il solo inserimento nelle liste di collocamento alla stregua di una attiva ricerca lavorativa;
b) il sequestro, disposto sull'unico immobile di proprietà di la ex casa coniugale sita in Sesto San NI, _1 via Puricelli Guerra n. 175), è stato emesso dal tribunale considerato la proiezione futura del contributo al mantenimento in base a quanto disposto (euro 410,00 mensili fino al maggio
2025), rappresentando quindi una misura adeguata alla somma da garantire e sufficientemente, se non eccessivamente, costrittiva per l'adempimento tenuto conto della relativa indisponibilità a disporre dell'immobile e della precaria situazione economica in cui verte l'obbligato; c) la correttezza della ripartizione delle spese di lite in primo grado che ha tenuto in considerazione la soccombenza di quanto alla richiesta “ad oltranza” del Pt_1 contributo al mantenimento di . Per_1
• Quanto all'appello incidentale, censura la parte della sentenza in cui viene previsto il contributo al mantenimento di , seppure temporalmente limitato, ovvero non è Per_1 stata disposta una riduzione ad euro 100,00 mensili e una diversa ripartizione delle spese straordinarie, per le seguenti ragioni: a) omessa considerazione della situazione professionale di che ha due qualifiche professionali che le consentono di reperire Per_1 adeguata mansione lavorativa, tenuto conto anche del suo inserimento nelle categorie protette, oltre che della mancata prova di una proattiva ricerca lavorativa;
b) omessa considerazione dell'assegnazione della ex casa coniugale quale posta economica da considerarsi nella quantificazione del contributo al mantenimento;
c) errata valutazione economica di il quale godrebbe della sola pensione pari a circa 420,00 euro _1 mensili, ponendo di fatto l'onere economico a carico dell'intero nucleo familiare di _1
7 (composto dalla di lui madre, percettrice di una pensione pari a 1.800,00 euro mensili, dalla compagna, percettrice di uno stipendio pari a 600,00 mensili e dalla figlia della compagna, oltre che dalla figlia di anni 4 della coppia); altresì tenuto conto che dovrebbe far fronte al mantenimento della figlia avuta con la compagna e della di lei figlia.
8) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., contesta Pt_1 quando ex adverso dedotto da e insiste per le proprie domande evidenziando le _1 difficoltà di ricerca lavorativa della figlia (come allegate nei documenti da 57 a 59 di parte)
e la mancata prova da parte di del raggiungimento dell'indipendenza economica _1 di;
evidenzia di non poter depositare le dichiarazioni reddituali Per_1 _1 aggiornate in quanto soggetto esente dell'obbligo dichiarativo, precisando la mancata allegazione delle dichiarazioni da parte e insta per una CTU avente ad oggetto la Pt_1 propria condizione di salute, ostativa ad un impiego lavorativo.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il contributo al mantenimento della figlia Per_1
Parte appellante richiede che venga eliminato il riferimento temporale del maggio 2025, quale scadenza per l'obbligo a carico di i corrispondere il mantenimento in favore _1 di , poiché ella si troverebbe ancora in una situazione di non autosufficienza Per_1 economica;
mentre, con appello incidentale, chiede la revoca di detto contributo _1 in quanto la figlia si troverebbe in una situazione di non autosufficienza per sua colpa.
, nata il [...], presenta un ritardo mentale di grado lieve, con difficoltà Per_1 di coordinazione motoria e disturbo del linguaggio, riconosciuta quale portatrice di handicap ex lege 104/1992; pertanto, non versa nella condizione di portatrice di handicap grave, per la quale si applicano per intero le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Trovano, dunque, applicazione le disposizioni riguardanti i soggetti maggiorenni.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è dovuto dai genitori, nel solo caso in cui egli non sia autosufficiente economicamente senza propria colpa, affinché completi il proprio iter formativo e acquisisca la capacità lavorativa necessaria per renderlo indipendente (cfr. da ult. cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24731)1.
La verifica del requisito della non raggiunta autosufficienza economica trova bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio maggiorenne, il quale non
8 può, per propria colpa, rimanere inattivo, in modo da escludere che tale obbligo possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
La valutazione deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto, secondo criteri di proporzione che abbiano a riferimento l'età del figlio e le specifiche attività intraprese al fine di raggiungere l'autosufficienza economica, risultando la prova più rigorosa quanto più questi si allontana dal momento in cui ha raggiunto la maggiore età.
Nel caso in esame è pacifico che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza Per_1 economica, mentre in discussione tra le parti è la circostanza se tale condizione sia attribuibile alla colpa dalla figlia.
Nel corso del giudizio (v. doc. 56 e 58 del fascicolo di parte) ha dato piena prova Pt_1 dell'attuale incapacità della figlia di non rendersi autosufficiente, tenuto conto della particolare condizione psicofisica in cui versa, e ciò nonostante abbia proficuamente Per_1 terminato il percorso scolastico con diploma di scuola secondaria e svolto un percorso professionalizzante.
L'inserimento nelle liste di collocamento per persone portatrici di disabilità certamente è un ausilio per la sua futura introduzione lavorativa e dà prova dell'assenza di inerzia della ragazza nella ricerca di una occupazione capace di renderla economicamente autosufficiente.
Oggi, tuttavia, non pare possibile valutare con precisione la data in cui ciò avverrà a causa delle consuete variabili che normalmente incidono sul reperimento di un posto di lavoro, e ciò anche tenendo conto delle preferenzialità di cui essa gode nel regime ordinario delle assunzioni.
Ne consegue, a parere della corte, che non può trovare conferma il termine inserito nella sentenza di primo grado (12 mesi decorrenti da maggio 2024), dovendosi piuttosto ritenere. che il contributo paterno in favore della figlia dovrà essere erogato fintanto che ella non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
Il contributo potrà venire meno solo in caso del protrarsi della condizione di disoccupazione riconducibile ad una colpevole inerzia della figlia beneficiaria del contributo paterno, mediante apposito procedimento giurisdizionale.
Con riferimento alla misura del mantenimento attribuito a (oggetto dell'appello Per_1 incidentale condizionato e subordinato) si conferma la quantificazione operata dal primo giudice – anche quanto alle spese straordinarie - quantificazione che ha individuato le capacità contributive di ciascun i genitore con riferimento ai redditi netti medi mensili dell'appellante (pari ad € 1.600/1.700,00) e la capacità reddituale dell'appellato (somma valutata in € 2.900,00 mensili).
Infine, ai fini che qui interessano, bisogna tener conto della particolare situazione in cui versa la famiglia separata;
risulta infatti essere assistita esclusivamente dalla madre, Per_1
9 mentre il padre risulta essere residente a [...], senza intrattenere da tempo alcun rapporto diretto con la figlia.
Sequestro
È condivisibile quanto già detto dal primo giudicante in ordine ai profili di pericolo per il corretto adempimento degli obblighi contributivi dell'appellato.
In particolare, visto il pregresso inadempimento di agli obblighi contributivi si _1 ritiene sussistente il pericolo di nuovi inadempimenti.
Egli riferisce di non essere titolare di beni mobili o immobili, fatta eccezione della quota della ex casa coniugale (in comproprietà con la di lui madre) ed è percettore del solo trattamento pensionistico, oltre a vivere da molto tempo fuori dal territorio dello Stato
(Repubblica Domenicana).
Non è dunque possibile rinvenire alcuna garanzia personale o reale in relazione all'adempimento dell'obbligo contributivo imposto.
Devono pertanto ritenersi ancora sussistenti i presupposti per il sequestro che in ragione di quanto sin qui detto, deve permanere a presidio delle ragioni creditorie dell'appellante per un tempo non inferiore ad anni tre decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza e puntualmente fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00, con ciò intendendosi assorbito il precedente provvedimento di sequestro, pure oggetto dell'odierno gravame.
Spese di lite
All'accoglimento dei motivi di appello consegue la riforma delle spese di lite, con valutazione unitaria del procedimento di primo e secondo grado.
Pertanto, all'esito della complessiva vicenda giudiziaria le spese di lite vanno compensate per un terzo e poste a carico dell'odierno appellato per i restanti due terzi.
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata:
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia _1
, l'assegno mensile di € 410,00, da corrispondersi in via anticipata entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica nei termini di cui in motivazione, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI;
- autorizza il sequestro dei beni immobili intestati a siti in Sesto San _1
NI, via Puricelli Guerra n. 175, sino a concorrenza dell'importo di € 15.000,00;
- Conferma nel resto.
- Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellato al pagamento in favore della controparte dei restanti due terzi delle spese,
10 somma che liquida, quanto al I grado di giudizio nella misura di € 2.538.40 e quanto al presente grado in € 2.644.00, con pagamento a favore di parte appellante da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 Cod. Proc. Civ.
- Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 TUSG a carico di parte appellante incidentale.
Si comunichi,
Milano, 10.12.2024
Il presidente
Fabio Laurenzi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente e la prova delle condizioni che fondano tale diritto verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica
o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2885/2024 promossa in grado d'appello in data 16.10.2024 da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv.to Angelo De Nina (C.F.: ), del Foro di Monza, con studio C.F._2 in Sesto San NI (MI), Viale Gramsci n. 135, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE nei confronti di:
C.F.: ), nato a [...] il [...], iscritto al _1 C.F._3
Registro A.I.R.E., con residenza estera in Repubblica Dominicana, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto D'Achille (C.F.: del Foro di Monza ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Monza, Via Campini 1 n.2, nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Atti trasmessi al P.G. che, in presenza di soli soggetti maggiorenni, ha dichiarato di non avere interesse ad intervenire in causa.
OGGETTO: ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n. 4307/2022 R.G. depositata e pubblicata in data 29.05.2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“… Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza gravata, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO confermare la declaratoria di cessazione del matrimonio celebrato in data 01.05.1984, con rito civile, nel Comune di Sesto San NI e così registrato, Anno 1984 - Parte II - Serie A - Numero 58; confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sesto San NI, Via Puricelli Guerra n°
175, a favore della ricorrente, affinché ivi possa viverci insieme alla figlia e sino al Per_1 raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultima; porre a carico di quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno
_1 mensile di € 410,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese e per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1 porre a carico di il 50% delle spese extra ordinarie previste ed elencate dalle “Linee
_1 guida condivise concernenti le spese per i figli”; confermare, a carico di il sequestro disposto ex Art. 8 Legge Divorzio dell'immobile
_1 ex casa coniugale sita in Sesto San NI, Via Puricelli Guerra n° 175, individuando il limite nella misura ritenuta di giustizia, ovvero nella quota di comproprietà ad intestazione
_1
[...] ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San NI (MI) perché provveda alle annotazioni
e alle ulteriori incombenze di legge;
con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, ivi compreso il rimborso forfetario del 15%, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ex Artt. 91 e 93 Cod. Proc. Civ..
IN VIA ISTRUTTORIA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ove ritenuto necessario, ammettere le prove come articolate in sede di Memorie ex Art. 183, comma 6, nn° 2 e 3, Cod. Proc. Civ., negando ingresso, al contempo, a tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati in sede di Memoria terzo termine.
Per dovere di toga, alla luce delle avverse evanescenti dichiarazioni reddituali e patrimoniali, nonché dell'inottemperanza, di parte resistente, agli Ordini di Esibizione ex Art. 210 Cod. Proc. Civ. emessi con Decreto del Tribunale di Monza in data 03.11.2023, la scrivente difesa ritrascrive, nel prosieguo, le istanze istruttorie già formulate:
Ordinare a ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ., la produzione in Giudizio degli _1 estratti di conto corrente bancario e/o postale, di titoli azionari e/o obbligazionari e di depositi detenuti
2 presso gli Enti/Istituti di credito, in Italia e all'estero, dei documenti relativi alle movimentazioni delle carte di credito e di debito dal 2018 in poi.
Richiedere, ex Art. 213 Cod. Proc. Civ., l'acquisizione di informazioni sulla persona di _1 all'Anagrafe dei Conti Correnti presso il Ministero del Tesoro, con riguardo ai conti correnti
[...] ove lo stesso opera come titolare o come delegato.
Disporre, ai sensi dell'Art. 337 ter, 6° co., Cod. Civ., l'esecuzione di tutte le necessarie e opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria per l'accertamento del reddito di e di _1
Parte_2
Disporre, ai sensi dell'Art. 337 ter, 6° co., Cod. Civ., nei confronti di l'esecuzione _1 di tutte le necessarie e opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria per l'accertamento di titoli obbligazionari, conti deposito, di polizze assicurative, di carte di credito o di debito, et al..
Ordinare a ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ., la produzione in Giudizio delle _1 condizioni generali e speciali della polizza assicurativa “ - n° di polizza Parte_3
“43749946” – nonché la dichiarazione dell'assicuratore relativa al pagamento, diretto o in via di rimborso, di somme relative ai rischi ivi garantiti.
Ordinare a ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ., l'esibizione di idonea _1 documentazione reddituale della IG.ra , anche attraverso la produzione integrale di Persona_2 tutti i cedolini paga dal gennaio 2021 da parte di “Laboratorios Dr. Collado”.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali istanze e/o domande nuove…”.
Per parte appellata:
“…In via principale:
Rigettarsi l'appello ex adverso formulato per tutti i mortivi dedotti inatto.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via incidentale:
Accogliere l'appello formulato in via incidentale e, per l'effetto, revocarsi l'assegno di mantenimento statuito per (dalla data di introduzione del giudizio di primo grado) o in subordine disporre Per_1 la riduzione della stessa a cifra non superiore ad €. 100,00 mensili. Con spese straordinarie a carico esclusivamente della madre ovvero a carico della stessa per il 80% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, nel caso, accertarsi a mezzo di CTU lo status di pregiudizio fisico del sig e la _1 incidenza delle patologie riscontrate sulla propria capacità lavorativa. Chiede ammettersi prova per testi con rogatoria internazionale, sulle seguenti circostanze: 1) vero che il sig uò spostarsi _1 solo con l'ausilio di stampelle e tutori e viene sempre accompagnato;
2) vero dal novembre 22 la sig.ra
madre del viene assistita per tutto il giorno dalla sig.ra Pt_2 _1 Persona_3
3) Vero che prima dell'intervento chirurgico subito dal sig la madre dello stesso
[...] _1
3 veniva assistita dal figlio con i testi già indicati nelle memorie istruttorie di I grado.
FATTO
1) e contraevano matrimonio in data 01.05.1984, Parte_1 _1 dalla loro unione sono nati il 12.2.1989 e il 5.11.2002, la quale presenta un Per_4 Per_1 ritardo mentale di grado lieve, con difficoltà di coordinazione motoria e disturbo del linguaggio, riconosciuta quale portatrice di handicap ex lege 104/1992.
2) I coniugi si sono separati in data 18.01.2018 alle seguenti condizioni: separazione personale con addebito a carico di , affido esclusivo della figlia minore _1
alla madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a carico del Per_1 padre per il mantenimento della figlia di euro 350,00 euro oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegnazione alla moglie della casa familiare e conferma del sequestro ex art. 156, comma IV, c.c. sui beni immobili di siti in Sesto San NI, via _1
Puricelli n. 175, sino alla concorrenza di euro 45.000,00.
3) Con ricorso depositato il 23.05.2022 domandava la cessazione degli effetti _1 civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale a la Parte_1 revoca del disposto sequestro, la revoca del contributo a mantenimento di posto a Per_1 suo carico, ovvero in subordine la riduzione ad euro 100,00 mensili oltre il 100% delle spese straordinarie a carico della madre, ovvero in subordine all'80 % a carico della madre.
4) Nel procedimento di primo grado si costituiva , concludendo Parte_1 per l'assegnazione della casa coniugale a sé, un contributo a carico di per il _1 mantenimento di nella misura di euro 410,00 mensili oltre il 50 % delle spese Per_1 straordinarie, con conferma del disposto sequestro.
5) Con sentenza depositata e pubblicata in data 29.05.2024, qui impugnata, il Tribunale di Monza pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così prevedendo: “… “I. assegna a la casa coniugale;
II. Pone a carico di l'importo di Pt_1 _1 euro 410 con decorrenza maggio 2024, da versarsi a entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Pt_1 mensilità all'anno e sino a maggio 2025 compreso, a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti
e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da
Maggio 2025 e con riferimento al mese di Maggio 2024. Pone inoltre a carico di sino a _1 maggio 2025 compreso, il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la
4 scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari
o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche
o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto
a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); III. autorizza il sequestro dei beni immobili intestati a siti in Sesto _1
San NI Via Puricelli Guerra n. 175 sino a concorrenza dell'importo di euro 5.000; IV. condanna a rifondere a un terzo delle spese di lite, che in detta misura liquida in _1 Pt_1 euro 1.692,33 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per i restanti due terzi…”.
6) In data 16.10.2024 ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1 impugnata con riferimento: i) al contributo di mantenimento posto a carico di Parte_4
, erroneamente non previsto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
Per_1
5 ii) al sequestro dei beni immobili di ritenuto nell'importo esiguo e non idoneo a _1 coartare l'adempimento dell'obbligazione; iii) al capo relativo alle spese di lite.
• Con riferimento al mantenimento di , parte appellante, mette in evidenza le Per_1 difficoltà che incontra , in ragione del proprio deficit, nella ricerca di un lavoro;
Per_1 pertanto, non sarebbe possibile individuare un termine temporale per la cessazione del contributo per il suo mantenimento, evento da ritenersi incompatibile con la particolare situazione di obiettiva difficoltà ad emanciparsi economicamente.
Viene evidenziato che, in particolare, benché abbia completato la Scuola Secondaria Per_1 di secondo grado, con indirizzo sociosanitario, e frequentato un corso qualificato, allo stato non sarebbe riuscita ad entrare nel mondo lavorativo, attese le difficoltà di collocamento riscontrate, sebbene inserita nelle liste delle categorie protette, a causa dell'assenza di chiamate e/o di selezione e nonostante le numerose candidature aventi ad oggetto sia la mansione di “Assistenza all'Infanzia” (come consigliatele negli anni dai professionisti che l'hanno avuto in carico), sia mansioni diverse.
Altresì, rileva, quanto alla valutazione prospettica di cessazione del contributo al mantenimento la mancanza di opportune valutazioni statistiche circa le percentuali di inserimento nel mondo lavorativo di persone nella stessa situazione di , alla luce Per_1 delle particolari procedure di inserimento nel mondo lavorativo e del suo collocamento in liste includenti anche persone con deficit meno gravi, lavorativamente più competitive di
. Per_1
Infine, richiama gli arresti giurisprudenziali, dai cui si sarebbe discostato il primo giudicante, in tema di obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ritenendo onere del genitore obbligato la prova del venir meno dei presupposti fondati il contributo, nel caso in esame non fornita e, in ogni caso, non ravvisabili.
• Quanto al motivo inerente al sequestro dei beni immobili di isposto ex art. _1
8 L. 898/1970 (ratione temporis applicabile), viene posto in rilievo che sin dall'ottobre 2022 non contribuirebbe al mantenimento di , ordinario e straordinario, _1 Per_1 nonostante le accertate disponibilità economiche sue e del relativo nucleo familiare, potendo godere di redditi – come accertati nella sentenza gravata – per almeno 2.900,00 euro (somma di ritenersi ampiamente adeguata al sostentamento del nucleo per il basso costo della vita in Repubblica Dominicana).
Riferisce, pertanto, di provvedere solo con le proprie risorse al mantenimento di , Per_1 costringendola a mettere in vendita l'immobile sito in Sesto San NI, via Puricelli
Guerra n.187 (all. C – doc. 46 fascicolo di parte).
Inoltre, viene dedotta l'iniquità e inadeguatezza a coartare l'adempimento di ella _1 misura concessa nel limite di 5.000,00 euro, in particolare tenuto conto che: a) sarebbe l'unica
6 misura possibile non producendo sul territorio italiano;
b) tale misura Parte_5 conserva efficacia sino ad una revoca o modifica e on potrà disporne fintanto che _1 non avrà adempito a quanto già obbligato;
c) che le ragioni da soddisfare e conservare erano già pari a circa 10.000,00 euro al momento della data della sentenza, stante il perdurare dell'inadempimento.
• Quanto al capo relativo alle spese di lite censura la parte in cui ha compensato per i restanti due terzi le spese di lite, nonostante la prevalente (se non totale) soccombenza di
_1
7) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame, _1 formulando appello in via incidentale quanto alla debenza del contributo al mantenimento di posto a proprio carico, chiedendone la revoca, ovvero in subordine la riduzione. Per_1
• Con riferimento all'appello proposto da evidenzia quanto segue: a) Pt_1 adeguatamente il tribunale ha posto un termine al contributo al mantenimento analizzando la vicenda di nel concreto, valorizzando l'acquisizione professionale da lei acquisita Per_1
e, inoltre, spetterebbe alla richiedente provare gli elementi a sostegno della pretesa contributiva, nel caso in esame non forniti, non potendosi ritenere il solo inserimento nelle liste di collocamento alla stregua di una attiva ricerca lavorativa;
b) il sequestro, disposto sull'unico immobile di proprietà di la ex casa coniugale sita in Sesto San NI, _1 via Puricelli Guerra n. 175), è stato emesso dal tribunale considerato la proiezione futura del contributo al mantenimento in base a quanto disposto (euro 410,00 mensili fino al maggio
2025), rappresentando quindi una misura adeguata alla somma da garantire e sufficientemente, se non eccessivamente, costrittiva per l'adempimento tenuto conto della relativa indisponibilità a disporre dell'immobile e della precaria situazione economica in cui verte l'obbligato; c) la correttezza della ripartizione delle spese di lite in primo grado che ha tenuto in considerazione la soccombenza di quanto alla richiesta “ad oltranza” del Pt_1 contributo al mantenimento di . Per_1
• Quanto all'appello incidentale, censura la parte della sentenza in cui viene previsto il contributo al mantenimento di , seppure temporalmente limitato, ovvero non è Per_1 stata disposta una riduzione ad euro 100,00 mensili e una diversa ripartizione delle spese straordinarie, per le seguenti ragioni: a) omessa considerazione della situazione professionale di che ha due qualifiche professionali che le consentono di reperire Per_1 adeguata mansione lavorativa, tenuto conto anche del suo inserimento nelle categorie protette, oltre che della mancata prova di una proattiva ricerca lavorativa;
b) omessa considerazione dell'assegnazione della ex casa coniugale quale posta economica da considerarsi nella quantificazione del contributo al mantenimento;
c) errata valutazione economica di il quale godrebbe della sola pensione pari a circa 420,00 euro _1 mensili, ponendo di fatto l'onere economico a carico dell'intero nucleo familiare di _1
7 (composto dalla di lui madre, percettrice di una pensione pari a 1.800,00 euro mensili, dalla compagna, percettrice di uno stipendio pari a 600,00 mensili e dalla figlia della compagna, oltre che dalla figlia di anni 4 della coppia); altresì tenuto conto che dovrebbe far fronte al mantenimento della figlia avuta con la compagna e della di lei figlia.
8) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., contesta Pt_1 quando ex adverso dedotto da e insiste per le proprie domande evidenziando le _1 difficoltà di ricerca lavorativa della figlia (come allegate nei documenti da 57 a 59 di parte)
e la mancata prova da parte di del raggiungimento dell'indipendenza economica _1 di;
evidenzia di non poter depositare le dichiarazioni reddituali Per_1 _1 aggiornate in quanto soggetto esente dell'obbligo dichiarativo, precisando la mancata allegazione delle dichiarazioni da parte e insta per una CTU avente ad oggetto la Pt_1 propria condizione di salute, ostativa ad un impiego lavorativo.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il contributo al mantenimento della figlia Per_1
Parte appellante richiede che venga eliminato il riferimento temporale del maggio 2025, quale scadenza per l'obbligo a carico di i corrispondere il mantenimento in favore _1 di , poiché ella si troverebbe ancora in una situazione di non autosufficienza Per_1 economica;
mentre, con appello incidentale, chiede la revoca di detto contributo _1 in quanto la figlia si troverebbe in una situazione di non autosufficienza per sua colpa.
, nata il [...], presenta un ritardo mentale di grado lieve, con difficoltà Per_1 di coordinazione motoria e disturbo del linguaggio, riconosciuta quale portatrice di handicap ex lege 104/1992; pertanto, non versa nella condizione di portatrice di handicap grave, per la quale si applicano per intero le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Trovano, dunque, applicazione le disposizioni riguardanti i soggetti maggiorenni.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è dovuto dai genitori, nel solo caso in cui egli non sia autosufficiente economicamente senza propria colpa, affinché completi il proprio iter formativo e acquisisca la capacità lavorativa necessaria per renderlo indipendente (cfr. da ult. cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24731)1.
La verifica del requisito della non raggiunta autosufficienza economica trova bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio maggiorenne, il quale non
8 può, per propria colpa, rimanere inattivo, in modo da escludere che tale obbligo possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
La valutazione deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto, secondo criteri di proporzione che abbiano a riferimento l'età del figlio e le specifiche attività intraprese al fine di raggiungere l'autosufficienza economica, risultando la prova più rigorosa quanto più questi si allontana dal momento in cui ha raggiunto la maggiore età.
Nel caso in esame è pacifico che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza Per_1 economica, mentre in discussione tra le parti è la circostanza se tale condizione sia attribuibile alla colpa dalla figlia.
Nel corso del giudizio (v. doc. 56 e 58 del fascicolo di parte) ha dato piena prova Pt_1 dell'attuale incapacità della figlia di non rendersi autosufficiente, tenuto conto della particolare condizione psicofisica in cui versa, e ciò nonostante abbia proficuamente Per_1 terminato il percorso scolastico con diploma di scuola secondaria e svolto un percorso professionalizzante.
L'inserimento nelle liste di collocamento per persone portatrici di disabilità certamente è un ausilio per la sua futura introduzione lavorativa e dà prova dell'assenza di inerzia della ragazza nella ricerca di una occupazione capace di renderla economicamente autosufficiente.
Oggi, tuttavia, non pare possibile valutare con precisione la data in cui ciò avverrà a causa delle consuete variabili che normalmente incidono sul reperimento di un posto di lavoro, e ciò anche tenendo conto delle preferenzialità di cui essa gode nel regime ordinario delle assunzioni.
Ne consegue, a parere della corte, che non può trovare conferma il termine inserito nella sentenza di primo grado (12 mesi decorrenti da maggio 2024), dovendosi piuttosto ritenere. che il contributo paterno in favore della figlia dovrà essere erogato fintanto che ella non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
Il contributo potrà venire meno solo in caso del protrarsi della condizione di disoccupazione riconducibile ad una colpevole inerzia della figlia beneficiaria del contributo paterno, mediante apposito procedimento giurisdizionale.
Con riferimento alla misura del mantenimento attribuito a (oggetto dell'appello Per_1 incidentale condizionato e subordinato) si conferma la quantificazione operata dal primo giudice – anche quanto alle spese straordinarie - quantificazione che ha individuato le capacità contributive di ciascun i genitore con riferimento ai redditi netti medi mensili dell'appellante (pari ad € 1.600/1.700,00) e la capacità reddituale dell'appellato (somma valutata in € 2.900,00 mensili).
Infine, ai fini che qui interessano, bisogna tener conto della particolare situazione in cui versa la famiglia separata;
risulta infatti essere assistita esclusivamente dalla madre, Per_1
9 mentre il padre risulta essere residente a [...], senza intrattenere da tempo alcun rapporto diretto con la figlia.
Sequestro
È condivisibile quanto già detto dal primo giudicante in ordine ai profili di pericolo per il corretto adempimento degli obblighi contributivi dell'appellato.
In particolare, visto il pregresso inadempimento di agli obblighi contributivi si _1 ritiene sussistente il pericolo di nuovi inadempimenti.
Egli riferisce di non essere titolare di beni mobili o immobili, fatta eccezione della quota della ex casa coniugale (in comproprietà con la di lui madre) ed è percettore del solo trattamento pensionistico, oltre a vivere da molto tempo fuori dal territorio dello Stato
(Repubblica Domenicana).
Non è dunque possibile rinvenire alcuna garanzia personale o reale in relazione all'adempimento dell'obbligo contributivo imposto.
Devono pertanto ritenersi ancora sussistenti i presupposti per il sequestro che in ragione di quanto sin qui detto, deve permanere a presidio delle ragioni creditorie dell'appellante per un tempo non inferiore ad anni tre decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza e puntualmente fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00, con ciò intendendosi assorbito il precedente provvedimento di sequestro, pure oggetto dell'odierno gravame.
Spese di lite
All'accoglimento dei motivi di appello consegue la riforma delle spese di lite, con valutazione unitaria del procedimento di primo e secondo grado.
Pertanto, all'esito della complessiva vicenda giudiziaria le spese di lite vanno compensate per un terzo e poste a carico dell'odierno appellato per i restanti due terzi.
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata:
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia _1
, l'assegno mensile di € 410,00, da corrispondersi in via anticipata entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica nei termini di cui in motivazione, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI;
- autorizza il sequestro dei beni immobili intestati a siti in Sesto San _1
NI, via Puricelli Guerra n. 175, sino a concorrenza dell'importo di € 15.000,00;
- Conferma nel resto.
- Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellato al pagamento in favore della controparte dei restanti due terzi delle spese,
10 somma che liquida, quanto al I grado di giudizio nella misura di € 2.538.40 e quanto al presente grado in € 2.644.00, con pagamento a favore di parte appellante da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 Cod. Proc. Civ.
- Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 TUSG a carico di parte appellante incidentale.
Si comunichi,
Milano, 10.12.2024
Il presidente
Fabio Laurenzi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente e la prova delle condizioni che fondano tale diritto verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica
o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa.