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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 890/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.890 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gemelli, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore,
APPELLATO rappresentata e difesa Avv.ti Prof. Marco De Cristofaro e Luigi Ambrosio giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA
Rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldino Fortunati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova nr.574/2023 pubblicata in data 23.3.2023
Conclusioni di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, dato atto di quanto esposto nell'atto di citazione d'appello e di ogni ulteriore e successiva difesa e risultanza di causa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.574/2023 resa in data 23.03.2023 nel procedimento
R.G. 6416/2021, notificata in data 07/05/2024 unitamente all'atto di precetto, e conseguentemente e per l'effetto in totale riforma del provvedimento impugnato così pronunciare:
-in via principale: atteso quanto sopra esposto, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione datato 23.09.2021 introduttivo del giudizio r.g. 6416/2021 avanti il Tribunale di Padova e di tutti gli atti conseguenti e successivi del giudizio di primo grado, annullare e revocare la sentenza impugnata e, conseguentemente, disporsi ai sensi dell'art. 354 primo comma cpc la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ordinando al conservatore dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della domanda giudiziale effettuata dal Controparte_1
in data 16/12/2021 al Registro generale n. 53850 e Registro particolare n. 35719
[...]
a cura e spese del medesimo. CP_1
- in subordine: atteso quanto esposto ed accertate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda proposta nel giudizio di primo grado dal Controparte_1
attesa l'intervenuta prescrizione della domanda ex art. 2903 c.c.;
[...]
- in estremo subordine: atteso quanto esposto ed accertate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda proposta nel giudizio di primo grado dal perché infondata nel merito. Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni di parte appellata : Controparte_1
pag. 2/9 Nel merito: rigettare il primo motivo di appello proposto dall'Arch. , in Parte_1 quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa e, per l'effetto, e per l'effetto rigettare la richiesta avversaria di declaratoria di nullità della sentenza n. 574/2023 del Tribunale di Padova e di rimessione della causa in prime cure;
Nel merito in via subordinata: rigettare le censure proposte in via subordinata dall'appellante Arch. , in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali.
Conclusioni di parte appellata : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
o In via principale: accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione datato 23.09.2021, introduttivo del giudizio n.
6416/2021 R.G. Tribunale di Padova e di tutti gli atti conseguenti e successivi, ivi compresa la sentenza n. 574/2023 Reg. Sent., annullare e revocare detta sentenza e, per l'effetto, disporsi ai sensi dell'art. 354, c. 1, c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di prime cure, ordinando al contempo al Conservatore dei
RR.II territorialmente competente la cancellazione della domanda giudiziale effettuata dal in data 16.12.2021 al Registro Generale n. Controparte_1
53850 e Registro Particolare n. 35719 a cura e spese del medesimo. CP_1
o In via subordinata: accertate e dichiarate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda di revocatoria proposta nel giudizio di primo grado dal attesa l'intervenuta prescrizione della domanda ex Controparte_1 artt. 2901-2903 c.c.
o In via estremamente subordinata: accertate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda di revocatoria avanzata nel giudizio di primo grado dal perché infondata nel merito;
Controparte_1
o In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Controparte_1 giudizio e chiedendo dichiararsi l'inefficacia Parte_1 Controparte_2
pag. 3/9 ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione intercorsi tra i convenuti in sede di separazione personale e aventi ad oggetto la cessione da parte di a Parte_1 CP_2
rispettivamente, della nuda proprietà e della quota del 50% di due immobili
[...] situati a Vigodarzere e meglio descritti in atti.
A sostegno della domanda esponeva:
-di vantare nei confronti del convenuto un credito derivante dalla sentenza di Parte_1 condanna del Tribunale di Padova n. 922/2021 per la somma di € 441.196,49 così residuata all'esito del pagamento parziale effettuato dall'assicurazione;
-che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per revocare gli atti dispositivi compiuti dai convenuti.
All'udienza del 17.3.2022, il Giudice, dato atto della mancata comparizione e costituzione delle parti convenute e rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale di Padova accoglieva la domanda revocatoria e ai sensi dell'art. 2901 c.c. dichiarava l'inefficacia nei confronti del degli atti dispositivi intercorsi fra e Controparte_1 Parte_1 in sede di separazione personale, e trascritti presso l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate di Padova – Territorio in data 6.2.2017 Registro generale n. 4878, Registro particolare n. 3226 e aventi ad oggetto la cessione della nuda proprietà e della quota del
50% di proprietà dell'immobile sito in Vigodarzere (PD), ordinando ai Conservatori dei
RR.II territorialmente competenti di procedere alle conseguenti annotazioni.
2. Ha proposto appello eccependo, con il primo Parte_1 motivo di appello, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto mai notificato (o comunque mai regolarmente notificato) all'arch. . Parte_1
Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione e comunque l'insussistenza dei presupposti della revocatoria.
Si sono costituiti sia il sia , il Controparte_1 Controparte_2 primo resistendo al gravame la seconda aderendo alle difese dell'appellante.
La causa è stata discussa oralmente ex 350 bis c.p.c. all'udienza del 3.6.2025.
3. Il primo motivo di appello è fondato.
pag. 4/9 La notifica dell'atto di citazione in primo grado all'arch. (ma anche a Parte_1
) è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Controparte_2
Il Condominio attore in primo grado risulta aver consegnato l'atto di citazione per la notifica all' in data 06/10/2021, con richiesta di notifica a mani a CP_3 [...]
e presso le rispettive residenze site in Vigodarzere (PD) Parte_1 Controparte_2
Via S. Pio X n. 40 e Via S. Pio X n. 42.
L'ufficiale Giudiziario recatosi sul posto il 25/10/2021 attestava: “non si rinvengono elementi utili e idonei per poter risalire al notificando né su campanello né su cassetta postale. Da informazioni assunte in loco la residenza dei notificandi è in loco appunto.
Suonato più volte nessuno ha risposto. Si prega di allegare certificato di residenza aggiornato per eventuale 140 cpc.”; attestazione analoga veniva fatta anche per la
CP_2
Il procuratore attoreo, preso atto dell'esito negativo della notifica tentata in data
25.10.2021, dato atto che il certificato di residenza estratto in data 5.11.2021 confermava la residenza in Vigodarzere, provvedeva a richiedere la notifica ex art. 143 cpc attestando di avere “esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove notificare (domicilio, dimora…)” e in tal senso procedeva l'ufficiale giudiziario con deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Vigodarzere.
Ora, l'art. 139 c.p.c. dispone che la notifica alle persone fisiche si esegue mediante consegna dell'atto a mani del destinatario o nel comune di residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
L'art. 140 c.p.c. prevede che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
L'art. 143 c.c. disciplina la notifica a persona irreperibile e presuppone che non siano noti né il comune di dimora, né quello di residenza, né quello di domicilio e dispone che la notificazione si dia per eseguita mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza. pag. 5/9 La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è consentita, dunque, solo in caso di irreperibilità non temporanea del destinatario, in quanto l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto.
A tale fine la Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, occorrendo invece un quid pluris, che deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati (Cass. sez. II,
17/08/2023, n.24725; sez. I, 27/01/2022, n.2530).
Nel caso di specie la residenza in loco era confermata non solo dalle risultanze anagrafiche, ma anche dalle informazioni assunte dai vicini interpellati dall'ufficiale giudiziario con la conseguenza che la notifica doveva essere eseguita al più ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non 143 c.p.c.
Non solo.
è architetto iscritto all'albo con studio professionale sito nello Parte_1 stesso comune di residenza e ben segnalato (si veda la documentazione prodotta dall'appellante sub docc.6-7-8) e il luogo di lavoro, oltre che agevolmente individuabile con l'ordinaria diligenza, era ben noto al Condominio il cui credito deriva per l'appunto da responsabilità ex art. 1669 c.c. per lavori svolti nel condominio per i quali aveva assunto l'incarico di direttore dei lavori. Parte_1
Dunque, è pacifico che la notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c. sia nulla (cfr. Cass.sez. III, 09/04/2019, n.9793) in quanto i destinatari non erano irreperibili non avendo mai modificato l'indirizzo di residenza anagrafica e anzi dimorando pacificamente in quel luogo come confermato dai vicini, né, per , Parte_1
pag. 6/9 era ignoto il luogo di lavoro dove in via alternativa si sarebbe potuta eseguire la notifica.
Invero, la nullità della notifica non è posta in discussione nemmeno dal CP_1 appellato che ha, piuttosto, sostenuto la tardività dell'appello ai sensi dell'art.327 c.p.c. sulla base del principio secondo cui la nullità della notifica non esclude la conoscenza della pendenza del giudizio, gravando sull'appellante la prova di circostanze positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenuta conoscenza ad una certa data (Cass. S.U. 14570/2007).
L'appellante ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto la stessa sarebbe stata effettuata con il mero deposito dell'atto presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e di aver avuto conoscenza della sentenza emessa all'esito del giudizio contumaciale solo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 7.5.2024.
Sul punto il Condominio ha addotto l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. che consentiva di conoscere aliunde la pendenza del giudizio tenuto anche conto dell'attività professionale svolta dal
. Parte_1
Va innanzitutto osservato che la presunzione di conoscenza ricondotta alla notifica nulla dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non opera nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, come nel caso della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale senza avviso al destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza in quanto è logico presumere, quale conseguenza normale, che il destinatario non ne possa in alcun modo avere avuto conoscenza e, così, egli non avrà l'onere di ulteriormente e più specificamente allegare e dimostrare tale mancata conoscenza in caso di impugnazione tardiva;
più precisamente,
l'allegazione della mancata conoscenza dell'atto da notificare è da considerarsi implicita nella stessa allegazione delle specifiche circostanze di fatto che stanno alla base della dedotta radicale invalidità della notificazione, avvenuta senza consegna dell'atto o con pag. 7/9 consegna in luogo o a persona privi di collegamenti con il destinatario (in tal senso, proprio con riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., Cass. sez. III,
11/10/2023, n.28425).
L'appellante non solo ha allegato il dato negativo della mancata conoscenza incolpevole a fronte delle modalità notificatorie adottate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. di per sé sufficienti ad escludere la presunzione di conoscenza del procedimento, ma ha documentato il momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, avvenuta con la notifica dell'atto di precetto in data 7.5.2024.
La trascrizione della domanda giudiziale, in assenza di prova di un accesso ai RRII in data anteriore, non è elemento idoneo a fondare la conoscenza del procedimento, trattandosi di formalità pubblicitaria che determina l'opponibilità ai terzi ma non la conoscenza della parte.
Inoltre la visura prodotta dall'appellante (sub doc.14) reca la data del 10.5.2024, sicchè
l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario si impone la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, da mantenere fermo anche in sede di rinvio, tenuto conto del principio per cui “all'interno di una controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorzi necessari, la nullità dell'atto di citazione o della notifica di esso in primo grado nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti, che non si sia costituito, si traduce in un vizio dell'integrità del contraddittorio in primo grado che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.” (Cass.sez. III,
19/11/2003, n.17519) tanto più che nel caso di specie anche la notifica nei confronti della è nulla. CP_2
Non può invece essere accolta la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2668 c.c.
4. Regolamentazione delle spese.
Quanto alle spese va applicato il principio, secondo cui “il giudice di appello, quando pag. 8/9 dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354
c.p.c nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata”
(Cass.Sez. VI -II 09/06/2017 n. 14495; Cass. sez. III, 12.6.2006, n. 13550).
Le spese vanno addebitate alla parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio, nel caso di specie pacificamente il Condominio e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, attesa la semplicità della questione decisa, e tenendo conto che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (v. ex multis Cass. n. 3697 del 13/02/2020), con distrazione in favore del difensore del dichiaratosi antistatario. Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e conseguentemente della sentenza di primo grado e dispone la rimessione della causa al
Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.120,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.120,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Enrico Schiavon pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 890/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.890 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gemelli, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore,
APPELLATO rappresentata e difesa Avv.ti Prof. Marco De Cristofaro e Luigi Ambrosio giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA
Rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldino Fortunati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova nr.574/2023 pubblicata in data 23.3.2023
Conclusioni di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, dato atto di quanto esposto nell'atto di citazione d'appello e di ogni ulteriore e successiva difesa e risultanza di causa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.574/2023 resa in data 23.03.2023 nel procedimento
R.G. 6416/2021, notificata in data 07/05/2024 unitamente all'atto di precetto, e conseguentemente e per l'effetto in totale riforma del provvedimento impugnato così pronunciare:
-in via principale: atteso quanto sopra esposto, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione datato 23.09.2021 introduttivo del giudizio r.g. 6416/2021 avanti il Tribunale di Padova e di tutti gli atti conseguenti e successivi del giudizio di primo grado, annullare e revocare la sentenza impugnata e, conseguentemente, disporsi ai sensi dell'art. 354 primo comma cpc la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ordinando al conservatore dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della domanda giudiziale effettuata dal Controparte_1
in data 16/12/2021 al Registro generale n. 53850 e Registro particolare n. 35719
[...]
a cura e spese del medesimo. CP_1
- in subordine: atteso quanto esposto ed accertate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda proposta nel giudizio di primo grado dal Controparte_1
attesa l'intervenuta prescrizione della domanda ex art. 2903 c.c.;
[...]
- in estremo subordine: atteso quanto esposto ed accertate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda proposta nel giudizio di primo grado dal perché infondata nel merito. Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni di parte appellata : Controparte_1
pag. 2/9 Nel merito: rigettare il primo motivo di appello proposto dall'Arch. , in Parte_1 quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa e, per l'effetto, e per l'effetto rigettare la richiesta avversaria di declaratoria di nullità della sentenza n. 574/2023 del Tribunale di Padova e di rimessione della causa in prime cure;
Nel merito in via subordinata: rigettare le censure proposte in via subordinata dall'appellante Arch. , in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali.
Conclusioni di parte appellata : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
o In via principale: accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione datato 23.09.2021, introduttivo del giudizio n.
6416/2021 R.G. Tribunale di Padova e di tutti gli atti conseguenti e successivi, ivi compresa la sentenza n. 574/2023 Reg. Sent., annullare e revocare detta sentenza e, per l'effetto, disporsi ai sensi dell'art. 354, c. 1, c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di prime cure, ordinando al contempo al Conservatore dei
RR.II territorialmente competente la cancellazione della domanda giudiziale effettuata dal in data 16.12.2021 al Registro Generale n. Controparte_1
53850 e Registro Particolare n. 35719 a cura e spese del medesimo. CP_1
o In via subordinata: accertate e dichiarate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda di revocatoria proposta nel giudizio di primo grado dal attesa l'intervenuta prescrizione della domanda ex Controparte_1 artt. 2901-2903 c.c.
o In via estremamente subordinata: accertate le nullità del procedimento di primo grado, rigettarsi la domanda di revocatoria avanzata nel giudizio di primo grado dal perché infondata nel merito;
Controparte_1
o In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Controparte_1 giudizio e chiedendo dichiararsi l'inefficacia Parte_1 Controparte_2
pag. 3/9 ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione intercorsi tra i convenuti in sede di separazione personale e aventi ad oggetto la cessione da parte di a Parte_1 CP_2
rispettivamente, della nuda proprietà e della quota del 50% di due immobili
[...] situati a Vigodarzere e meglio descritti in atti.
A sostegno della domanda esponeva:
-di vantare nei confronti del convenuto un credito derivante dalla sentenza di Parte_1 condanna del Tribunale di Padova n. 922/2021 per la somma di € 441.196,49 così residuata all'esito del pagamento parziale effettuato dall'assicurazione;
-che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per revocare gli atti dispositivi compiuti dai convenuti.
All'udienza del 17.3.2022, il Giudice, dato atto della mancata comparizione e costituzione delle parti convenute e rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale di Padova accoglieva la domanda revocatoria e ai sensi dell'art. 2901 c.c. dichiarava l'inefficacia nei confronti del degli atti dispositivi intercorsi fra e Controparte_1 Parte_1 in sede di separazione personale, e trascritti presso l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate di Padova – Territorio in data 6.2.2017 Registro generale n. 4878, Registro particolare n. 3226 e aventi ad oggetto la cessione della nuda proprietà e della quota del
50% di proprietà dell'immobile sito in Vigodarzere (PD), ordinando ai Conservatori dei
RR.II territorialmente competenti di procedere alle conseguenti annotazioni.
2. Ha proposto appello eccependo, con il primo Parte_1 motivo di appello, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto mai notificato (o comunque mai regolarmente notificato) all'arch. . Parte_1
Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione e comunque l'insussistenza dei presupposti della revocatoria.
Si sono costituiti sia il sia , il Controparte_1 Controparte_2 primo resistendo al gravame la seconda aderendo alle difese dell'appellante.
La causa è stata discussa oralmente ex 350 bis c.p.c. all'udienza del 3.6.2025.
3. Il primo motivo di appello è fondato.
pag. 4/9 La notifica dell'atto di citazione in primo grado all'arch. (ma anche a Parte_1
) è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Controparte_2
Il Condominio attore in primo grado risulta aver consegnato l'atto di citazione per la notifica all' in data 06/10/2021, con richiesta di notifica a mani a CP_3 [...]
e presso le rispettive residenze site in Vigodarzere (PD) Parte_1 Controparte_2
Via S. Pio X n. 40 e Via S. Pio X n. 42.
L'ufficiale Giudiziario recatosi sul posto il 25/10/2021 attestava: “non si rinvengono elementi utili e idonei per poter risalire al notificando né su campanello né su cassetta postale. Da informazioni assunte in loco la residenza dei notificandi è in loco appunto.
Suonato più volte nessuno ha risposto. Si prega di allegare certificato di residenza aggiornato per eventuale 140 cpc.”; attestazione analoga veniva fatta anche per la
CP_2
Il procuratore attoreo, preso atto dell'esito negativo della notifica tentata in data
25.10.2021, dato atto che il certificato di residenza estratto in data 5.11.2021 confermava la residenza in Vigodarzere, provvedeva a richiedere la notifica ex art. 143 cpc attestando di avere “esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove notificare (domicilio, dimora…)” e in tal senso procedeva l'ufficiale giudiziario con deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Vigodarzere.
Ora, l'art. 139 c.p.c. dispone che la notifica alle persone fisiche si esegue mediante consegna dell'atto a mani del destinatario o nel comune di residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
L'art. 140 c.p.c. prevede che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
L'art. 143 c.c. disciplina la notifica a persona irreperibile e presuppone che non siano noti né il comune di dimora, né quello di residenza, né quello di domicilio e dispone che la notificazione si dia per eseguita mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza. pag. 5/9 La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è consentita, dunque, solo in caso di irreperibilità non temporanea del destinatario, in quanto l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto.
A tale fine la Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, occorrendo invece un quid pluris, che deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati (Cass. sez. II,
17/08/2023, n.24725; sez. I, 27/01/2022, n.2530).
Nel caso di specie la residenza in loco era confermata non solo dalle risultanze anagrafiche, ma anche dalle informazioni assunte dai vicini interpellati dall'ufficiale giudiziario con la conseguenza che la notifica doveva essere eseguita al più ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non 143 c.p.c.
Non solo.
è architetto iscritto all'albo con studio professionale sito nello Parte_1 stesso comune di residenza e ben segnalato (si veda la documentazione prodotta dall'appellante sub docc.6-7-8) e il luogo di lavoro, oltre che agevolmente individuabile con l'ordinaria diligenza, era ben noto al Condominio il cui credito deriva per l'appunto da responsabilità ex art. 1669 c.c. per lavori svolti nel condominio per i quali aveva assunto l'incarico di direttore dei lavori. Parte_1
Dunque, è pacifico che la notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c. sia nulla (cfr. Cass.sez. III, 09/04/2019, n.9793) in quanto i destinatari non erano irreperibili non avendo mai modificato l'indirizzo di residenza anagrafica e anzi dimorando pacificamente in quel luogo come confermato dai vicini, né, per , Parte_1
pag. 6/9 era ignoto il luogo di lavoro dove in via alternativa si sarebbe potuta eseguire la notifica.
Invero, la nullità della notifica non è posta in discussione nemmeno dal CP_1 appellato che ha, piuttosto, sostenuto la tardività dell'appello ai sensi dell'art.327 c.p.c. sulla base del principio secondo cui la nullità della notifica non esclude la conoscenza della pendenza del giudizio, gravando sull'appellante la prova di circostanze positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenuta conoscenza ad una certa data (Cass. S.U. 14570/2007).
L'appellante ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto la stessa sarebbe stata effettuata con il mero deposito dell'atto presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e di aver avuto conoscenza della sentenza emessa all'esito del giudizio contumaciale solo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 7.5.2024.
Sul punto il Condominio ha addotto l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. che consentiva di conoscere aliunde la pendenza del giudizio tenuto anche conto dell'attività professionale svolta dal
. Parte_1
Va innanzitutto osservato che la presunzione di conoscenza ricondotta alla notifica nulla dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non opera nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, come nel caso della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale senza avviso al destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza in quanto è logico presumere, quale conseguenza normale, che il destinatario non ne possa in alcun modo avere avuto conoscenza e, così, egli non avrà l'onere di ulteriormente e più specificamente allegare e dimostrare tale mancata conoscenza in caso di impugnazione tardiva;
più precisamente,
l'allegazione della mancata conoscenza dell'atto da notificare è da considerarsi implicita nella stessa allegazione delle specifiche circostanze di fatto che stanno alla base della dedotta radicale invalidità della notificazione, avvenuta senza consegna dell'atto o con pag. 7/9 consegna in luogo o a persona privi di collegamenti con il destinatario (in tal senso, proprio con riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., Cass. sez. III,
11/10/2023, n.28425).
L'appellante non solo ha allegato il dato negativo della mancata conoscenza incolpevole a fronte delle modalità notificatorie adottate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. di per sé sufficienti ad escludere la presunzione di conoscenza del procedimento, ma ha documentato il momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, avvenuta con la notifica dell'atto di precetto in data 7.5.2024.
La trascrizione della domanda giudiziale, in assenza di prova di un accesso ai RRII in data anteriore, non è elemento idoneo a fondare la conoscenza del procedimento, trattandosi di formalità pubblicitaria che determina l'opponibilità ai terzi ma non la conoscenza della parte.
Inoltre la visura prodotta dall'appellante (sub doc.14) reca la data del 10.5.2024, sicchè
l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario si impone la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, da mantenere fermo anche in sede di rinvio, tenuto conto del principio per cui “all'interno di una controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorzi necessari, la nullità dell'atto di citazione o della notifica di esso in primo grado nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti, che non si sia costituito, si traduce in un vizio dell'integrità del contraddittorio in primo grado che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.” (Cass.sez. III,
19/11/2003, n.17519) tanto più che nel caso di specie anche la notifica nei confronti della è nulla. CP_2
Non può invece essere accolta la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2668 c.c.
4. Regolamentazione delle spese.
Quanto alle spese va applicato il principio, secondo cui “il giudice di appello, quando pag. 8/9 dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354
c.p.c nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata”
(Cass.Sez. VI -II 09/06/2017 n. 14495; Cass. sez. III, 12.6.2006, n. 13550).
Le spese vanno addebitate alla parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio, nel caso di specie pacificamente il Condominio e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, attesa la semplicità della questione decisa, e tenendo conto che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (v. ex multis Cass. n. 3697 del 13/02/2020), con distrazione in favore del difensore del dichiaratosi antistatario. Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e conseguentemente della sentenza di primo grado e dispone la rimessione della causa al
Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.120,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.120,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Enrico Schiavon pag. 9/9