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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2024
Registro generale Appello Lavoro n. 530 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente rel.
Dott. ssa Serena Sommariva - Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 41/24 est. Trovò discussa all'udienza collegiale del 18 settembre 2024 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Varalda, elettivamente domiciliato presso la stessa, in Milano, presso Avvocatura Regionale INAIL Lombardia, via Mazzini n. 7
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Colombo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecco, corso Martiri della
Liberazione n. 45
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 41/24 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del
1 Lavoro, resa nel giudizio di primo grado R.G. 64/2023 in data 12 febbraio 2024, depositata il 13 aprile 2024 e notificata in data 18 aprile 2024, così statuire:
- In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- In via principale e nel merito: Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell' in primo Pt_1 grado in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
All'Ill.ma Corte d'Appello di Milano: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Pt_1 nel merito respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 41/2024 del 12 febbraio 2024 e pubblicata il 13 aprile 2024 – R.G. n. 64/2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 l'
[...]
ha proposto appello avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale di Lecco n.41/24 che ha accertato e dichiarato il diritto dell'odierno appellato a percepire il trattamento retributivo Controparte_1
equivalente all'indennità di posizione organizzativa e di responsabilità di primo livello, e lo ha condannato al pagamento in favore del dipendente delle differenze retributive maturate dal 15 ottobre 2021 al 31 gennaio 2023 per il complessivo importo di € 1.009,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese di lite.
Premesso che l'odierno appellato era assegnato alla sede territoriale di Lecco con inquadramento nell'area C livello economico 3- profilo professionale delle attività sociali;
che dal giugno 2017 il Direttore Regionale, ai sensi dell'art. 19 CCIE 2006-
2009, gli aveva conferito la posizione organizzativa di I livello del processo
“Reinserimento Sociale e lavorativo” della sede di Lecco presso cui prestava servizio con conseguente corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa di primo
2 livello e dell'indennità di responsabilità, rispettivamente di € 180,00 e di € 252,50 mensili;
che successivamente il lavoratore, in data 20 maggio 2020, aveva chiesto ed ottenuto dalla Direzione regionale il nulla osta per un periodo di aspettativa non retribuita, durante la quale aveva ricoperto il ruolo di direttore generale presso l
[...]
; che l'aspettativa era cessata in data 14 ottobre 2022 per richiesta di CP_2
rientro in servizio da parte dell'interessato; che il aveva ripreso servizio CP_1
presso la sede di Lecco;
che, nel frattempo, con atto di macro-organizzazione n.8/2021 del Direttore Generale dell'istituto odierno appellante era stata approvata con decorrenza 1 aprile 2021 la “variazione dell'articolazione organizzativa delle
Direzioni territoriali per la Lombardia” con la riclassificazione della sede di Sesto
San Giovanni quale struttura dirigenziale e la riclassificazione da sede A a sede B della struttura territoriale di Lecco, in relazione alla minor consistenza del portafoglio da quest'ultima gestito;
che era stata, perciò, prevista l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione di Vicario del dirigente, la soppressione dell'incarico di responsabile del processo prevenzione, l'istituzione di una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo in luogo di quella di I livello prevista dal precedente assetto organizzativo;
che all'odierno appellato era stato comunicato il 22 novembre 2022 dalla Direzione regionale che, nella sede di Lecco, non era più prevista la posizione organizzativa di I livello Area C del profilo socio-educativo a seguito di riclassificazione della sede di Lecco da tipologia A a tipologia B;
che nella medesima comunicazione, dopo avere evidenziato che nelle sedi di tipo B era prevista la posizione organizzativa di II livello, era stato chiarito che, considerata la circostanza che, a decorrere dal 15 ottobre 2020 e fino al 14 ottobre 2022, il aveva CP_1
usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.25 bis D.Lgs.
165/2001, stante il mancato svolgimento, nel suddetto periodo, delle attività connesse all'attribuzione della posizione di I livello, “la stessa era da intendersi chiusa alla data del 14 ottobre 2020”; che, con successivo provvedimento del 24 novembre 2022, la
Direzione regionale aveva comunicato al lavoratore l'attribuzione della posizione
3 organizzativa di II livello;
con il primo motivo di gravame l'istituto appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto di giurisdizione.
La difesa dell'ente in proposito riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – espressamente citando una serie di sentenze tra cui
Cass. S.U. 20 novembre 2020 n. 26500 e Cass. S.U. 4 marzo 2020 n. 6076, - che ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di organizzazione “esecutiva” assunti con capacità e poteri del privato datore di lavoro ed alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di c.d. macro organizzazione o “alta amministrazione” nella cui emanazione la
Pubblica Amministrazione esercita un potere autoritativo che riguarda il merito delle scelte organizzative generali.
Nell'ottica del gravame, di conseguenza, il tribunale avrebbe errato nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, nella fattispecie in esame, il petitum sostanziale sarebbe rinvenibile non già nel diritto soggettivo all'adozione di un atto micro-organizzativo asseritamente dovuto, ovvero al suo corrispondente trattamento, quale il conferimento di una posizione organizzativa di I livello regolarmente istituita in dotazione organica, ma nella pretesa al suo conferimento in assenza della sua effettiva istituzione nell'atto di macro-organizzazione, al più qualificabile alla stregua di interesse legittimo.
Ciò in quanto dall'1 aprile 2021 la posizione organizzativa – ed il diritto alla relativa indennità - non era più presente nell'organizzazione dell'ente datore di lavoro per effetto dell'atto di macro organizzazione adottato dall'istituto stesso.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura nel merito la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto del lavoratore a percepire il
4 trattamento retributivo equivalente all'indennità di posizione organizzativa e di responsabilità di primo livello, condannandolo a riconoscere al a titolo di CP_1
differenze retributive maturate dal 15 ottobre 2021 al 31 gennaio 2023, l'importo di €
1.009,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Nella prospettazione della difesa dell' il primo giudice non solo avrebbe Parte_1
confuso gli ambiti, tenuti ben distinti dalla Corte di Cassazione, dell'istituzione di una posizione organizzativa rispetto al suo conferimento per ritenere sussistente la propria giurisdizione, ma, continuando in un'erronea sovrapposizione, nel merito avrebbe portato avanti un'indagine – inammissibile secondo l'appellante - sul contenuto positivo di un atto di macro organizzazione, quale è la modifica della dotazione organica adottata dal Direttore generale dell'istituto, destinata, poi, a riverberarsi sul rapporto di lavoro del singolo pubblico dipendente attraverso l'istituzione di una posizione organizzativa di diversa consistenza.
Sotto tale profilo, l'appellante ribadisce che la conclusione accolta nella sentenza impugnata sarebbe errata e contraddittoria, nella misura in cui preconizza una sostanziale immutabilità degli assetti organizzativi di qualunque datore di lavoro pubblico: ciò in quanto contraria ai principi, anche di rango costituzionale, che regolano il pubblico impiego contrattualizzato, al regolamento dell'istituto datore di lavoro, alla contrattazione collettiva di ogni livello e, financo, al tenore letterale dell'originario provvedimento di assegnazione della posizione organizzativa all'odierno appellato, tipicamente revocabile, come ogni posizione organizzativa, al mutare degli assetti organizzativi.
La difesa dell'ente previdenziale rileva, altresì, che la conclusione accolta dalla decisione gravata non sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità che presuppone, per la configurazione di una posizione soggettiva rivendicabile davanti al giudice ordinario in subiecta materia, che la posizione organizzativa pretesa sia stata effettivamente istituita e mantenuta dal datore di lavoro pubblico in quella data consistenza, circostanza non ravvisabile nella fattispecie in esame.
5 Ripropone, pertanto, l'assunto – contenuto nella memoria difensiva di primo grado e criticato in sentenza dal tribunale - per cui il conferimento delle posizioni organizzative resta imprescindibilmente condizionato dalla concreta disponibilità e vacanza del posto nella esatta consistenza prevista dalla dotazione organica e così, tenuto conto dei carichi di lavoro, bacino d'utenza e caratteristiche del territorio.
Inoltre, l'appellante ricorda che, nel caso di specie, la Direzione Regionale al rientro del dall'aspettativa in servizio si era limitata a dare atto della situazione in CP_1
essere, proponendo all'interessato – che l'aveva accettata - la posizione organizzativa di nuova istituzione nella rinnovata prevista consistenza, ovvero di secondo livello, quale risultato di una scelta discrezionale del datore di lavoro pubblico che la conferisce, se del caso, considerando l'esperienza maturata anche in relazione al livello economico di inquadramento, alla propensione e alla capacità espresse dai dipendenti nello svolgimento del loro incarico come pure in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dell'incarico.
Nell'ottica del gravame, sarebbe, quindi, del tutto irrilevante l'identità delle funzioni svolte dall'odierno appellato, dal momento che la consistenza della posizione organizzativa è stabilita in ragione della complessità dell'unità organizzativa di riferimento e, nel caso in esame, il mutamento dell'assetto organizzativo complessivo delle sedi lombarde dell'ente ha comportato il declassamento della sede di Lecco a sede B con effetto sulla consistenza della posizione organizzativa sociale istituita nel secondo livello.
Di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe errato laddove ha sostenuto la fondatezza della domanda per svolgere il le medesime mansioni di CP_1
responsabile del processo “reinserimento sociale e lavorativo” ritenute dal datore di lavoro corrispondenti alla posizione organizzativa di primo livello.
6 Con il terzo motivo di gravame, l' critica l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie operata dal tribunale, in particolare la mancata considerazione della circostanza che, con l'atto di macro-organizzazione adottato dalla Direzione
Generale, l'ente abbia rivisto l'intero assetto organizzativo della Parte_3
e delle sue sedi territoriali con l'obiettivo di rispondere più adeguatamente
[...]
alle esigenze del territorio, a risorse invariate e sulla base del dato oggettivo del portafoglio utenti complessivo della sede cui era addetto l'odierno appellato, rispetto alle altre sedi della alla data del dicembre 2019 Parte_4
– quale risulta dal doc. 26 prodotto nel fascicolo di primo grado del convenuto- con conseguente irrilevanza delle variazioni annuali dei casi di infortunio accertati citati nella motivazione della sentenza impugnata.
Invero, il declassamento della sede di Lecco da sede A a sede B – in quanto sede dirigenziale caratterizzata da un portafoglio più ridotto - con le modificazioni esposte sin dalla memoria difensiva di primo grado – ovvero: l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di Dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione del Vicario del Dirigente, figure entrambe sostituite da un funzionario amministrativo inquadrato nell'area C, il dr. , che, pur svolgendo le funzioni Per_1
di responsabile della Sede restava gerarchicamente subordinato al Dirigente territoriale collocato presso la sede dirigenziale di Como;
la soppressione presso la sede di Lecco dell'incarico di responsabile del Processo Prevenzione, le cui attività erano state ricondotte integralmente al Processo Aziende, ridenominato Processo
affidato a un funzionario che sommava alle proprie funzioni Parte_5
originarie l'onerosa gestione del bando annuale per gli incentivi alle aziende in materia di prevenzione e la gestione degli sgravi contributivi per le ditte che realizzino interventi di prevenzione;
la collocazione di una posizione amministrativa di II livello da Lecco alla sede di Sesto San Giovanni;
l'enucleazione presso la sede di Lecco di una posizione organizzativa di II livello, nell'Area C profilo socioeducativo, in luogo di quella prevista dal precedente assetto organizzativo di I livello, denominata “processo”- non contestate dalla difesa del lavoratore e, dunque,
7 secondo l'istituto datore di lavoro, da ritenersi provate in giudizio, avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione.
In ogni caso, nella prospettazione dell'appellante, i dati invocati dal lavoratore riguardanti l'articolazione di posizioni organizzative di I o II livello sarebbero irrilevanti, in quanto relativi o a colleghi con profilo amministrativo e non sociale ovvero incardinati in altre Direzioni regionali, ribadendo la difesa dell'ente che nelle sedi B della Direzione Regionale Lombardia sono state istituite solamente posizioni organizzative sociali di secondo livello.
Da ultimo, l si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
chiedendone la riforma quale conseguenza della riforma della decisione impugnata.
L'appellato ha resistito, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.436 bis c.p.c. e concludendo nel merito per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione gravata.
All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame avanzata dalla difesa del lavoratore sul presupposto che
8 l'istituto abbia riproposto le medesime argomentazioni sostenute in primo grado senza aver vagliato le motivazioni accolte nella sentenza impugnata.
Osserva in proposito la corte che, trattandosi di ricorso in appello depositato in data
13 maggio 2024 soggetto alle modifiche di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, il novellato art. 434 I comma c.p.c. richiede che ciascun motivo di appello debba indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate, così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c., mentre le denunciate violazioni di legge devono, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata e tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
Come già affermato più volte da questo collegio (cfr.: Corte di Appello Milano 20 novembre 2023 n.1082/23 e confermato recentemente da Cass. 6 novembre 2024
[decreto] n.28521), la nuova formulazione della citata norma ha valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere, quindi, l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, perciò, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati
9 nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr.: Cass. S.U. 13 dicembre 2022 n.36481; Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199; Cass.5 febbraio 2015 n.2143).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questa corte che l'appello proposto dall' contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Parte_1
c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono individuate ed i rilievi critici alla decisione impugnata sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Parimenti infondato è il primo motivo di gravame con cui la difesa dell'ente lamenta la reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, proposta, nella memoria difensiva di primo grado, sulla scorta di quell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di organizzazione “esecutiva”, assunti con la capacità e poteri del privato datore di lavoro, ed alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di c.d. macro organizzazione o “alta amministrazione”, nella cui emanazione la Pubblica
Amministrazione esercita un potere autoritativo che riguarda il merito delle scelte organizzative generali.
10 Nell'ottica del gravame, essendo ravvisabile nella fattispecie in esame un petitum sostanziale rappresentato dalla pretesa al conferimento di una posizione organizzativa di I livello in assenza della sua effettiva istituzione nel corrispondente atto di macro- organizzazione, il lavoratore non sarebbe titolare di un diritto soggettivo all'adozione di un atto micro-organizzativo asseritamente dovuto, quale il conferimento di una posizione organizzativa regolarmente istituita in dotazione organica, ma, al più, di un interesse legittimo.
Si tratta di una tesi suggestiva ma non condivisibile: premesso che è pacifico tra le parti che dall'1 aprile 2021 la posizione organizzativa di primo livello in precedenza attribuita al non è più presente nell'organizzazione dell'ente datore di CP_1
lavoro per effetto dell'atto di macro organizzazione adottato dall'istituto, la questione relativa al conferimento della posizione organizzativa per cui è causa esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi, rientrando nella categoria degli atti negoziali adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, in particolare configurandosi l'attività della pubblica amministrazione come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto (cfr. ex plurimis: Cass.
S.U. 13 marzo 2020 n.7218; Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16540; T.A.R. Calabria 18 maggio 2023 n.766; T.A.R. Sicilia 27 febbraio 2023 n.580; T.A.R. 12 Pt_6
gennaio 2022 n.207)
Ciò in quanto l'eventuale attribuzione di una posizione organizzativa non determina alcun mutamento dell'area o del profilo professionale di inquadramento, esulando dall'ambito delle procedure concorsuali, anche interne ovvero per progressione verticale, comportando solo un mutamento di posizione di responsabilità con il correlato beneficio economico, così che rientra nell'ordinario potere gestionale della
Pubblica Amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro di natura privatistica.
11 Peraltro, dalle considerazioni appena esposte deriva la fondatezza del secondo motivo di gravame avanzato dalla difesa dell'ente datore di lavoro.
Come già esposto in precedenza, dal giugno 2017 all'odierno appellato, ai sensi dell'art. 19 CCIE 2006-2009, era stata conferita la posizione organizzativa di I livello del processo “Reinserimento Sociale e lavorativo” della sede di Lecco presso cui prestava servizio con conseguente corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa di primo livello e dell'indennità di responsabilità, rispettivamente di €
180,00 e di € 252,50 mensili.
Al rientro in servizio da un periodo di aspettativa non retribuita per ricoprire altro incarico in data 14 ottobre 2022, il aveva ripreso servizio presso la sede di CP_1
Lecco, ma gli era stata attribuita una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo in luogo di quella di I livello precedentemente conferita, a seguito della modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni territoriali per la
Lombardia posta in essere con atto di macro-organizzazione n.8/2021 del Direttore
Generale dell'istituto.
Per quanto interessa nella presente controversia, non è stato contestato – e risulta documentalmente - che tale variazione dell'articolazione organizzativa ha comportato la riclassificazione da sede A a sede B della struttura territoriale di Lecco,
l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione di Vicario del dirigente, la soppressione dell'incarico di responsabile del processo prevenzione, l'allocazione di una posizione amministrativa di II livello da Lecco a Sesto San Giovanni e, appunto, l'istituzione di una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo a Lecco in luogo di quella di I livello prevista nella precedente organizzazione territoriale dell'istituto.
In punto di diritto, come più volte affermato dalla giurisprudenza già ricordata supra,
12 - cui adde ex multis : Cass. 18 dicembre 2015 n. 25550; Cass. S.U. 14 aprile 2010
n.8836- da un lato, la posizione organizzativa non deve essere confusa con il profilo professionale del lavoratore – che resta invariato anche nell'ipotesi in cui sia attribuita – e dall'altro, è una funzione ad tempus di alta responsabilità, rispetto alla quale condizione imprescindibile per il venire ad esistenza del diritto al suo conferimento è l'istituzione della posizione medesima con l'ovvia conseguenza che, ove la riorganizzazione della macrostruttura dell'ente sia pacifica e documentata, come nella fattispecie in esame, la revoca della posizione in precedenza ricoperta e l'attribuzione di quella di altra consistenza, regolarmente istituita, è del tutto legittima.
D'altro canto, l'attribuzione di tale funzione temporanea di alta responsabilità- la cui definizione, nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto, è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva e il cui conferimento, per come è strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e in possesso di determinati profili professionali, presuppone che le Pubbliche
Amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n.
165 del 2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche- secondo la stessa disciplina contrattuale in atti -quale risulta dai doc.9, 10 e 11 del fascicolo di primo grado dell' - può essere revocata nell'ipotesi di Parte_1
intervenuti mutamenti organizzativi, quale è appunto l'ipotesi in esame.
Ogni altra questione è assorbita.
In conclusione, per tutte le ragioni appena esposte, l'appello deve essere accolto con la reiezione delle domande avanzate con il ricorso di primo grado dal CP_1
13 Le spese del doppio grado sono compensate ex sentenza 18 aprile 2018 n.77 della
Corte Costituzionale laddove prevede il potere del giudice di compensare le spese in ipotesi che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 41/2024, respinge le domande avanzate con il ricorso di primo grado da;
Controparte_1
compensa le spese di lite del doppio grado.
Milano, 18 settembre 2024
Il Presidente estensore dr.ssa Monica Vitali
14
Registro generale Appello Lavoro n. 530 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente rel.
Dott. ssa Serena Sommariva - Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 41/24 est. Trovò discussa all'udienza collegiale del 18 settembre 2024 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Varalda, elettivamente domiciliato presso la stessa, in Milano, presso Avvocatura Regionale INAIL Lombardia, via Mazzini n. 7
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Colombo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecco, corso Martiri della
Liberazione n. 45
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 41/24 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del
1 Lavoro, resa nel giudizio di primo grado R.G. 64/2023 in data 12 febbraio 2024, depositata il 13 aprile 2024 e notificata in data 18 aprile 2024, così statuire:
- In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- In via principale e nel merito: Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell' in primo Pt_1 grado in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
All'Ill.ma Corte d'Appello di Milano: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Pt_1 nel merito respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 41/2024 del 12 febbraio 2024 e pubblicata il 13 aprile 2024 – R.G. n. 64/2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 l'
[...]
ha proposto appello avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale di Lecco n.41/24 che ha accertato e dichiarato il diritto dell'odierno appellato a percepire il trattamento retributivo Controparte_1
equivalente all'indennità di posizione organizzativa e di responsabilità di primo livello, e lo ha condannato al pagamento in favore del dipendente delle differenze retributive maturate dal 15 ottobre 2021 al 31 gennaio 2023 per il complessivo importo di € 1.009,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese di lite.
Premesso che l'odierno appellato era assegnato alla sede territoriale di Lecco con inquadramento nell'area C livello economico 3- profilo professionale delle attività sociali;
che dal giugno 2017 il Direttore Regionale, ai sensi dell'art. 19 CCIE 2006-
2009, gli aveva conferito la posizione organizzativa di I livello del processo
“Reinserimento Sociale e lavorativo” della sede di Lecco presso cui prestava servizio con conseguente corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa di primo
2 livello e dell'indennità di responsabilità, rispettivamente di € 180,00 e di € 252,50 mensili;
che successivamente il lavoratore, in data 20 maggio 2020, aveva chiesto ed ottenuto dalla Direzione regionale il nulla osta per un periodo di aspettativa non retribuita, durante la quale aveva ricoperto il ruolo di direttore generale presso l
[...]
; che l'aspettativa era cessata in data 14 ottobre 2022 per richiesta di CP_2
rientro in servizio da parte dell'interessato; che il aveva ripreso servizio CP_1
presso la sede di Lecco;
che, nel frattempo, con atto di macro-organizzazione n.8/2021 del Direttore Generale dell'istituto odierno appellante era stata approvata con decorrenza 1 aprile 2021 la “variazione dell'articolazione organizzativa delle
Direzioni territoriali per la Lombardia” con la riclassificazione della sede di Sesto
San Giovanni quale struttura dirigenziale e la riclassificazione da sede A a sede B della struttura territoriale di Lecco, in relazione alla minor consistenza del portafoglio da quest'ultima gestito;
che era stata, perciò, prevista l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione di Vicario del dirigente, la soppressione dell'incarico di responsabile del processo prevenzione, l'istituzione di una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo in luogo di quella di I livello prevista dal precedente assetto organizzativo;
che all'odierno appellato era stato comunicato il 22 novembre 2022 dalla Direzione regionale che, nella sede di Lecco, non era più prevista la posizione organizzativa di I livello Area C del profilo socio-educativo a seguito di riclassificazione della sede di Lecco da tipologia A a tipologia B;
che nella medesima comunicazione, dopo avere evidenziato che nelle sedi di tipo B era prevista la posizione organizzativa di II livello, era stato chiarito che, considerata la circostanza che, a decorrere dal 15 ottobre 2020 e fino al 14 ottobre 2022, il aveva CP_1
usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.25 bis D.Lgs.
165/2001, stante il mancato svolgimento, nel suddetto periodo, delle attività connesse all'attribuzione della posizione di I livello, “la stessa era da intendersi chiusa alla data del 14 ottobre 2020”; che, con successivo provvedimento del 24 novembre 2022, la
Direzione regionale aveva comunicato al lavoratore l'attribuzione della posizione
3 organizzativa di II livello;
con il primo motivo di gravame l'istituto appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto di giurisdizione.
La difesa dell'ente in proposito riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – espressamente citando una serie di sentenze tra cui
Cass. S.U. 20 novembre 2020 n. 26500 e Cass. S.U. 4 marzo 2020 n. 6076, - che ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di organizzazione “esecutiva” assunti con capacità e poteri del privato datore di lavoro ed alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di c.d. macro organizzazione o “alta amministrazione” nella cui emanazione la
Pubblica Amministrazione esercita un potere autoritativo che riguarda il merito delle scelte organizzative generali.
Nell'ottica del gravame, di conseguenza, il tribunale avrebbe errato nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, nella fattispecie in esame, il petitum sostanziale sarebbe rinvenibile non già nel diritto soggettivo all'adozione di un atto micro-organizzativo asseritamente dovuto, ovvero al suo corrispondente trattamento, quale il conferimento di una posizione organizzativa di I livello regolarmente istituita in dotazione organica, ma nella pretesa al suo conferimento in assenza della sua effettiva istituzione nell'atto di macro-organizzazione, al più qualificabile alla stregua di interesse legittimo.
Ciò in quanto dall'1 aprile 2021 la posizione organizzativa – ed il diritto alla relativa indennità - non era più presente nell'organizzazione dell'ente datore di lavoro per effetto dell'atto di macro organizzazione adottato dall'istituto stesso.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura nel merito la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto del lavoratore a percepire il
4 trattamento retributivo equivalente all'indennità di posizione organizzativa e di responsabilità di primo livello, condannandolo a riconoscere al a titolo di CP_1
differenze retributive maturate dal 15 ottobre 2021 al 31 gennaio 2023, l'importo di €
1.009,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Nella prospettazione della difesa dell' il primo giudice non solo avrebbe Parte_1
confuso gli ambiti, tenuti ben distinti dalla Corte di Cassazione, dell'istituzione di una posizione organizzativa rispetto al suo conferimento per ritenere sussistente la propria giurisdizione, ma, continuando in un'erronea sovrapposizione, nel merito avrebbe portato avanti un'indagine – inammissibile secondo l'appellante - sul contenuto positivo di un atto di macro organizzazione, quale è la modifica della dotazione organica adottata dal Direttore generale dell'istituto, destinata, poi, a riverberarsi sul rapporto di lavoro del singolo pubblico dipendente attraverso l'istituzione di una posizione organizzativa di diversa consistenza.
Sotto tale profilo, l'appellante ribadisce che la conclusione accolta nella sentenza impugnata sarebbe errata e contraddittoria, nella misura in cui preconizza una sostanziale immutabilità degli assetti organizzativi di qualunque datore di lavoro pubblico: ciò in quanto contraria ai principi, anche di rango costituzionale, che regolano il pubblico impiego contrattualizzato, al regolamento dell'istituto datore di lavoro, alla contrattazione collettiva di ogni livello e, financo, al tenore letterale dell'originario provvedimento di assegnazione della posizione organizzativa all'odierno appellato, tipicamente revocabile, come ogni posizione organizzativa, al mutare degli assetti organizzativi.
La difesa dell'ente previdenziale rileva, altresì, che la conclusione accolta dalla decisione gravata non sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità che presuppone, per la configurazione di una posizione soggettiva rivendicabile davanti al giudice ordinario in subiecta materia, che la posizione organizzativa pretesa sia stata effettivamente istituita e mantenuta dal datore di lavoro pubblico in quella data consistenza, circostanza non ravvisabile nella fattispecie in esame.
5 Ripropone, pertanto, l'assunto – contenuto nella memoria difensiva di primo grado e criticato in sentenza dal tribunale - per cui il conferimento delle posizioni organizzative resta imprescindibilmente condizionato dalla concreta disponibilità e vacanza del posto nella esatta consistenza prevista dalla dotazione organica e così, tenuto conto dei carichi di lavoro, bacino d'utenza e caratteristiche del territorio.
Inoltre, l'appellante ricorda che, nel caso di specie, la Direzione Regionale al rientro del dall'aspettativa in servizio si era limitata a dare atto della situazione in CP_1
essere, proponendo all'interessato – che l'aveva accettata - la posizione organizzativa di nuova istituzione nella rinnovata prevista consistenza, ovvero di secondo livello, quale risultato di una scelta discrezionale del datore di lavoro pubblico che la conferisce, se del caso, considerando l'esperienza maturata anche in relazione al livello economico di inquadramento, alla propensione e alla capacità espresse dai dipendenti nello svolgimento del loro incarico come pure in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dell'incarico.
Nell'ottica del gravame, sarebbe, quindi, del tutto irrilevante l'identità delle funzioni svolte dall'odierno appellato, dal momento che la consistenza della posizione organizzativa è stabilita in ragione della complessità dell'unità organizzativa di riferimento e, nel caso in esame, il mutamento dell'assetto organizzativo complessivo delle sedi lombarde dell'ente ha comportato il declassamento della sede di Lecco a sede B con effetto sulla consistenza della posizione organizzativa sociale istituita nel secondo livello.
Di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe errato laddove ha sostenuto la fondatezza della domanda per svolgere il le medesime mansioni di CP_1
responsabile del processo “reinserimento sociale e lavorativo” ritenute dal datore di lavoro corrispondenti alla posizione organizzativa di primo livello.
6 Con il terzo motivo di gravame, l' critica l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie operata dal tribunale, in particolare la mancata considerazione della circostanza che, con l'atto di macro-organizzazione adottato dalla Direzione
Generale, l'ente abbia rivisto l'intero assetto organizzativo della Parte_3
e delle sue sedi territoriali con l'obiettivo di rispondere più adeguatamente
[...]
alle esigenze del territorio, a risorse invariate e sulla base del dato oggettivo del portafoglio utenti complessivo della sede cui era addetto l'odierno appellato, rispetto alle altre sedi della alla data del dicembre 2019 Parte_4
– quale risulta dal doc. 26 prodotto nel fascicolo di primo grado del convenuto- con conseguente irrilevanza delle variazioni annuali dei casi di infortunio accertati citati nella motivazione della sentenza impugnata.
Invero, il declassamento della sede di Lecco da sede A a sede B – in quanto sede dirigenziale caratterizzata da un portafoglio più ridotto - con le modificazioni esposte sin dalla memoria difensiva di primo grado – ovvero: l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di Dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione del Vicario del Dirigente, figure entrambe sostituite da un funzionario amministrativo inquadrato nell'area C, il dr. , che, pur svolgendo le funzioni Per_1
di responsabile della Sede restava gerarchicamente subordinato al Dirigente territoriale collocato presso la sede dirigenziale di Como;
la soppressione presso la sede di Lecco dell'incarico di responsabile del Processo Prevenzione, le cui attività erano state ricondotte integralmente al Processo Aziende, ridenominato Processo
affidato a un funzionario che sommava alle proprie funzioni Parte_5
originarie l'onerosa gestione del bando annuale per gli incentivi alle aziende in materia di prevenzione e la gestione degli sgravi contributivi per le ditte che realizzino interventi di prevenzione;
la collocazione di una posizione amministrativa di II livello da Lecco alla sede di Sesto San Giovanni;
l'enucleazione presso la sede di Lecco di una posizione organizzativa di II livello, nell'Area C profilo socioeducativo, in luogo di quella prevista dal precedente assetto organizzativo di I livello, denominata “processo”- non contestate dalla difesa del lavoratore e, dunque,
7 secondo l'istituto datore di lavoro, da ritenersi provate in giudizio, avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione.
In ogni caso, nella prospettazione dell'appellante, i dati invocati dal lavoratore riguardanti l'articolazione di posizioni organizzative di I o II livello sarebbero irrilevanti, in quanto relativi o a colleghi con profilo amministrativo e non sociale ovvero incardinati in altre Direzioni regionali, ribadendo la difesa dell'ente che nelle sedi B della Direzione Regionale Lombardia sono state istituite solamente posizioni organizzative sociali di secondo livello.
Da ultimo, l si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
chiedendone la riforma quale conseguenza della riforma della decisione impugnata.
L'appellato ha resistito, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.436 bis c.p.c. e concludendo nel merito per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione gravata.
All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame avanzata dalla difesa del lavoratore sul presupposto che
8 l'istituto abbia riproposto le medesime argomentazioni sostenute in primo grado senza aver vagliato le motivazioni accolte nella sentenza impugnata.
Osserva in proposito la corte che, trattandosi di ricorso in appello depositato in data
13 maggio 2024 soggetto alle modifiche di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, il novellato art. 434 I comma c.p.c. richiede che ciascun motivo di appello debba indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate, così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c., mentre le denunciate violazioni di legge devono, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata e tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
Come già affermato più volte da questo collegio (cfr.: Corte di Appello Milano 20 novembre 2023 n.1082/23 e confermato recentemente da Cass. 6 novembre 2024
[decreto] n.28521), la nuova formulazione della citata norma ha valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere, quindi, l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, perciò, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati
9 nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr.: Cass. S.U. 13 dicembre 2022 n.36481; Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199; Cass.5 febbraio 2015 n.2143).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questa corte che l'appello proposto dall' contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Parte_1
c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono individuate ed i rilievi critici alla decisione impugnata sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Parimenti infondato è il primo motivo di gravame con cui la difesa dell'ente lamenta la reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, proposta, nella memoria difensiva di primo grado, sulla scorta di quell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di organizzazione “esecutiva”, assunti con la capacità e poteri del privato datore di lavoro, ed alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di c.d. macro organizzazione o “alta amministrazione”, nella cui emanazione la Pubblica
Amministrazione esercita un potere autoritativo che riguarda il merito delle scelte organizzative generali.
10 Nell'ottica del gravame, essendo ravvisabile nella fattispecie in esame un petitum sostanziale rappresentato dalla pretesa al conferimento di una posizione organizzativa di I livello in assenza della sua effettiva istituzione nel corrispondente atto di macro- organizzazione, il lavoratore non sarebbe titolare di un diritto soggettivo all'adozione di un atto micro-organizzativo asseritamente dovuto, quale il conferimento di una posizione organizzativa regolarmente istituita in dotazione organica, ma, al più, di un interesse legittimo.
Si tratta di una tesi suggestiva ma non condivisibile: premesso che è pacifico tra le parti che dall'1 aprile 2021 la posizione organizzativa di primo livello in precedenza attribuita al non è più presente nell'organizzazione dell'ente datore di CP_1
lavoro per effetto dell'atto di macro organizzazione adottato dall'istituto, la questione relativa al conferimento della posizione organizzativa per cui è causa esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi, rientrando nella categoria degli atti negoziali adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, in particolare configurandosi l'attività della pubblica amministrazione come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto (cfr. ex plurimis: Cass.
S.U. 13 marzo 2020 n.7218; Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16540; T.A.R. Calabria 18 maggio 2023 n.766; T.A.R. Sicilia 27 febbraio 2023 n.580; T.A.R. 12 Pt_6
gennaio 2022 n.207)
Ciò in quanto l'eventuale attribuzione di una posizione organizzativa non determina alcun mutamento dell'area o del profilo professionale di inquadramento, esulando dall'ambito delle procedure concorsuali, anche interne ovvero per progressione verticale, comportando solo un mutamento di posizione di responsabilità con il correlato beneficio economico, così che rientra nell'ordinario potere gestionale della
Pubblica Amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro di natura privatistica.
11 Peraltro, dalle considerazioni appena esposte deriva la fondatezza del secondo motivo di gravame avanzato dalla difesa dell'ente datore di lavoro.
Come già esposto in precedenza, dal giugno 2017 all'odierno appellato, ai sensi dell'art. 19 CCIE 2006-2009, era stata conferita la posizione organizzativa di I livello del processo “Reinserimento Sociale e lavorativo” della sede di Lecco presso cui prestava servizio con conseguente corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa di primo livello e dell'indennità di responsabilità, rispettivamente di €
180,00 e di € 252,50 mensili.
Al rientro in servizio da un periodo di aspettativa non retribuita per ricoprire altro incarico in data 14 ottobre 2022, il aveva ripreso servizio presso la sede di CP_1
Lecco, ma gli era stata attribuita una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo in luogo di quella di I livello precedentemente conferita, a seguito della modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni territoriali per la
Lombardia posta in essere con atto di macro-organizzazione n.8/2021 del Direttore
Generale dell'istituto.
Per quanto interessa nella presente controversia, non è stato contestato – e risulta documentalmente - che tale variazione dell'articolazione organizzativa ha comportato la riclassificazione da sede A a sede B della struttura territoriale di Lecco,
l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione di Vicario del dirigente, la soppressione dell'incarico di responsabile del processo prevenzione, l'allocazione di una posizione amministrativa di II livello da Lecco a Sesto San Giovanni e, appunto, l'istituzione di una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo a Lecco in luogo di quella di I livello prevista nella precedente organizzazione territoriale dell'istituto.
In punto di diritto, come più volte affermato dalla giurisprudenza già ricordata supra,
12 - cui adde ex multis : Cass. 18 dicembre 2015 n. 25550; Cass. S.U. 14 aprile 2010
n.8836- da un lato, la posizione organizzativa non deve essere confusa con il profilo professionale del lavoratore – che resta invariato anche nell'ipotesi in cui sia attribuita – e dall'altro, è una funzione ad tempus di alta responsabilità, rispetto alla quale condizione imprescindibile per il venire ad esistenza del diritto al suo conferimento è l'istituzione della posizione medesima con l'ovvia conseguenza che, ove la riorganizzazione della macrostruttura dell'ente sia pacifica e documentata, come nella fattispecie in esame, la revoca della posizione in precedenza ricoperta e l'attribuzione di quella di altra consistenza, regolarmente istituita, è del tutto legittima.
D'altro canto, l'attribuzione di tale funzione temporanea di alta responsabilità- la cui definizione, nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto, è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva e il cui conferimento, per come è strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e in possesso di determinati profili professionali, presuppone che le Pubbliche
Amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n.
165 del 2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche- secondo la stessa disciplina contrattuale in atti -quale risulta dai doc.9, 10 e 11 del fascicolo di primo grado dell' - può essere revocata nell'ipotesi di Parte_1
intervenuti mutamenti organizzativi, quale è appunto l'ipotesi in esame.
Ogni altra questione è assorbita.
In conclusione, per tutte le ragioni appena esposte, l'appello deve essere accolto con la reiezione delle domande avanzate con il ricorso di primo grado dal CP_1
13 Le spese del doppio grado sono compensate ex sentenza 18 aprile 2018 n.77 della
Corte Costituzionale laddove prevede il potere del giudice di compensare le spese in ipotesi che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 41/2024, respinge le domande avanzate con il ricorso di primo grado da;
Controparte_1
compensa le spese di lite del doppio grado.
Milano, 18 settembre 2024
Il Presidente estensore dr.ssa Monica Vitali
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