Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n.5374/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'assistenza e difesa dell'avv. LONGOBARDI RAFFAELLA -c.f.
; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. RAGNI VINCENZO -c.f. ; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 25/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 12/09/2022 la parte opponente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' rassegnando contro di essa Controparte_1
le seguenti conclusioni: CP_1
“A) Accertare e dichiarare che l'atto opposto è illegittimo, inefficace, invalido e radicalmente nullo per tutti i motivi sin qui dedotti;
1
C) Accertare e dichiarare che la iscrizione ipotecaria è altresì illegittima e insanabilmente nulla, se non giuridicamente inesistente per quanto già eccepito, anche per difetto di indicazione del valore del cespite sul quale l'ipoteca è stata accesa, destinato ad abitazione principale (non risultando provato il superamento della soglia di euro 20 mila euro).
D) Accertare e dichiarare che la iscrizione ipotecaria è senz'altro radicalmente nulla siccome priva dei presupposti minimi di legge non risultando provati i presunti crediti azionati né efficaci i titoli azionati, in larga parte già sospesi da provvedimenti di codesta onorevole Giustizia, e in ogni caso per difetto dei presupposti di legge. Come innanzi eccepito.
-Con vittoria di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipante, giusta nota spese giudiziale o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
Giustizia ed in linea coi parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio l' Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato
[...] in fatto ed in diritto.
III. - L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria eseguita in data 01°/09/2022 dall'
[...] sollevata dalla parte opponente, in Controparte_1 quanto, secondo l'autorevole orientamento della S.C. che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Un., Sentenza n.15979 del
18/05/2022(Rv. 664909 - 01)], «In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
2 Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Al riguardo, occorre evidenziare che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall' Controparte_1 può essere facilmente reperito sul sito istituzionale dell'Ente e, pertanto, la notifica eseguita attraverso il predetto indirizzo di posta elettronica, in difetto di specifiche deduzioni in merito alla violazione del diritto di difesa, deve ritenersi regolare.
Né va trascurata la circostanza che la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio a distanza di 11 giorni dal ricevimento della notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata è sicuro riscontro della circostanza che la parte opponente fosse stata messa nella condizione di prendere effettiva conoscenza degli atti stragiudiziali menzionati nell'atto oggetto di opposizione nel presente giudizio.
III.2. - Passando ad esaminare le censure riguardanti la dedotta illegittimità della iscrizione ipotecaria, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Un.,
Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632586)], «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria
3 prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47
e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» [Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5577 del
26/02/2019 (Rv. 652721 - 03)].
III.2.1. - Applicando il predetto principio, occorre rimarcare che l' sebbene fosse a tanto Controparte_1 onerata, non ha fornito prova della effettiva notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
III.3. - Inoltre, sotto altro profilo si deve evidenziare che con provvedimenti giudiziali adottati nell'ambito dei processi contrassegnati con i nn.1738/2022 e 1739/2022 R.G. (all.ti 2C e 2 del fascicolo di parte opponente) e ritualmente notificati anche all' (in data 31/03/2022) prima Controparte_1 della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede, era stata già sospesa la provvisoria esecutività dei titoli stragiudiziali posti a fondamento della stessa comunicazione.
Quindi, si ritiene che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta senza che l fosse munita, all'epoca Controparte_1 della presentazione della relativa istanza presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Trani dell' di Controparte_1 alcun legittimo titolo esecutivo.
4 III.4. - Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione va dichiarata l'illegittimità della iscrizione ipotecaria n.01420221460000130004 eseguita il 24/08/2022 dall'
[...]
e, conseguenzialmente, va ordinata la Controparte_1 cancellazione della stessa iscrizione ipotecaria.
III.5. - Infine, occorre precisare che con sentenza adottata in data odierna è stato definito da Questo Giudicante il giudizio contrassegnato con il n.1739/2022 con una pronuncia di rigetto della opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n.01420229002624714/000 notificata in data 01°/03/2022; sicché, trattandosi di pronuncia intervenuta dopo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali ivi menzionati, in virtù delle cartelle di pagamento
(n.01420180030278342000, n.01420190002671372000 e n.01420190046338314000) e degli avvisi di addebito
(n.31420180000190409000, n.31420180001422251000,
n.31420180003556605000, n.31420180005959641000,
n.31420180006032829000, n.31420190003133030000,
n.31420190006030986000, n.31420190007590255000 e n.31420200000070174000) in questione sarebbe possibile procedere legittimamente alla nuova iscrizione ipotecaria.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di alcuna attività istruttoria orale – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della iscrizione ipotecaria eseguita il 24/08/2022 dall'
[...]
, ordinandone la cancellazione;
Controparte_1
-condanna l' alla rifusione nei Controparte_1 confronti della parte opponente delle spese processuali, che
5 liquida in complessivi Euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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