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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO RIMINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI in P.IVA_2 persona dell'avv. Lorenzo Gemini
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.03.2022 ha agito nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e del al fine di contestare la procedura di recupero
[...] Controparte_3 del credito intrapresa nei suoi confronti mediante trattenuta stipendiale.
Transitato per effetto di mobilità volontaria dai ruoli del , ove era inquadrato Controparte_4 nell'Area II – Fascia Economica F2 dei CCNL vigenti del personale non dirigenziale del comparto ai ruoli del con medesimo inquadramento giuridico ed economico, CP_5 Controparte_1 ha dedotto il ricorrente che, in data 28.9.2021, il , quale amministrazione di Controparte_4 provenienza del lavoratore, comunicava al nuovo datore di lavoro ( ) che era Controparte_1 emerso che il ricorrente avesse, nel periodo compreso tra il 14.12.2015 e il 30.11.2021, continuato a percepire, a titolo di assegno personale riassorbibile ex art. 4, comma 8, D.M. 18 aprile 2002, importi non dovuti.
In data 9.11.2021 il Ministero della Giustizia comunicava quindi alla di avviare le Controparte_2 opportune azioni per il recupero del credito erariale mediante conguaglio sui cedolini di paga e la vi provvedeva, con comunicazione del 22.11.2021, mediante ritenuta mensile sullo CP_2 stipendio pari ad euro 110,00 con dilazione massima sino all'agosto 2033, al fine di recuperare l'indebito complessivamente erogato in misura pari ad euro 15.498,61 imponibili.
Il ricorrente ha quindi agito in giudizio chiedendo di limitare la ripetizione dell'indebito alle somme pagina 1 di 3 indebitamente erogategli nell'anno precedente il mese di novembre 2021, sull'assunto che la ripetizione delle maggiori somme chieste dall'Erario dovesse ritenersi non dovuta anche alla luce della sentenza CEDU 11.2.2021 n. 4893/2013 ( contro ). CP_6 CP_7
I convenuti si sono costituiti contestando le domande in quanto infondate e rilevando la CP_5 correttezza del loro operato finalizzato al recupero di somme non dovute al ricorrente.
La causa, mutata la persona del giudice e documemtalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che la domanda sia infondata e vada dunque respinta.
Incontestato che il ricorrente, tra il 2015 e il 2021, abbia beneficiato di emolumenti retributivi eccedenti quelli dovuti per un ammontare complessivo di euro 15.498,61, va ritenuta legittima l'azione di ripetizione intrapresa nei suoi confronti.
A riguardo, si osserva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 8 del 2023 con cui la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 2033 cod. civ., evidenziando la compatibilità dell'ordinamento nazionale coi principi CEDU enucleati nella sentenza richiamata dal ricorrente (sentenza 11.2.2021, n. 4893/2013 – contro CP_6
). CP_7
In particolare, la Corte Costituzionale, tra gli elementi ritenuti dirimenti per escludere un contrasto con il principio di derivazione europea di tutela dell'affidamento, ha valorizzato sia la circostanza che “lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU”, sia il fatto che mediante la clausola generale di buona fede o correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. è possibile enucleare un apparato di tutele in grado di assicurare un'esecuzione dell'obbligazione restitutoria dell'indebito compatibile con la protezione del legittimo affidamento del debitore.
La Corte Costituzionale ha chiarito che, anche nelle ipotesi in cui sussistano gli elementi rivelatori di un affidamento legittimo in capo al soggetto che ha beneficiato di una prestazione indebita, l'obbligo restitutorio resta pur sempre esigibile ove siano garantite modalità di recupero conformi al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175, valorizzando il “dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa
l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto” (Corte Cost. n. 8/2023)
Ancor più di recente la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 27/03/2025, (ud.
05/03/2025, dep. 27/03/2025), n.8136) ha a riguardo osservato che nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire - o a trattenere se già corrisposto - un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (cfr.
Cass. 9 maggio 2022, n. 14672).
Il mero affidamento non comporta del resto il consolidarsi del diritto, potendosi rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8 (punto 12 e 12.2.2) ammette (al di là di tutele sul piano delle modalità del recupero) la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede ed ove ne sussistano i presupposti, domanda che nel caso di specie non è stata formulata.
Emerge invero nel caso di specie come siano state attuate tutele, sul piano delle modalità del recupero, pagina 2 di 3 conformi al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., tenuto conto che la pubblica amministrazione ha concesso una rateizzazione sino all'agosto del 2033 per una ritenuta mensile di circa € 100,00, la cui misura consente di affermare il rispetto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa il ricorrente, che nulla ha peraltro allegato a riguardo, limitandosi a depositare documentazione attestante rapporti di debiti pendenti, senza nulla dedurre in ordine alla sua situazione patrimoniale.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese del presente giudizio vengono compensate per la complessità dei temi dell'indebito, della sua ripetizione e dell'affidamento, meglio definiti dalla Corte Costituzionale successivamente all'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Sassari, 17/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO RIMINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI in P.IVA_2 persona dell'avv. Lorenzo Gemini
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.03.2022 ha agito nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e del al fine di contestare la procedura di recupero
[...] Controparte_3 del credito intrapresa nei suoi confronti mediante trattenuta stipendiale.
Transitato per effetto di mobilità volontaria dai ruoli del , ove era inquadrato Controparte_4 nell'Area II – Fascia Economica F2 dei CCNL vigenti del personale non dirigenziale del comparto ai ruoli del con medesimo inquadramento giuridico ed economico, CP_5 Controparte_1 ha dedotto il ricorrente che, in data 28.9.2021, il , quale amministrazione di Controparte_4 provenienza del lavoratore, comunicava al nuovo datore di lavoro ( ) che era Controparte_1 emerso che il ricorrente avesse, nel periodo compreso tra il 14.12.2015 e il 30.11.2021, continuato a percepire, a titolo di assegno personale riassorbibile ex art. 4, comma 8, D.M. 18 aprile 2002, importi non dovuti.
In data 9.11.2021 il Ministero della Giustizia comunicava quindi alla di avviare le Controparte_2 opportune azioni per il recupero del credito erariale mediante conguaglio sui cedolini di paga e la vi provvedeva, con comunicazione del 22.11.2021, mediante ritenuta mensile sullo CP_2 stipendio pari ad euro 110,00 con dilazione massima sino all'agosto 2033, al fine di recuperare l'indebito complessivamente erogato in misura pari ad euro 15.498,61 imponibili.
Il ricorrente ha quindi agito in giudizio chiedendo di limitare la ripetizione dell'indebito alle somme pagina 1 di 3 indebitamente erogategli nell'anno precedente il mese di novembre 2021, sull'assunto che la ripetizione delle maggiori somme chieste dall'Erario dovesse ritenersi non dovuta anche alla luce della sentenza CEDU 11.2.2021 n. 4893/2013 ( contro ). CP_6 CP_7
I convenuti si sono costituiti contestando le domande in quanto infondate e rilevando la CP_5 correttezza del loro operato finalizzato al recupero di somme non dovute al ricorrente.
La causa, mutata la persona del giudice e documemtalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che la domanda sia infondata e vada dunque respinta.
Incontestato che il ricorrente, tra il 2015 e il 2021, abbia beneficiato di emolumenti retributivi eccedenti quelli dovuti per un ammontare complessivo di euro 15.498,61, va ritenuta legittima l'azione di ripetizione intrapresa nei suoi confronti.
A riguardo, si osserva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 8 del 2023 con cui la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 2033 cod. civ., evidenziando la compatibilità dell'ordinamento nazionale coi principi CEDU enucleati nella sentenza richiamata dal ricorrente (sentenza 11.2.2021, n. 4893/2013 – contro CP_6
). CP_7
In particolare, la Corte Costituzionale, tra gli elementi ritenuti dirimenti per escludere un contrasto con il principio di derivazione europea di tutela dell'affidamento, ha valorizzato sia la circostanza che “lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU”, sia il fatto che mediante la clausola generale di buona fede o correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. è possibile enucleare un apparato di tutele in grado di assicurare un'esecuzione dell'obbligazione restitutoria dell'indebito compatibile con la protezione del legittimo affidamento del debitore.
La Corte Costituzionale ha chiarito che, anche nelle ipotesi in cui sussistano gli elementi rivelatori di un affidamento legittimo in capo al soggetto che ha beneficiato di una prestazione indebita, l'obbligo restitutorio resta pur sempre esigibile ove siano garantite modalità di recupero conformi al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175, valorizzando il “dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa
l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto” (Corte Cost. n. 8/2023)
Ancor più di recente la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 27/03/2025, (ud.
05/03/2025, dep. 27/03/2025), n.8136) ha a riguardo osservato che nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire - o a trattenere se già corrisposto - un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (cfr.
Cass. 9 maggio 2022, n. 14672).
Il mero affidamento non comporta del resto il consolidarsi del diritto, potendosi rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8 (punto 12 e 12.2.2) ammette (al di là di tutele sul piano delle modalità del recupero) la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede ed ove ne sussistano i presupposti, domanda che nel caso di specie non è stata formulata.
Emerge invero nel caso di specie come siano state attuate tutele, sul piano delle modalità del recupero, pagina 2 di 3 conformi al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., tenuto conto che la pubblica amministrazione ha concesso una rateizzazione sino all'agosto del 2033 per una ritenuta mensile di circa € 100,00, la cui misura consente di affermare il rispetto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa il ricorrente, che nulla ha peraltro allegato a riguardo, limitandosi a depositare documentazione attestante rapporti di debiti pendenti, senza nulla dedurre in ordine alla sua situazione patrimoniale.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese del presente giudizio vengono compensate per la complessità dei temi dell'indebito, della sua ripetizione e dell'affidamento, meglio definiti dalla Corte Costituzionale successivamente all'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Sassari, 17/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3