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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3093/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3093/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Flavia Torresani ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Coredo di Predaia (TN) in data 14 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Coredo di Predaia, Parte II, Serie A, N. 7, Anno 2012, e che dalla loro unione sono
1 nati a Cles (TN) i figli minori in data 11 aprile 2008, e , in data 13 Per_1 Per_2 febbraio 2012.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 465/2023 di data 19 maggio 2023 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Coredo di Parte_1 Parte_2
Predaia (TN) in data 14.07.2012.
2. Ordinare l'annotazione di detta sentenza negli atti degli uffici di stato civile competenti.
3. I figli minori vengono affidati in via condivisa ai genitori.
4. Tenuto conto dell'età del figlio (diciassette anni), gli incontri ed Per_1 intrattenimenti tra lo stesso ed i genitori liberamente, sulla base degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio e di quelli lavorativi dei genitori.
5. La minore frequenterà il padre a fine settimana alternati dal sabato Per_2 mattina fino al lunedì mattina con rientro a scuola, oltre al mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con rientro a scuola nel corso della settimana che termina con il fine settimana che trascorrerà con il padre e dal martedì sera fino al giovedì mattina con rientro a scuola nel corso della settimana successiva. I genitori concorderanno di anno in anno le modalità di suddivisione delle vacanze estive, natalizie, pasquali e ponti vari, in modo possibilmente paritetico. Saranno sempre possibili modifiche di frequentazione della minore su accordo tra i genitori per esigenze proprie o della figlia.
6. La casa già familiare, di proprietà esclusiva di , rimane nella Parte_2 piena disponibilità di quest'ultimo, dando atto che ha locato un Parte_1 appartamento ove vive unitamente ai figli.
7. Il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00.= (250,00.= ciascuno), da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a Parte_3
[...
[...] già noto, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
[...]
Istat, con prima rivalutazione all'1.01.2027.
Ogni genitore provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli ed , per la determinazione delle quali e per le modalità di Per_1 Per_2 concertazione si farà riferimento alle Linee Guida 2017 del C.N.F., con la precisazione che devono ritenersi spese straordinarie già concordate i costi relativi al conseguimento della patente di guida e che, quanto alle spese per cui è previsto
l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro
100,00; dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, previa semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro dieci giorni dalla richiesta. Le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati dei figli e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale.
8. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale e l'assegni unico provinciale (AUU ed AUP), così come eventuali ulteriori oneri/sovvenzioni previdenziali, spettino a , mentre le detrazioni sulle spese Parte_1 straordinarie verranno operate dai genitori al 50%.
9. I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto
o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli.
10. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. Le spese della presente procedura vengono assunte dai ricorrenti in parti uguali”.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra svolge attività di assistente Pt_1 socio-odontoiatrico presso lo studio dentistico del dott. mentre Parte_4 il sig. è socio e dipendente della società LO TE . Pt_2 Parte_5
Le parti, inoltre, hanno dato atto che è seguita dal Centro di Neuropsichiatria Per_2 infantile di Cles a causa di un disturbo specifico dell'apprendimento.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale
3 tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 465/2023 di data 19 maggio 2023, pubblicata il 24 maggio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori (anche in ragione dell'età di . Anche le condizioni Per_1 relative al mantenimento appaiono congrue ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Coredo di Predaia (TN) in data 14 luglio
[...] Parte_2
2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo di
Predaia, Parte II, Serie A, N. 7, Anno 2012, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3093/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Flavia Torresani ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Coredo di Predaia (TN) in data 14 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Coredo di Predaia, Parte II, Serie A, N. 7, Anno 2012, e che dalla loro unione sono
1 nati a Cles (TN) i figli minori in data 11 aprile 2008, e , in data 13 Per_1 Per_2 febbraio 2012.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 465/2023 di data 19 maggio 2023 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Coredo di Parte_1 Parte_2
Predaia (TN) in data 14.07.2012.
2. Ordinare l'annotazione di detta sentenza negli atti degli uffici di stato civile competenti.
3. I figli minori vengono affidati in via condivisa ai genitori.
4. Tenuto conto dell'età del figlio (diciassette anni), gli incontri ed Per_1 intrattenimenti tra lo stesso ed i genitori liberamente, sulla base degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio e di quelli lavorativi dei genitori.
5. La minore frequenterà il padre a fine settimana alternati dal sabato Per_2 mattina fino al lunedì mattina con rientro a scuola, oltre al mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con rientro a scuola nel corso della settimana che termina con il fine settimana che trascorrerà con il padre e dal martedì sera fino al giovedì mattina con rientro a scuola nel corso della settimana successiva. I genitori concorderanno di anno in anno le modalità di suddivisione delle vacanze estive, natalizie, pasquali e ponti vari, in modo possibilmente paritetico. Saranno sempre possibili modifiche di frequentazione della minore su accordo tra i genitori per esigenze proprie o della figlia.
6. La casa già familiare, di proprietà esclusiva di , rimane nella Parte_2 piena disponibilità di quest'ultimo, dando atto che ha locato un Parte_1 appartamento ove vive unitamente ai figli.
7. Il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00.= (250,00.= ciascuno), da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a Parte_3
[...
[...] già noto, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
[...]
Istat, con prima rivalutazione all'1.01.2027.
Ogni genitore provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli ed , per la determinazione delle quali e per le modalità di Per_1 Per_2 concertazione si farà riferimento alle Linee Guida 2017 del C.N.F., con la precisazione che devono ritenersi spese straordinarie già concordate i costi relativi al conseguimento della patente di guida e che, quanto alle spese per cui è previsto
l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro
100,00; dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, previa semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro dieci giorni dalla richiesta. Le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati dei figli e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale.
8. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale e l'assegni unico provinciale (AUU ed AUP), così come eventuali ulteriori oneri/sovvenzioni previdenziali, spettino a , mentre le detrazioni sulle spese Parte_1 straordinarie verranno operate dai genitori al 50%.
9. I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto
o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli.
10. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. Le spese della presente procedura vengono assunte dai ricorrenti in parti uguali”.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra svolge attività di assistente Pt_1 socio-odontoiatrico presso lo studio dentistico del dott. mentre Parte_4 il sig. è socio e dipendente della società LO TE . Pt_2 Parte_5
Le parti, inoltre, hanno dato atto che è seguita dal Centro di Neuropsichiatria Per_2 infantile di Cles a causa di un disturbo specifico dell'apprendimento.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale
3 tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 465/2023 di data 19 maggio 2023, pubblicata il 24 maggio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori (anche in ragione dell'età di . Anche le condizioni Per_1 relative al mantenimento appaiono congrue ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Coredo di Predaia (TN) in data 14 luglio
[...] Parte_2
2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo di
Predaia, Parte II, Serie A, N. 7, Anno 2012, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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