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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile nella persona del giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4327/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Regazzetti (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorgonzola (MI), via Serbelloni n. 7/9
RICORRENTE
contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNATELLI FRANCESCO
( ) e ANDREOZZI MARIACRISTINA CodiceFiscale_3
( ) VIA MASCHERONI N. 31 20100 MILANO ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni n. 31
RESISTENTE
OGGETTO: vendita all'asta – difformità del bene venduto
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato adiva il Tribunale Civile di Pavia Parte_1
esponendo quanto segue: all'asta tenutasi il 13 giugno 2022 presso la sede di aveva partecipato online, CP_1
aggiudicandosi il lotto N. 141.54 identificato nel catalogo al n. 54 come “OMEGA
376.0822 anni '80” e descritto come segue “Note: Il raro Omega Parte_2
SP 376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il 1987 e il 1988, guadagnandosi così il soprannome di “Holy
Grail”.
Versava la somma di € 9.200,00 quale prezzo di aggiudicazione e la somma di € 2.392,00 per commissioni per un totale di € 11.592,00 mediante bonifico bancario in data 14 giugno
2022.
Dopo aver ricevuto la consegna dell'orologio in data 13 giugno 2022, chiedeva alla casa produttrice l'estratto degli archivi OMEGA al fine di poter ricevere conferma CP_2 in merito all'autenticità e conformità dell'orologio al modello indicato nella descrizione di
L'esito di tale richiesta era negativo, infatti non poteva Controparte_1 CP_2
rilasciare alcun estratto dagli archivi e dichiarava quanto segue con email in data 7 luglio
2022: “The available historical documentation associated to the movement you provided us leads to a different reference and model than stated in your order. For this reason, and as the watch does not correspond to the model as produced and recorded within our production records, we ask for your comprehension that we cannot issue an extract. Since the 120.—CHF fee compensates for the conducted research in our archives, productions documents and microfilms, and as stated in the conditions of sale accepted when placing pagina 2 di 10 the order, we are unable to issue a refund.” (cfr. dichiarazione prodotta sub Pt_3
doc. 3).
La traduzione della dichiarazione, tratta dal sito Collins Dictionary era la seguente: “La documentazione storica disponibile associata al movimento che ci hai fornito porta a un riferimento e un modello diversi da quelli indicati nel tuo ordine. Per questo motivo, e poiché l'orologio non corrisponde al modello prodotto e registrato all'interno dei nostri registri di produzione, chiediamo la vostra comprensione che non possiamo rilasciare un estratto. Poiché la tassa di 120.—CHF compensa la ricerca condotta nei nostri archivi, documenti di produzione e microfilm, e come indicato nelle condizioni di vendita accettate al momento dell'ordine, non siamo in grado di emettere un rimborso.” (cfr. traduzione prodotta sub doc. 4).
non riconosceva l'orologio in questione come un prodotto originale del Pt_3
proprio laboratorio di produzione.
A seguito di tale dichiarazione, il ricorrente chiedeva l'intervento di un tecnico orologiaio professionista esperto di propria fiducia, affinché esaminasse l'interno della cassa dell'orologio e l'oggetto nel suo complesso. La verifica dell'orologiaio consentiva al signor di apprendere diverse difformità dell'oggetto acquistato rispetto alle caratteristiche Pt_1
del modello prodotto da di cui alla descrizione del lotto fornita da CP_2 [...]
In particolare, veniva appurato che il movimento all'interno dell'orologio Controparte_1 risaliva all'anno 1979, in totale difformità rispetto al “vero” modello “OMEGA
SP Holy Grail 376.0822 anni '80” che montava un movimento prodotto negli anni 1987/88, ragione per cui l'orologio non aveva alcuna corrispondenza con gli archivi di produzione e che impediva il rilascio del certificato richiesto . CP_2
Inoltre, venivano rilevate ulteriori difformità a carico dei seguenti componenti: bracciale
(n. 1479 invece del bracciale n. 1450); ghiera di servizio;
quadrante di servizio;
lancette di servizio;
cassa. .
Con reclamo a mezzo email del 2 settembre 2022, il signor denunciava a Pt_1 [...] sia l'esito dell'indagine svolta da sia l'esito della verifica Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 10 effettuata sull'orologio da parte dell'orologiaio professionista (cfr. scambio email
[...]
prodotto sub doc. 5). CP_3
Con mail del 5 settembre 2022, tramite il proprio specialista del Controparte_1
settore orologi, signor non contestava le difformità denunciate dal signor Persona_1
ma sostanzialmente replicava che l'acquirente avrebbe dovuto verificare l'orologio Pt_1 prima dell'acquisto: “si trattava secondo alcune classificazioni di un modello con alcune componenti non canoniche (però in altri casi riconosciute come corrette sebbene leggermente successive).” (cfr. email presente nella corrispondenza prodotta sub doc. 5).
Il signor replicava alla comunicazione con mail del 5 settembre 2022, contestando Pt_1
punto per punto le osservazioni del signor e invitando a chiedere una Per_1 CP_1
perizia a Omega per una verifica sulle difformità denunciate (cfr. email presente nella corrispondenza prodotta sub doc. 5).
Inutili i successivi tentativi di una bonaria composizione della lite compresa la fase della negoziazione assistita.
L'orologio venduto al ricorrente presentava diverse difformità rispetto al modello originale
“OMEGA SP Holy Grail 376.0822”.
In particolare:
–La più grave di tali difformità riguardava il “movimento” ovvero il meccanismo principale dell'orologio racchiuso nella cassa, identificato con il numero di serie 39'196'746, come visibile dalle fotografie prodotte sub . doc. 21).
Le case produttrici catalogavano le componenti degli orologi con numeri di serie che ne consentivano l'identificazione, anche con riferimento agli anni di fabbricazione. OMEGA identificava i movimenti con un numero di serie assegnato con numerazione crescente dai primi anni di produzione sino ad oggi. Ciò consentiva di risalire all'anno di produzione del movimento tramite il suo numero seriale. Come si evinceva dalla tabella dei numeri dei movimenti di OMEGA prodotta sub ns. doc. 22), i movimenti con numero seriale
39'000'000 venivano prodotti da OMEGA nell'anno 1975. Al contrario, l'originale
376.0822 anni '80” montava un movimento prodotto Parte_4
negli anni 1987/88, ovvero gli unici anni in cui OMEGA fabbricava questo modello.
pagina 4 di 10 Pertanto, l'orologio venduto da aveva un movimento vecchio, Controparte_1 prodotto ben un decennio prima rispetto al movimento che apparteneva all'
[...]
376.0822. non dichiarava, né segnalava, né Parte_4 Controparte_1
evidenziava in alcun modo al pubblico degli acquirenti tale importante informazione.
La casa d'aste si limitava ad allegare alla relazione descrittiva del lotto (cosiddetto condition report) una fotografia della cassa dell'orologio. Per avvedersi di questo vizio si rendeva necessaria un'indagine specifica presso la casa di produzione con tempistiche non compatibili con il limitato periodo concesso al pubblico prima dell'asta per la consultazione del catalogo, del condition report e la visione del lotto. Per tale palese discrepanza,
non poteva rilevare alcuna corrispondenza tra l'orologio venduto al signor CP_2
e gli archivi ufficiali di produzione nei quali vengono registrati i dati identificativi Pt_1
degli orologi fabbricati. Pertanto forniva al signor il diniego espresso CP_2 Pt_1
con email prodotta sub ns. doc. 3).
II.5.2 – Oltre al movimento, anche il bracciale dell'orologio venduto al signor era Pt_1
differente rispetto al modello originale. Secondo il catalogo OMEGA, (Cfr.estratto sub doc.
23), alla referenza n. 376.0822 corrispondeva il bracciale con referenza n. 1450/809, ritratto nelle immagini prodotte sub doc. 24). Invece, l'orologio compravenduto montava un bracciale di differente fattura, identificato con il numero di serie 1479, come visibile dalle fotografie prodotte sub doc. 25) da cui si evinceva sia il differente numero di serie sia il dettaglio differente della chiusura. II.5.3
Inoltre venivano rilevate ulteriori difformità, seppur di minore gravità, a carico della ghiera di servizio. Come documentato dalla comparazione tra l'immagine della ghiera originale
OMEGA prodotta sub doc. 26) e le immagini della ghiera montata sull'orologio venduto da prodotte sub doc. 27), il numero 7 era di fattura differente. Controparte_1
Un ulteriore difetto di conformità riguardava il quadrante di servizio, anche in questo caso dalle immagini del quadrante di servizio originale OMEGA sub doc. 28) e le immagini del quadrante di servizio dell'orologio venduto da sub doc. 29), si Controparte_1 evinceva che l'originale aveva i contatori cronografici a cerchi concentrici, a differenza del modello venduto all'asta da II.5.5 – Controparte_1
pagina 5 di 10 Infine in merito alle lancette, dalle immagini tratte dal catalogo Omega, risultava evidente la maggiore lunghezza delle stesse, la punta maggiormente affilata e la presenza del
“contrappeso" sulla lancetta dei secondi (cfr. immagini prodotte sub doc. 30) rispetto alle lancette di servizio dell'orologio offerto in asta da di cui alle CP_1 Controparte_1
immagini prodotte sub doc. 31.
La presente controversia doveva essere sottoposta alla normativa prevista dal D. Lgs.
206/2005 e il signor aveva il diritto di avvalersi delle norme previste dal Codice del Pt_1
Consumo a tutela dell'acquirente consumatore. II.8 – LE DIFFORMITÀ DEL BENE AL
CONTRATTO DI VENDITA Quanto alla conformità dei beni al contratto, l'Art. 129 comma 2 Codice del Consumo prevedeva: “Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, (N.d.R. il grassetto sottolineato è nostro) ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
…”. II.8.1 – La non rispondenza del bene alla descrizione fatta dal venditore Nella presentazione che Controparte_1
redigeva per gli acquirenti, inserita al n. 54 del catalogo dell'asta del 13 giugno 2022, in relazione al lotto N. 141.54 376.0822 anni '80”, Parte_4
l'orologio veniva descritto come segue “Note: Il raro Omega SP 376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il
1987 e il 1988, guadagnandosi così il soprannome di “Holy Grail”. La dichiarazione di influenzava in maniera determinante la decisione del signor Controparte_1 Pt_1 di acquistare il bene. L'orologio acquistato dal signor non corrispondeva alla Pt_1 descrizione che aveva redatto e reso disponibile ai fini dell'asta Controparte_1
svolta il 13 giugno 2022.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di compravendita con le conseguenze in atti meglio precisate ed in subordine la riduzione del prezzo pagato e delle commissioni versate.
Si costituiva non contestando le difformità lamentate ma sostenendone Controparte_1
l'irrilevanza ed osservando quanto segue:
pagina 6 di 10 l'orologio identificato e descritto a pag 44 del catalogo d'asta non era “lo” SP venduto da Omega, con tutte le caratteristiche che Omega identificava e descriveva nei propri cataloghi ,che aveva un prezzo medio di mercato pari a euro 25.000,00.
l'orologio messo in asta da in data 13 giugno 2022 era quello specifico esemplare di CP_1
SP - visionabile di persona prima dell'asta - fedelmente raffigurato nel catalogo d'asta e nelle foto a disposizione degli interessati: un orologio di circa 35 anni, evidentemente usato, quindi nel tempo inevitabilmente sottoposto ad interventi di manutenzione e riparazione e che presentava le condizioni di integrità e conservazione fedelmente raffigurate e descritte nel catalogo e nel condition report, condizioni mai taciute e anzi comunicate da in maniera molto trasparente, facilmente conoscibili usando CP_1
l'ordinaria diligenza e tali da indurre la casa d'aste a quantificarne il valore, parametrato alla “integrità” dell'orologio, in una somma pari euro 5.000,00 (cioè un quinto del valore di mercato); l'orologio veniva acquistato dal signor al prezzo - che lui stesso Pt_1
decideva di offrire - di euro 9.2000,00. Chi partecipava ad un'asta di orologi d'epoca sostanzialmente accettava di gareggiare e sfidare gli altri partecipanti per riuscire ad aggiudicarsi - nel giro di pochissimi minuti - il lotto di suo interesse, di fatto
“scommettendo” sul valore dello stesso rispetto al valore di mercato e quindi accettando l'alea che ogni maggior prezzo offerto potesse (eventualmente) anche essere superiore all'effettivo valore del lotto stesso;
il ricorrente avrebbe potuto visionare prima dell'asta il reperto e chiedere i relativi chiarimenti come fatto da altro soggetto.
I lotti di FI venivano venduti “come visti e piaciuti”, con espressa esclusione di ogni garanzia per vizi occulti e con ogni lacuna, difetto, imperfezione ed errore di descrizione.
Con riferimento alla lamentata di difformità del movimento, si evidenziava che proprio nelle foto prodotte da controparte era possibile individuare il numero del movimento ed erano le stesse foto che , prima dell'asta, aveva messo a disposizione di tutti gli CP_1 interessati per fare ogni opportuna valutazione, da soli o con l'aiuto di esperti di fiducia.
Usando l'ordinaria diligenza richiesta per questo tipo di acquisti il signor peraltro, Pt_1 grande appassionato di orologi d'epoca, nonché assiduo frequentatore di aste, avrebbe pagina 7 di 10 potuto rilevare questa particolarità dello messo all'asta il 13 Parte_2 giugno 2022 da , e magari decidere di non partecipare affatto all'asta perché le CP_1 caratteristiche dell'orologio non erano di suo gradimento o quantomeno a non spingersi ad offrire quasi il doppio del prezzo di base d'asta!
FI non aveva mai specificato che l'orologio fosse corredato da una specifica attestazione di autenticità (concetto ben diverso dalla conformità richiesta dal Codice del
Consumo) né tanto meno che fosse corredato dall'estratto degli archivi Omega, certificazione richiesta dal sig. solo successivamente all'asta, come dallo stesso Pt_1
riconosciuto (ricorso avv. pag. 2).
L'orologio era perfettamente funzionante, nonché perfettamente corrispondente alla descrizione di cui al catalogo anche con riferimento alla riconducibilità di tutte le componenti alla casa produttrice Omega.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversario ricorso .
Scambiate le memorie di rito ,interrogate liberamente le parti,inutilmente tentata la conciliazione, e precisate le conclusioni ,la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente, istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta in base alle seguente motivazione: la resistente attraverso un mandato senza rappresentanza Controparte_1
(inquadramento non contestato) ha venduto al ricorrente l' orologio identificato al n. 54 del catalogo come 376.0822 anni '80” e descritto come Parte_4 segue “Note: Il raro Omega SP 376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il 1987 e il 1988, guadagnandosi così il soprannome di “Holy Grail”. ha contestato la conformità dell'orologio venduto a quello descritto anzitutto in Pt_1 base al “movimento” ovvero al meccanismo principale dell'orologio racchiuso nella cassa, identificato con il numero di serie 39'196'746 e risalente al 1979.Parte resistente non ha pagina 8 di 10 contestato in punto fatto quanto evidenziato dal ricorrente ovvero la circostanza che i movimenti con numero seriale 39'000'000 venivano prodotti da OMEGA nell'anno 1975 mentre l'originale 376.0822 anni '80” montava un Parte_4
movimento prodotto negli anni 1987/88, ovvero gli unici anni in cui OMEGA ha fabbricato questo modello.
Rileva il Giudice che in base alla descrizione della resistente il bene è stato presentato come
“raro” ,più esattamente nel catalogo d'asta n. 54 si legge” Il raro Omega SP
376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il 1987 e il 1988”.
La “rarità “ va pertanto ricondotta ad una caratteristica dell'orologio desumibile ad una a qualità riscontrata unicamente negli orologi prodotti da Omega fra il 1987 e il 1988 quale va riconosciuta alla caratteristica primaria del movimento riconducibile a quegli anni che non è possibile riconoscere ad un “movimento” anteriore di circa un decennio.
La resistente a fronte delle doglianze della controparte non ha saputo indicare una caratteristica del bene venduto che giustifichi la qualità di bene “raro” risalente al biennio
1987/88 indicata nel catalogo.
La mancanza del movimento riconducibile al biennio 1987/88 nell'orologio per cui è causa configura pertanto non un semplice vizio della cosa ma una difformità talmente grave da configurare una vendita “aliud pro alio”: l'orologio venduto non può pertanto essere qualificato “raro Omega SP 376.0822” in contrasto con quanto risultava dal catalogo di vendita.Risultano così assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente.
Consegue l'accoglimento della richiesta del ricorrente di risoluzione del contratto di compravendita con le conseguenze indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA
pagina 9 di 10 per la causale di cui in motivazione la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa e conseguentemente
ORDINA la restituzione del bene da a a spese di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, nonché la restituzione del prezzo di € 9.200,00 e della provvigione di
€2.932,00 da al signor per la somma complessiva di euro Controparte_1 Pt_1
11.592,00 (undicimilacinquecentonovantadue/00) oltre al rimborso di CHF 120,0 pari a
€124,52 o alla diversa somma di cui al tasso di cambio della valuta corrente alla data del pagamento, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla data del 14 giugno 2023
(data del bonifico a fino alla domanda giudiziale e interessi ai sensi Controparte_1 dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
CONDANNA
La parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in €264,00 per spese €4000,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% oltre IVA e CPA
Pavia,17 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile nella persona del giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4327/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Regazzetti (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorgonzola (MI), via Serbelloni n. 7/9
RICORRENTE
contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNATELLI FRANCESCO
( ) e ANDREOZZI MARIACRISTINA CodiceFiscale_3
( ) VIA MASCHERONI N. 31 20100 MILANO ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni n. 31
RESISTENTE
OGGETTO: vendita all'asta – difformità del bene venduto
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato adiva il Tribunale Civile di Pavia Parte_1
esponendo quanto segue: all'asta tenutasi il 13 giugno 2022 presso la sede di aveva partecipato online, CP_1
aggiudicandosi il lotto N. 141.54 identificato nel catalogo al n. 54 come “OMEGA
376.0822 anni '80” e descritto come segue “Note: Il raro Omega Parte_2
SP 376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il 1987 e il 1988, guadagnandosi così il soprannome di “Holy
Grail”.
Versava la somma di € 9.200,00 quale prezzo di aggiudicazione e la somma di € 2.392,00 per commissioni per un totale di € 11.592,00 mediante bonifico bancario in data 14 giugno
2022.
Dopo aver ricevuto la consegna dell'orologio in data 13 giugno 2022, chiedeva alla casa produttrice l'estratto degli archivi OMEGA al fine di poter ricevere conferma CP_2 in merito all'autenticità e conformità dell'orologio al modello indicato nella descrizione di
L'esito di tale richiesta era negativo, infatti non poteva Controparte_1 CP_2
rilasciare alcun estratto dagli archivi e dichiarava quanto segue con email in data 7 luglio
2022: “The available historical documentation associated to the movement you provided us leads to a different reference and model than stated in your order. For this reason, and as the watch does not correspond to the model as produced and recorded within our production records, we ask for your comprehension that we cannot issue an extract. Since the 120.—CHF fee compensates for the conducted research in our archives, productions documents and microfilms, and as stated in the conditions of sale accepted when placing pagina 2 di 10 the order, we are unable to issue a refund.” (cfr. dichiarazione prodotta sub Pt_3
doc. 3).
La traduzione della dichiarazione, tratta dal sito Collins Dictionary era la seguente: “La documentazione storica disponibile associata al movimento che ci hai fornito porta a un riferimento e un modello diversi da quelli indicati nel tuo ordine. Per questo motivo, e poiché l'orologio non corrisponde al modello prodotto e registrato all'interno dei nostri registri di produzione, chiediamo la vostra comprensione che non possiamo rilasciare un estratto. Poiché la tassa di 120.—CHF compensa la ricerca condotta nei nostri archivi, documenti di produzione e microfilm, e come indicato nelle condizioni di vendita accettate al momento dell'ordine, non siamo in grado di emettere un rimborso.” (cfr. traduzione prodotta sub doc. 4).
non riconosceva l'orologio in questione come un prodotto originale del Pt_3
proprio laboratorio di produzione.
A seguito di tale dichiarazione, il ricorrente chiedeva l'intervento di un tecnico orologiaio professionista esperto di propria fiducia, affinché esaminasse l'interno della cassa dell'orologio e l'oggetto nel suo complesso. La verifica dell'orologiaio consentiva al signor di apprendere diverse difformità dell'oggetto acquistato rispetto alle caratteristiche Pt_1
del modello prodotto da di cui alla descrizione del lotto fornita da CP_2 [...]
In particolare, veniva appurato che il movimento all'interno dell'orologio Controparte_1 risaliva all'anno 1979, in totale difformità rispetto al “vero” modello “OMEGA
SP Holy Grail 376.0822 anni '80” che montava un movimento prodotto negli anni 1987/88, ragione per cui l'orologio non aveva alcuna corrispondenza con gli archivi di produzione e che impediva il rilascio del certificato richiesto . CP_2
Inoltre, venivano rilevate ulteriori difformità a carico dei seguenti componenti: bracciale
(n. 1479 invece del bracciale n. 1450); ghiera di servizio;
quadrante di servizio;
lancette di servizio;
cassa. .
Con reclamo a mezzo email del 2 settembre 2022, il signor denunciava a Pt_1 [...] sia l'esito dell'indagine svolta da sia l'esito della verifica Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 10 effettuata sull'orologio da parte dell'orologiaio professionista (cfr. scambio email
[...]
prodotto sub doc. 5). CP_3
Con mail del 5 settembre 2022, tramite il proprio specialista del Controparte_1
settore orologi, signor non contestava le difformità denunciate dal signor Persona_1
ma sostanzialmente replicava che l'acquirente avrebbe dovuto verificare l'orologio Pt_1 prima dell'acquisto: “si trattava secondo alcune classificazioni di un modello con alcune componenti non canoniche (però in altri casi riconosciute come corrette sebbene leggermente successive).” (cfr. email presente nella corrispondenza prodotta sub doc. 5).
Il signor replicava alla comunicazione con mail del 5 settembre 2022, contestando Pt_1
punto per punto le osservazioni del signor e invitando a chiedere una Per_1 CP_1
perizia a Omega per una verifica sulle difformità denunciate (cfr. email presente nella corrispondenza prodotta sub doc. 5).
Inutili i successivi tentativi di una bonaria composizione della lite compresa la fase della negoziazione assistita.
L'orologio venduto al ricorrente presentava diverse difformità rispetto al modello originale
“OMEGA SP Holy Grail 376.0822”.
In particolare:
–La più grave di tali difformità riguardava il “movimento” ovvero il meccanismo principale dell'orologio racchiuso nella cassa, identificato con il numero di serie 39'196'746, come visibile dalle fotografie prodotte sub . doc. 21).
Le case produttrici catalogavano le componenti degli orologi con numeri di serie che ne consentivano l'identificazione, anche con riferimento agli anni di fabbricazione. OMEGA identificava i movimenti con un numero di serie assegnato con numerazione crescente dai primi anni di produzione sino ad oggi. Ciò consentiva di risalire all'anno di produzione del movimento tramite il suo numero seriale. Come si evinceva dalla tabella dei numeri dei movimenti di OMEGA prodotta sub ns. doc. 22), i movimenti con numero seriale
39'000'000 venivano prodotti da OMEGA nell'anno 1975. Al contrario, l'originale
376.0822 anni '80” montava un movimento prodotto Parte_4
negli anni 1987/88, ovvero gli unici anni in cui OMEGA fabbricava questo modello.
pagina 4 di 10 Pertanto, l'orologio venduto da aveva un movimento vecchio, Controparte_1 prodotto ben un decennio prima rispetto al movimento che apparteneva all'
[...]
376.0822. non dichiarava, né segnalava, né Parte_4 Controparte_1
evidenziava in alcun modo al pubblico degli acquirenti tale importante informazione.
La casa d'aste si limitava ad allegare alla relazione descrittiva del lotto (cosiddetto condition report) una fotografia della cassa dell'orologio. Per avvedersi di questo vizio si rendeva necessaria un'indagine specifica presso la casa di produzione con tempistiche non compatibili con il limitato periodo concesso al pubblico prima dell'asta per la consultazione del catalogo, del condition report e la visione del lotto. Per tale palese discrepanza,
non poteva rilevare alcuna corrispondenza tra l'orologio venduto al signor CP_2
e gli archivi ufficiali di produzione nei quali vengono registrati i dati identificativi Pt_1
degli orologi fabbricati. Pertanto forniva al signor il diniego espresso CP_2 Pt_1
con email prodotta sub ns. doc. 3).
II.5.2 – Oltre al movimento, anche il bracciale dell'orologio venduto al signor era Pt_1
differente rispetto al modello originale. Secondo il catalogo OMEGA, (Cfr.estratto sub doc.
23), alla referenza n. 376.0822 corrispondeva il bracciale con referenza n. 1450/809, ritratto nelle immagini prodotte sub doc. 24). Invece, l'orologio compravenduto montava un bracciale di differente fattura, identificato con il numero di serie 1479, come visibile dalle fotografie prodotte sub doc. 25) da cui si evinceva sia il differente numero di serie sia il dettaglio differente della chiusura. II.5.3
Inoltre venivano rilevate ulteriori difformità, seppur di minore gravità, a carico della ghiera di servizio. Come documentato dalla comparazione tra l'immagine della ghiera originale
OMEGA prodotta sub doc. 26) e le immagini della ghiera montata sull'orologio venduto da prodotte sub doc. 27), il numero 7 era di fattura differente. Controparte_1
Un ulteriore difetto di conformità riguardava il quadrante di servizio, anche in questo caso dalle immagini del quadrante di servizio originale OMEGA sub doc. 28) e le immagini del quadrante di servizio dell'orologio venduto da sub doc. 29), si Controparte_1 evinceva che l'originale aveva i contatori cronografici a cerchi concentrici, a differenza del modello venduto all'asta da II.5.5 – Controparte_1
pagina 5 di 10 Infine in merito alle lancette, dalle immagini tratte dal catalogo Omega, risultava evidente la maggiore lunghezza delle stesse, la punta maggiormente affilata e la presenza del
“contrappeso" sulla lancetta dei secondi (cfr. immagini prodotte sub doc. 30) rispetto alle lancette di servizio dell'orologio offerto in asta da di cui alle CP_1 Controparte_1
immagini prodotte sub doc. 31.
La presente controversia doveva essere sottoposta alla normativa prevista dal D. Lgs.
206/2005 e il signor aveva il diritto di avvalersi delle norme previste dal Codice del Pt_1
Consumo a tutela dell'acquirente consumatore. II.8 – LE DIFFORMITÀ DEL BENE AL
CONTRATTO DI VENDITA Quanto alla conformità dei beni al contratto, l'Art. 129 comma 2 Codice del Consumo prevedeva: “Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, (N.d.R. il grassetto sottolineato è nostro) ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
…”. II.8.1 – La non rispondenza del bene alla descrizione fatta dal venditore Nella presentazione che Controparte_1
redigeva per gli acquirenti, inserita al n. 54 del catalogo dell'asta del 13 giugno 2022, in relazione al lotto N. 141.54 376.0822 anni '80”, Parte_4
l'orologio veniva descritto come segue “Note: Il raro Omega SP 376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il
1987 e il 1988, guadagnandosi così il soprannome di “Holy Grail”. La dichiarazione di influenzava in maniera determinante la decisione del signor Controparte_1 Pt_1 di acquistare il bene. L'orologio acquistato dal signor non corrispondeva alla Pt_1 descrizione che aveva redatto e reso disponibile ai fini dell'asta Controparte_1
svolta il 13 giugno 2022.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di compravendita con le conseguenze in atti meglio precisate ed in subordine la riduzione del prezzo pagato e delle commissioni versate.
Si costituiva non contestando le difformità lamentate ma sostenendone Controparte_1
l'irrilevanza ed osservando quanto segue:
pagina 6 di 10 l'orologio identificato e descritto a pag 44 del catalogo d'asta non era “lo” SP venduto da Omega, con tutte le caratteristiche che Omega identificava e descriveva nei propri cataloghi ,che aveva un prezzo medio di mercato pari a euro 25.000,00.
l'orologio messo in asta da in data 13 giugno 2022 era quello specifico esemplare di CP_1
SP - visionabile di persona prima dell'asta - fedelmente raffigurato nel catalogo d'asta e nelle foto a disposizione degli interessati: un orologio di circa 35 anni, evidentemente usato, quindi nel tempo inevitabilmente sottoposto ad interventi di manutenzione e riparazione e che presentava le condizioni di integrità e conservazione fedelmente raffigurate e descritte nel catalogo e nel condition report, condizioni mai taciute e anzi comunicate da in maniera molto trasparente, facilmente conoscibili usando CP_1
l'ordinaria diligenza e tali da indurre la casa d'aste a quantificarne il valore, parametrato alla “integrità” dell'orologio, in una somma pari euro 5.000,00 (cioè un quinto del valore di mercato); l'orologio veniva acquistato dal signor al prezzo - che lui stesso Pt_1
decideva di offrire - di euro 9.2000,00. Chi partecipava ad un'asta di orologi d'epoca sostanzialmente accettava di gareggiare e sfidare gli altri partecipanti per riuscire ad aggiudicarsi - nel giro di pochissimi minuti - il lotto di suo interesse, di fatto
“scommettendo” sul valore dello stesso rispetto al valore di mercato e quindi accettando l'alea che ogni maggior prezzo offerto potesse (eventualmente) anche essere superiore all'effettivo valore del lotto stesso;
il ricorrente avrebbe potuto visionare prima dell'asta il reperto e chiedere i relativi chiarimenti come fatto da altro soggetto.
I lotti di FI venivano venduti “come visti e piaciuti”, con espressa esclusione di ogni garanzia per vizi occulti e con ogni lacuna, difetto, imperfezione ed errore di descrizione.
Con riferimento alla lamentata di difformità del movimento, si evidenziava che proprio nelle foto prodotte da controparte era possibile individuare il numero del movimento ed erano le stesse foto che , prima dell'asta, aveva messo a disposizione di tutti gli CP_1 interessati per fare ogni opportuna valutazione, da soli o con l'aiuto di esperti di fiducia.
Usando l'ordinaria diligenza richiesta per questo tipo di acquisti il signor peraltro, Pt_1 grande appassionato di orologi d'epoca, nonché assiduo frequentatore di aste, avrebbe pagina 7 di 10 potuto rilevare questa particolarità dello messo all'asta il 13 Parte_2 giugno 2022 da , e magari decidere di non partecipare affatto all'asta perché le CP_1 caratteristiche dell'orologio non erano di suo gradimento o quantomeno a non spingersi ad offrire quasi il doppio del prezzo di base d'asta!
FI non aveva mai specificato che l'orologio fosse corredato da una specifica attestazione di autenticità (concetto ben diverso dalla conformità richiesta dal Codice del
Consumo) né tanto meno che fosse corredato dall'estratto degli archivi Omega, certificazione richiesta dal sig. solo successivamente all'asta, come dallo stesso Pt_1
riconosciuto (ricorso avv. pag. 2).
L'orologio era perfettamente funzionante, nonché perfettamente corrispondente alla descrizione di cui al catalogo anche con riferimento alla riconducibilità di tutte le componenti alla casa produttrice Omega.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversario ricorso .
Scambiate le memorie di rito ,interrogate liberamente le parti,inutilmente tentata la conciliazione, e precisate le conclusioni ,la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente, istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta in base alle seguente motivazione: la resistente attraverso un mandato senza rappresentanza Controparte_1
(inquadramento non contestato) ha venduto al ricorrente l' orologio identificato al n. 54 del catalogo come 376.0822 anni '80” e descritto come Parte_4 segue “Note: Il raro Omega SP 376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il 1987 e il 1988, guadagnandosi così il soprannome di “Holy Grail”. ha contestato la conformità dell'orologio venduto a quello descritto anzitutto in Pt_1 base al “movimento” ovvero al meccanismo principale dell'orologio racchiuso nella cassa, identificato con il numero di serie 39'196'746 e risalente al 1979.Parte resistente non ha pagina 8 di 10 contestato in punto fatto quanto evidenziato dal ricorrente ovvero la circostanza che i movimenti con numero seriale 39'000'000 venivano prodotti da OMEGA nell'anno 1975 mentre l'originale 376.0822 anni '80” montava un Parte_4
movimento prodotto negli anni 1987/88, ovvero gli unici anni in cui OMEGA ha fabbricato questo modello.
Rileva il Giudice che in base alla descrizione della resistente il bene è stato presentato come
“raro” ,più esattamente nel catalogo d'asta n. 54 si legge” Il raro Omega SP
376.0822 fu prodotto in una serie limitata non numerata di circa 2000 pezzi solamente per un anno, tra il 1987 e il 1988”.
La “rarità “ va pertanto ricondotta ad una caratteristica dell'orologio desumibile ad una a qualità riscontrata unicamente negli orologi prodotti da Omega fra il 1987 e il 1988 quale va riconosciuta alla caratteristica primaria del movimento riconducibile a quegli anni che non è possibile riconoscere ad un “movimento” anteriore di circa un decennio.
La resistente a fronte delle doglianze della controparte non ha saputo indicare una caratteristica del bene venduto che giustifichi la qualità di bene “raro” risalente al biennio
1987/88 indicata nel catalogo.
La mancanza del movimento riconducibile al biennio 1987/88 nell'orologio per cui è causa configura pertanto non un semplice vizio della cosa ma una difformità talmente grave da configurare una vendita “aliud pro alio”: l'orologio venduto non può pertanto essere qualificato “raro Omega SP 376.0822” in contrasto con quanto risultava dal catalogo di vendita.Risultano così assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente.
Consegue l'accoglimento della richiesta del ricorrente di risoluzione del contratto di compravendita con le conseguenze indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA
pagina 9 di 10 per la causale di cui in motivazione la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa e conseguentemente
ORDINA la restituzione del bene da a a spese di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, nonché la restituzione del prezzo di € 9.200,00 e della provvigione di
€2.932,00 da al signor per la somma complessiva di euro Controparte_1 Pt_1
11.592,00 (undicimilacinquecentonovantadue/00) oltre al rimborso di CHF 120,0 pari a
€124,52 o alla diversa somma di cui al tasso di cambio della valuta corrente alla data del pagamento, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla data del 14 giugno 2023
(data del bonifico a fino alla domanda giudiziale e interessi ai sensi Controparte_1 dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
CONDANNA
La parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in €264,00 per spese €4000,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% oltre IVA e CPA
Pavia,17 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
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