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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2609/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Eboli presso lo studio dell'avv. Parte_1
Gioele Melella che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Bella presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Floriana Gallo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: le parti private come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 05.07.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Potenza il 05.08.1995 e che con decreto n. cron. 389/2021 del
14.01.2021 il Tribunale di Potenza ha omologato la separazione consensuale alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio , Per_1 oggi maggiorenne ed autonomo economicamente in quanto, dopo aver abbandonato gli studi universitari, lavora alle dipendenze della
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che esso ricorrente lavora come conducente di linea/trasporto passeggeri alle dipendenze di con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato dal 10.02.1989; che le proprie condizioni economiche sono peggiorate sia per gli aggravi di spesa subiti dopo la separazione, sia per la forzata riduzione dell'orario di lavoro a causa di problemi di salute;
che la condizione economica della resistente è invece migliorata, avendo ella ereditato diversi beni mobili ed immobili dalla madre e dagli zii materni ed intrapreso una relazione di convivenza con altra persona.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento per il figlio ovvero, in via subordinata, la loro riduzione.
Istaurato il contradditorio, si è costituita la resistente la quale, premesso che in sede di modifica delle condizioni della separazione l'assegno di mantenimento in suo favore è stato ridotto ad € 200,00 mensili, ha dedotto l'evidente sperequazione tra i suoi redditi e quelli del coniuge, poiché ella sopravvive con il solo assegno di mantenimento, mentre il ricorrente, oltre ad essere titolare di reddito da lavoro, vive nella casa coniugale ed è proprietario di due autovetture di discreto valore.
Ha dedotto di non aver mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio, nonostante il suo diploma magistrale, proprio per volontà del coniuge, il quale ha voluto che si dedicasse esclusivamente alla cura della casa e della famiglia;
di non aver intrapreso una nuova relazione sentimentale, ma di essersi trasferita come ospite in casa di un amico proprio a causa del suo stato di necessità.
Ha aderito alla domanda di divorzio ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, oltre ai diritti sul TFR spettante al ricorrente.
All'udienza del 07.12.2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata formulata una proposta conciliativa sulle condizioni del divorzio, che la resistente ha dichiarato di non potere accettare.
Pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 20.11.2024 – sostituita con il deposito di note scritte – le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, ed entrambe hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale è stata omologata con decreto di questo
Tribunale n. cron. 389/2021 del 14.01.2021, in produzione ricorrente.
La dichiarazione del ricorrente, secondo cui l'unità coniugale non è stata da allora ricostituita, è stata confermata dalla resistente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni e le allegazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, considerata l'età del figlio e tenuto conto che lo stesso non convive con nessuno dei genitori e che - secondo l'allegazione del ricorrente, non specificamente contestata dalla resistente - svolge una stabile attività lavorativa, deve ritenersi cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento.
Ne discende che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge, sicché l'immobile rientra nel regime giuridico ordinario connesso al diritto di proprietà o comproprietà ovvero ad altro diritto reale o di godimento.
La domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare
"se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica. La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare". La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di
"accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Sull'onere della prova le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante").
La domanda di assegno divorzile è stata formulata anzitutto sul presupposto del divario reddituale tra le parti, ma sotto questo profilo risulta carente sul piano probatorio.
Ed invero, nonostante le deduzioni della controparte sulla consistenza del patrimonio della resistente, sia in comunione con il coniuge sia acquisito per eredità della madre e degli zii materni, ella non ha prodotto documentazione intesa a dimostrare la propria effettiva condizione patrimoniale e finanziaria.
Anche la deduzione relativa alla mera ospitalità offertale da un amico, presso il quale ella vive ed ha trasferito anche la residenza anagrafica
(v. certificazione in produzione ricorrente), non risulta adeguatamente dimostrata - a fronte dell'eccezione di convivenza more uxorio proposta dal ricorrente -, ove si consideri che trattasi di coabitazione ormai risalente nel tempo, nell'ambito della quale - come già emerso nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione – l'ospite provvede alle esigenze quotidiane di entrambi
(v. decreto di questo Tribunale n. 2094/23 del 02.10.2023, prodotto da entrambe le parti). Il mantenimento offerto da altra persona alla resistente nell'ambito di un rapporto di stabile coabitazione, ormai risalente nel tempo e caratterizzato da una reciproca assistenza morale e materiale, non consente, a giudizio del Tribunale, il riconoscimento dell'assegno divorzile, specie ove si consideri che il divorzio recide il vincolo solidaristico tra i coniugi, il quale invece, se pure attenuato, persiste durante la separazione.
La domanda è pertanto rigettata.
L'accordo sulla pronuncia di divorzio giustifica la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano per l'intero come in dispositivo specificato, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e minima per quelle di trattazione e decisionale, data la mancanza di attività istruttoria.
La restante metà va posta a carico della resistente per i principi di causalità e soccombenza ed attribuita al difensore avv. Gioele Melella per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 05.07.2023 e sulla domanda riconvenzionale della resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il 05.08.1995, Parte_1 CP_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 1995, Parte II, Serie A, n. 159;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità; c) dichiara cessato l'obbligo dei genitori di mantenimento del figlio nato dal matrimonio;
d) rigetta la domanda di assegno divorzile;
e) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 110,70 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore;
f) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza, camera di consiglio del 18.12.2024
La Presidente est.