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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2284 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente: TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Ernesto Bardi (c.f.: ) nello C.F._2 studio del quale in Trieste via Cicerone n. 10 ha eletto domicilio per delega a margine del ricorso ex art. 281 duodecies- ricorrente E
, (C.F.: ) assistito, rappresentato CP_1 CodiceFiscale_3 e difeso, dagli avv.ti Federico Pastor (C.F.: - CodiceFiscale_4 PEC: e Giuliano Loiudice (C.F: Email_1
- PEC: CodiceFiscale_5
entrambi con Studio in Email_2 Trieste, via San Spiridione n. 6, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta e con elezione di domicilio presso il loro Studio- resistente OGGETTO: domanda di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI Per la ricorrente:
“in via principale: previo accertamento della consistenza e del valore del patrimonio ereditario della de cuius, così come descritto, mediante sua ricostruzione, dichiarare la inefficacia e/o nullità delle donazioni delle realità identificate, contenute negli atti notarili del 2/8/06 (rispettivamente Rep. 68954 e 68955) in quanto tali disposizioni ledono la quota legittima della ricorrente e conseguentemente disporre il reintegro della quota legittima della stessa, che è pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario così come risulterà una volta ricostruito, attribuendo alla ricorrente la quota legittima comprensiva della casa di Santa Croce n. 141 con le relative pertinenze di cui alle PT 137 e 147 e loro pcn, o diversamente, attribuire alla ricorrente il corrispettivo del valore degli immobili individuati tra quelli donati e quelli relitti, condannando il convenuto a pagare alla ricorrente la somma che verrà accertata oltre ad interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione al saldo, oltre ai rimborsi sostenuti in corso di causa e documentati ai n. dal 18 al 21, come espressamente specificati in narrativa.”.
Per il resistente:
“ 1) nel merito accetta le risultanze del CTU e si impegna a liquidare all'attrice quanto a lei spettante a titolo di legittima, esclusivamente mediante versamento in denaro dell'equivalente. 2) Relativamente alle spese di causa, non avendo il convenuto mai contestato CP_1 la richiesta della sorella ma avendo solo chiesto che la stessa venisse valutata in modo corretto, chiede la compensazione delle stesse tra le parti.”.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha promosso azione di riduzione delle donazioni Parte_1 (ex art. 555 cc) effettuate in vita dalla di Lei madre, Per_1
deceduta in Trieste il 15.02.2023 nei confronti
[...] dell'odierno convenuto (fratello della deducente per parte di madre) per lesione di legittima ex art 537, con rinuncia al legato sostituivo ex art. 551 cc., premettendo che:
2. Con testamento pubblico dd. 2/8/06 (doc. 2 all.) pubblicato dalla dott.ssa Assistente Delegata dal Persona_2 Conservatore Reggente dell'Archivio, la de cuius nominava ed istituiva erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili e legava “in sostituzione di legittima alla signora Persona_3
dei beni immobili ((costituto da due terreni agricoli Parte_1 le cui P.T. sono rispettivamente la 370 di Aurisina e la 506 di
): Il valore del legato ammontava (peraltro secondo la stima CP_2 della controparte) ad un importo complessivo di circa € 16.000,00 mentre i beni residui relitti attribuibili dalla de cuius al figlio in eredità, sono costituiti dalla frazione di 1/3 della CP_1 P.T. 1791 di Santa Croce e di ¾ della P.T. 366 di Gabrovizza, per un valore stimato di € 15.000,00 circa;
3. I beni donati in vita da al figlio, ammontavano Persona_1 invece a circa € 120.000,00 (metà della casa di Aurisina e sue pertinenze + la frazione di ¼ della P.T. 366 di Gabrovizza);
4. la controparte poco prima della mediazione alla quale era stata invitata rinunciava all'eredità nella ricostruzione di parte attrice nel duplice tentativo in primis di scongiurare la causa per riduzione delle donazioni in violazione della legittima spettante alla sorella pretermessa ed in secundis (nel caso, poi realizzatosi, di non evitarla) di aumentare (così facendo) il lascito per
“attrazione” al fine di avvicinarlo al valore della legittima;
Pag. 2 di 5 5. affermava che la rinuncia all'eredità, così come esternata con atto notarile del 5/3/24 (cfr. doc. 16 all.), era inefficace, perché tra i 2 beni relitti lasciati in testamento a c'è anche il CP_1 terreno corrispondente ai ¾ della PT 366 di Gabrovizza di cui questi è già comproprietario indiviso del restante ¼ (cfr. doc. 8 all. prec. cit.) ed egli era già erede puro e semplice essendo rimasto nel pieno ed esclusivo possesso del medesimo, senza redigere alcun inventario. Concludeva, quindi, chiedendo in via principale: previo accertamento della consistenza e del valore del patrimonio ereditario della de cuius, così come descritto, mediante sua ricostruzione, dichiarare la inefficacia e/o nullità delle donazioni delle realità identificate, contenute negli atti notarili del 2/8/06 (rispettivamente Rep. 68954 e 68955) in quanto tali disposizioni ledono la quota legittima della ricorrente e conseguentemente disporre il reintegro della quota legittima della stessa, che è pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario così come risulterà una volta ricostruito, attribuendo alla ricorrente la quota legittima comprensiva della casa di Santa Croce n. 141 con le relative pertinenze di cui alle PT 137 e 147 e loro pcn, o diversamente, attribuire alla ricorrente il corrispettivo del valore degli immobili individuati tra quelli donati e quelli relitti, condannando il convenuto a pagare alla ricorrente la somma che verrà accertata oltre ad interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione al saldo. La parte resistente si costituiva e chiedeva: 1) qualora la domanda di riduzione per lesione di legittima risulti infondata, respingere il ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore del resistente;
- Qualora viceversa la domanda azionata in ricorso sia ritenuta meritevole di accoglimento, disporre la riduzione dell'eredita nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con compensazione in denaro solo nella misura della differenza di valori tra il donatum ed il relictum detratti i debiti (euro 8.764,00, somme versate dal resistente per il pagamento della casa di riposo in cui ha soggiornato la de cuius negli ultimi mesi della sua vita).
Instaurato il contraddittorio, il Giudice rilevava che doveva trovare applicazione l'art. 485 comma 3 c.c. con conseguente inefficacia della rinuncia poiché il resistente era rimasto nell'esclusivo possesso di un bene caduto in successione, già in sua proprietà, indivisa, per 1/4 e, inoltre, la proprietà della casa era stata acquisita per usucapione ed era stata intestata ad entrambi i coniugi, sul presupposto che gli stessi avevano optato per la comunione dei beni, presupposto errato perché ciò nel caso di specie non era possibile trattandosi di acquisto anteriore al matrimonio, e comunque provenendo dall'acquisto effettuato solo da uno dei coniugi. La causa era quindi istruita mediante espletamento di CTU, previa formulazione dei seguenti quesiti: “esaminati atti e documenti di causa e compiute le indagini necessarie, anche in sopralluogo, tentata altresì la
Pag. 3 di 5 conciliazione tra le parti;
letto l'art. 556 c.c.; il c.t.u. indichi, descriva e stimi i beni facenti parte dell'asse ereditario al momento della morte della de cuius (relictum), detratti i debiti siccome e nella misura in cui sono documentati (per rette di ricovero in casa di riposo), e quindi aggiunto il valore dei beni donati determinato al tempo della aperta successione (donatum); determini quindi il c.t.u. il valore complessivo dei beni e delle quote di rispettiva pertinenza delle parti (1/3 per legittima, 2/3 disponibile)”. Il compendio immobiliare oggetto della procedura, tenuto conto anche delle donazioni effettuate in vita, era ricostruito e differenziato in quattro gruppi: A. Edificio unifamiliare ad uso residenziale (p.c.t. 1826/1) B. Terreni parzialmente edificabili (p.c.t. 1835) C. Terreni di fatto non edificabili ma che possono concorrere al raggiungimento di indici edificatori o che hanno una valenza in quanto attigui alla particella 1826/1 (p.c.t. 1827, 3583, 3582/1, 3584/1, 2420); D. Terreni non edificabili o utilizzabili (p.c.t. 603); non residuavano conti correnti e valori mobiliari. Residuavano debiti nei confronti del resistente, risultando il pagamento con fondi prelevati dal conto corrente del medesimo e della moglie delle rette della casa di riposo presso la quale era ricoverata la dante causa (asseritamente fondi integrati con la pensione di € 700,00 percepita dalla stessa). La causa veniva, infine, discussa all'udienza dell'11 dicembre 2025, non necessitando di ulteriore attività istruttoria. Ebbene, il residuo al momento della morte è risultato pari ad 29 371,08
€, con debiti a valere di € 8 764,00, mentre le donazioni effettuate in vita avevano un valore complessivo di € 122 506,00: pertanto, l'asse ereditario è stato stimato in € 143.113,08. Le donazioni effettuate in vita dalla signora hanno dunque leso la quota di legittima della Per_1 figlia, odierna ricorrente, pari a un terzo dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 536 c.c. Dovendosi procedere alla riduzione delle donazioni effettuate in vita, le parti hanno convenuto, in ipotesi di accertamento della quota di legittima della ricorrente, in termini di opportunità, di prevedere il pagamento del corrispettivo in denaro. Deve essere dunque riconosciuta alla ricorrente la somma di € 47.704,36, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo. Non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, sorto al momento di tale quantificazione. Le spese di lite e della procedura di mediazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura della metà, stante l'accertamento dell'effettiva lesione della legittima e la mancata opposizione della parte resistente. Nella medesima misura sono poste a carico delle parti le spese di CTU. Spese compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pag. 4 di 5 1) In accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la lesione dei diritti di legittimaria di Parte_1 rispetto all'eredità della madre per via delle Persona_1 donazioni effettuate in vita;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della somma di CP_1
€ 47.704,36, in favore di , oltre interessi con Parte_1 decorrenza dal 15.02.2023, data di apertura della successione, al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 di nella misura della metà, quota che liquida in € Parte_1 426,80 per spese ed 5634,00 per compensi professionali del giudizio ed € 1512,00 per compensi professionali della fase di mediazione, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Spese di CTU a carico delle parti in egual misura. Trieste, 20 dicembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2284 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente: TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Ernesto Bardi (c.f.: ) nello C.F._2 studio del quale in Trieste via Cicerone n. 10 ha eletto domicilio per delega a margine del ricorso ex art. 281 duodecies- ricorrente E
, (C.F.: ) assistito, rappresentato CP_1 CodiceFiscale_3 e difeso, dagli avv.ti Federico Pastor (C.F.: - CodiceFiscale_4 PEC: e Giuliano Loiudice (C.F: Email_1
- PEC: CodiceFiscale_5
entrambi con Studio in Email_2 Trieste, via San Spiridione n. 6, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta e con elezione di domicilio presso il loro Studio- resistente OGGETTO: domanda di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI Per la ricorrente:
“in via principale: previo accertamento della consistenza e del valore del patrimonio ereditario della de cuius, così come descritto, mediante sua ricostruzione, dichiarare la inefficacia e/o nullità delle donazioni delle realità identificate, contenute negli atti notarili del 2/8/06 (rispettivamente Rep. 68954 e 68955) in quanto tali disposizioni ledono la quota legittima della ricorrente e conseguentemente disporre il reintegro della quota legittima della stessa, che è pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario così come risulterà una volta ricostruito, attribuendo alla ricorrente la quota legittima comprensiva della casa di Santa Croce n. 141 con le relative pertinenze di cui alle PT 137 e 147 e loro pcn, o diversamente, attribuire alla ricorrente il corrispettivo del valore degli immobili individuati tra quelli donati e quelli relitti, condannando il convenuto a pagare alla ricorrente la somma che verrà accertata oltre ad interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione al saldo, oltre ai rimborsi sostenuti in corso di causa e documentati ai n. dal 18 al 21, come espressamente specificati in narrativa.”.
Per il resistente:
“ 1) nel merito accetta le risultanze del CTU e si impegna a liquidare all'attrice quanto a lei spettante a titolo di legittima, esclusivamente mediante versamento in denaro dell'equivalente. 2) Relativamente alle spese di causa, non avendo il convenuto mai contestato CP_1 la richiesta della sorella ma avendo solo chiesto che la stessa venisse valutata in modo corretto, chiede la compensazione delle stesse tra le parti.”.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha promosso azione di riduzione delle donazioni Parte_1 (ex art. 555 cc) effettuate in vita dalla di Lei madre, Per_1
deceduta in Trieste il 15.02.2023 nei confronti
[...] dell'odierno convenuto (fratello della deducente per parte di madre) per lesione di legittima ex art 537, con rinuncia al legato sostituivo ex art. 551 cc., premettendo che:
2. Con testamento pubblico dd. 2/8/06 (doc. 2 all.) pubblicato dalla dott.ssa Assistente Delegata dal Persona_2 Conservatore Reggente dell'Archivio, la de cuius nominava ed istituiva erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili e legava “in sostituzione di legittima alla signora Persona_3
dei beni immobili ((costituto da due terreni agricoli Parte_1 le cui P.T. sono rispettivamente la 370 di Aurisina e la 506 di
): Il valore del legato ammontava (peraltro secondo la stima CP_2 della controparte) ad un importo complessivo di circa € 16.000,00 mentre i beni residui relitti attribuibili dalla de cuius al figlio in eredità, sono costituiti dalla frazione di 1/3 della CP_1 P.T. 1791 di Santa Croce e di ¾ della P.T. 366 di Gabrovizza, per un valore stimato di € 15.000,00 circa;
3. I beni donati in vita da al figlio, ammontavano Persona_1 invece a circa € 120.000,00 (metà della casa di Aurisina e sue pertinenze + la frazione di ¼ della P.T. 366 di Gabrovizza);
4. la controparte poco prima della mediazione alla quale era stata invitata rinunciava all'eredità nella ricostruzione di parte attrice nel duplice tentativo in primis di scongiurare la causa per riduzione delle donazioni in violazione della legittima spettante alla sorella pretermessa ed in secundis (nel caso, poi realizzatosi, di non evitarla) di aumentare (così facendo) il lascito per
“attrazione” al fine di avvicinarlo al valore della legittima;
Pag. 2 di 5 5. affermava che la rinuncia all'eredità, così come esternata con atto notarile del 5/3/24 (cfr. doc. 16 all.), era inefficace, perché tra i 2 beni relitti lasciati in testamento a c'è anche il CP_1 terreno corrispondente ai ¾ della PT 366 di Gabrovizza di cui questi è già comproprietario indiviso del restante ¼ (cfr. doc. 8 all. prec. cit.) ed egli era già erede puro e semplice essendo rimasto nel pieno ed esclusivo possesso del medesimo, senza redigere alcun inventario. Concludeva, quindi, chiedendo in via principale: previo accertamento della consistenza e del valore del patrimonio ereditario della de cuius, così come descritto, mediante sua ricostruzione, dichiarare la inefficacia e/o nullità delle donazioni delle realità identificate, contenute negli atti notarili del 2/8/06 (rispettivamente Rep. 68954 e 68955) in quanto tali disposizioni ledono la quota legittima della ricorrente e conseguentemente disporre il reintegro della quota legittima della stessa, che è pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario così come risulterà una volta ricostruito, attribuendo alla ricorrente la quota legittima comprensiva della casa di Santa Croce n. 141 con le relative pertinenze di cui alle PT 137 e 147 e loro pcn, o diversamente, attribuire alla ricorrente il corrispettivo del valore degli immobili individuati tra quelli donati e quelli relitti, condannando il convenuto a pagare alla ricorrente la somma che verrà accertata oltre ad interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione al saldo. La parte resistente si costituiva e chiedeva: 1) qualora la domanda di riduzione per lesione di legittima risulti infondata, respingere il ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore del resistente;
- Qualora viceversa la domanda azionata in ricorso sia ritenuta meritevole di accoglimento, disporre la riduzione dell'eredita nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con compensazione in denaro solo nella misura della differenza di valori tra il donatum ed il relictum detratti i debiti (euro 8.764,00, somme versate dal resistente per il pagamento della casa di riposo in cui ha soggiornato la de cuius negli ultimi mesi della sua vita).
Instaurato il contraddittorio, il Giudice rilevava che doveva trovare applicazione l'art. 485 comma 3 c.c. con conseguente inefficacia della rinuncia poiché il resistente era rimasto nell'esclusivo possesso di un bene caduto in successione, già in sua proprietà, indivisa, per 1/4 e, inoltre, la proprietà della casa era stata acquisita per usucapione ed era stata intestata ad entrambi i coniugi, sul presupposto che gli stessi avevano optato per la comunione dei beni, presupposto errato perché ciò nel caso di specie non era possibile trattandosi di acquisto anteriore al matrimonio, e comunque provenendo dall'acquisto effettuato solo da uno dei coniugi. La causa era quindi istruita mediante espletamento di CTU, previa formulazione dei seguenti quesiti: “esaminati atti e documenti di causa e compiute le indagini necessarie, anche in sopralluogo, tentata altresì la
Pag. 3 di 5 conciliazione tra le parti;
letto l'art. 556 c.c.; il c.t.u. indichi, descriva e stimi i beni facenti parte dell'asse ereditario al momento della morte della de cuius (relictum), detratti i debiti siccome e nella misura in cui sono documentati (per rette di ricovero in casa di riposo), e quindi aggiunto il valore dei beni donati determinato al tempo della aperta successione (donatum); determini quindi il c.t.u. il valore complessivo dei beni e delle quote di rispettiva pertinenza delle parti (1/3 per legittima, 2/3 disponibile)”. Il compendio immobiliare oggetto della procedura, tenuto conto anche delle donazioni effettuate in vita, era ricostruito e differenziato in quattro gruppi: A. Edificio unifamiliare ad uso residenziale (p.c.t. 1826/1) B. Terreni parzialmente edificabili (p.c.t. 1835) C. Terreni di fatto non edificabili ma che possono concorrere al raggiungimento di indici edificatori o che hanno una valenza in quanto attigui alla particella 1826/1 (p.c.t. 1827, 3583, 3582/1, 3584/1, 2420); D. Terreni non edificabili o utilizzabili (p.c.t. 603); non residuavano conti correnti e valori mobiliari. Residuavano debiti nei confronti del resistente, risultando il pagamento con fondi prelevati dal conto corrente del medesimo e della moglie delle rette della casa di riposo presso la quale era ricoverata la dante causa (asseritamente fondi integrati con la pensione di € 700,00 percepita dalla stessa). La causa veniva, infine, discussa all'udienza dell'11 dicembre 2025, non necessitando di ulteriore attività istruttoria. Ebbene, il residuo al momento della morte è risultato pari ad 29 371,08
€, con debiti a valere di € 8 764,00, mentre le donazioni effettuate in vita avevano un valore complessivo di € 122 506,00: pertanto, l'asse ereditario è stato stimato in € 143.113,08. Le donazioni effettuate in vita dalla signora hanno dunque leso la quota di legittima della Per_1 figlia, odierna ricorrente, pari a un terzo dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 536 c.c. Dovendosi procedere alla riduzione delle donazioni effettuate in vita, le parti hanno convenuto, in ipotesi di accertamento della quota di legittima della ricorrente, in termini di opportunità, di prevedere il pagamento del corrispettivo in denaro. Deve essere dunque riconosciuta alla ricorrente la somma di € 47.704,36, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo. Non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, sorto al momento di tale quantificazione. Le spese di lite e della procedura di mediazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura della metà, stante l'accertamento dell'effettiva lesione della legittima e la mancata opposizione della parte resistente. Nella medesima misura sono poste a carico delle parti le spese di CTU. Spese compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pag. 4 di 5 1) In accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la lesione dei diritti di legittimaria di Parte_1 rispetto all'eredità della madre per via delle Persona_1 donazioni effettuate in vita;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della somma di CP_1
€ 47.704,36, in favore di , oltre interessi con Parte_1 decorrenza dal 15.02.2023, data di apertura della successione, al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 di nella misura della metà, quota che liquida in € Parte_1 426,80 per spese ed 5634,00 per compensi professionali del giudizio ed € 1512,00 per compensi professionali della fase di mediazione, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Spese di CTU a carico delle parti in egual misura. Trieste, 20 dicembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
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