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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/09/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1458/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai SIi magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1458/2025 V.G., avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 29.7.2025 da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Arianna Ballati presso il cui studio elegge domicilio in Pistoia, Via Curtatone e Montanara n. 63,
e
, nata in [...] il [...] e residente in [...] del Gasperi n. 48/2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina
Amadori presso il cui studio elegge domicilio sito in Pistoia, Via Cino da Pistoia n. 31,
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 29.7.2025, i sig.ri e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/06/1999, e Parte_2
che dalla loro unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
25.08.2005).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 01/09/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Non essendosi ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e ricorrendo tutti i presupposti di legge, i ricorrenti richiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I figli e risultano entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
Per_2 Per_1
2) La casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, verrà definitivamente assegnata alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarvi con i figli;
Pt_2
3) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, dunque, di non avanzare reciprocamente pretesa alcuna a tale titolo, o per altra ragione;
4) I coniugi dichiarano di non avere beni mobili in comproprietà e di aver già provveduto, precedentemente e separatamente al presente atto, a regolare ogni rapporto economico fra loro, dunque di nulla avere a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione, oltre a quanto previsto nel presente ricorso.
5) Spese del procedimento a carico del SI .” Parte_1
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 11.9.2025 e acquisito il parere del PM, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Spese di lite come da accordo.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
19/06/1999 tra nato a [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Napoli il 02.08.1975, alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 83, P. II, serie A, sez. W, Anno 1999).
3. Spese di lite come da accordo.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai SIi magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1458/2025 V.G., avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 29.7.2025 da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Arianna Ballati presso il cui studio elegge domicilio in Pistoia, Via Curtatone e Montanara n. 63,
e
, nata in [...] il [...] e residente in [...] del Gasperi n. 48/2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina
Amadori presso il cui studio elegge domicilio sito in Pistoia, Via Cino da Pistoia n. 31,
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 29.7.2025, i sig.ri e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/06/1999, e Parte_2
che dalla loro unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
25.08.2005).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 01/09/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Non essendosi ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e ricorrendo tutti i presupposti di legge, i ricorrenti richiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I figli e risultano entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
Per_2 Per_1
2) La casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, verrà definitivamente assegnata alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarvi con i figli;
Pt_2
3) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, dunque, di non avanzare reciprocamente pretesa alcuna a tale titolo, o per altra ragione;
4) I coniugi dichiarano di non avere beni mobili in comproprietà e di aver già provveduto, precedentemente e separatamente al presente atto, a regolare ogni rapporto economico fra loro, dunque di nulla avere a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione, oltre a quanto previsto nel presente ricorso.
5) Spese del procedimento a carico del SI .” Parte_1
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 11.9.2025 e acquisito il parere del PM, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Spese di lite come da accordo.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
19/06/1999 tra nato a [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Napoli il 02.08.1975, alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 83, P. II, serie A, sez. W, Anno 1999).
3. Spese di lite come da accordo.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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