Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4347/2024 R.G. vertente tra:
C.F. ) nato a [...] l'[...], residente a [...]C.F._1
ME (MB) in Via Vittorio Emanuele II n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Boschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via L.A. Muratori n. 26, giusta procura in calce al ricorso congiunto e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._2
RC (MB) in Via Calabria n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Munari ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Milano in Via L.A. Muratori n. 26 giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio dei Signori e , mandando la Parte_1 Controparte_1
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ME (MB) ove i ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile ad RC (MB), in data 28/06/2020 annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di RC (MB) al n.
7 - P. 1 - anno 2010;
2) confermare che la RA quale genitore collocatario del minore Controparte_1 Per_1
a trasferito la propria residenza ad RC (MB) in Calabria n. 22 ove vive con il minore;
[...]
3) confermare che il Signor ha trasferito la propria residenza a ME (MB) in Parte_1
Via Vittorio Emanuele II n. 63;
4) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata
5) confermare che il Signor possa vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 Per_1 compatibilmente ai turni di lavoro ed in accordo con la RA ,
[...] Controparte_1 comunicando con una settimana di anticipo i giorni ed i pernottamenti che intenderà / potrà effettuare, in ogni caso, in mancanza di accordo tra le parti:
a. dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 (dopo cena), quando verrà riaccompagnato presso la residenza materna;
pernotto;
b. due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola (dalle ore 16,00 nel periodo extrascolastico), sino alle ore 21,00 (dopo cena) estensibile sino alle ore 22,00 nel periodo estivo;
c. disporre che durante le festività natalizie, il minore trascorra con modalità Persona_1 alternata tra i genitori il giorno di Natale o di Santo Stefano, così pure per la Pasqua e la giornata di UE (dalle ore 10,00, sino alle ore 21,00); per le vacanze estive tre settimane anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente a mezzo e-mail o con messaggio telefonico entro il giorno 31 maggio di ogni anno, dando atto altresì del luogo di villeggiatura con tutti i riferimenti per poter contattare il minore il quale dovrà poter mantenere i regolari contatti telefonici con l'altro genitore. Per le festività ed i ponti, vale il periodo di permanenza presso il genitore con il quale è il minore e ad anni alterni;
d. i genitori, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed organizzativi, si impegnano a partecipare insieme alle ricorrenze particolarmente importanti per la vita del figlio: feste di fine anno, consegna di diploma e saggi scolastici o sportivi, ecc.. Il giorno del compleanno del figlio a prescindere dalla competenza dell'uno o dell'altro genitore, starà in Persona_1 alternanza annuale con il padre o con la madre, compatibilmente alla turnazione lavorativa dei genitori;
6) disporre che il Signor contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie Parte_1 del figlio minore preventivamente concordate come da Protocollo del Tribunale di Monza Per_1 concernente le disposizioni per le spese straordinarie per i figli;
7) che il Signor corrisponda alla RA la somma di € 400,00 Parte_1 Controparte_1 mensili per il concorso al mantenimento del figlio minore da versare a mezzo Persona_1 bonifico bancario alla medesima intestato ed alle seguenti coordinate IBAN
[...] entro la data del 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) il Signor si obbliga a corrispondere il 50% del canone di locazione alla RA Parte_1
dell'immobile dalla stessa condotto in locazione e sito ad RC (MB) in Via Controparte_1
Calabria n. 22 fino a che il figlio vivrà ivi con la madre e/o sarà economicamente Persona_1 indipendente. Si precisa che il canone di locazione è pari a € 725,00 mensili e pertanto la quota del 50% a carico del Signor è pari a € 362,50 Parte_1
9) i coniugi aderiscono e si riportano al Protocollo del Tribunale di Monza concernente le disposizioni per le spese straordinarie per i figli e pertanto il Signor contribuirà Parte_1 nella misura del 70% alle spese straordinarie del figlio minore preventivamente Persona_2 concordate;
10) disporre che il Signor rinuncia alla propria quota di Assegno Unico Universale Parte_1 per il figlio minore che verrà trattenuto per l'intero dalla RA Persona_1 _1
;
[...] 11) i coniugi aderiscono e si riportano al Piano Genitoriale del C.N.F. (Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis.12 ultimo comma);
12) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni questione economica e patrimoniale fra loro;
le parti rinunciano inoltre reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia sostegno, sussidio, assegno una tantum, di carattere economico;
13) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'espatrio nonché i coniugi, per il minore si danno l'assenso reciproco al rilascio dei Persona_1 documenti validi per l'espatrio, comunicandosi rispettivamente lo Stato, la località ed il luogo di villeggiatura ove verrà condotto il minore ed i recapiti necessari per contattarlo;
14) confermare che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni questione economica e patrimoniale fra loro, pertanto, le parti rinunciano inoltre reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia sostegno, sussidio, assegno, una tantum, di carattere economico, ecc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 908/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 24.10.2024 e pubblicata in data 30.10.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 _1
con ricorso depositato in data 01.07.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 data 28 giugno 2020 (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di RC), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RC, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi