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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3939 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ascenzi, giusta procura Parte_1 in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Fea, n. 6
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 77778/19476 del Persona_1 23/12/2011 2011, e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29 E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco ed Controparte_2 elettivamente dom.ta come in atti. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1061/2021 depositata il 14.10.2021
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c. l'attuale appellante conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Civitavecchia l' contestando Controparte_3
l'iscrizione ipotecaria n. reg. gen. 3533 e reg. part. 568 del 20.04.2018 eseguita dall'Agente per la riscossione in virtù e forza delle cartelle di pagamento n.
09720010831216144000, n. 09720080155072049000, n. 09720090202451080000,
n. 09720100146556144000, n. 09720100189858863000, n.
09720120021146519000, n. 09720140268529616000 e n.
09720150006213387000, nonché degli avvisi di addebito n.
39720112001492668000, n. 39720120006692282000, n. 39720130022556146000
e n. 39720140031178239000.
L'allora ricorrente chiedeva “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle tutte opposte oggetto della presente iscrizione ipotecaria stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto;
- dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria dell'intimazione di pagamento per mancata notifica e per mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973; - dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria impugnata per insussistenza del credito di varia natura Contr oggetto delle cartelle suddette, ente impositore;
- conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recate dalle cartelle fondanti le iscrizioni ipotecarie ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
- in ogni caso Contr dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria effettuata da ordinandone la cancellazione a cura ed a spese dell'ente per la riscossione della provincia di Contr Roma;
- per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni cagionati all' odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, che si quantificano nell'importo di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'iscrizione ipotecaria al saldo, importo comprensivo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, ovvero nelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rieictis, previo rigetto dell'istanza di sospensione cautelare, infondata e non provata, così provvedere: - dichiarare, con riferimento alle cartelle n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n. 2001/13895), n. 09720080155072049000, n. 09720100146556144000,
n. 09720100189858863000, n. 09720120021146519000 e n.
09720150006213387000 (limitatamente al ruolo n. 2015/250325), il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
- dichiarare, con riferimento alle cartelle n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n.
2001/12615) e n. 09720140268529616000 il proprio difetto di competenza per materia in favore del Giudice di Pace;
- dichiarare, con riferimento alla cartella n.
09720090202451080000 e agli degli avvisi di addebito n. 39720112001492668000,
n. 39720120006692282000, n. 39720130022556146000 e n.
39720140031178239000, il proprio difetto di competenza per materia in favore del
Giudice del lavoro. In subordine, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' sede di Civitavecchia: - dichiarare, con riferimento alle CP_1 cartelle n. 09720010831216144000, n. 09720080155072049000, n.
09720100146556144000 e n. 09720100189858863000, la cessazione della materia del contendere;
- rigettare per il resto l'opposizione proposta dalla in quanto Pt_1 inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata. Voglia altresì rigettare la richiesta risarcitoria in quanto infondata e del tutto sfornita di prova. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
Con ordinanza del 7 febbraio 2021 il Tribunale di Civitavecchia dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla impugnazione delle seguenti cartelle di pagamento: alle cartelle n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n. 2001/13895), n. 09720080155072049000, n. 09720100146556144000, n.
09720100189858863000, n. 09720120021146519000 e n.
09720150006213387000 (limitatamente al ruolo n. 2015/250325); dichiarava l'incompetenza del Tribunale per essere competente il Giudice di pace di
Civitavecchia in relazione alla impugnazione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n.
2001/12615) e n. 09720140268529616000.
Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. riguardo alle opposizioni ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09720090202451080000 e agli degli avvisi di addebito n. 39720112001492668000, n. 39720120006692282000, n.
39720130022556146000 e n. 39720140031178239000, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali impositori. CP_ L' si costituiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare il ricorso per inammissibilità nei confronti dell' ; In via CP_1 pregiudiziale: rigettare il ricorso per decadenza ex art.617 cpc;
Nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, esonerare CP_ l' dal pagamento delle spese di lite, non sussistendo in capo all'Ente alcuna responsabilità per l'eventuale prescrizione dei crediti, intervenuta successivamente alla notifica o tentata notifica dei titoli, condannando, in quel caso, alle spese di lite, per la responsabilità medesima, Controparte_5
Per quanto rileva rispetto al gravame, il primo giudice, qualificata l'impugnazione della iscrizione ipotecaria esattoriale come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria ha esaminato le deduzioni dell'attuale appellante relative alla nullità delle iscrizioni ipotecarie per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ed il mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973; alla nullità dell'iscrizione ipotecaria per esistenza del fondo patrimoniale antecedente alla iscrizione Contr ipotecaria;
all'illegittimità delle iscrizione ipotecarie in quanto ha depositato al Conservatore il solo "estratto di ruolo"; all'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti per l'omessa tempestiva notifica delle cartelle esattoriali.
Quanto alla prima eccezione si legge nella pronuncia : < infondato in quanto l'obbligo gravante sull'agente della riscossione di attivare il c.d. contraddittorio endoprocedimentale mediante l'invio al debitore di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca è stato adempito con la notifica alla Sig.ra del preavviso di ipoteca n. Pt_1
09776201500013839000>>; sul secondo e terzo << Anche il motivo sub b) è infondato in quanto l'iscrizione ipotecaria non può qualificarsi come atto esecutivo e non è quindi applicabile in questo caso il disposto dell'art. 170 c.c. anche perché tale disposizione ponendo una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale non può essere interpretata estensivamente né analogicamente. Inoltre il fondo patrimoniale non rappresenta un limite alla soddisfazione della pretesa sui beni che vi sono conferiti, salvo che il debitore non abbia dato prova che il fatto generatore dell'obbligazione sia stato posto in essere per esigenze e finalità estranee a quelle familiari. L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170
c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cfr. Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 4011/2013, Cass. n.
31065/2018). Nel caso in esame il debitore non ha dato la prova. Analogamente non vi è prova della fondatezza del motivo sub c). Nel giudizio di accertamento negativo del credito l'onere della prova grava sulla parte attrice;
rispetto al motivo sub c) non è stata data né prospettata alcuna prova>>; quanto all'ultima doglianza>.
Il Tribunale rigettava le domanda della così statuendo: << - rigetta la domanda Pt_1 attorea - condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute dalla e dall' che si liquidano in Controparte_3 CP_1 euro 1.384 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a favore della prima ed in euro 406 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a favore del secondo>>.
Con l'atto di appello ha censurato la decisione sostenendone Parte_1
l'erroneità laddove aveva qualificato l'azione esperita dall'opponente come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria, insistendo nel dedotto
< patrimoniale, per debiti derivanti da obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia>>, evidenziando che in data 18.11.2014 la aveva provveduto a Pt_1 trasferirvi all'interno l'immobile oggetto di iscrizione, al fine di costituirvi un vincolo di destinazione a beneficio dei propri familiari.
Sostiene l'appellante che il debito, riconducibile all'insolvenza relativa al mancato versamento nei confronti dell' di un credito di natura previdenziale, non può, CP_1 per ragione alcuna, configurare un nesso ovvero una connessione diretta al bisogno della famiglia, trattandosi di un mero obbligo contributivo in capo al singolo, per la professione da questo svolta.
Ha aggiunto che nonostanze sia stato ritenuto che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. dovesse gravare su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, tale non è la tesi della Cassazione, secondo cui è necessario verificare se “l'obbligo, fonte del debito, sia stato ab origine contratto per soddisfare bisogni della famiglia…diversamente opinando ogni esercizio di attività di impresa (e non solo) verrebbe per ciò stesso intrapresa e svolta per esigenze della famiglia e non potrebbero sussistere attività che non siano destinate a soddisfare i bisogni della famiglia stessa”, così rendendo “solo virtuale peraltro la possibilità della probatio diabolica della conoscenza da parte del creditore che il debito fosse contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Con il secondo motivo si sostiene l'erroneità della pronuncia laddove, rispetto alla cartella di pagamento n. 09720090202451080000, ha ritenuto che fosse stata notificata il 29 giugno 2010 e che < aprile 2018>> non fosse maturata alcuna prescrizione in considerazione del termine decennale della prescrizione stessa.
Si sostiene che l'atto sia stato notificato in luogo dove l'appellante non era residente, avendo risieduto la < Pt_1 nell'intervallo temporale compreso fra la data del 02.04.2013 al 06.01.2014, a distanza di ben tre anni dalla notifica del 29.06.2010>>
Si aggiunge che l'avvenuta notifica presso un diverso indirizzo da quello indicato all'interno del certificato di residenza personale del destinatario < di notifica stessa non risultasse sottoscritta dal destinatario stesso, rappresenta un'inequivocabile prova dell'omissiva condotta osservata dall' , Controparte_6 negligente nel mancato accertamento della corretta comunicazione a beneficio del destinatario, la cui garanzia di conoscibilità è dunque risultata illegittimamente lesa>>. Pertanto il credito si sarebbe prescritto.
L'appellante ha così concluso < impugnata, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, nonché per i motivi di diritto sopra rappresentati ACCERTARE E DICHIARARE Il difetto di notifica della cartella esattoriale n. 09720090202451080000 di € 2.200,00, avente ad oggetto il credito di natura previdenziale e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato e la nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto priva di titolo. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e per l'effetto revocare, con effetto immediato, l'iscrizione ipotecaria, identificata a mezzo di n. reg. 3533 e n. reg. particolare 568, effettuata presso la Conservatoria dei RR.II di Civitavecchia presentata in data 20.04.2018, sull'immobile in oggetto, compreso all'interno del Fondo Patrimoniale istituito dalla sig.ra in quanto inidoneo a rappresentare Pt_1 garanzia per l'obbligazione contratta avente ad oggetto crediti non riconducibili ai bisogni familiari, ovvero per la maturata prescrizione del termine di notifica della e per il soddisfacimento del quale l'Ente di Riscossione ha provveduto all'illecita iscrizione del diritto reale di garanzia. Con richiesta di risarcimento danni per l'illecita trascrizione. Con vittoria di spese, spese generali competenze ed onorari oltre I.V.A. e C.A. anche del primo grado di giudizio>>.
Si è costituito l' riportandosi ai propri scritti, evidenziando che era intervenuto CP_1 lo stralcio totale, della cartella n.09720000472317134000 e parziale, della cartella n. 09720080011876515000.
Si è costituita l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Rileva la Corte preliminarmente che la statuizione del Tribunale che applicato il termine decennale di prescrizione non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
Ne consegue che ove anche non fosse rituale la notifica della cartella effettuata il
29 giugno 2010 per le ragioni dedotte, come rilevato dall' Controparte_3
< preavviso di ipoteca n. 09776201500013839000 (prodromico all'iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata), notificato a mezzo posta il 14.11.2015 mediante consegna a mani del destinatario (doc. all.); - nonché con l'avviso di intimazione n. 09720169059658848000, notificato a mezzo messo notificatore secondo il rito dell'irreperibile relativo mediante deposito presso la casa comunale con regolare invio alla destinataria di raccomandata informativa ricevuta in data
21.02.2017>>.
Anche il primo motivo deve essere respinto.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Non assume pertanto rilievo la natura del credito, come sembra invece sostenere l'appellante (Cass. n. 3738/2015,
n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass 2020 /8077; nr 10166; Cass.
26126/2019; Sez. 6 – 5, n. 27045 del 2020).
Tanto premesso e quanto all'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ritiene questa Corte che la sentenza gravata sia esente da vizi dovendosi ribadire, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, che grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 20998/18 conf. 131.8/22;
v. anche Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015; Cass ordinanza n. 5834 depositata il 27 febbraio 2023).
Per quanto ritenuto l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore delle parti appellate che si liquidano in complessivi €
1.312,00, ciascuna oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3939 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ascenzi, giusta procura Parte_1 in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Fea, n. 6
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 77778/19476 del Persona_1 23/12/2011 2011, e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29 E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco ed Controparte_2 elettivamente dom.ta come in atti. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1061/2021 depositata il 14.10.2021
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c. l'attuale appellante conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Civitavecchia l' contestando Controparte_3
l'iscrizione ipotecaria n. reg. gen. 3533 e reg. part. 568 del 20.04.2018 eseguita dall'Agente per la riscossione in virtù e forza delle cartelle di pagamento n.
09720010831216144000, n. 09720080155072049000, n. 09720090202451080000,
n. 09720100146556144000, n. 09720100189858863000, n.
09720120021146519000, n. 09720140268529616000 e n.
09720150006213387000, nonché degli avvisi di addebito n.
39720112001492668000, n. 39720120006692282000, n. 39720130022556146000
e n. 39720140031178239000.
L'allora ricorrente chiedeva “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle tutte opposte oggetto della presente iscrizione ipotecaria stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto;
- dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria dell'intimazione di pagamento per mancata notifica e per mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973; - dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria impugnata per insussistenza del credito di varia natura Contr oggetto delle cartelle suddette, ente impositore;
- conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recate dalle cartelle fondanti le iscrizioni ipotecarie ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
- in ogni caso Contr dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria effettuata da ordinandone la cancellazione a cura ed a spese dell'ente per la riscossione della provincia di Contr Roma;
- per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni cagionati all' odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, che si quantificano nell'importo di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'iscrizione ipotecaria al saldo, importo comprensivo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, ovvero nelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rieictis, previo rigetto dell'istanza di sospensione cautelare, infondata e non provata, così provvedere: - dichiarare, con riferimento alle cartelle n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n. 2001/13895), n. 09720080155072049000, n. 09720100146556144000,
n. 09720100189858863000, n. 09720120021146519000 e n.
09720150006213387000 (limitatamente al ruolo n. 2015/250325), il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
- dichiarare, con riferimento alle cartelle n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n.
2001/12615) e n. 09720140268529616000 il proprio difetto di competenza per materia in favore del Giudice di Pace;
- dichiarare, con riferimento alla cartella n.
09720090202451080000 e agli degli avvisi di addebito n. 39720112001492668000,
n. 39720120006692282000, n. 39720130022556146000 e n.
39720140031178239000, il proprio difetto di competenza per materia in favore del
Giudice del lavoro. In subordine, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' sede di Civitavecchia: - dichiarare, con riferimento alle CP_1 cartelle n. 09720010831216144000, n. 09720080155072049000, n.
09720100146556144000 e n. 09720100189858863000, la cessazione della materia del contendere;
- rigettare per il resto l'opposizione proposta dalla in quanto Pt_1 inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata. Voglia altresì rigettare la richiesta risarcitoria in quanto infondata e del tutto sfornita di prova. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
Con ordinanza del 7 febbraio 2021 il Tribunale di Civitavecchia dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla impugnazione delle seguenti cartelle di pagamento: alle cartelle n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n. 2001/13895), n. 09720080155072049000, n. 09720100146556144000, n.
09720100189858863000, n. 09720120021146519000 e n.
09720150006213387000 (limitatamente al ruolo n. 2015/250325); dichiarava l'incompetenza del Tribunale per essere competente il Giudice di pace di
Civitavecchia in relazione alla impugnazione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720010831216144000 (limitatamente al ruolo n.
2001/12615) e n. 09720140268529616000.
Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. riguardo alle opposizioni ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09720090202451080000 e agli degli avvisi di addebito n. 39720112001492668000, n. 39720120006692282000, n.
39720130022556146000 e n. 39720140031178239000, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali impositori. CP_ L' si costituiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare il ricorso per inammissibilità nei confronti dell' ; In via CP_1 pregiudiziale: rigettare il ricorso per decadenza ex art.617 cpc;
Nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, esonerare CP_ l' dal pagamento delle spese di lite, non sussistendo in capo all'Ente alcuna responsabilità per l'eventuale prescrizione dei crediti, intervenuta successivamente alla notifica o tentata notifica dei titoli, condannando, in quel caso, alle spese di lite, per la responsabilità medesima, Controparte_5
Per quanto rileva rispetto al gravame, il primo giudice, qualificata l'impugnazione della iscrizione ipotecaria esattoriale come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria ha esaminato le deduzioni dell'attuale appellante relative alla nullità delle iscrizioni ipotecarie per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ed il mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973; alla nullità dell'iscrizione ipotecaria per esistenza del fondo patrimoniale antecedente alla iscrizione Contr ipotecaria;
all'illegittimità delle iscrizione ipotecarie in quanto ha depositato al Conservatore il solo "estratto di ruolo"; all'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti per l'omessa tempestiva notifica delle cartelle esattoriali.
Quanto alla prima eccezione si legge nella pronuncia : < infondato in quanto l'obbligo gravante sull'agente della riscossione di attivare il c.d. contraddittorio endoprocedimentale mediante l'invio al debitore di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca è stato adempito con la notifica alla Sig.ra del preavviso di ipoteca n. Pt_1
09776201500013839000>>; sul secondo e terzo << Anche il motivo sub b) è infondato in quanto l'iscrizione ipotecaria non può qualificarsi come atto esecutivo e non è quindi applicabile in questo caso il disposto dell'art. 170 c.c. anche perché tale disposizione ponendo una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale non può essere interpretata estensivamente né analogicamente. Inoltre il fondo patrimoniale non rappresenta un limite alla soddisfazione della pretesa sui beni che vi sono conferiti, salvo che il debitore non abbia dato prova che il fatto generatore dell'obbligazione sia stato posto in essere per esigenze e finalità estranee a quelle familiari. L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170
c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cfr. Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 4011/2013, Cass. n.
31065/2018). Nel caso in esame il debitore non ha dato la prova. Analogamente non vi è prova della fondatezza del motivo sub c). Nel giudizio di accertamento negativo del credito l'onere della prova grava sulla parte attrice;
rispetto al motivo sub c) non è stata data né prospettata alcuna prova>>; quanto all'ultima doglianza
Il Tribunale rigettava le domanda della così statuendo: << - rigetta la domanda Pt_1 attorea - condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute dalla e dall' che si liquidano in Controparte_3 CP_1 euro 1.384 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a favore della prima ed in euro 406 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a favore del secondo>>.
Con l'atto di appello ha censurato la decisione sostenendone Parte_1
l'erroneità laddove aveva qualificato l'azione esperita dall'opponente come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria, insistendo nel dedotto
< patrimoniale, per debiti derivanti da obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia>>, evidenziando che in data 18.11.2014 la aveva provveduto a Pt_1 trasferirvi all'interno l'immobile oggetto di iscrizione, al fine di costituirvi un vincolo di destinazione a beneficio dei propri familiari.
Sostiene l'appellante che il debito, riconducibile all'insolvenza relativa al mancato versamento nei confronti dell' di un credito di natura previdenziale, non può, CP_1 per ragione alcuna, configurare un nesso ovvero una connessione diretta al bisogno della famiglia, trattandosi di un mero obbligo contributivo in capo al singolo, per la professione da questo svolta.
Ha aggiunto che nonostanze sia stato ritenuto che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. dovesse gravare su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, tale non è la tesi della Cassazione, secondo cui è necessario verificare se “l'obbligo, fonte del debito, sia stato ab origine contratto per soddisfare bisogni della famiglia…diversamente opinando ogni esercizio di attività di impresa (e non solo) verrebbe per ciò stesso intrapresa e svolta per esigenze della famiglia e non potrebbero sussistere attività che non siano destinate a soddisfare i bisogni della famiglia stessa”, così rendendo “solo virtuale peraltro la possibilità della probatio diabolica della conoscenza da parte del creditore che il debito fosse contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Con il secondo motivo si sostiene l'erroneità della pronuncia laddove, rispetto alla cartella di pagamento n. 09720090202451080000, ha ritenuto che fosse stata notificata il 29 giugno 2010 e che < aprile 2018>> non fosse maturata alcuna prescrizione in considerazione del termine decennale della prescrizione stessa.
Si sostiene che l'atto sia stato notificato in luogo dove l'appellante non era residente, avendo risieduto la < Pt_1 nell'intervallo temporale compreso fra la data del 02.04.2013 al 06.01.2014, a distanza di ben tre anni dalla notifica del 29.06.2010>>
Si aggiunge che l'avvenuta notifica presso un diverso indirizzo da quello indicato all'interno del certificato di residenza personale del destinatario < di notifica stessa non risultasse sottoscritta dal destinatario stesso, rappresenta un'inequivocabile prova dell'omissiva condotta osservata dall' , Controparte_6 negligente nel mancato accertamento della corretta comunicazione a beneficio del destinatario, la cui garanzia di conoscibilità è dunque risultata illegittimamente lesa>>. Pertanto il credito si sarebbe prescritto.
L'appellante ha così concluso < impugnata, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, nonché per i motivi di diritto sopra rappresentati ACCERTARE E DICHIARARE Il difetto di notifica della cartella esattoriale n. 09720090202451080000 di € 2.200,00, avente ad oggetto il credito di natura previdenziale e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato e la nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto priva di titolo. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e per l'effetto revocare, con effetto immediato, l'iscrizione ipotecaria, identificata a mezzo di n. reg. 3533 e n. reg. particolare 568, effettuata presso la Conservatoria dei RR.II di Civitavecchia presentata in data 20.04.2018, sull'immobile in oggetto, compreso all'interno del Fondo Patrimoniale istituito dalla sig.ra in quanto inidoneo a rappresentare Pt_1 garanzia per l'obbligazione contratta avente ad oggetto crediti non riconducibili ai bisogni familiari, ovvero per la maturata prescrizione del termine di notifica della e per il soddisfacimento del quale l'Ente di Riscossione ha provveduto all'illecita iscrizione del diritto reale di garanzia. Con richiesta di risarcimento danni per l'illecita trascrizione. Con vittoria di spese, spese generali competenze ed onorari oltre I.V.A. e C.A. anche del primo grado di giudizio>>.
Si è costituito l' riportandosi ai propri scritti, evidenziando che era intervenuto CP_1 lo stralcio totale, della cartella n.09720000472317134000 e parziale, della cartella n. 09720080011876515000.
Si è costituita l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Rileva la Corte preliminarmente che la statuizione del Tribunale che applicato il termine decennale di prescrizione non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
Ne consegue che ove anche non fosse rituale la notifica della cartella effettuata il
29 giugno 2010 per le ragioni dedotte, come rilevato dall' Controparte_3
< preavviso di ipoteca n. 09776201500013839000 (prodromico all'iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata), notificato a mezzo posta il 14.11.2015 mediante consegna a mani del destinatario (doc. all.); - nonché con l'avviso di intimazione n. 09720169059658848000, notificato a mezzo messo notificatore secondo il rito dell'irreperibile relativo mediante deposito presso la casa comunale con regolare invio alla destinataria di raccomandata informativa ricevuta in data
21.02.2017>>.
Anche il primo motivo deve essere respinto.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Non assume pertanto rilievo la natura del credito, come sembra invece sostenere l'appellante (Cass. n. 3738/2015,
n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass 2020 /8077; nr 10166; Cass.
26126/2019; Sez. 6 – 5, n. 27045 del 2020).
Tanto premesso e quanto all'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ritiene questa Corte che la sentenza gravata sia esente da vizi dovendosi ribadire, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, che grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 20998/18 conf. 131.8/22;
v. anche Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015; Cass ordinanza n. 5834 depositata il 27 febbraio 2023).
Per quanto ritenuto l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore delle parti appellate che si liquidano in complessivi €
1.312,00, ciascuna oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa