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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1658/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIONELLO ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'avv. NARDO FEDERICA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. Autorizzi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. Affidi in forma condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore, con collocamento del medesimo presso la madre, che continuerà a risiedere al piano terra e al piano rialzato della casa coniugale, da assegnare in via esclusiva alla stessa, con mobili ed arredi nella stessa presenti, fatta eccezione degli effetti personali del marito e l'armadio con specchio, che il medesimo provvederà ad asportare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di separazione. Altresì la GNa provvederà ad asportare dalla Pt_2
taverna la cassettiera ed il tavolo della nonna oltre all'asciugatrice ed i suoi effetti personali.
Il GN , autorizza sin d'ora la GNa a demolire a proprie spese la Parte_1 Pt_2
vasca da bagno al fine di potervi posizionare una lavatrice.
3. Assegnarsi in via esclusiva al marito la porzione posta a piano seminterrato dell'abitazione coniugale, laddove egli manterrà il suo studio professionale di Geometra ed allestirà anche una parte adibita a sua abitazione ed uno spazio idoneo ad accogliere il figlio, dotando tale unità di una porta di accesso che lo separi dalla parte di immobile assegnato alla moglie. Di fatto tale porta dovrà bloccare ad entrambi le parti l'accesso ai diversi piani dell'abitazione coniugale assegnata, se non espressamente autorizzato. L'accesso all'abitazione carraia e pedonale ed il garage (predisposto per il parcheggio di due autovetture) continueranno ad essere utilizzati da entrambe le parti, così come gli arnesi ed attrezzi presenti all'interno ed all'esterno rimarranno in uso ad entrambi. Le spese per l'adattamento dell'immobile a due nuclei abitativi distinti - comprendenti anche la suddivisione dell'attuale impianto dell'allarme - verranno sostenute dal GN , con un contributo una tantum da Parte_1
parte della GNa di € 2.500,00, da versarsi entro la data della fissanda udienza Pt_2
di comparizione personale dei coniugi avanti il Tribunale (in modalità scritta). La GNa lascerà inoltre in uso esclusivo al GN la lavatrice ed il divano, che Pt_2 Parte_1
attualmente si trovano al piano terra. Il GN continuerà a pagare le utenze Parte_1
dell'intero immobile in comproprietà (energia elettrica, gas, linea internet), mentre la GNa pagherà l'acqua potabile e la tassa rifiuti;
le spese di manutenzione del Pt_2
giardino, salvo che non venga curato direttamente dal GN , verranno sostenute Parte_1
al 50% tra i coniugi. La manutenzione del giardino dovrà comunque essere periodica, al fine di rendere ordinato e decoroso il terreno;
pertanto, in linea indicativa l'erba dovrà essere tagliata nel periodo tra aprile / ottobre, ogni due / tre settimane al massimo. Qualora il GN non provveda nei termini indicati, la GNa si riterrà libera di Parte_1 Pt_2
poter chiamare un giardiniere e la spesa verrà suddivisa a metà. La caldaia a servizio dell'abitazione intera, posta in lavanderia del seminterrato in uso esclusivo del OR
, dovrà garantire l'erogazione del riscaldamento e produzione acqua calda uso Parte_1
igienico -sanitario per tutto il periodo autunno/inverno, mentre nel periodo primavera /
estate la produzione di acqua calda ad uso igienico – sanitario, salvo guasti, che verranno riparati a spese di entrambe le parti. La GNa rinuncia a richiedere al GN Pt_2
la quota di indennizzo dallo stesso percepita, pari a circa € 11.000,00, per danni Parte_1
da grandine provocati all'immobile in comproprietà, posto che tale somma è stata – come verrà - impiegata da parte del marito per il ripristino dei danni medesimi.
4. Disporre in favore del GN la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici – almeno una sera a settimana con pernotto e due fine settimana al mese a partire dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, tre giorni durante le festività Pasquali, sette giorni durante le festività Natalizie, due settimane continuative, durante le vacanze estive.
5. Porsi a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore, con la corresponsione da parte del medesimo alla ricorrente dell'assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia da parte del medesimo alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio, che verrà interamente percepito dalla GNa nonché il 50% delle spese straordinarie (come da Pt_2
protocollo del CNF) necessarie per il figlio stesso.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
7. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore del figlio minore.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.05.2000 a Fossò, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2000, del medesimo
Comune; che da tale unione nasceva il figlio minore a Padova il giorno 08.02.2012. Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 06.05.2025 per il 16.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 28.08.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. Affida in forma condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore, con collocamento del medesimo presso la madre, che continuerà a risiedere al piano terra e al piano rialzato della casa coniugale, da assegnare in via esclusiva alla stessa, con mobili ed arredi nella stessa presenti, fatta eccezione degli effetti personali del marito e l'armadio con specchio, che il medesimo provvederà ad asportare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di separazione. Altresì la GNa provvederà ad asportare dalla Pt_2
taverna la cassettiera ed il tavolo della nonna oltre all'asciugatrice ed i suoi effetti personali.
Il GN , autorizza sin d'ora la GNa a demolire a proprie spese la Parte_1 Pt_2
vasca da bagno al fine di potervi posizionare una lavatrice.
3. Assegna in via esclusiva al marito la porzione posta a piano seminterrato dell'abitazione coniugale, laddove egli manterrà il suo studio professionale di Geometra ed allestirà anche una parte adibita a sua abitazione ed uno spazio idoneo ad accogliere il figlio, dotando tale unità di una porta di accesso che lo separi dalla parte di immobile assegnato alla moglie. Di
fatto tale porta dovrà bloccare ad entrambi le parti l'accesso ai diversi piani dell'abitazione coniugale assegnata, se non espressamente autorizzato. L'accesso all'abitazione carraia e pedonale ed il garage (predisposto per il parcheggio di due autovetture) continueranno ad essere utilizzati da entrambe le parti, così come gli arnesi ed attrezzi presenti all'interno ed all'esterno rimarranno in uso ad entrambi. Le spese per l'adattamento dell'immobile a due nuclei abitativi distinti - comprendenti anche la suddivisione dell'attuale impianto dell'allarme - verranno sostenute dal GN , con un contributo una tantum da Parte_1
parte della GNa di € 2.500,00, da versarsi entro la data della fissanda udienza Pt_2
di comparizione personale dei coniugi avanti il Tribunale (in modalità scritta). La GNa lascerà inoltre in uso esclusivo al GN la lavatrice ed il divano, che Pt_2 Parte_1
attualmente si trovano al piano terra. Il GN continuerà a pagare le utenze Parte_1
dell'intero immobile in comproprietà (energia elettrica, gas, linea internet), mentre la GNa pagherà l'acqua potabile e la tassa rifiuti;
le spese di manutenzione del Pt_2
giardino, salvo che non venga curato direttamente dal GN , verranno sostenute Parte_1
al 50% tra i coniugi. La manutenzione del giardino dovrà comunque essere periodica, al fine di rendere ordinato e decoroso il terreno;
pertanto, in linea indicativa l'erba dovrà essere tagliata nel periodo tra aprile / ottobre, ogni due / tre settimane al massimo. Qualora il GN non provveda nei termini indicati, la GNa si riterrà libera di Parte_1 Pt_2
poter chiamare un giardiniere e la spesa verrà suddivisa a metà. La caldaia a servizio dell'abitazione intera, posta in lavanderia del seminterrato in uso esclusivo del OR
, dovrà garantire l'erogazione del riscaldamento e produzione acqua calda uso Parte_1
igienico -sanitario per tutto il periodo autunno/inverno, mentre nel periodo primavera /
estate la produzione di acqua calda ad uso igienico – sanitario, salvo guasti, che verranno riparati a spese di entrambe le parti. La GNa rinuncia a richiedere al GN Pt_2
la quota di indennizzo dallo stesso percepita, pari a circa € 11.000,00, per danni Parte_1
da grandine provocati all'immobile in comproprietà, posto che tale somma è stata – come verrà - impiegata da parte del marito per il ripristino dei danni medesimi.
4. Dispone in favore del GN la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici – almeno una sera a settimana con pernotto e due fine settimana al mese a partire dal venerdì pomeriggio sino al lunedì
mattina, tre giorni durante le festività Pasquali, sette giorni durante le festività Natalizie, due settimane continuative, durante le vacanze estive.
5. Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore, con la corresponsione da parte del medesimo alla ricorrente dell'assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia da parte del medesimo alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio, che verrà interamente percepito dalla GNa nonché il 50% delle spese straordinarie (come da Pt_2
protocollo del CNF) necessarie per il figlio stesso.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
7. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore del figlio minore
Per_2
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 19.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1658/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIONELLO ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'avv. NARDO FEDERICA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. Autorizzi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. Affidi in forma condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore, con collocamento del medesimo presso la madre, che continuerà a risiedere al piano terra e al piano rialzato della casa coniugale, da assegnare in via esclusiva alla stessa, con mobili ed arredi nella stessa presenti, fatta eccezione degli effetti personali del marito e l'armadio con specchio, che il medesimo provvederà ad asportare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di separazione. Altresì la GNa provvederà ad asportare dalla Pt_2
taverna la cassettiera ed il tavolo della nonna oltre all'asciugatrice ed i suoi effetti personali.
Il GN , autorizza sin d'ora la GNa a demolire a proprie spese la Parte_1 Pt_2
vasca da bagno al fine di potervi posizionare una lavatrice.
3. Assegnarsi in via esclusiva al marito la porzione posta a piano seminterrato dell'abitazione coniugale, laddove egli manterrà il suo studio professionale di Geometra ed allestirà anche una parte adibita a sua abitazione ed uno spazio idoneo ad accogliere il figlio, dotando tale unità di una porta di accesso che lo separi dalla parte di immobile assegnato alla moglie. Di fatto tale porta dovrà bloccare ad entrambi le parti l'accesso ai diversi piani dell'abitazione coniugale assegnata, se non espressamente autorizzato. L'accesso all'abitazione carraia e pedonale ed il garage (predisposto per il parcheggio di due autovetture) continueranno ad essere utilizzati da entrambe le parti, così come gli arnesi ed attrezzi presenti all'interno ed all'esterno rimarranno in uso ad entrambi. Le spese per l'adattamento dell'immobile a due nuclei abitativi distinti - comprendenti anche la suddivisione dell'attuale impianto dell'allarme - verranno sostenute dal GN , con un contributo una tantum da Parte_1
parte della GNa di € 2.500,00, da versarsi entro la data della fissanda udienza Pt_2
di comparizione personale dei coniugi avanti il Tribunale (in modalità scritta). La GNa lascerà inoltre in uso esclusivo al GN la lavatrice ed il divano, che Pt_2 Parte_1
attualmente si trovano al piano terra. Il GN continuerà a pagare le utenze Parte_1
dell'intero immobile in comproprietà (energia elettrica, gas, linea internet), mentre la GNa pagherà l'acqua potabile e la tassa rifiuti;
le spese di manutenzione del Pt_2
giardino, salvo che non venga curato direttamente dal GN , verranno sostenute Parte_1
al 50% tra i coniugi. La manutenzione del giardino dovrà comunque essere periodica, al fine di rendere ordinato e decoroso il terreno;
pertanto, in linea indicativa l'erba dovrà essere tagliata nel periodo tra aprile / ottobre, ogni due / tre settimane al massimo. Qualora il GN non provveda nei termini indicati, la GNa si riterrà libera di Parte_1 Pt_2
poter chiamare un giardiniere e la spesa verrà suddivisa a metà. La caldaia a servizio dell'abitazione intera, posta in lavanderia del seminterrato in uso esclusivo del OR
, dovrà garantire l'erogazione del riscaldamento e produzione acqua calda uso Parte_1
igienico -sanitario per tutto il periodo autunno/inverno, mentre nel periodo primavera /
estate la produzione di acqua calda ad uso igienico – sanitario, salvo guasti, che verranno riparati a spese di entrambe le parti. La GNa rinuncia a richiedere al GN Pt_2
la quota di indennizzo dallo stesso percepita, pari a circa € 11.000,00, per danni Parte_1
da grandine provocati all'immobile in comproprietà, posto che tale somma è stata – come verrà - impiegata da parte del marito per il ripristino dei danni medesimi.
4. Disporre in favore del GN la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici – almeno una sera a settimana con pernotto e due fine settimana al mese a partire dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, tre giorni durante le festività Pasquali, sette giorni durante le festività Natalizie, due settimane continuative, durante le vacanze estive.
5. Porsi a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore, con la corresponsione da parte del medesimo alla ricorrente dell'assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia da parte del medesimo alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio, che verrà interamente percepito dalla GNa nonché il 50% delle spese straordinarie (come da Pt_2
protocollo del CNF) necessarie per il figlio stesso.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
7. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore del figlio minore.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.05.2000 a Fossò, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2000, del medesimo
Comune; che da tale unione nasceva il figlio minore a Padova il giorno 08.02.2012. Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 06.05.2025 per il 16.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 28.08.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. Affida in forma condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore, con collocamento del medesimo presso la madre, che continuerà a risiedere al piano terra e al piano rialzato della casa coniugale, da assegnare in via esclusiva alla stessa, con mobili ed arredi nella stessa presenti, fatta eccezione degli effetti personali del marito e l'armadio con specchio, che il medesimo provvederà ad asportare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di separazione. Altresì la GNa provvederà ad asportare dalla Pt_2
taverna la cassettiera ed il tavolo della nonna oltre all'asciugatrice ed i suoi effetti personali.
Il GN , autorizza sin d'ora la GNa a demolire a proprie spese la Parte_1 Pt_2
vasca da bagno al fine di potervi posizionare una lavatrice.
3. Assegna in via esclusiva al marito la porzione posta a piano seminterrato dell'abitazione coniugale, laddove egli manterrà il suo studio professionale di Geometra ed allestirà anche una parte adibita a sua abitazione ed uno spazio idoneo ad accogliere il figlio, dotando tale unità di una porta di accesso che lo separi dalla parte di immobile assegnato alla moglie. Di
fatto tale porta dovrà bloccare ad entrambi le parti l'accesso ai diversi piani dell'abitazione coniugale assegnata, se non espressamente autorizzato. L'accesso all'abitazione carraia e pedonale ed il garage (predisposto per il parcheggio di due autovetture) continueranno ad essere utilizzati da entrambe le parti, così come gli arnesi ed attrezzi presenti all'interno ed all'esterno rimarranno in uso ad entrambi. Le spese per l'adattamento dell'immobile a due nuclei abitativi distinti - comprendenti anche la suddivisione dell'attuale impianto dell'allarme - verranno sostenute dal GN , con un contributo una tantum da Parte_1
parte della GNa di € 2.500,00, da versarsi entro la data della fissanda udienza Pt_2
di comparizione personale dei coniugi avanti il Tribunale (in modalità scritta). La GNa lascerà inoltre in uso esclusivo al GN la lavatrice ed il divano, che Pt_2 Parte_1
attualmente si trovano al piano terra. Il GN continuerà a pagare le utenze Parte_1
dell'intero immobile in comproprietà (energia elettrica, gas, linea internet), mentre la GNa pagherà l'acqua potabile e la tassa rifiuti;
le spese di manutenzione del Pt_2
giardino, salvo che non venga curato direttamente dal GN , verranno sostenute Parte_1
al 50% tra i coniugi. La manutenzione del giardino dovrà comunque essere periodica, al fine di rendere ordinato e decoroso il terreno;
pertanto, in linea indicativa l'erba dovrà essere tagliata nel periodo tra aprile / ottobre, ogni due / tre settimane al massimo. Qualora il GN non provveda nei termini indicati, la GNa si riterrà libera di Parte_1 Pt_2
poter chiamare un giardiniere e la spesa verrà suddivisa a metà. La caldaia a servizio dell'abitazione intera, posta in lavanderia del seminterrato in uso esclusivo del OR
, dovrà garantire l'erogazione del riscaldamento e produzione acqua calda uso Parte_1
igienico -sanitario per tutto il periodo autunno/inverno, mentre nel periodo primavera /
estate la produzione di acqua calda ad uso igienico – sanitario, salvo guasti, che verranno riparati a spese di entrambe le parti. La GNa rinuncia a richiedere al GN Pt_2
la quota di indennizzo dallo stesso percepita, pari a circa € 11.000,00, per danni Parte_1
da grandine provocati all'immobile in comproprietà, posto che tale somma è stata – come verrà - impiegata da parte del marito per il ripristino dei danni medesimi.
4. Dispone in favore del GN la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici – almeno una sera a settimana con pernotto e due fine settimana al mese a partire dal venerdì pomeriggio sino al lunedì
mattina, tre giorni durante le festività Pasquali, sette giorni durante le festività Natalizie, due settimane continuative, durante le vacanze estive.
5. Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore, con la corresponsione da parte del medesimo alla ricorrente dell'assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia da parte del medesimo alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio, che verrà interamente percepito dalla GNa nonché il 50% delle spese straordinarie (come da Pt_2
protocollo del CNF) necessarie per il figlio stesso.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
7. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore del figlio minore
Per_2
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 19.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero