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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1698/2019 R.G. promossa
DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vittoria, v. Principe Umberto n. 104, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Falco
(C.F. ), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di opposizione C.F._1 depositato telematicamente
Opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Grisanti (C.F.
, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._2 depositata telematicamente
Opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso, a domanda della società per la somma di € 41.274,33, oltre interessi e Parte_2 spese del procedimento monitorio, relativa a forniture di materiale bituminoso di tipo “tappetino”,
“semitappetino”, “bynder”, “fusti di emulsione”, con trasporto ed accessoria messa in opera, deducendo la inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione.
In particolare la società opponente esponeva che in data 11/2/2019 essa, in qualità di terzo pignorato, aveva ricevuto la notifica da parte di Riscossione agente per la riscossione per la Provincia di CP_1
Caltanissetta, di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72 bis e 72 ter D.P.R. 602/1973, notificato anche alla debitrice in virtù di un credito erariale di € 5.337.445,21, e che avverso Parte_2 il pignoramento e al credito ad esso sotteso la non aveva proposto alcuna impugnazione. Parte_2
Affermava quindi che il credito pignorato corrispondeva a quello vantato nei suoi confronti dall'opposta, oggetto delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria, e che il decreto ingiuntivo era stato richiesto
1 ed emesso nonostante l'opposta fosse a conoscenza della dichiarazione di terzo antecedentemente resa dall'opponente.
Pertanto preliminarmente chiedeva, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., di essere autorizzata a chiamare in causa o, in subordine, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., di ordinare l'intervento in giudizio Controparte_2 dell'agente della riscossione. Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, di dichiarare nullo o di revocare il decreto ingiuntivo. In subordine, in caso di rigetto dell'opposizione, chiedeva di dichiarare non dovuta la somma nei confronti di Con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_2
La società costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 20/4/2020, Parte_2 preliminarmente deduceva la specialità della procedura esecutiva intrapresa da ai Controparte_2 sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 2 co. 6 D.L. 262/2006, trattandosi di una procedura semplificata che si completa con il pagamento diretto da parte del terzo pignorato, ed interamente stragiudiziale. Contestava quindi l'avversa opposizione, evidenziando che il terzo non aveva corrisposto all'agente della riscossione alcuna somma, e che, pertanto, il vincolo di indisponibilità delle somme aveva esaurito i propri effetti decorsi sessanta giorni dalla data di notifica del pignoramento – e, quindi, in data
12/4/2019 – a nulla rilevando la facoltà del creditore pignorante di procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 72 co. 2 D.P.R. 602/1973 e 543 c.p.c., trattandosi di procedimento differente dal pignoramento esattoriale già esperito. Rilevava altresì che l'agente della riscossione non aveva, fino ad allora, introdotto alcuna procedura esecutiva ordinaria. Si opponeva infine alla chiamata in causa di per insussistenza Controparte_2 del requisito della comunanza di causa. Nel merito, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
Con ordinanza del 14/5/2020 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Veniva altresì rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 106, 107 e 269 c.p.c.
Con ordinanza del 17/3/2021 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti. Con successiva ordinanza del 3/7/2022 veniva altresì rigettata l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., proposta dalla società opposta in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione da questa intrapreso nelle more avverso il pignoramento esattoriale per ottenere che ne fosse dichiarata l'inefficacia.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata per tale incombente, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con deposito di note scritte delle parti, sulle conclusioni da queste precisate la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'interposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2019 la società ha eccepito Parte_1
l'inesigibilità del credito posto a fondamento dell'azione monitoria promossa dalla società in Parte_2 ragione del pignoramento delle somme eseguito da ai sensi degli artt. 72 bis e 72 ter Controparte_2
D.P.R. 602/1973 per crediti erariali nei confronti dell'odierna opposta, evidenziando che quest'ultima, pur essendo a conoscenza del pignoramento proposto nei suoi confronti, e ben sapendo di non avere intrapreso
2 avverso l'esecuzione esattoriale alcuna attività impugnatoria, ha ugualmente proposto ricorso monitorio in relazione al medesimo credito pignorato.
Orbene, va in primo luogo osservato che l'esistenza di un precedente vincolo pignoratizio sul credito oggetto dell'azione monitoria non rende il credito inesigibile, ma pone semmai un tema di indisponibilità delle somme pignorate. Lo ha chiarito la Suprema Corte, in un caso, del tutto similare, di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a somme oggetto di un pignoramento presso terzi esattoriale, precisando anche che “un credito è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero quando l'eventuale condizione si sia avverata o il termine sia scaduto, sicché il credito è giunto a maturazione e può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna”, mentre è indisponibile “quando su di esso esiste un vincolo
(nella specie derivante dal pignoramento) che impone la destinazione, in tutto o in parte, di quel credito alla soddisfazione di determinati interessi (nella specie del creditore pignorante)”. Si è quindi affermato che “un credito esigibile ma vincolato (...) ben può essere oggetto di una sentenza di condanna al relativo pagamento che, in sede di esecuzione, dovrà essere effettuato in conformità alla natura del vincolo su di esso gravante”.
Conseguentemente, l'esistenza di un pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione “non limita l'azionabilità del diritto del creditore (...) in sede cognitoria, ma ne impedisce la realizzazione (in tutto
o in parte) nella successiva fase esecutiva e, specificamente, in sede di attribuzione delle somme pignorate”
(così Cass. Sez. III 5/7/2018 n. 17595).
Oltre a tale considerazione di carattere generale, in virtù della quale va comunque esclusa l'esistenza di un vincolo avente carattere ostativo alla emissione di un decreto ingiuntivo, ritiene il decidente che la fattispecie espropriativa nel caso di specie non si sia perfezionata.
A tal riguardo si osserva che il disposto di cui all'art. 72 bis D.P.R.29/9/1973 n. 602 - dapprima aggiunto nel testo del decreto presidenziale dal D.L. 30/9/2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005,
n. 248, poi modificato dall'art. 2 comma 6 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art.2, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2006 n. 286 - prevede una speciale forma di pignoramento che, in luogo della citazione a comparire davanti al giudice competente prevista dall'art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., contiene l'ordine rivolto al terzo, debitor debitoris, di pagare la somma pignorata direttamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
In caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento entro il termine indicato al comma 1 lett. a) e b) – ovvero sessanta giorni (aumentato dall'originario termine di quindici giorni con D.L. 21/6/2013 n. 69, art. 52 co. 1 lett. e), conv. in L. 9/8/2013 n. 98) dalla data di notifica del pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero alle rispettive scadenze per le restanti somme – è previsto, in virtù del richiamo, contenuto nell'art. 72 bis co. 2 D.P.R. 602/1973, al disposto di cui all'art. 72 co. 2 stesso Decreto, che si proceda, “previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
L'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura dunque un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione
3 dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.
La giurisprudenza in proposito ha affermato che l'ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale, tranne che per gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato. La
Suprema Corte osserva sul punto che “l'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento”, e che del pignoramento produce nei confronti del debitore esecutato gli effetti conservativi ordinari – previsti dagli artt. 2914 e 2917
c.c. - imponendo al terzo pignorato, come detto in precedenza, gli obblighi imposti dalla legge al custode (così
Cass. III 13/2/2015 n. 2857).
L'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie, è però subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, sicché, se questi, per qualsivoglia ragione, non ottemperi all'ordine di pagamento, l'agente della riscossione non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria regolata dall'art. 543 c.p.c., ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile: “Si è pertanto ricostruito il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ... (così Cass. n. 20294/11, in motivazione)” (v. Cass. 2857/2015 cit.).
Nell'ambito di siffatto sistema, il pagamento effettuato dal terzo produce effetti equiparabili a quelli propri dell'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e completa dunque la vicenda espropriativa, determinando al contempo il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente e l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Cass. 2857/2015 cit.; conf. Cass. Sez. III ord. n. 27421 del 26/9/2023; Cass. Sez. VI-3 ord. n. 26549 del 30/9/2021).
L'intervento del giudice dell'esecuzione nelle forme ordinarie è previsto solo nel caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento diretto;
in tale ipotesi, “restato inane il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un'ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c.” (così Cass. Sez. III 4/10/2011 n. 20294; conf. Cass. Sez. Trib. n.
4801/2017).
4 Ne deriva che, quando la procedura esecutiva esattoriale non sia giunta a compimento con il pagamento diretto del terzo all'agente della riscossione e questi non abbia in seguito promosso pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie, il pignoramento, decorso il termine di legge, ed essendo rimasto inattuato il trasferimento del credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione, sia ormai improduttivo di effetti.
Ciò è quanto previsto in termini generali nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata esattoriale, dall'art. 53 co. 1 D.P.R. 602/1973, secondo il quale il pignoramento, decorso il termine di duecento giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto, “perde efficacia”. In tale ipotesi il successivo comma 2 prevede che “se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ... richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione”.
In caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento si rende dunque necessario il compimento di un ulteriore atto d'impulso da parte dell'agente della riscossione, che in tale ipotesi è tenuto a promuovere un pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie, non potendosi ammettere, nel caso in cui non sia dato corso ad una ordinaria procedura esecutiva, la permanenza sine die del vincolo pignoratizio (v. in proposito Trib.
Nocera Inferiore 19/3/2008).
Non appare superfluo osservare come, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata nelle forme ordinarie la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'intervento di una fattispecie estintiva della procedura esecutiva, debba essere fatta valere non con la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, ma mediante istanza di estinzione del processo esecutivo come disposto dall'art. 630 c.p.c. (così Cass. Sez. III sent. n. 18366 del
6/8/2010; conf. Cass. Sez. III sent. n. 35365 del 18/12/2023).
Venendo dunque al caso di specie, alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo la procedura esecutiva speciale avviata con il pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, del credito della società nei confronti della società doveva ormai considerarsi conclusa, Parte_2 Parte_1 non essendo giunta a compimento la fattispecie espropriativa con il pagamento diretto del terzo pignorato all'agente della riscossione e non essendo stato promosso, nel rispetto del termine di efficacia del pignoramento esattoriale, pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie.
Per i motivi esposti, l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
430/2019 del 31/10/2019 deve essere rigettata. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Ex art. 91 c.p.c., la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano, secondo i parametri Parte_2 introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 26000,01 a € 52.000,00), in complessivi € 6713,00 per compensi professionali
(per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con riduzione del compenso ex art. 4 co. 1 D.M.
55/2014 per la fase di trattazione in ragione dell'attività professionale concretamente espletata e del mancato
5 compimento di attività istruttoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1698/2019 R.G. promossa da
[...] nei confronti della società disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 Parte_2 rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2019, e, per Parte_1
l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Gela, il 17/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1698/2019 R.G. promossa
DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vittoria, v. Principe Umberto n. 104, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Falco
(C.F. ), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di opposizione C.F._1 depositato telematicamente
Opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Grisanti (C.F.
, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._2 depositata telematicamente
Opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso, a domanda della società per la somma di € 41.274,33, oltre interessi e Parte_2 spese del procedimento monitorio, relativa a forniture di materiale bituminoso di tipo “tappetino”,
“semitappetino”, “bynder”, “fusti di emulsione”, con trasporto ed accessoria messa in opera, deducendo la inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione.
In particolare la società opponente esponeva che in data 11/2/2019 essa, in qualità di terzo pignorato, aveva ricevuto la notifica da parte di Riscossione agente per la riscossione per la Provincia di CP_1
Caltanissetta, di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72 bis e 72 ter D.P.R. 602/1973, notificato anche alla debitrice in virtù di un credito erariale di € 5.337.445,21, e che avverso Parte_2 il pignoramento e al credito ad esso sotteso la non aveva proposto alcuna impugnazione. Parte_2
Affermava quindi che il credito pignorato corrispondeva a quello vantato nei suoi confronti dall'opposta, oggetto delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria, e che il decreto ingiuntivo era stato richiesto
1 ed emesso nonostante l'opposta fosse a conoscenza della dichiarazione di terzo antecedentemente resa dall'opponente.
Pertanto preliminarmente chiedeva, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., di essere autorizzata a chiamare in causa o, in subordine, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., di ordinare l'intervento in giudizio Controparte_2 dell'agente della riscossione. Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, di dichiarare nullo o di revocare il decreto ingiuntivo. In subordine, in caso di rigetto dell'opposizione, chiedeva di dichiarare non dovuta la somma nei confronti di Con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_2
La società costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 20/4/2020, Parte_2 preliminarmente deduceva la specialità della procedura esecutiva intrapresa da ai Controparte_2 sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 2 co. 6 D.L. 262/2006, trattandosi di una procedura semplificata che si completa con il pagamento diretto da parte del terzo pignorato, ed interamente stragiudiziale. Contestava quindi l'avversa opposizione, evidenziando che il terzo non aveva corrisposto all'agente della riscossione alcuna somma, e che, pertanto, il vincolo di indisponibilità delle somme aveva esaurito i propri effetti decorsi sessanta giorni dalla data di notifica del pignoramento – e, quindi, in data
12/4/2019 – a nulla rilevando la facoltà del creditore pignorante di procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 72 co. 2 D.P.R. 602/1973 e 543 c.p.c., trattandosi di procedimento differente dal pignoramento esattoriale già esperito. Rilevava altresì che l'agente della riscossione non aveva, fino ad allora, introdotto alcuna procedura esecutiva ordinaria. Si opponeva infine alla chiamata in causa di per insussistenza Controparte_2 del requisito della comunanza di causa. Nel merito, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
Con ordinanza del 14/5/2020 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Veniva altresì rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 106, 107 e 269 c.p.c.
Con ordinanza del 17/3/2021 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti. Con successiva ordinanza del 3/7/2022 veniva altresì rigettata l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., proposta dalla società opposta in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione da questa intrapreso nelle more avverso il pignoramento esattoriale per ottenere che ne fosse dichiarata l'inefficacia.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata per tale incombente, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con deposito di note scritte delle parti, sulle conclusioni da queste precisate la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'interposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2019 la società ha eccepito Parte_1
l'inesigibilità del credito posto a fondamento dell'azione monitoria promossa dalla società in Parte_2 ragione del pignoramento delle somme eseguito da ai sensi degli artt. 72 bis e 72 ter Controparte_2
D.P.R. 602/1973 per crediti erariali nei confronti dell'odierna opposta, evidenziando che quest'ultima, pur essendo a conoscenza del pignoramento proposto nei suoi confronti, e ben sapendo di non avere intrapreso
2 avverso l'esecuzione esattoriale alcuna attività impugnatoria, ha ugualmente proposto ricorso monitorio in relazione al medesimo credito pignorato.
Orbene, va in primo luogo osservato che l'esistenza di un precedente vincolo pignoratizio sul credito oggetto dell'azione monitoria non rende il credito inesigibile, ma pone semmai un tema di indisponibilità delle somme pignorate. Lo ha chiarito la Suprema Corte, in un caso, del tutto similare, di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a somme oggetto di un pignoramento presso terzi esattoriale, precisando anche che “un credito è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero quando l'eventuale condizione si sia avverata o il termine sia scaduto, sicché il credito è giunto a maturazione e può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna”, mentre è indisponibile “quando su di esso esiste un vincolo
(nella specie derivante dal pignoramento) che impone la destinazione, in tutto o in parte, di quel credito alla soddisfazione di determinati interessi (nella specie del creditore pignorante)”. Si è quindi affermato che “un credito esigibile ma vincolato (...) ben può essere oggetto di una sentenza di condanna al relativo pagamento che, in sede di esecuzione, dovrà essere effettuato in conformità alla natura del vincolo su di esso gravante”.
Conseguentemente, l'esistenza di un pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione “non limita l'azionabilità del diritto del creditore (...) in sede cognitoria, ma ne impedisce la realizzazione (in tutto
o in parte) nella successiva fase esecutiva e, specificamente, in sede di attribuzione delle somme pignorate”
(così Cass. Sez. III 5/7/2018 n. 17595).
Oltre a tale considerazione di carattere generale, in virtù della quale va comunque esclusa l'esistenza di un vincolo avente carattere ostativo alla emissione di un decreto ingiuntivo, ritiene il decidente che la fattispecie espropriativa nel caso di specie non si sia perfezionata.
A tal riguardo si osserva che il disposto di cui all'art. 72 bis D.P.R.29/9/1973 n. 602 - dapprima aggiunto nel testo del decreto presidenziale dal D.L. 30/9/2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005,
n. 248, poi modificato dall'art. 2 comma 6 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art.2, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2006 n. 286 - prevede una speciale forma di pignoramento che, in luogo della citazione a comparire davanti al giudice competente prevista dall'art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., contiene l'ordine rivolto al terzo, debitor debitoris, di pagare la somma pignorata direttamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
In caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento entro il termine indicato al comma 1 lett. a) e b) – ovvero sessanta giorni (aumentato dall'originario termine di quindici giorni con D.L. 21/6/2013 n. 69, art. 52 co. 1 lett. e), conv. in L. 9/8/2013 n. 98) dalla data di notifica del pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero alle rispettive scadenze per le restanti somme – è previsto, in virtù del richiamo, contenuto nell'art. 72 bis co. 2 D.P.R. 602/1973, al disposto di cui all'art. 72 co. 2 stesso Decreto, che si proceda, “previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
L'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura dunque un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione
3 dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.
La giurisprudenza in proposito ha affermato che l'ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale, tranne che per gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato. La
Suprema Corte osserva sul punto che “l'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento”, e che del pignoramento produce nei confronti del debitore esecutato gli effetti conservativi ordinari – previsti dagli artt. 2914 e 2917
c.c. - imponendo al terzo pignorato, come detto in precedenza, gli obblighi imposti dalla legge al custode (così
Cass. III 13/2/2015 n. 2857).
L'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie, è però subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, sicché, se questi, per qualsivoglia ragione, non ottemperi all'ordine di pagamento, l'agente della riscossione non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria regolata dall'art. 543 c.p.c., ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile: “Si è pertanto ricostruito il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ... (così Cass. n. 20294/11, in motivazione)” (v. Cass. 2857/2015 cit.).
Nell'ambito di siffatto sistema, il pagamento effettuato dal terzo produce effetti equiparabili a quelli propri dell'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e completa dunque la vicenda espropriativa, determinando al contempo il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente e l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Cass. 2857/2015 cit.; conf. Cass. Sez. III ord. n. 27421 del 26/9/2023; Cass. Sez. VI-3 ord. n. 26549 del 30/9/2021).
L'intervento del giudice dell'esecuzione nelle forme ordinarie è previsto solo nel caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento diretto;
in tale ipotesi, “restato inane il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un'ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c.” (così Cass. Sez. III 4/10/2011 n. 20294; conf. Cass. Sez. Trib. n.
4801/2017).
4 Ne deriva che, quando la procedura esecutiva esattoriale non sia giunta a compimento con il pagamento diretto del terzo all'agente della riscossione e questi non abbia in seguito promosso pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie, il pignoramento, decorso il termine di legge, ed essendo rimasto inattuato il trasferimento del credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione, sia ormai improduttivo di effetti.
Ciò è quanto previsto in termini generali nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata esattoriale, dall'art. 53 co. 1 D.P.R. 602/1973, secondo il quale il pignoramento, decorso il termine di duecento giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto, “perde efficacia”. In tale ipotesi il successivo comma 2 prevede che “se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ... richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione”.
In caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento si rende dunque necessario il compimento di un ulteriore atto d'impulso da parte dell'agente della riscossione, che in tale ipotesi è tenuto a promuovere un pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie, non potendosi ammettere, nel caso in cui non sia dato corso ad una ordinaria procedura esecutiva, la permanenza sine die del vincolo pignoratizio (v. in proposito Trib.
Nocera Inferiore 19/3/2008).
Non appare superfluo osservare come, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata nelle forme ordinarie la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'intervento di una fattispecie estintiva della procedura esecutiva, debba essere fatta valere non con la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, ma mediante istanza di estinzione del processo esecutivo come disposto dall'art. 630 c.p.c. (così Cass. Sez. III sent. n. 18366 del
6/8/2010; conf. Cass. Sez. III sent. n. 35365 del 18/12/2023).
Venendo dunque al caso di specie, alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo la procedura esecutiva speciale avviata con il pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, del credito della società nei confronti della società doveva ormai considerarsi conclusa, Parte_2 Parte_1 non essendo giunta a compimento la fattispecie espropriativa con il pagamento diretto del terzo pignorato all'agente della riscossione e non essendo stato promosso, nel rispetto del termine di efficacia del pignoramento esattoriale, pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie.
Per i motivi esposti, l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
430/2019 del 31/10/2019 deve essere rigettata. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Ex art. 91 c.p.c., la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano, secondo i parametri Parte_2 introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 26000,01 a € 52.000,00), in complessivi € 6713,00 per compensi professionali
(per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con riduzione del compenso ex art. 4 co. 1 D.M.
55/2014 per la fase di trattazione in ragione dell'attività professionale concretamente espletata e del mancato
5 compimento di attività istruttoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1698/2019 R.G. promossa da
[...] nei confronti della società disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 Parte_2 rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2019, e, per Parte_1
l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Gela, il 17/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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