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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
9662/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSEPPE COIRO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio del difensore sito in presso Piacenza, Via Torta n. 8
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELLA PICCOLO (C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore
( , con studio in Firenze, Via Senese n. 31 Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 2448/2024 del 19/08/2024.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale adito, per i suesposti motivi, - revocare il decreto ingiuntivo nr. 2448/2024 del 19/08/2024 RCG 9325/2024 per l'effetto dichiarare che il credito portato dalla fattura nr. 346/2022 ammonta ad € 10.525,00 disponendo le conseguenti restituzioni;
- condannare parte opposta al pagamento e compensi di lite”. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, contrariis reiectis: - rigettare ogni e qualunque domanda e richiesta formulata dall'opponente e quindi respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2448/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.08.2024; - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2448/2024 emesso dal Tribunale di Firenze o comunque condannare
l'opponente a pagare e corrispondere la somma di € 40.525,00 o quella eventuale diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
231/2002 dal dovuto (31.10.2022) sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge sia del presente giudizio di opposizione, sia della fase monitoria, sia della fase cautelare ex art. 649 cpc;
- in ogni caso, condannare per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2448/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19/08/2024, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 40.525,00 per opere di progettazione di un cluster
(sistema di connessione di computer tramite rete telematica) ,oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, a sostegno dell'opposizione proposta, a dedotto: Parte_1
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti c.p.c., non potendosi considerare idonea a integrare prova scritta del credito vantato la sola fattura n. 346/2022, prodotta dalla società opposta nel procedimento monitorio, non emessa e trasmessa in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio, come previsto dal D. lgs. n. 127/2015 in materia di razionalizzazione del procedimento di fatturazione e registrazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che, in ogni caso, il documento n. 346/2022 prodotto dall'opposta – anche qualora qualificabile come fattura – non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale alla base della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, né tantomeno la rispondenza della prestazione di pagamento ivi riportata rispetto a quella effettivamente pattuita, atteso che, come confermato dalla parte opposta, la somma dovuta di € 78.525,00 indicata in detto documento era stata ridotta nell'importo di € 70.525,00 in base a quanto concordato con la scrittura privata del 06.10.2022; - di aver corrisposto all'opposta la quasi totalità dell'ammontare ingiunto, mediante il versamento della somma di € 30.000,00 con bonifico bancario del 25.07.2022 disposto dal proprio conto corrente Unicredit n. 1101222060375438, e dell'ulteriore importo di € 30.000,00 con bonifico del
04.11.2022 disposto dal proprio conto corrente Banco BPM;
- la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto pagamento di gran parte dell'importo ingiunto e il pericolo di mancata restituzione di quanto versato in caso di esecuzione del decreto e sua successiva revoca.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto, in Controparte_1 via principale, il rigetto dell'opposizione ex adverso promossa in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 40.525,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto (31.10.2022) sino al saldo.
Segnatamente, l'opposta, a sostegno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione, ha dedotto:
- che, alla data del 7 luglio 2022, l'esposizione debitoria della società opponente ammontava complessivamente a € 100.525,00, di cui € 22.000,00 quale importo ancora dovuto a saldo della fattura n. 135 del 31 marzo 2022 con scadenza al 31 luglio 2022, e € 78.525,00 quale importo dovuto in relazione alla fattura n. 346 del 30 giugno 2022 con scadenze al 31 luglio 2022 e al 31 agosto 2022;
- che, detta quantificazione del debito maturato dall'opponente alla data del 7 luglio 2022 risulta altresì confermata anche dal contenuto della e-mail del 7 luglio 2022 inviata dall'Avv. Giuseppe
Coiro, odierno difensore dell'opponente, al Dott. commercialista di Controparte_2 CP_1 nella quale il primo ha affermato che “L'esposizione di risulta essere di € 100.525,00 e Parte_1 posso fin d'ora comunicare che tale somma verrà saldata prima dell'atto di vendita delle quote e quindi entro luglio”;
- che la società opponente ha provveduto a pagare, con bonifico del 25 luglio 2022, soltanto il minor importo di € 30.000,00, che veniva concordemente imputato, quanto ad € 22.000,00 a saldo ed estinzione del debito derivante dalla fattura n. 135 del 31 marzo 2022 e quanto all'importo di €
8.000,00 in acconto rispetto a quello di cui alla fattura n. 346 del 30 giugno 2022; - che, successivamente, con scrittura privata del 06.10.2022, l'opponente ha riconosciuto il proprio debito in riferimento alla somma residua portata dalla fattura n. 346 del 30.06.2022 pari ad euro
70.525,00, per i lavori di progettazione FTTH e aggiornamenti espressamente dichiarati come
“eseguiti a regola d'arte con espressa accettazione senza riserva alcuna da parte delle società committenti e di […] Sinergica”, impegnandosi ad effettuarne il saldo entro e non oltre il
31.10.2022;
- che, con la scrittura privata in questione, le parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, hanno inteso, non raggiungere un accordo transattivo sulla riduzione delle somme ancora dovute, quanto piuttosto regolamentare e definire i termini per l'esecuzione del pagamento del residuo importo portato dalla fattura n. 346/2022, rimasta insoluta alla data del 06.10.2022;
- che la fattura n. 346/2022 e la scrittura privata con cui l'opponente ha riconosciuto il proprio debito oggetto della pretesa azionata in sede monitoria, costituiscono valida e idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
- la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere quest'ultima incardinato il giudizio di opposizione e proposto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in modo temerario e in mala fede, al fine di tentare di sottrarsi al pagamento di quanto incontestabilmente dovuto.
Con ordinanza del 11.09.2024 depositata nel subprocedimento aperto su istanza di sospensione ex art. 649 cpc dell'opponente, il giudice assegnatario ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. (n. 1 e 2 per l'opponente e n. 1, 2 e
3 per l'opposta), con nota scritta del 18.03.2025, l'opponente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., offrendo il rimborso delle spese di lite.
All'udienza del 19.03.2025, nessuno è comparso per l'opponente e il Legale dell'opposta ha eccepito l'irritualità e illegittimità della rinuncia agli atti del giudizio contenuta nella note scritta non autorizzata dell'opponente e non ribadita personalmente da quest'ultima in udienza, nè accompagnata dalla produzione di procura speciale al Difensore della rinunciante, dichiarandone in ogni caso l'inaccettabilità non sussistendo alcun accordo tra le parti volto a dirimere la presente controversia e non essendo stato ancora eseguito l'integrale pagamento dell'importo portato dal Decreto Ingiuntivo opposto e provvisoriamente esecutivo. Il giudice, pertanto, letto l'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., ha invitato l'opposta a procedere alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa, al cui esito ha riservato il deposito della sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla rinuncia agli atti del giudizio.
In via preliminare, è necessario rilevare che non può considerarsi regolare ed efficace la rinuncia agli atti del presente giudizio dichiarata dalla società opponente con le note scritte depositate in data 18.03.2025, atteso che detta volontà, oltre a provenire dal Legale privo di procura speciale in tal senso e a non essere risultata confermata dalla società in udienza Parte_1
mediante la comparizione del proprio legale rappresentante, non è stata accettata dalla società opposta, la quale ha rilevato, all'udienza del 19.03.2025, il mancato raggiungimento di qualsivoglia accordo tra le parti in merito alla definizione della presente controversia, con la conseguenza che difettano i presupposti per la declaratoria dell'estinzione ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
2. Nel merito, sulla pretesa creditoria dell'opposta.
Occorre, innanzitutto, richiamare i principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. sez. un. n.
13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso di specie, le allegazioni e la documentazione depositata dall'opposta, l'infondatezza delle eccezioni, rispettivamente, di mancanza dei presupposti per l'emissione del D.I. e di scorretta imputazione dei pagamenti eseguiti, e la non specifica contestazione dell'opponente con riguardo all'esistenza del titolo negoziale, hanno concorso a dimostrare i fatti costitutivi della domanda azionata in monitorio e nella presente sede.
Nel dettaglio, la domanda di pagamento dell'opposta si basa sulla scrittura privata del 06.10.2022, nella quale si rinviene una dichiarazione dell'opponente sicuramente qualificabile, per contenuto sostanziale e tenore letterale, quale ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (doc. n. 4 dell'opposta).
Invero, mediante la sottoscrizione della scrittura privata in questione, l'opponente si è riconosciuta debitrice nei confronti dell'opposta per la somma di 70.525,00 euro di cui alla fattura n. 346 del
30.06.2022, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti a suo favore, come indicati nelle premesse
(si veda il punto n. 7 delle premesse secondo cui “ è una società operante, fra l'altro, Parte_2 nel settore della telefonia che nel corso dell'anno 2022 ha eseguito per conto di Smartfiber e
lavori di progettazione FTTH e aggiornamenti presso alcuni dei loro clienti e che tali Parte_1 lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con espressa accettazione senza riserva alcuna da parte delle società committenti e di Smartfiber e ”), impegnandosi al pagamento a saldo del Parte_1
dovuto entro il 31.10.2022.
Non avendo l'opponente provveduto né a disconoscere la conformità della copia della scrittura privata depositata, né tantomeno a contestare specificamente l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di riconoscimento del debito del 06.10.2022, nella prima difesa utile successiva alla relativa produzione nel procedimento monitorio, ossia nel contesto dell'atto di citazione in opposizione, deve ritenersi non più revocabile in dubbio la conformità del documento prodotto in copia rispetto all'originale, con le relative conseguenze in ordine alla prova dei fatti costitutivi della domanda creditoria azionata in sede monitoria, trovando applicazione il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, co. 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” (ex multis Cass. n. 5755/2023).
Tali rilievi implicano l'applicazione, al caso concreto, del peculiare meccanismo di esenzione probatoria che opera a favore del soggetto destinatario di un atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., norma che, più precisamente, comporta un'inversione della ripartizione degli oneri probatori rispetto ai principi normalmente invalsi nei procedimenti a cognizione ordinaria, con attribuzione, alla parte da cui proviene la dichiarazione, dell'onere di dimostrare la sussistenza di elementi modificativi o estintivi del rapporto fondamentale – nella specie costituito da un contratto qualificabile come appalto in quanto attenente all'esecuzione di lavori – o comunque in grado di incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. In particolare, è assodato che la ricognizione di debito, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ed avendo effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determina ai sensi dell'art. 1988 c.c. “un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. n. 6353/2022; Cass. n. 20689/2016).
Con riguardo a quest'ultimo profilo, attinente alla prova di fatti idonei ad incidere sull'obbligazione oggetto di riconoscimento, occorre rilevare che, nel caso di specie, risulta pacifico in quanto confermato dalla stessa società opposta, l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 30.000,00 a parziale saldo della fattura n. 346 del 30.06.2022 con bonifico del
04.11.2022 (doc. n. 2 dell'opponente), mentre rimane discussa tra le parti l'effettiva imputazione di pagamento dell'ulteriore importo di € 30.000,00 – anch'esso pacificamente versato dall'opponente con un bonifico precedente disposto il 25.07.2022 (doc. n. 1 dell'opponente) – e conseguentemente l'ammontare dell'importo della fattura in questione concretamente rimasto insoluto.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito, al fine di contrastare la pretesa avversaria, di aver già provveduto, con due distinti bonifici di pari importo eseguiti nel luglio e nel novembre del 2022, al pagamento della somma complessiva di € 60.000,00, ossia di una parte considerevole del credito portato dalla fattura n. 346 del 30.06.2022, il cui importo originariamente dovuto è stato successivamente ridotto a € 70.525,00 sulla base di un accordo transattivo raggiunto tra le parti, asseritamente confluito nella scrittura privata del 06.10.2022.
L'opposta ha, invece, precisato che l'ulteriore pagamento di € 30.000,00 dedotto a fondamento dell'opposizione eseguito con bonifico del 25.07.2025 era stato concordemente imputato solo in parte all'estinzione del debito portato dalla fattura n. 346/2022 azionata in sede monitoria, ossia limitatamente all'importo di € 8.000,00, mentre per la restante somma di € 22.000,00 era stato imputato a saldo della diversa fattura n. 135/2022 pari a € 86.490,00.
L'opponente ha, quindi, sostenuto di aver integralmente saldato la fattura n. 135 del 31 marzo 2022 con tre distinti bonifici, pari rispettivamente a € 20.000,00 in data 06.04.2022 con causale “acconto fatture” (doc. n. 6), a € 36.490,00 con causale “saldo fattura 135-2022” in data 13.06.2022 (doc. n.
7) e a € 30.000,00 con causale “saldo fattura 135-2022” in data 30.06.2022 (doc. n. 8).
Ebbene, le prospettazioni dell'opponente non sono condivisibili, atteso che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle deduzioni delle parti si evince che:
- nella scrittura privata sub doc. n. 4 dell'opposta, per quanto rileva in questa sede, non risulta confluito alcun accordo transattivo intercorso tra le odierne parti del giudizio ai fini della riduzione dell'importo ancora dovuto, rinvenendosi, invece, la dichiarazione – avente inequivocabile valore ricognitivo ai sensi dell'art. 1988 c.c. – con cui l'opponente ha dato atto di essere debitrice nei confronti dell'opposta della somma di 70.525,00 euro di cui alla fattura n. 346/2022 alla data del
06.10.2022;
- a seguito della stipula della scrittura in questione, la società opponente si è limitata a versare il minor importo di 30.000,00 a saldo parziale della fattura n. 346/2022 (doc. n. 2 dell'opponente), la quale restava, quindi, insoluta per la restante somma di 40.525,00, portata dal D.I. oggetto della presente opposizione;
- il pagamento dell'ulteriore somma di 30.000,00 euro eseguito con un precedente bonifico del
25.07.2022 non può essere imputato, come suggerito dall'opponente, all'estinzione del debito portato dalla fattura azionata in sede monitoria, non essendo a tal fine sufficiente la dicitura della causale del bonifico a fronte del riconoscimento del debito di cui alla fattura n. 346/2022 per complessivi 70.525,00 euro alla data del 06.10.2022, avvenuto successivamente al suddetto versamento con dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 06.10.2022;
- stante la mancata contestazione da parte dell'opponente delle precisazioni contenute nella memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. (1), il pagamento di € 20.000,00 effettuato il 6 aprile 2022 con causale generica “acconto fatture” (doc. n. 6 dell'opponente) e parte del pagamento eseguito con bonifico del 13.06.2022, limitatamente all'importo di € 2.000,00 (doc.
n. 7 dell'opponente), devono considerarsi imputati in acconto, non della fattura 135 del 31.03.2022 con scadenza peraltro successiva all'esecuzione di detti bonifici, ma della diversa fattura n. 623 del
31.08.2021 pari a € 61.070,00 (doc. n. 13, 13a e 13b dell'opposta);
- pertanto, il pagamento della somma di € 30.000,00 effettuato con bonifico del 25 luglio 2022 doveva intendersi imputato, quanto ad € 22.000,00 a saldo ed estinzione della fattura n. 135 del 31 marzo 2022, e quanto all'importo di € 8.000,00 in acconto rispetto alla fattura n. 346 del 30 giugno
2022.
Alla luce dei rilievi che precedono, risulta incontrovertibilmente provato il fatto che la società opponente, nel riconoscere espressamente il proprio debito relativo alla specifica fattura azionata in sede monitoria nella somma di 70.525,00 euro alla data del 06.10.2022, e quindi successivamente all'esecuzione del bonifico del 25.07.2022 in precedenza effettuato, ha dimostrato, implicitamente e in modo inequivoco, di aver accettato la diversa imputazione effettuata dalla creditrice opposta, la quale ha considerato il pagamento, effettuato nel mese di luglio del 2022, estintivo di debiti portati da fatture diverse da quella prodotta contestualmente al ricorso per decreto ingiuntivo a fondamento della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di opposizione.
Rigettata per detti motivi l'opposizione, sussistono, pertanto, i presupposti per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulla domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Non può essere accolta, invece, la domanda avanzata dalla società opposta volta ad ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c.
Invero, con riferimento alla fattispecie invocata, dato atto dei principi espressi dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 9912 del 2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (conforme anche Cass. n.
19948/2023), si osserva che, nel caso in esame, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza, che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni, né all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte opponente, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva (cfr. art. 6 D.M. n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alle spese della procedura monitoria, ne è implicito il diritto dell'opposta al rimborso, stante la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, nel cui contesto sono state poste a carico dell'opponente le relative spese procedimentali.
Deve essere, respinta, invece, la richiesta dell'opposta di liquidazione autonoma delle spese relative al subprocedimento aperto a seguito della proposizione da parte dell'opponente dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., atteso che la natura latamente cautelare di detta fase endo-procedimentale non giustifica la liquidazione dei compensi per l'attività di assistenza dell'Avvocato, aggiuntiva e autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui contesto detta subprocedura è stata espletata, con la conseguenza che la relativa remunerazione deve ritenersi già ricompresa nella liquidazione delle spese processuali complessive del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2448/2024 del 19/08/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro € 5.261,00 per compensi di Avvocato,
[...]
spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
3) RIGETTA la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Firenze, 25.3.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano in particolare le allegazioni formulata a pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in cui l'opposta afferma che “In particolare, su detta fattura n. 623/2021, scaduta in data 31.12.2021, alla data del 6 aprile 2022, era ancora dovuto da l'importo di € 22.00,00 a saldo di detta fattura, pertanto, il pagamento di € 20.000,0 di Parte_1 cui al citato bonifico del 6 aprile 2022 è stato imputato ad acconto di detta fattura n. 623/2021 e il saldo della stessa di
€ 2.000,00 a fronte del bonifico bancario effettuato da in data 13 giugno 2022 (doc. prodotto da controparte Parte_1 sub n. 7 e risultante anche dal relativo estratto conto) che veniva imputato quanto a € 2.000,00 a saldo fattura n. 623 del 31.08.2021 e quanto al residuo di € 34.490,00 ad acconto della fattura 135 del 31 marzo 2022 di € 86.490,00 che, quindi, alla data del 30 giugno 2022 residuava per l'importo di € 52.000,00 e poi estinto da con il pagamento Parte_1 dei seguenti importi: - quanto ad € 30.000,00 con il bonifico di pari importo effettuato in data 30 giugno 2022
(pervenuto a il 1° luglio 2022), prodotto sub doc. 8 da controparte;
- quanto al saldo di € 22.000,00 con il CP_1 bonifico di € 30.000,00 effettuato da in data 25 luglio 2022 (prodotto sub doc. 1 da controparte) e poi Parte_1 imputato, appunto, per € 22.000,00 a saldo della fattura n. 135/2022 e per € 8.000,00 in acconto della fattura n. 346 del 30 giugno 2022 dell'importo di € 78.525,00”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
9662/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSEPPE COIRO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio del difensore sito in presso Piacenza, Via Torta n. 8
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELLA PICCOLO (C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore
( , con studio in Firenze, Via Senese n. 31 Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 2448/2024 del 19/08/2024.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale adito, per i suesposti motivi, - revocare il decreto ingiuntivo nr. 2448/2024 del 19/08/2024 RCG 9325/2024 per l'effetto dichiarare che il credito portato dalla fattura nr. 346/2022 ammonta ad € 10.525,00 disponendo le conseguenti restituzioni;
- condannare parte opposta al pagamento e compensi di lite”. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, contrariis reiectis: - rigettare ogni e qualunque domanda e richiesta formulata dall'opponente e quindi respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2448/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.08.2024; - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2448/2024 emesso dal Tribunale di Firenze o comunque condannare
l'opponente a pagare e corrispondere la somma di € 40.525,00 o quella eventuale diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
231/2002 dal dovuto (31.10.2022) sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge sia del presente giudizio di opposizione, sia della fase monitoria, sia della fase cautelare ex art. 649 cpc;
- in ogni caso, condannare per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2448/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19/08/2024, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 40.525,00 per opere di progettazione di un cluster
(sistema di connessione di computer tramite rete telematica) ,oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, a sostegno dell'opposizione proposta, a dedotto: Parte_1
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti c.p.c., non potendosi considerare idonea a integrare prova scritta del credito vantato la sola fattura n. 346/2022, prodotta dalla società opposta nel procedimento monitorio, non emessa e trasmessa in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio, come previsto dal D. lgs. n. 127/2015 in materia di razionalizzazione del procedimento di fatturazione e registrazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che, in ogni caso, il documento n. 346/2022 prodotto dall'opposta – anche qualora qualificabile come fattura – non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale alla base della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, né tantomeno la rispondenza della prestazione di pagamento ivi riportata rispetto a quella effettivamente pattuita, atteso che, come confermato dalla parte opposta, la somma dovuta di € 78.525,00 indicata in detto documento era stata ridotta nell'importo di € 70.525,00 in base a quanto concordato con la scrittura privata del 06.10.2022; - di aver corrisposto all'opposta la quasi totalità dell'ammontare ingiunto, mediante il versamento della somma di € 30.000,00 con bonifico bancario del 25.07.2022 disposto dal proprio conto corrente Unicredit n. 1101222060375438, e dell'ulteriore importo di € 30.000,00 con bonifico del
04.11.2022 disposto dal proprio conto corrente Banco BPM;
- la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto pagamento di gran parte dell'importo ingiunto e il pericolo di mancata restituzione di quanto versato in caso di esecuzione del decreto e sua successiva revoca.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto, in Controparte_1 via principale, il rigetto dell'opposizione ex adverso promossa in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 40.525,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto (31.10.2022) sino al saldo.
Segnatamente, l'opposta, a sostegno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione, ha dedotto:
- che, alla data del 7 luglio 2022, l'esposizione debitoria della società opponente ammontava complessivamente a € 100.525,00, di cui € 22.000,00 quale importo ancora dovuto a saldo della fattura n. 135 del 31 marzo 2022 con scadenza al 31 luglio 2022, e € 78.525,00 quale importo dovuto in relazione alla fattura n. 346 del 30 giugno 2022 con scadenze al 31 luglio 2022 e al 31 agosto 2022;
- che, detta quantificazione del debito maturato dall'opponente alla data del 7 luglio 2022 risulta altresì confermata anche dal contenuto della e-mail del 7 luglio 2022 inviata dall'Avv. Giuseppe
Coiro, odierno difensore dell'opponente, al Dott. commercialista di Controparte_2 CP_1 nella quale il primo ha affermato che “L'esposizione di risulta essere di € 100.525,00 e Parte_1 posso fin d'ora comunicare che tale somma verrà saldata prima dell'atto di vendita delle quote e quindi entro luglio”;
- che la società opponente ha provveduto a pagare, con bonifico del 25 luglio 2022, soltanto il minor importo di € 30.000,00, che veniva concordemente imputato, quanto ad € 22.000,00 a saldo ed estinzione del debito derivante dalla fattura n. 135 del 31 marzo 2022 e quanto all'importo di €
8.000,00 in acconto rispetto a quello di cui alla fattura n. 346 del 30 giugno 2022; - che, successivamente, con scrittura privata del 06.10.2022, l'opponente ha riconosciuto il proprio debito in riferimento alla somma residua portata dalla fattura n. 346 del 30.06.2022 pari ad euro
70.525,00, per i lavori di progettazione FTTH e aggiornamenti espressamente dichiarati come
“eseguiti a regola d'arte con espressa accettazione senza riserva alcuna da parte delle società committenti e di […] Sinergica”, impegnandosi ad effettuarne il saldo entro e non oltre il
31.10.2022;
- che, con la scrittura privata in questione, le parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, hanno inteso, non raggiungere un accordo transattivo sulla riduzione delle somme ancora dovute, quanto piuttosto regolamentare e definire i termini per l'esecuzione del pagamento del residuo importo portato dalla fattura n. 346/2022, rimasta insoluta alla data del 06.10.2022;
- che la fattura n. 346/2022 e la scrittura privata con cui l'opponente ha riconosciuto il proprio debito oggetto della pretesa azionata in sede monitoria, costituiscono valida e idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
- la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere quest'ultima incardinato il giudizio di opposizione e proposto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in modo temerario e in mala fede, al fine di tentare di sottrarsi al pagamento di quanto incontestabilmente dovuto.
Con ordinanza del 11.09.2024 depositata nel subprocedimento aperto su istanza di sospensione ex art. 649 cpc dell'opponente, il giudice assegnatario ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. (n. 1 e 2 per l'opponente e n. 1, 2 e
3 per l'opposta), con nota scritta del 18.03.2025, l'opponente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., offrendo il rimborso delle spese di lite.
All'udienza del 19.03.2025, nessuno è comparso per l'opponente e il Legale dell'opposta ha eccepito l'irritualità e illegittimità della rinuncia agli atti del giudizio contenuta nella note scritta non autorizzata dell'opponente e non ribadita personalmente da quest'ultima in udienza, nè accompagnata dalla produzione di procura speciale al Difensore della rinunciante, dichiarandone in ogni caso l'inaccettabilità non sussistendo alcun accordo tra le parti volto a dirimere la presente controversia e non essendo stato ancora eseguito l'integrale pagamento dell'importo portato dal Decreto Ingiuntivo opposto e provvisoriamente esecutivo. Il giudice, pertanto, letto l'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., ha invitato l'opposta a procedere alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa, al cui esito ha riservato il deposito della sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla rinuncia agli atti del giudizio.
In via preliminare, è necessario rilevare che non può considerarsi regolare ed efficace la rinuncia agli atti del presente giudizio dichiarata dalla società opponente con le note scritte depositate in data 18.03.2025, atteso che detta volontà, oltre a provenire dal Legale privo di procura speciale in tal senso e a non essere risultata confermata dalla società in udienza Parte_1
mediante la comparizione del proprio legale rappresentante, non è stata accettata dalla società opposta, la quale ha rilevato, all'udienza del 19.03.2025, il mancato raggiungimento di qualsivoglia accordo tra le parti in merito alla definizione della presente controversia, con la conseguenza che difettano i presupposti per la declaratoria dell'estinzione ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
2. Nel merito, sulla pretesa creditoria dell'opposta.
Occorre, innanzitutto, richiamare i principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. sez. un. n.
13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso di specie, le allegazioni e la documentazione depositata dall'opposta, l'infondatezza delle eccezioni, rispettivamente, di mancanza dei presupposti per l'emissione del D.I. e di scorretta imputazione dei pagamenti eseguiti, e la non specifica contestazione dell'opponente con riguardo all'esistenza del titolo negoziale, hanno concorso a dimostrare i fatti costitutivi della domanda azionata in monitorio e nella presente sede.
Nel dettaglio, la domanda di pagamento dell'opposta si basa sulla scrittura privata del 06.10.2022, nella quale si rinviene una dichiarazione dell'opponente sicuramente qualificabile, per contenuto sostanziale e tenore letterale, quale ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (doc. n. 4 dell'opposta).
Invero, mediante la sottoscrizione della scrittura privata in questione, l'opponente si è riconosciuta debitrice nei confronti dell'opposta per la somma di 70.525,00 euro di cui alla fattura n. 346 del
30.06.2022, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti a suo favore, come indicati nelle premesse
(si veda il punto n. 7 delle premesse secondo cui “ è una società operante, fra l'altro, Parte_2 nel settore della telefonia che nel corso dell'anno 2022 ha eseguito per conto di Smartfiber e
lavori di progettazione FTTH e aggiornamenti presso alcuni dei loro clienti e che tali Parte_1 lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con espressa accettazione senza riserva alcuna da parte delle società committenti e di Smartfiber e ”), impegnandosi al pagamento a saldo del Parte_1
dovuto entro il 31.10.2022.
Non avendo l'opponente provveduto né a disconoscere la conformità della copia della scrittura privata depositata, né tantomeno a contestare specificamente l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di riconoscimento del debito del 06.10.2022, nella prima difesa utile successiva alla relativa produzione nel procedimento monitorio, ossia nel contesto dell'atto di citazione in opposizione, deve ritenersi non più revocabile in dubbio la conformità del documento prodotto in copia rispetto all'originale, con le relative conseguenze in ordine alla prova dei fatti costitutivi della domanda creditoria azionata in sede monitoria, trovando applicazione il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, co. 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” (ex multis Cass. n. 5755/2023).
Tali rilievi implicano l'applicazione, al caso concreto, del peculiare meccanismo di esenzione probatoria che opera a favore del soggetto destinatario di un atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., norma che, più precisamente, comporta un'inversione della ripartizione degli oneri probatori rispetto ai principi normalmente invalsi nei procedimenti a cognizione ordinaria, con attribuzione, alla parte da cui proviene la dichiarazione, dell'onere di dimostrare la sussistenza di elementi modificativi o estintivi del rapporto fondamentale – nella specie costituito da un contratto qualificabile come appalto in quanto attenente all'esecuzione di lavori – o comunque in grado di incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. In particolare, è assodato che la ricognizione di debito, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ed avendo effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determina ai sensi dell'art. 1988 c.c. “un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. n. 6353/2022; Cass. n. 20689/2016).
Con riguardo a quest'ultimo profilo, attinente alla prova di fatti idonei ad incidere sull'obbligazione oggetto di riconoscimento, occorre rilevare che, nel caso di specie, risulta pacifico in quanto confermato dalla stessa società opposta, l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 30.000,00 a parziale saldo della fattura n. 346 del 30.06.2022 con bonifico del
04.11.2022 (doc. n. 2 dell'opponente), mentre rimane discussa tra le parti l'effettiva imputazione di pagamento dell'ulteriore importo di € 30.000,00 – anch'esso pacificamente versato dall'opponente con un bonifico precedente disposto il 25.07.2022 (doc. n. 1 dell'opponente) – e conseguentemente l'ammontare dell'importo della fattura in questione concretamente rimasto insoluto.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito, al fine di contrastare la pretesa avversaria, di aver già provveduto, con due distinti bonifici di pari importo eseguiti nel luglio e nel novembre del 2022, al pagamento della somma complessiva di € 60.000,00, ossia di una parte considerevole del credito portato dalla fattura n. 346 del 30.06.2022, il cui importo originariamente dovuto è stato successivamente ridotto a € 70.525,00 sulla base di un accordo transattivo raggiunto tra le parti, asseritamente confluito nella scrittura privata del 06.10.2022.
L'opposta ha, invece, precisato che l'ulteriore pagamento di € 30.000,00 dedotto a fondamento dell'opposizione eseguito con bonifico del 25.07.2025 era stato concordemente imputato solo in parte all'estinzione del debito portato dalla fattura n. 346/2022 azionata in sede monitoria, ossia limitatamente all'importo di € 8.000,00, mentre per la restante somma di € 22.000,00 era stato imputato a saldo della diversa fattura n. 135/2022 pari a € 86.490,00.
L'opponente ha, quindi, sostenuto di aver integralmente saldato la fattura n. 135 del 31 marzo 2022 con tre distinti bonifici, pari rispettivamente a € 20.000,00 in data 06.04.2022 con causale “acconto fatture” (doc. n. 6), a € 36.490,00 con causale “saldo fattura 135-2022” in data 13.06.2022 (doc. n.
7) e a € 30.000,00 con causale “saldo fattura 135-2022” in data 30.06.2022 (doc. n. 8).
Ebbene, le prospettazioni dell'opponente non sono condivisibili, atteso che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle deduzioni delle parti si evince che:
- nella scrittura privata sub doc. n. 4 dell'opposta, per quanto rileva in questa sede, non risulta confluito alcun accordo transattivo intercorso tra le odierne parti del giudizio ai fini della riduzione dell'importo ancora dovuto, rinvenendosi, invece, la dichiarazione – avente inequivocabile valore ricognitivo ai sensi dell'art. 1988 c.c. – con cui l'opponente ha dato atto di essere debitrice nei confronti dell'opposta della somma di 70.525,00 euro di cui alla fattura n. 346/2022 alla data del
06.10.2022;
- a seguito della stipula della scrittura in questione, la società opponente si è limitata a versare il minor importo di 30.000,00 a saldo parziale della fattura n. 346/2022 (doc. n. 2 dell'opponente), la quale restava, quindi, insoluta per la restante somma di 40.525,00, portata dal D.I. oggetto della presente opposizione;
- il pagamento dell'ulteriore somma di 30.000,00 euro eseguito con un precedente bonifico del
25.07.2022 non può essere imputato, come suggerito dall'opponente, all'estinzione del debito portato dalla fattura azionata in sede monitoria, non essendo a tal fine sufficiente la dicitura della causale del bonifico a fronte del riconoscimento del debito di cui alla fattura n. 346/2022 per complessivi 70.525,00 euro alla data del 06.10.2022, avvenuto successivamente al suddetto versamento con dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 06.10.2022;
- stante la mancata contestazione da parte dell'opponente delle precisazioni contenute nella memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. (1), il pagamento di € 20.000,00 effettuato il 6 aprile 2022 con causale generica “acconto fatture” (doc. n. 6 dell'opponente) e parte del pagamento eseguito con bonifico del 13.06.2022, limitatamente all'importo di € 2.000,00 (doc.
n. 7 dell'opponente), devono considerarsi imputati in acconto, non della fattura 135 del 31.03.2022 con scadenza peraltro successiva all'esecuzione di detti bonifici, ma della diversa fattura n. 623 del
31.08.2021 pari a € 61.070,00 (doc. n. 13, 13a e 13b dell'opposta);
- pertanto, il pagamento della somma di € 30.000,00 effettuato con bonifico del 25 luglio 2022 doveva intendersi imputato, quanto ad € 22.000,00 a saldo ed estinzione della fattura n. 135 del 31 marzo 2022, e quanto all'importo di € 8.000,00 in acconto rispetto alla fattura n. 346 del 30 giugno
2022.
Alla luce dei rilievi che precedono, risulta incontrovertibilmente provato il fatto che la società opponente, nel riconoscere espressamente il proprio debito relativo alla specifica fattura azionata in sede monitoria nella somma di 70.525,00 euro alla data del 06.10.2022, e quindi successivamente all'esecuzione del bonifico del 25.07.2022 in precedenza effettuato, ha dimostrato, implicitamente e in modo inequivoco, di aver accettato la diversa imputazione effettuata dalla creditrice opposta, la quale ha considerato il pagamento, effettuato nel mese di luglio del 2022, estintivo di debiti portati da fatture diverse da quella prodotta contestualmente al ricorso per decreto ingiuntivo a fondamento della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di opposizione.
Rigettata per detti motivi l'opposizione, sussistono, pertanto, i presupposti per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulla domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Non può essere accolta, invece, la domanda avanzata dalla società opposta volta ad ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c.
Invero, con riferimento alla fattispecie invocata, dato atto dei principi espressi dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 9912 del 2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (conforme anche Cass. n.
19948/2023), si osserva che, nel caso in esame, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza, che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni, né all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte opponente, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva (cfr. art. 6 D.M. n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alle spese della procedura monitoria, ne è implicito il diritto dell'opposta al rimborso, stante la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, nel cui contesto sono state poste a carico dell'opponente le relative spese procedimentali.
Deve essere, respinta, invece, la richiesta dell'opposta di liquidazione autonoma delle spese relative al subprocedimento aperto a seguito della proposizione da parte dell'opponente dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., atteso che la natura latamente cautelare di detta fase endo-procedimentale non giustifica la liquidazione dei compensi per l'attività di assistenza dell'Avvocato, aggiuntiva e autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui contesto detta subprocedura è stata espletata, con la conseguenza che la relativa remunerazione deve ritenersi già ricompresa nella liquidazione delle spese processuali complessive del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2448/2024 del 19/08/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro € 5.261,00 per compensi di Avvocato,
[...]
spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
3) RIGETTA la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Firenze, 25.3.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano in particolare le allegazioni formulata a pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in cui l'opposta afferma che “In particolare, su detta fattura n. 623/2021, scaduta in data 31.12.2021, alla data del 6 aprile 2022, era ancora dovuto da l'importo di € 22.00,00 a saldo di detta fattura, pertanto, il pagamento di € 20.000,0 di Parte_1 cui al citato bonifico del 6 aprile 2022 è stato imputato ad acconto di detta fattura n. 623/2021 e il saldo della stessa di
€ 2.000,00 a fronte del bonifico bancario effettuato da in data 13 giugno 2022 (doc. prodotto da controparte Parte_1 sub n. 7 e risultante anche dal relativo estratto conto) che veniva imputato quanto a € 2.000,00 a saldo fattura n. 623 del 31.08.2021 e quanto al residuo di € 34.490,00 ad acconto della fattura 135 del 31 marzo 2022 di € 86.490,00 che, quindi, alla data del 30 giugno 2022 residuava per l'importo di € 52.000,00 e poi estinto da con il pagamento Parte_1 dei seguenti importi: - quanto ad € 30.000,00 con il bonifico di pari importo effettuato in data 30 giugno 2022
(pervenuto a il 1° luglio 2022), prodotto sub doc. 8 da controparte;
- quanto al saldo di € 22.000,00 con il CP_1 bonifico di € 30.000,00 effettuato da in data 25 luglio 2022 (prodotto sub doc. 1 da controparte) e poi Parte_1 imputato, appunto, per € 22.000,00 a saldo della fattura n. 135/2022 e per € 8.000,00 in acconto della fattura n. 346 del 30 giugno 2022 dell'importo di € 78.525,00”.