CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Florio (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Conservatorio n. 17
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Castellana Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda n. C.F._3
17
APPELLATA
pagina 1 di 11
Conclusioni per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In via principale e nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza e in accoglimento dell'appello dell'odierna appellante, accogliere le domande svolte in prime cure dalla che di seguito si trascrivono: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
• rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale relativa all'asserito e indimostrato danno da perdita di chance.
IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
• accertare e dichiarare che, sia il contratto di locazione, che il contratto di consulenza, entrambi sottoscritti tra la Sig.ra CP_1
e la sottesi alle domande riconvenzionali, si sono risolti per giusta causa e, comunque,
[...] Parte_1 per mutuo dissenso, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, e per l'effetto rigettare le rispettive domande riconvenzionali e dichiarare che nulla è dovuto all'opponente.
Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
IN VIA SUBORDINATA
Accogliere comunque il terzo motivo di appello e, per l'effetto, regolare diversamente le spese di lite siccome liquidate nella qui appellata sentenza, sulla base della parziale soccombenza dell'opponente.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Rimettere la causa sul ruolo al fine di dare sfogo alle istanze istruttorie siccome articolate dalla società opposta, sia nella comparsa costitutiva, sia nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., compreso lo svolgimento della CTU siccome esplicitata nella relativa istanza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Adita Corte, respinta ogni contraria deduzione, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c. con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
in via principale e di merito:
- previo rigetto dell'impugnazione, confermare l'appellata sentenza, con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- rigettare in ogni caso la richiesta di rimessione in ruolo della causa per dare corso alle avverse istanze istruttorie, che si chiede parimenti di voler rigettare, ivi inclusa la CTU, in accoglimento delle deduzioni in atti”
pagina 2 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
-giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato mezzo pec in data 31.05.2023, si opponeva al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 6351/2023 con il quale il Tribunale di Milano la condannava al pagamento della somma di €
10.150,40 in favore di (d'ora in poi solo ) a titolo di Parte_1 Parte_1 compenso dovuto per i “servizi di ingegneria” resi dalla società opposta, contestando l'esistenza di un incarico per le prestazioni indicate nella fattura n. 84/2022 monitoriamente azionata, non essendo intercorso tra le parti alcun contratto d'incarico e/o alcun preventivo di parcella, mancando in ogni caso la prova dell'adempimento delle attività esposte.. Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di: Parte_1
- € 2.833,32, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, oltre che di € 833,00 a titolo di spese condominiali;
- € 4.809, 60 a titolo di compenso per attività professionali svolte a favore della società nel IV trimestre del
2021;
- € 5.075,20 a titolo di danno derivante dalla perdita della possibilità di utilizzare gli sgravi fiscali e/o la cessione del credito.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente esponeva che:
- in data 01.11.2018 aveva concesso il suo immobile di via Pascoli a Milano in locazione alla , la Parte_1 quale effettivamente aveva effettuato in suo favore dei lavori di ristrutturazione al fine di rendere l'immobile idoneo alle sue esigenze di conduttrice, terminati il 30.11.2018 e integralmente pagati;
- in seguito alla comunicazione del recesso anticipato dal contratto di locazione, che avrebbe avuto effetto a partire dal 07.04.20221, non aveva corrisposto i canoni relativi ai mesi di gennaio e Parte_1 febbraio 2022;
- in forza di un contratto di incarico sottoscritto nel 2015, aveva prestato nei confronti di CP_1
attività di consulenza professionale sino a tutto l'anno 20212 senza, tuttavia, ricevere i Parte_1 compensi relativi al IV trimestre dello stesso anno;
- in data 30.03.2022, in risposta al sollecito di pagamento inviato da (relativo sia ai compensi CP_1 per la propria attività professionale, sia ai canoni di locazione non corrisposti), si dichiarava Parte_1 disponibile a pagare i compensi per l'attività di consulenza, chiedendo invece l'annullamento dei canoni di locazione ancora dovuti;
- tuttavia, in data 24.06.2022, a fronte di ulteriori solleciti di pagamento, inviava la fattura n. Parte_1
47/2022 relativa a servizi di ingegneria svolti per la riqualificazione dell'immobile di Via Pascoli, che era stata prontamente contestata da in ragione della genericità del suo oggetto e dell'integrale CP_1 pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguiti e terminati nell'anno 2018;
- a fronte delle contestazioni ricevute, modificava l'oggetto della fattura già emessa e, Parte_1 successivamente, in data 30.12.2022, provvedeva a inviarne una nuova (n. 84/22), contenente un'elencazione di prestazioni che, tuttavia, rappresentavano una duplicazione di quelle già eseguite e pagate;
Si costituiva , instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e contestando Parte_1 integralmente le richieste avversarie. In primo luogo, rappresentava che prima del contenzioso il legale rappresentante della società, ingegner , e l 'avv.to erano stati Persona_1 Controparte_1 coniugi, evidenziava poi che le prestazioni: -a) sviluppo della progettazione esecutiva architettonica, con applicazione della percentuale del 5% sull'importo dei lavori, senza utile d'impresa, solo rimborso costi per
€ 68.000,00 = € 3.400,00 -b) individuazione finiture edili ed impiantistiche, € 600,00; -c) direzione lavori, percentuale del 3% dell'importo dei lavori = € 2.000,00; -d) redazione contabilità, percentuale dell'1% dell'importo dei lavori = 700,00; e) analisi economica commessa con tabella ai fini degli sgravi fiscali, quali
€ 300,00 a corpo, € 400,00 per la pratica ENEA dopo la sostituzione dei serramenti, € 600,00 per rimborso costi sostenuti per il Geom. e relativi alla variazione catastale, oltre al 4% di contributo CNPAIA, CP_2 per le prestazioni rese in favore della società dall'ing. , non costituivano una duplicazione delle Parte_1 attività già saldate dalla controparte, bensì, prestazioni del tutto autonome come dimostrato dalla documentazione prodotta, per le quali era ancora dovuto il corrispettivo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8941/24 pubblicata in data 16.10.2024 accoglieva l'opposizione, e revocato il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento delle domande riconvenzionali, condannava la società a pagare, in favore dell' opponente, sia la somma di € 3.666,32 a titolo di Parte_1 canoni di locazione per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 incluse spese condominiali, sia la somma di
€ 4.809,60 complessivi a titolo di compensi professionali per l' attività consulenziale prestata nel IV trimestre del 2021 , oltre alla rifusione delle spese di lite.
I. In primo luogo, riteneva documentalmente provato che le attività di ristrutturazione dell'immobile di Via
Pascoli eseguite da erano terminate in data 30.11.2018 e che le relative fatture a saldo erano state Parte_1 integralmente pagate da senza che alcuna contestazione fosse mai pervenuta. CP_1
Rilevava, altresì, che non era nemmeno stata dimostrata la sussistenza di un successivo accordo intervenuto tra le parti volto a conferire a ulteriori incarichi e attività, risultando a tal fine del tutto Parte_1 pagina 4 di 11 inconferente la documentazione prodotta dall'opposta nel corso del giudizio3 che appunto riguardava i lavori già eseguiti.
II. Accoglieva la domanda di volta a ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi CP_1 al IV trimestre del 2021, rilevando che il relativo credito era stato espressamente riconosciuto dal legale rappresentante e dall'amministrazione della omonima società, e che l'opposta non Persona_1 aveva eccepito e dimostrato alcun valido fatto modificativo, impeditivo o estintivo dello stesso.
III. Accoglieva, altresì, la domanda di volta a ottenere il pagamento dei canoni di locazione CP_1 dell'immobile di via Pascoli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ritenendo il credito pienamente dimostrato e non avendo allegato e dimostrato fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello Parte_1 stesso. Accoglieva, quindi, la conseguente richiesta di pagamento di € 833,00 a titolo di spese condominiali, peraltro non espressamente contestata.
IV. Rigettava, invece, la domanda dell'opponente volta a ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della possibilità di utilizzare gli sgravi fiscali e/o la cessione del credito, in quanto sprovvista di prova e in ogni caso assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo, nonché la domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato a in data 15.11.2024, impugnava la Controparte_1 Parte_1 predetta sentenza sulla base dei tre motivi di doglianza che saranno di seguito esaminati, e chiedeva, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 27.01.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello avversario in quanto inammissibile e infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 9.10.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 15.10.2025
Motivi di gravame
I. Con il primo motivo di appello, intitolato “ error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione meramente apparente, senza alcun apprezzamento critico e comunque per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, comunque, sua nullità per illogicità manifesta” impugna l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione da parte del Tribunale.
3CILA e documentazione catastale (doc. 14); computo metrico contabilità e sgravi fiscali (doc. 15); progetto esecutivo architettonico ed impiantistico (doc. 16); mail dell'opponente del 10.01.2022, con la quale ha richiesto il book di fine lavori (doc. 17); ricevuta del 27.01.2022, sottoscritta dall'opponente e relativa alla documentazione di fine lavori (doc. 18).
pagina 5 di 11 Sostiene che il primo giudice ha, ingiustamente, ritenuto non dimostrato l'adempimento delle prestazioni oggetto della fattura azionata in sede monitoria omettendo, tuttavia, qualsiasi apprezzamento critico in ordine alla documentazione a tal fine prodotta.
Sottolinea, infatti, di aver ampiamente argomentato e documentato voce per voce le attività svolte4, che risultavano ben diverse da quelle indicate nelle fatture precedentemente pagate (le quali non facevano alcun riferimento alle attività relative alla presentazione della pratica CILA e della documentazione catastale, nonché, alle attività di esecuzione del progetto esecutivo architettonico ed impiantistico e di realizzazione del computo metrico contabilità e per la contabilità relativa agli sgravi fiscali) e che, in ogni caso,
l'invocata CTU avrebbe ulteriormente accertato tale circostanza e verificato la congruità della somma ingiunta in relazione al lavoro svolto.
II. Con il secondo motivo di appello, avente il medesimo titolo quanto ai vizi lamentati, censura l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da CP_1
- Con riferimento alla domanda di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta nel quarto trimestre dell'anno 2021, lamenta che il primo giudice, travisando il contenuto della documentazione prodotta in atti, ha erroneamente ritenuto fornita la prova delle prestazioni rese. Sostiene che da una più approfondita analisi della messaggistica intercorsa tra e ben si poteva Parte_1 CP_1 evincere che la stessa si era limitata a svolgere gli ordinari incarichi connessi alla sua qualità di socia, diversi da quelli oggetto dell'invocato incarico di consulenza professionale.
- Con riferimento alla domanda di pagamento dei canoni locatizi relativi ai mesi di gennaio e febbraio
2021, sostiene che, indipendentemente dalle parole usate nella lettera di disdetta, il recesso era stato esercitato per giusta causa, poiché La , a seguito della violenta rottura del rapporto di coniugio, CP_1 aveva impedito il pieno e libero utilizzo dello spazio concesso in locazione.
III. Con il terzo motivo impugna, infine, il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendo la compensazione parziale delle stesse in ragione del rigetto delle domande riconvenzionali relative al danno da perdita di chance e alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Opinione della Corte
Ritiene il collegio di non poter accogliere l'appello proposto dalla e che la sentenza impugnata Parte_1 debba essere integralmente confermata.
I. Non merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene di aver correttamente dimostrato l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura n. 84/2022 azionata in sede monitoria. 4 quali: lo sviluppo della progettazione esecutiva architettonica per € 3.400,00; l'individuazione delle finiture edili ed impiantistiche per € 600,00; lo svolgimento dell'incarico di direzione lavori per € 2.000,00; l'attività di redazione contabilità per € 700,00; lo svolgimento dell'analisi economica con tabella ai fini degli sgravi fiscali pagina 6 di 11 Va, anzitutto, ribadito che la fattura in esame è stata emessa da in assenza di alcuna messa in Parte_1 mora e ben tre anni dopo la fine dei lavori (avvenuta pacificamente il 30.11.2018, come dimostrato dal prospetto dei costi di cantiere prodotto dalla stessa , doc. 15 fasc. ) e dall'integrale Parte_1 Parte_1 pagamento delle fatture denominate “a saldo” (docc. 28-29-45 fasc. ). CP_1
A fronte di tali evidenze documentali, e non essendo stato prodotto in atti alcun accordo successivo volto a dimostrare il conferimento di un ulteriore incarico da parte di questa Corte ritiene che il primo CP_1 giudice abbia correttamente ritenuto non dimostrata l'esecuzione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento, a nulla rilevando la documentazione a tal fine prodotta da nel corso del giudizio di Parte_1 primo grado (docc. 14, 15, 16, 17, 18 fasc. ). Parte_1
Difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale ha correttamente esaminato la documentazione in esame, la quale, tuttavia, risulta del tutto inidonea a dimostrare l'esecuzione di servizi di ingegneria ulteriori e diversi rispetto a quelle già regolarmente saldate.
Le produzioni documentali su cui insiste parte appellante fanno tutte espresso riferimento alle opere eseguite nel 2018 (il doc. 14 contiene infatti la comunicazione di fine lavori datata 18.01.2019; il doc. 15 riportante i “costi cantiere” risulta datato 23.11.2018; il doc. 16 contiene i progetti esecutivi architettonici dei lavori del 2018; infine, con il doc. 18 riporta, in risposta alla mail di -doc. 17- il Parte_1 CP_1 riepilogo della documentazione di fine lavori facente riferimento alle pratiche del 2018), le cui fatture a saldo, si ribadisce, sono state integralmente pagate da senza che alcuna contestazione sia mai CP_1 giunta.
A nulla rilevano quindi le argomentazioni di parte appellante in ordine al fatto che le attività oggetto della fattura azionata in sede monitoria risultano diverse da quelle indicate nelle fatture precedentemente pagate, essendo queste state emesse espressamente “a saldo lavori ristrutturazione edilizia alloggio via Giovanni Pascoli 37
Milano” (docc. 29 e 45 fasc. ). CP_1
Fermo tutto quanto sopra, devono ribadirsi le numerose incongruenze fattuali che sembrano confermare la pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata.
Oltre al fatto che, come già esposto, la fattura avanzata è stata emessa ben tre anni dopo la fine dei lavori, non può sottacersi come la stessa, che inizialmente presentava un oggetto del tutto generico, sia stata modificata per ben tre volte, indicando solo nell'ultima versione la tipologia dei serivizi, Si tratta della:
”Direzione Lavori”, “Individuazione delle finiture edili e impiantistiche”, “ progettazione esecutiva architettonica”,
“Redazione contabilità”,“analisi economica della commessa”,”predisposizione di una tabella sgravi”, “variazione catastale” quest'ultima, poi, per espressa ammissione della CI (è stata eseguita dal Geom. CP_3
Come già detto non vi è, tuttavia, prova della nomina a Direttore dei lavori, l'attività di progettazione è già stata fatturata, come si legge al punto 14.1 del consuntivo allegato alla fattura già saldata n. 20/2019 (doc.
pagina 7 di 11 28 appellata) e quanto ai restanti servizi a fronte delle puntuali contestazioni della appellata nulla ha dimostrato l'appellante.
Alla luce del quadro documentale e fattuale sopra descritto, il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di CTU che, non potendo essere utilizzata per sopperire alle carenze probatorie della parte (Cass.
n. 9328/2016 e Cass. n. 3130/2011), avrebbe svolto una funzione meramente esplorativa, risultando così inammissibile.
Il primo motivo di appello deve dunque rigettarsi integralmente, confermandosi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II. Risulta infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate da aventi ad oggetto, rispettivamente, il pagamento CP_1 dei compensi per l'attività professionale da questa svolta e il pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022.
II.I. Con riferimento alla prima contestazione, sostiene che l'effettiva esecuzione dell'attività di Parte_1 consulenza professionale da parte di non era stata in alcun modo dimostrata, evincendosi dalla CP_1 documentazione prodotta in atti solamente che la stessa aveva svolto, nel suo interesse, le ordinarie mansioni legate alla qualifica di socia.
Sul punto, basti osservare che l'esistenza del credito da questa fatto valere risulta espressamente riconosciuta, sia dallo stesso , che dall'amministrazione dell'omonima società. Parte_1
La infatti, ha prodotto in atti, oltre che la fonte del proprio credito rappresentata dal contratto di CP_1 consulenza del 2015 (doc. 34 fasc. ) e le pregresse fatture regolarmente pagate (docc. 6-7-8-9-10 CP_1 fasc. ): CP_1
- la mail di del 30.03.2022 avente oggetto “Saldo compensi anno 2021 consulenza legale Persona_1
”, con cui le comunicava di essere “pronto a pagare tue spettanze in oggetto” (doc 18 fasc. CP_1 [...]
; CP_1
- la successiva mail del 1.04.2022, con cui l'amministrazione della società opposta, sollecitando una risposta alla sopra citata comunicazione del 30.03.2022, ribadiva di essere pronta a “procedere col pagamento delle Sue spettanze”. (doc. 32 fasc. ). CP_1
A fronte dell'inversione dell'onere probatorio determinata dal riconoscimento del debito, che ex art. 1988
c.c. dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale, non risulta invece che abbia fornito prova contraria dell'esistenza dello stesso attraverso la dimostrazione di Parte_1 fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito riconosciuto, risultando infatti mere illazioni, del tutto sfornite di supporto probatorio, le argomentazioni volta a ricondurre le attività svolte da (cui si CP_1 fa riferimento nello scambio di messaggistica intercorsa tra questa e , doc. 47-57 fasc. ) Parte_1 CP_1 alla sua qualità di socia, e non anche all'attività di consulenza oggetto del contratto del 2015. pagina 8 di 11 La doglianza deve pertanto essere rigettata.
II.II. Non merita accoglimento nemmeno la seconda delle contestazioni, con cui l'appellante, sostenendo di aver esercitato il recesso per giusta causa, lamenta l'accoglimento della domanda di pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021.
Si osserva, sul punto, che la comunicazione di disdetta inviata da (doc. 14 fasc. Parte_1 CP_1 richiama espressamente l'art. 1 del contratto (che imponeva un preavviso di sei mesi in caso di recesso del conduttore, doc. 13 fasc. e l'art. 27, comma 7, L. n. 392/1978 (secondo cui le parti possono CP_1 contrattualmente convenire la possibilità di recesso anticipato del conduttore previo preavviso semestrale) senza, tuttavia, menzionare quale causa di scioglimento del contratto alcun inadempimento da parte del locatore, consistente, a detta dell'appellante, nell'impedimento del pacifico godimento dell'immobile.
Pertanto, fermo restando che il lamentato inadempimento avrebbe, al più, potuto condurre alla risoluzione contrattuale per inadempimento, lo stesso risulta essere stato tardivamente dedotto, non essendo stato precedentemente richiamato nella lettera di disdetta formale.
Fermo tutto quanto sopra, si aggiunga che il credito in esame risulta, altresì, indirettamente riconosciuto da
, allorché, con mail del 30.03.2022, chiedeva a di venire incontro alle sue esigenze Parte_1 CP_1 attraverso l'annullamento della “richiesta degli ultimi tre mesi di preavviso locazione via Pascoli. Sia perché da marzo il tuo immobile di via Pascoli risulta locato, sia perché ho lasciato i locali a fine novembre 2021” (doc 18 fasc. La Barbiera).
Con tale comunicazione, ha, quindi, confermato la debenza dei canoni di locazione dovuti nel Parte_1 periodo di preavviso semestrale conseguente al recesso esercitato ex art. 1 contratto (poi ridotti ai mesi di gennaio e febbraio 2022 stante la nuova locazione dell'immobile da marzo 2022), chiedendo tuttavia il favore personale di annullare le (legittime) richieste di pagamento.
A fronte di tutti gli elementi sopra esposti, risultano pertanto prive di pregio, oltre che documentalmente smentite, le argomentazioni relative alle ragioni che hanno spinto a recedere anticipatamente dal Parte_1 contratto.
In presenza di esaustiva documentazione scritta, ben ha fatto il primo giudice a escludere i capitoli di prova richiesti da , in quanto, oltre a risultare generici, valutativi e irrilevanti, le eventuali testimonianze Parte_1 rese non avrebbero potuto prevalere su documenti chiari e univoci.
Infine, si conferma la sentenza anche nella parte in cui riconosce gli importi richiesti a titolo di oneri condominiali, in quanto pienamente documentati (doc. 31 fasc. e non contestato in maniera CP_1 specifica nemmeno con riferimento al quantum.
III. Appare privo di pregio anche il terzo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, nonostante, il parziale rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da
CP_1
pagina 9 di 11 Sul punto basti osservare che, in materia di compensazione, l'art. 92, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice un ampio margine di discrezionalità in ordine alla valutazione comparativa del peso e dell'importanza delle domande reciprocamente avanzate.
Nel caso di specie, alla luce di una valutazione complessiva dell'esito della lite, che ha visto l'accoglimento integralmente della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto e delle domande riconvenzionali per complessivi € 8.475,92 (€ 4.809,60 titolo di compensi professionali e € 3.666,32 a titolo di canoni locativi e spese condominiali),si ritiene che il primo giudice ha correttamente ritenuto la Parte_1 parte sostanzialmente soccombente, e ciò indipendentemente dal rigetto della domanda accessoria di condanna ex art. 96 c.p.c., e della domanda riconvenzionale per danno da perdita di chance, la quale, peraltro, essendo stata assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo rivestiva un'incidenza del tutto marginale rispetto alle posizioni sostanziali delle parti.
Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello proposto da deve essere rigettato, confermandosi Parte_1 integralmente la sentenza impugnata.
IV. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 essendo il valore della causa pari ad € 10.150,40
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8941/24 del 16.10.2024 così provvede:
[...]
-1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
-3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 15.10.2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in ragione del preavviso di 6 mesi contrattualmente previsto 2 avendo comunicando, in data 18.11.2021, l'interruzione delle attività a partire dal gennaio 2022 pagina 3 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Florio (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Conservatorio n. 17
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Castellana Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda n. C.F._3
17
APPELLATA
pagina 1 di 11
Conclusioni per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In via principale e nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza e in accoglimento dell'appello dell'odierna appellante, accogliere le domande svolte in prime cure dalla che di seguito si trascrivono: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
• rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale relativa all'asserito e indimostrato danno da perdita di chance.
IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
• accertare e dichiarare che, sia il contratto di locazione, che il contratto di consulenza, entrambi sottoscritti tra la Sig.ra CP_1
e la sottesi alle domande riconvenzionali, si sono risolti per giusta causa e, comunque,
[...] Parte_1 per mutuo dissenso, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, e per l'effetto rigettare le rispettive domande riconvenzionali e dichiarare che nulla è dovuto all'opponente.
Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
IN VIA SUBORDINATA
Accogliere comunque il terzo motivo di appello e, per l'effetto, regolare diversamente le spese di lite siccome liquidate nella qui appellata sentenza, sulla base della parziale soccombenza dell'opponente.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Rimettere la causa sul ruolo al fine di dare sfogo alle istanze istruttorie siccome articolate dalla società opposta, sia nella comparsa costitutiva, sia nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., compreso lo svolgimento della CTU siccome esplicitata nella relativa istanza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Adita Corte, respinta ogni contraria deduzione, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c. con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
in via principale e di merito:
- previo rigetto dell'impugnazione, confermare l'appellata sentenza, con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- rigettare in ogni caso la richiesta di rimessione in ruolo della causa per dare corso alle avverse istanze istruttorie, che si chiede parimenti di voler rigettare, ivi inclusa la CTU, in accoglimento delle deduzioni in atti”
pagina 2 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
-giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato mezzo pec in data 31.05.2023, si opponeva al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 6351/2023 con il quale il Tribunale di Milano la condannava al pagamento della somma di €
10.150,40 in favore di (d'ora in poi solo ) a titolo di Parte_1 Parte_1 compenso dovuto per i “servizi di ingegneria” resi dalla società opposta, contestando l'esistenza di un incarico per le prestazioni indicate nella fattura n. 84/2022 monitoriamente azionata, non essendo intercorso tra le parti alcun contratto d'incarico e/o alcun preventivo di parcella, mancando in ogni caso la prova dell'adempimento delle attività esposte.. Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di: Parte_1
- € 2.833,32, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, oltre che di € 833,00 a titolo di spese condominiali;
- € 4.809, 60 a titolo di compenso per attività professionali svolte a favore della società nel IV trimestre del
2021;
- € 5.075,20 a titolo di danno derivante dalla perdita della possibilità di utilizzare gli sgravi fiscali e/o la cessione del credito.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente esponeva che:
- in data 01.11.2018 aveva concesso il suo immobile di via Pascoli a Milano in locazione alla , la Parte_1 quale effettivamente aveva effettuato in suo favore dei lavori di ristrutturazione al fine di rendere l'immobile idoneo alle sue esigenze di conduttrice, terminati il 30.11.2018 e integralmente pagati;
- in seguito alla comunicazione del recesso anticipato dal contratto di locazione, che avrebbe avuto effetto a partire dal 07.04.20221, non aveva corrisposto i canoni relativi ai mesi di gennaio e Parte_1 febbraio 2022;
- in forza di un contratto di incarico sottoscritto nel 2015, aveva prestato nei confronti di CP_1
attività di consulenza professionale sino a tutto l'anno 20212 senza, tuttavia, ricevere i Parte_1 compensi relativi al IV trimestre dello stesso anno;
- in data 30.03.2022, in risposta al sollecito di pagamento inviato da (relativo sia ai compensi CP_1 per la propria attività professionale, sia ai canoni di locazione non corrisposti), si dichiarava Parte_1 disponibile a pagare i compensi per l'attività di consulenza, chiedendo invece l'annullamento dei canoni di locazione ancora dovuti;
- tuttavia, in data 24.06.2022, a fronte di ulteriori solleciti di pagamento, inviava la fattura n. Parte_1
47/2022 relativa a servizi di ingegneria svolti per la riqualificazione dell'immobile di Via Pascoli, che era stata prontamente contestata da in ragione della genericità del suo oggetto e dell'integrale CP_1 pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguiti e terminati nell'anno 2018;
- a fronte delle contestazioni ricevute, modificava l'oggetto della fattura già emessa e, Parte_1 successivamente, in data 30.12.2022, provvedeva a inviarne una nuova (n. 84/22), contenente un'elencazione di prestazioni che, tuttavia, rappresentavano una duplicazione di quelle già eseguite e pagate;
Si costituiva , instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e contestando Parte_1 integralmente le richieste avversarie. In primo luogo, rappresentava che prima del contenzioso il legale rappresentante della società, ingegner , e l 'avv.to erano stati Persona_1 Controparte_1 coniugi, evidenziava poi che le prestazioni: -a) sviluppo della progettazione esecutiva architettonica, con applicazione della percentuale del 5% sull'importo dei lavori, senza utile d'impresa, solo rimborso costi per
€ 68.000,00 = € 3.400,00 -b) individuazione finiture edili ed impiantistiche, € 600,00; -c) direzione lavori, percentuale del 3% dell'importo dei lavori = € 2.000,00; -d) redazione contabilità, percentuale dell'1% dell'importo dei lavori = 700,00; e) analisi economica commessa con tabella ai fini degli sgravi fiscali, quali
€ 300,00 a corpo, € 400,00 per la pratica ENEA dopo la sostituzione dei serramenti, € 600,00 per rimborso costi sostenuti per il Geom. e relativi alla variazione catastale, oltre al 4% di contributo CNPAIA, CP_2 per le prestazioni rese in favore della società dall'ing. , non costituivano una duplicazione delle Parte_1 attività già saldate dalla controparte, bensì, prestazioni del tutto autonome come dimostrato dalla documentazione prodotta, per le quali era ancora dovuto il corrispettivo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8941/24 pubblicata in data 16.10.2024 accoglieva l'opposizione, e revocato il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento delle domande riconvenzionali, condannava la società a pagare, in favore dell' opponente, sia la somma di € 3.666,32 a titolo di Parte_1 canoni di locazione per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 incluse spese condominiali, sia la somma di
€ 4.809,60 complessivi a titolo di compensi professionali per l' attività consulenziale prestata nel IV trimestre del 2021 , oltre alla rifusione delle spese di lite.
I. In primo luogo, riteneva documentalmente provato che le attività di ristrutturazione dell'immobile di Via
Pascoli eseguite da erano terminate in data 30.11.2018 e che le relative fatture a saldo erano state Parte_1 integralmente pagate da senza che alcuna contestazione fosse mai pervenuta. CP_1
Rilevava, altresì, che non era nemmeno stata dimostrata la sussistenza di un successivo accordo intervenuto tra le parti volto a conferire a ulteriori incarichi e attività, risultando a tal fine del tutto Parte_1 pagina 4 di 11 inconferente la documentazione prodotta dall'opposta nel corso del giudizio3 che appunto riguardava i lavori già eseguiti.
II. Accoglieva la domanda di volta a ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi CP_1 al IV trimestre del 2021, rilevando che il relativo credito era stato espressamente riconosciuto dal legale rappresentante e dall'amministrazione della omonima società, e che l'opposta non Persona_1 aveva eccepito e dimostrato alcun valido fatto modificativo, impeditivo o estintivo dello stesso.
III. Accoglieva, altresì, la domanda di volta a ottenere il pagamento dei canoni di locazione CP_1 dell'immobile di via Pascoli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ritenendo il credito pienamente dimostrato e non avendo allegato e dimostrato fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello Parte_1 stesso. Accoglieva, quindi, la conseguente richiesta di pagamento di € 833,00 a titolo di spese condominiali, peraltro non espressamente contestata.
IV. Rigettava, invece, la domanda dell'opponente volta a ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della possibilità di utilizzare gli sgravi fiscali e/o la cessione del credito, in quanto sprovvista di prova e in ogni caso assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo, nonché la domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato a in data 15.11.2024, impugnava la Controparte_1 Parte_1 predetta sentenza sulla base dei tre motivi di doglianza che saranno di seguito esaminati, e chiedeva, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 27.01.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello avversario in quanto inammissibile e infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 9.10.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 15.10.2025
Motivi di gravame
I. Con il primo motivo di appello, intitolato “ error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione meramente apparente, senza alcun apprezzamento critico e comunque per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, comunque, sua nullità per illogicità manifesta” impugna l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione da parte del Tribunale.
3CILA e documentazione catastale (doc. 14); computo metrico contabilità e sgravi fiscali (doc. 15); progetto esecutivo architettonico ed impiantistico (doc. 16); mail dell'opponente del 10.01.2022, con la quale ha richiesto il book di fine lavori (doc. 17); ricevuta del 27.01.2022, sottoscritta dall'opponente e relativa alla documentazione di fine lavori (doc. 18).
pagina 5 di 11 Sostiene che il primo giudice ha, ingiustamente, ritenuto non dimostrato l'adempimento delle prestazioni oggetto della fattura azionata in sede monitoria omettendo, tuttavia, qualsiasi apprezzamento critico in ordine alla documentazione a tal fine prodotta.
Sottolinea, infatti, di aver ampiamente argomentato e documentato voce per voce le attività svolte4, che risultavano ben diverse da quelle indicate nelle fatture precedentemente pagate (le quali non facevano alcun riferimento alle attività relative alla presentazione della pratica CILA e della documentazione catastale, nonché, alle attività di esecuzione del progetto esecutivo architettonico ed impiantistico e di realizzazione del computo metrico contabilità e per la contabilità relativa agli sgravi fiscali) e che, in ogni caso,
l'invocata CTU avrebbe ulteriormente accertato tale circostanza e verificato la congruità della somma ingiunta in relazione al lavoro svolto.
II. Con il secondo motivo di appello, avente il medesimo titolo quanto ai vizi lamentati, censura l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da CP_1
- Con riferimento alla domanda di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta nel quarto trimestre dell'anno 2021, lamenta che il primo giudice, travisando il contenuto della documentazione prodotta in atti, ha erroneamente ritenuto fornita la prova delle prestazioni rese. Sostiene che da una più approfondita analisi della messaggistica intercorsa tra e ben si poteva Parte_1 CP_1 evincere che la stessa si era limitata a svolgere gli ordinari incarichi connessi alla sua qualità di socia, diversi da quelli oggetto dell'invocato incarico di consulenza professionale.
- Con riferimento alla domanda di pagamento dei canoni locatizi relativi ai mesi di gennaio e febbraio
2021, sostiene che, indipendentemente dalle parole usate nella lettera di disdetta, il recesso era stato esercitato per giusta causa, poiché La , a seguito della violenta rottura del rapporto di coniugio, CP_1 aveva impedito il pieno e libero utilizzo dello spazio concesso in locazione.
III. Con il terzo motivo impugna, infine, il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendo la compensazione parziale delle stesse in ragione del rigetto delle domande riconvenzionali relative al danno da perdita di chance e alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Opinione della Corte
Ritiene il collegio di non poter accogliere l'appello proposto dalla e che la sentenza impugnata Parte_1 debba essere integralmente confermata.
I. Non merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene di aver correttamente dimostrato l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura n. 84/2022 azionata in sede monitoria. 4 quali: lo sviluppo della progettazione esecutiva architettonica per € 3.400,00; l'individuazione delle finiture edili ed impiantistiche per € 600,00; lo svolgimento dell'incarico di direzione lavori per € 2.000,00; l'attività di redazione contabilità per € 700,00; lo svolgimento dell'analisi economica con tabella ai fini degli sgravi fiscali pagina 6 di 11 Va, anzitutto, ribadito che la fattura in esame è stata emessa da in assenza di alcuna messa in Parte_1 mora e ben tre anni dopo la fine dei lavori (avvenuta pacificamente il 30.11.2018, come dimostrato dal prospetto dei costi di cantiere prodotto dalla stessa , doc. 15 fasc. ) e dall'integrale Parte_1 Parte_1 pagamento delle fatture denominate “a saldo” (docc. 28-29-45 fasc. ). CP_1
A fronte di tali evidenze documentali, e non essendo stato prodotto in atti alcun accordo successivo volto a dimostrare il conferimento di un ulteriore incarico da parte di questa Corte ritiene che il primo CP_1 giudice abbia correttamente ritenuto non dimostrata l'esecuzione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento, a nulla rilevando la documentazione a tal fine prodotta da nel corso del giudizio di Parte_1 primo grado (docc. 14, 15, 16, 17, 18 fasc. ). Parte_1
Difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale ha correttamente esaminato la documentazione in esame, la quale, tuttavia, risulta del tutto inidonea a dimostrare l'esecuzione di servizi di ingegneria ulteriori e diversi rispetto a quelle già regolarmente saldate.
Le produzioni documentali su cui insiste parte appellante fanno tutte espresso riferimento alle opere eseguite nel 2018 (il doc. 14 contiene infatti la comunicazione di fine lavori datata 18.01.2019; il doc. 15 riportante i “costi cantiere” risulta datato 23.11.2018; il doc. 16 contiene i progetti esecutivi architettonici dei lavori del 2018; infine, con il doc. 18 riporta, in risposta alla mail di -doc. 17- il Parte_1 CP_1 riepilogo della documentazione di fine lavori facente riferimento alle pratiche del 2018), le cui fatture a saldo, si ribadisce, sono state integralmente pagate da senza che alcuna contestazione sia mai CP_1 giunta.
A nulla rilevano quindi le argomentazioni di parte appellante in ordine al fatto che le attività oggetto della fattura azionata in sede monitoria risultano diverse da quelle indicate nelle fatture precedentemente pagate, essendo queste state emesse espressamente “a saldo lavori ristrutturazione edilizia alloggio via Giovanni Pascoli 37
Milano” (docc. 29 e 45 fasc. ). CP_1
Fermo tutto quanto sopra, devono ribadirsi le numerose incongruenze fattuali che sembrano confermare la pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata.
Oltre al fatto che, come già esposto, la fattura avanzata è stata emessa ben tre anni dopo la fine dei lavori, non può sottacersi come la stessa, che inizialmente presentava un oggetto del tutto generico, sia stata modificata per ben tre volte, indicando solo nell'ultima versione la tipologia dei serivizi, Si tratta della:
”Direzione Lavori”, “Individuazione delle finiture edili e impiantistiche”, “ progettazione esecutiva architettonica”,
“Redazione contabilità”,“analisi economica della commessa”,”predisposizione di una tabella sgravi”, “variazione catastale” quest'ultima, poi, per espressa ammissione della CI (è stata eseguita dal Geom. CP_3
Come già detto non vi è, tuttavia, prova della nomina a Direttore dei lavori, l'attività di progettazione è già stata fatturata, come si legge al punto 14.1 del consuntivo allegato alla fattura già saldata n. 20/2019 (doc.
pagina 7 di 11 28 appellata) e quanto ai restanti servizi a fronte delle puntuali contestazioni della appellata nulla ha dimostrato l'appellante.
Alla luce del quadro documentale e fattuale sopra descritto, il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di CTU che, non potendo essere utilizzata per sopperire alle carenze probatorie della parte (Cass.
n. 9328/2016 e Cass. n. 3130/2011), avrebbe svolto una funzione meramente esplorativa, risultando così inammissibile.
Il primo motivo di appello deve dunque rigettarsi integralmente, confermandosi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II. Risulta infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate da aventi ad oggetto, rispettivamente, il pagamento CP_1 dei compensi per l'attività professionale da questa svolta e il pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022.
II.I. Con riferimento alla prima contestazione, sostiene che l'effettiva esecuzione dell'attività di Parte_1 consulenza professionale da parte di non era stata in alcun modo dimostrata, evincendosi dalla CP_1 documentazione prodotta in atti solamente che la stessa aveva svolto, nel suo interesse, le ordinarie mansioni legate alla qualifica di socia.
Sul punto, basti osservare che l'esistenza del credito da questa fatto valere risulta espressamente riconosciuta, sia dallo stesso , che dall'amministrazione dell'omonima società. Parte_1
La infatti, ha prodotto in atti, oltre che la fonte del proprio credito rappresentata dal contratto di CP_1 consulenza del 2015 (doc. 34 fasc. ) e le pregresse fatture regolarmente pagate (docc. 6-7-8-9-10 CP_1 fasc. ): CP_1
- la mail di del 30.03.2022 avente oggetto “Saldo compensi anno 2021 consulenza legale Persona_1
”, con cui le comunicava di essere “pronto a pagare tue spettanze in oggetto” (doc 18 fasc. CP_1 [...]
; CP_1
- la successiva mail del 1.04.2022, con cui l'amministrazione della società opposta, sollecitando una risposta alla sopra citata comunicazione del 30.03.2022, ribadiva di essere pronta a “procedere col pagamento delle Sue spettanze”. (doc. 32 fasc. ). CP_1
A fronte dell'inversione dell'onere probatorio determinata dal riconoscimento del debito, che ex art. 1988
c.c. dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale, non risulta invece che abbia fornito prova contraria dell'esistenza dello stesso attraverso la dimostrazione di Parte_1 fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito riconosciuto, risultando infatti mere illazioni, del tutto sfornite di supporto probatorio, le argomentazioni volta a ricondurre le attività svolte da (cui si CP_1 fa riferimento nello scambio di messaggistica intercorsa tra questa e , doc. 47-57 fasc. ) Parte_1 CP_1 alla sua qualità di socia, e non anche all'attività di consulenza oggetto del contratto del 2015. pagina 8 di 11 La doglianza deve pertanto essere rigettata.
II.II. Non merita accoglimento nemmeno la seconda delle contestazioni, con cui l'appellante, sostenendo di aver esercitato il recesso per giusta causa, lamenta l'accoglimento della domanda di pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021.
Si osserva, sul punto, che la comunicazione di disdetta inviata da (doc. 14 fasc. Parte_1 CP_1 richiama espressamente l'art. 1 del contratto (che imponeva un preavviso di sei mesi in caso di recesso del conduttore, doc. 13 fasc. e l'art. 27, comma 7, L. n. 392/1978 (secondo cui le parti possono CP_1 contrattualmente convenire la possibilità di recesso anticipato del conduttore previo preavviso semestrale) senza, tuttavia, menzionare quale causa di scioglimento del contratto alcun inadempimento da parte del locatore, consistente, a detta dell'appellante, nell'impedimento del pacifico godimento dell'immobile.
Pertanto, fermo restando che il lamentato inadempimento avrebbe, al più, potuto condurre alla risoluzione contrattuale per inadempimento, lo stesso risulta essere stato tardivamente dedotto, non essendo stato precedentemente richiamato nella lettera di disdetta formale.
Fermo tutto quanto sopra, si aggiunga che il credito in esame risulta, altresì, indirettamente riconosciuto da
, allorché, con mail del 30.03.2022, chiedeva a di venire incontro alle sue esigenze Parte_1 CP_1 attraverso l'annullamento della “richiesta degli ultimi tre mesi di preavviso locazione via Pascoli. Sia perché da marzo il tuo immobile di via Pascoli risulta locato, sia perché ho lasciato i locali a fine novembre 2021” (doc 18 fasc. La Barbiera).
Con tale comunicazione, ha, quindi, confermato la debenza dei canoni di locazione dovuti nel Parte_1 periodo di preavviso semestrale conseguente al recesso esercitato ex art. 1 contratto (poi ridotti ai mesi di gennaio e febbraio 2022 stante la nuova locazione dell'immobile da marzo 2022), chiedendo tuttavia il favore personale di annullare le (legittime) richieste di pagamento.
A fronte di tutti gli elementi sopra esposti, risultano pertanto prive di pregio, oltre che documentalmente smentite, le argomentazioni relative alle ragioni che hanno spinto a recedere anticipatamente dal Parte_1 contratto.
In presenza di esaustiva documentazione scritta, ben ha fatto il primo giudice a escludere i capitoli di prova richiesti da , in quanto, oltre a risultare generici, valutativi e irrilevanti, le eventuali testimonianze Parte_1 rese non avrebbero potuto prevalere su documenti chiari e univoci.
Infine, si conferma la sentenza anche nella parte in cui riconosce gli importi richiesti a titolo di oneri condominiali, in quanto pienamente documentati (doc. 31 fasc. e non contestato in maniera CP_1 specifica nemmeno con riferimento al quantum.
III. Appare privo di pregio anche il terzo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, nonostante, il parziale rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da
CP_1
pagina 9 di 11 Sul punto basti osservare che, in materia di compensazione, l'art. 92, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice un ampio margine di discrezionalità in ordine alla valutazione comparativa del peso e dell'importanza delle domande reciprocamente avanzate.
Nel caso di specie, alla luce di una valutazione complessiva dell'esito della lite, che ha visto l'accoglimento integralmente della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto e delle domande riconvenzionali per complessivi € 8.475,92 (€ 4.809,60 titolo di compensi professionali e € 3.666,32 a titolo di canoni locativi e spese condominiali),si ritiene che il primo giudice ha correttamente ritenuto la Parte_1 parte sostanzialmente soccombente, e ciò indipendentemente dal rigetto della domanda accessoria di condanna ex art. 96 c.p.c., e della domanda riconvenzionale per danno da perdita di chance, la quale, peraltro, essendo stata assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo rivestiva un'incidenza del tutto marginale rispetto alle posizioni sostanziali delle parti.
Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello proposto da deve essere rigettato, confermandosi Parte_1 integralmente la sentenza impugnata.
IV. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 essendo il valore della causa pari ad € 10.150,40
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8941/24 del 16.10.2024 così provvede:
[...]
-1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
-3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 15.10.2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in ragione del preavviso di 6 mesi contrattualmente previsto 2 avendo comunicando, in data 18.11.2021, l'interruzione delle attività a partire dal gennaio 2022 pagina 3 di 11