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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 338 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra ha adito Parte_2
questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento dell' in data CP_1
13.03.2017, con cui l' ha richiesto la restituzione della somma di € CP_2
2.144,12, somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014. Detta richiesta si fonda sull'avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno in oggetto.
L' , costituendosi in giudizio con apposita memoria difensiva, ha CP_1
preliminarmente eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1970, n. 83. Secondo l'Istituto, la cancellazione della ricorrente dagli elenchi è avvenuta tramite la prima variazione trimestrale, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nel periodo compreso tra il 15 giugno 2016 e il 1 luglio
2016, conformemente a quanto stabilito dall'art. 38, comma 6, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111.
Ai sensi dell'art. 12-bis del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, come integrato dalla normativa successiva, la pubblicazione telematica sul sito dell' sostituisce a tutti gli effetti la notifica individuale. Tale previsione CP_1
normativa è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 2021, che ha evidenziato come la pubblicazione online rappresenti uno strumento efficace per garantire la conoscibilità degli atti da parte dei lavoratori agricoli, anche in considerazione delle difficoltà logistiche legate alla loro diffusa dislocazione territoriale.
Conseguentemente, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ha iniziato a decorrere dal 2 luglio 2016 e si è compiuto il
29 ottobre 2016. Tuttavia, il ricorso è stato introdotto solo in data 26 gennaio
2018, quindi oltre i termini previsti dalla legge, risultando irrimediabilmente tardivo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi ha natura sostanziale e, pertanto, non è suscettibile né di sospensione né di interruzione, né può essere rimesso in termini
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008; Cass. n. 15813/2009; Cass. n.
5942/2001). Il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità della domanda, anche in assenza di specifica eccezione della parte.
Va inoltre sottolineato come, in tema di accertamento dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, la mancata tempestiva proposizione del ricorso amministrativo alla competente commissione CISOA non interrompe né sospende il termine decadenziale per l'azione giudiziaria. L'inerzia del lavoratore, dunque, comporta la definitività del provvedimento di cancellazione, con effetto preclusivo rispetto a ogni successiva pretesa relativa alla prestazione assistenziale. In tale ottica, è evidente che la questione relativa alla decadenza assume carattere assorbente, rendendo superfluo e privo di utilità pratica l'esame del merito del ricorso, il quale si fonda sulla presunta sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato per un totale di 102 giornate nell'anno 2014.
Non è dunque necessario procedere a valutazioni istruttorie, in quanto l'intervenuta decadenza è ostativa alla trattazione nel merito, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza più autorevole in materia di previdenza agricola e tutela dei lavoratori.
Alla luce della particolare complessità della vicenda sottoposta all'esame del Giudice, complessità derivante dall'evoluzione normativa in materia di notificazione telematica e dai numerosi interventi interpretativi della giurisprudenza di merito e di legittimità, appare opportuno adottare una decisione ispirata a criteri di equità, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Si ritiene, infatti, che la parte ricorrente possa essere stata indotta in errore dalla non agevole comprensione delle recenti disposizioni legislative e giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro l' ogni contraria istanza disattesa, Parte_2 CP_1
dichiara inammissibile la domanda per intervenuta decadenza;
dichiara assorbito l'esame del merito;
compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 20/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo