Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7765/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2,
e
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._2
01/07/1972, residente in [...]7,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Sara Garaventa (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 20/05/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che no vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la natura congiunta della domanda presentata dalle parti che si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti, rinunciando gli stessi ad ogni reciproco assegno di mantenimento;
2) la casa coniugale, sita in Genova, Via Paolo Anfossi 48/7, viene assegnata alla SI.ra
il cui contratto di affitto è intestato alla stessa;
Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la mamma, la SI.ra ; Parte_2
4) Le modalità di visita del padre con il figlio minore Parte_1 Per_1
avverranno liberamente, come già avviene dalla cessazione della convivenza tra i coniugi
(gennaio 2024) secondo le esigenze e gli impegni del figlio, garantendo al padre:
- almeno un pernotto settimanale e fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, nel periodo non scolastico, 15 giorni di vacanza estivi con il ragazzo, anche non consecutivi, che devono essere garantiti anche al padre;
- durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo il 24 e il 25 dicembre che saranno sempre alternati;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il giorno di
Pasqua e con la il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
5) Il SI. verserà alla SI.ra una somma a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1 Pt_2
minore pari ad euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da “documento uniforme in materia di spese straordinarie della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova, verbale in data 15.09.2016” da intendersi integralmente richiamato.
Le spese saranno anticipate dalla SI.ra e il SI. provvederà al rimborso del Pt_2 Pt_1
50% delle spese de quibus nel mese successivo, tramite bonifico bancario, entro il giorno
15 di ogni mese. Sarà cura della SI.ra documentare le spese straordinarie Pt_2
sostenute al fine di ottenere il rimborso;
7) i figli maggiorenni potranno vedere liberamente il padre, il SI. , ma manterranno Pt_1
la loro residenza presso la ex casa coniugale ed i genitori provvederanno al loro mantenimento, ciascuno in via diretta, per il tempo in cui avranno con sé l'uno e/o l'altra, nel rispetto di un bilanciato criterio temporale con entrambi;
8) i genitori hanno concordato che l'assegno unico erogato dall'Inps pari ad euro 233,50 mensili per il figlio sia versato per intero alla SI.ra ; Per_1 Pt_2
9) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore;
11) le spese del procedimento rimangono tra le parti integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2004, Numero 355, Parte I, Serie, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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