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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18/2025
TRIBUNALE DI PIACENZA
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Laura Ventriglia sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 marzo 2025 ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025
§§§
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1
l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, anche presso terzi, di proprietà dei resistenti ed , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nonché dei crediti da questi vantati nei confronti di terzi, sino alla concorrenza di € 568.246,12 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
A sostegno della domanda cautelare, la Ricorrente deduceva che: è società leader, a Parte_1
Piacenza e provincia, nel mercato della produzione di depuratori e addolcitori d'acqua e dell'assistenza post-vendita ed opera, altresì, quale rivenditore di caldaie, condizionatori e pannelli solari anche nelle città e nelle provincie di Parma, Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Asti e Torino;
- in oltre quindici anni di attività, ha raccolto importanti risultati economici - passando da Parte_1
un fatturato di poco più di € 200.000 ad un fatturato, nell'esercizio 2023, di € 5.430.000 circa - ed allo stesso tempo, ha effettuato ingenti investimenti, sia in termini di risorse umane, attraverso la formazione di tecnici – specificamente formati per l'installazione e la manutenzione di depuratori e addolcitori – e di addetti alle vendite altamente specializzati nella vendita e nell'assistenza al cliente;
sia in termini di predisposizione di sempre più efficaci procedure e strategie commerciali che le hanno consentito di acquisire negli anni un rilevante portafoglio clienti e prima ancora, di raccogliere ed elaborare dati essenziali per una efficace azione commerciale fino alla creazione di una vera e propria banca dati costituita da decine di migliaia di nominativi di potenziali clienti con relativa profilazione;
- la Società resistente è stata costituita il 14 luglio 2023 dai signori: - CP_2
(anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione), già addetto alle vendite
[...] Parte_1 dimessosi il 15/02/2023; - (anche Consigliere d'Amministrazione), già addetto alle CP_4 vendite dimessosi il 03/05/2023; - (anche Consigliere d'Amministrazione Parte_1 CP_3
Pagina 1 e dal 07.09.2023, preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 37/2008), già dipendente a tempo indeterminato con qualifica di idraulico specializzato dimessosi il 10/10/2023 e Parte_1
si occupa della “vendita al domicilio del consumatore di prodotti depuratori, addolcitori per
l'acqua, caldaie, articoli di arredo per la casa, pompe di calore e macchine per aria condizionata.
Installazione e manutenzione di: prodotti depuratori, addolcitori per l'acqua, caldaie, pompe di calore e macchine per aria condizionata. Lavori idraulici e realizzazione e manutenzione di impianti idrici, sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas di ogni genere e tipo ovvero di altre misure di efficientamento energetico”; - la quindi, offre ai propri clienti la stessa CP_1
gamma di prodotti offerta da ed ha sede legale a Piacenza ed unità locale a Lodi, dove Parte_1
risulta attivo uno show room - nel giro di qualche mese, registrava un Parte_1 Parte_1
anomalo esodo di risorse professionali e così veniva a conoscenza del fatto che tali risorse erano
Contro tutte passate a collaborare con la concorrente Oltre ai signori CP_2 CP_4
Contro e – divenuti soci e amministratori di – a partire dal settembre 2023, si CP_3
dimettevano dal rapporto con e passavano a collaborare con i Parte_1 CP_1
signori: 1. (dimesso il 30.09.2023) – addetto alle vendite;
2. Persona_1 Parte_2
(dimesso il 11.01.2024) – tecnico impiantista idraulico. 3. (dimesso il Parte_3
04.07.2024) – addetto alle vendite;
4. / detto (dimesso il 28.09.2024) Persona_2 Persona_3
Contro
– addetto alle vendite e risultano, altresì, collaborare con 5. (dimessa da Parte_4
il 03.02.2023) – addetta alle vendite;
6. (recesso il Parte_1 Controparte_5 Parte_1
11.11.2024); - con particolare riguardo a quest'ultimo, il rapporto con si era interrotto Parte_1
per effetto del recesso per giusta causa operato dalla società in data 11.11.2024, allorquando l'amministratore di in data 8 novembre, convocava dipendenti e collaboratori presso la Parte_1 sede di e nell'occasione ricordava ai presenti l'obbligo di tenere un comportamento Parte_1
leale nel rapporto di lavoro o di collaborazione e di astenersi dal riferire a terzi informazioni che per loro natura devono ritenersi riservate ma poche ore dopo il termine della riunione, CP_5
e un altro addetto alle vendite signor venivano avvistati
[...] Parte_1 Persona_4
da una dipendente della società esponente mentre – in un parcheggio della città – si intrattenevano con il signor ( , ex collaboratore neo-dimesso ed il signor Persona_2 Persona_3 Parte_1
, socio e amministratore della sicché, ritenuto compromesso il CP_4 CP_1
rapporto fiduciario alla base della collaborazione, operava, appunto, il recesso per Parte_1
giusta causa e da successivi riscontri, emergeva che il , immediatamente dopo il recesso di CP_5
Contro
iniziava a collaborare con - la Società resistente, dopo avere intrapreso Parte_1 un'autonoma attività imprenditoriale, ha acquisito clienti della prima azienda in virtù delle informazioni e conoscenze riservate precedentemente acquisite, così come è avvenuto per il cliente
Pagina 2 che prima era cliente avendo acquistato dalla stessa, nell'aprile 2024, un Persona_5 Parte_1 impianto addolcitore e un'autoclave e successivamente veniva contattato dal il quale - Parte_3
senza nulla specificare in merito al fatto di operare per una diversa società mandante - fissava un appuntamento al quale si sarebbe poi presentato il e solo a quel punto, il venditore riferiva Per_1
di operare con il per conto di e non più per conto di - Parte_3 CP_1 Parte_1 durante l'appuntamento con il signor il cliente gli mostrava copia della documentazione Parte_5 da lui sottoscritta per l'acquisto del climatizzatore comprensiva della pratica ENEA necessaria ai fini dell'ottenimento delle detrazioni di legge per l'efficientamento energetico e autorizzava il Contro signor ad estrarne copia. Il cliente riferiva di aver ricevuto indicazioni da affinché Parte_5 la redazione della pratica fosse affidata all'Ing. già collaboratore di Persona_6 Parte_1
dal 04/03/2019 al 07/03/2023, cioè nello stesso periodo in cui collaboravano con anche Parte_1
i signori (31.5.2021 – 15.03.2023) e (2-11-2020 – 27-04-2023); - un altro elemento CP_2 CP_4 rilevante ai fini della configurabilità di un illecito piano di “svuotamento” di risorse e di dirottamento di guadagni in danno di sarebbe rappresentato dal parassitismo operato dai Parte_1
convenuti sul c.d. content marketing di dal momento che il sito web della Società Parte_1
concorrente ripropone i medesimi contenuti rappresentati da nel proprio sito ed inoltre, Parte_1
Contro si sarebbe appropriata dei contenuti comunicativi rappresentati dalla scelta di dotare la propria azienda di uno show room e di caratterizzare lo stesso con l'utilizzo di un colore per l'illuminazione delle vetrine chiaramente evocativo dei valori legati alla green-economy, alla riduzione dell'impatto ambientale in favore di uno sviluppo sostenibile;
- si CP_1
sarebbe appropriata anche del progetto “Plastic Free” della Società ricorrente, replicando lo schema
Contr commerciale e copiando gli slogan, i contenuti e i moduli di - la avrebbe, altresì, Parte_1
integralmente copiato la modulistica contrattuale di che è il frutto della quasi Parte_1
ventennale esperienza commerciale maturata nel settore. I contratti sarebbero, infatti, totalmente sovrapponibili, ciò che li distingue sono il logo e i dati identificativi dell'una e dell'altra società. Lo Contro stesso vale per il certificato di collaudo e per il modulo di sondaggio entrambi identici a quelli ideati e utilizzati da - inoltre, da oltre 10 anni, si avvale della Parte_1 Parte_1
collaborazione con Compass, una delle società leader del credito al consumo, facente parte del
Gruppo Mediobanca, per offrire al potenziale cliente un supporto concreto all'acquisto mediante finanziamento della spesa con il vantaggio della diluizione dell'impegno economico nel tempo, il tutto sulla base di una proposta finanziaria strutturata sullo specifico profilo del cliente e delle sue necessità e secondo procedure che presuppongono la conoscenza di specifici e complessi iter burocratici che, grazie all'esperienza sul campo, sono stati messi a punto nel corso degli anni;
di Contro talché, costituirebbe un indebito vantaggio di il fatto che la stessa abbia immediatamente
Pagina 3 avviato sempre con Compass, sede di Lodi, la stessa collaborazione già in essere con Parte_1
dato che tutti gli addetti Mac conoscono nel dettaglio le procedure e le modalità di istruttoria e Contr gestione delle pratiche di finanziamento Compass;
- l'azione parassitaria di avrebbe riguardato
Contr anche la clonazione del pacchetto dei prodotti che costituisce l'offerta commerciale di senza doversi preoccupare di eseguire un'accurata selezione tra più fornitori, ma rivolgendosi direttamente e a colpo sicuro al fornitore che negli anni era già stato selezionato da in Parte_1
quanto affidabile e di buona qualità; - avrebbe scelto di operare in un territorio – CP_1
quello di Lodi – in cui opera da anni oltre che nel territorio piacentino dove Parte_1 Parte_1
è leader nel settore;
tanto si evincerebbe dalle recensioni rilevate sul sito della Mac e dalla presenza degli addetti alle vendite Mac soprattutto nella zona di Piacenza;
- inoltre, apprendeva Parte_1
che soggetti terzi erano entrati in possesso di dati commerciali strategici di proprietà della
Ricorrente, ovvero la lista clienti con i relativi dati;
- la variegata tipologia di condotte poste in essere dai soggetti coinvolti avrebbe determinato una grave flessione del fatturato di Parte_1 nell'anno 2024, essendo venuto a mancare il numero di venditori in grado di far visita al domicilio di tutti i potenziali clienti e per quanto riguarda la quantificazione del danno subito da Parte_1 in ragione dell'azione concorrenziale illecita posta in essere dai soggetti resistenti, non disponendo della contabilità della società concorrente, prendeva in considerazione i seguenti fattori: “a) individuazione dei venditori traslati da a nel corso dell'esercizio 2023 Parte_1 CP_1
e 2024; b) calcolo della capacità media mensile di ogni venditore traslato di generare fatturato e conseguente stima del fatturato non realizzato da tra settembre 2023 e novembre 2024; Parte_1
c) Calcolo del margine di contribuzione andato perduto per effetto della mancata realizzazione di fatturato di cui alla lettera b) precedente;
d) vendite future perse per il tempo necessario a ricostruire una rete vendita come ante settembre 2023, fino ad arrivare ad un danno presumibilmente pari a complessivi € 568.246,12; - vi sarebbe fondato pericolo che i debitori, nelle more del processo di merito che andrà ad instaurare nei loro confronti, possano occultare, sottrarre o Parte_1
disperdere il loro patrimonio alla garanzia del credito, tenuto conto della capacità patrimoniale dei debitori in rapporto alla misura del credito, posto che ed i singoli soci - Controparte_1
salvo che risulta titolare di un patrimonio di valore comunque irrisorio sia per la CP_3
qualità degli immobili posseduti, sia per il fatto che si tratta di quote indivise - non sono proprietari di beni immobili né di altri beni iscritti in pubblici registri ed inoltre, in quanto sussisterebbe il concreto rischio che, nelle more del giudizio di merito, i condebitori possano compiere atti distrattivi del patrimonio esistente, rischio reso evidente dal comportamento che gli stessi hanno tenuto prima, durante e dopo la costituzione di dato che avrebbero manifestato CP_1
una certa disinvoltura nell'inosservanza dei precetti normativi.
Pagina 4 Ritualmente citati, si costituivano in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_3
ed , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell'istanza CP_4
di sequestro conservativo, in mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge.
In particolare, i Resistenti eccepivano che: - non corrisponde al vero che il reparto commerciale della è composto da addetti alle vendite altamente specializzati nella vendita e Parte_1 nell'assistenza al cliente, trattandosi in realtà di semplici venditori porta a porta ex l. 173/2005; - centinaia di imprese commercializzano depuratori identici, investendo considerevolmente in content marketing, facendo leva sulle campagne c.d. plastic freee e quant'altro. Di conseguenza, per iniziare ad operare da soli sul mercato, i venditori porta a porta non necessitano di alcuna specializzazione, dovendo solamente imparare ad illustrare verbalmente quanto scritto nei dépliant che vengono loro forniti e che a loro volta consegnano ai potenziali clienti, oltre ad eseguire nel corso delle visite domiciliari l'analisi dell'acqua con l'apposito kit in dotazione;
- circa l'asserito storno di dipendenti, il signor aveva rinunciato a proseguire la collaborazione con a fine Persona_1 Parte_1
settembre 2023, a seguito di un acceso diverbio intervenuto con il signor , Parte_6
iniziando il suo rapporto con dopo oltre un mese;
il signor CP_1 Parte_2
aveva interrotto la sua collaborazione con nel gennaio 2024 ed aveva iniziato a Parte_1
collaborare con solamente il 16 settembre 2024, ovvero dopo oltre otto mesi;
il CP_1
signor ed il signor avevano lasciato la Parte_3 Persona_2 Parte_1
rispettivamente, nel luglio e nel settembre 2024 perché, a loro dire, non riuscivano più a sopportare l'assillo e lo stress indotti dall'ambiente di lavoro, iniziando successivamente a collaborare con la signora non collaborava più con dal febbraio 2023 e CP_1 Parte_4 Parte_1
per arrotondare il suo stipendio, dal dicembre dello stesso anno (i.e.: decorsi dieci mesi), aveva chiesto di collaborare con la saltuariamente nei weekend, occupandosi di CP_1
telemarketing; il signor era stato allontanato personalmente dal signor Controparte_5 Parte_3
nel novembre 2024 dopo che era stato “avvistato” dalla di lui sorella, insieme al signor
[...]
mentre incontrava i signori e . Il che è stato sufficiente per mettere in Persona_4 Per_2 CP_4
dubbio la sua correttezza comportamentale e licenziarlo;
- non corrisponde al vero che i clienti della vengono “sistematicamente contattati” dalla addirittura «offrendo Parte_1 CP_1
spontaneamente, senza previa contrattazione, prezzi più competitivi», peraltro la condotta lamentata si riferirebbe al solo cliente signor per cui quand'anche fosse ipoteticamente Persona_5
confermata, non può ravvisarsi uno sviamento di clientela rilevante ai sensi dell'art. 2598, co. 3,
c.c.; - circa il lamentato parassitismo sul Content Marketing, nella sola Lodi e immediato circondario, sono presenti altre due imprese concorrenti con i loro showroom e che la modulistica
Pagina 5 contrattuale utilizzata dalla Società resistente non è identica, ma necessariamente simile a quella di tutte le imprese del settore;
- Compass Banca s.p.a. (Gruppo Mediobanca) è una delle imprese più agili per la concessione di prestiti e finanziamenti al consumo finalizzati all'acquisto di elettrodomestici green, pertanto, non si comprende in cosa possa consistere l'indebito vantaggio ottenuto da i cui soci e collaboratori si limitano a compilare, a richiesta del CP_1
cliente, il modulo di richiesta di finanziamento fornito loro dalla stessa Compass Banca s.p.a.; - commercializza anche pompe di calore ed inoltre, la stessa Ricorrente ammette CP_1
di non acquistare più addolcitori e depuratori dal 2019, avendo «attivato proprie linee produttive per ottenere un prodotto maggiormente personalizzato e performante», per cui l'addebito mosso a
[...]
di acquistare detti prodotti dal non meglio indicato «stesso produttore» di cui la CP_1
Ricorrente oltre cinque anni orsono si serviva non avrebbe alcuna rilevanza;
- tutte le imprese che si occupano di vendita diretta al pubblico di depuratori e affini si servono di piattaforme web come
“Clienti per te”, “Preventivi.it”, “Matchplat”, “Atoka” e per lo specifico settore dei depuratori,
“Acquo.it”, ecc., per reperire i nominativi dei potenziali clienti da contattare. Tutte queste piattaforme, mediante le analisi delle ricerche effettuate sul web dagli utenti ed utilizzando i parametri (inconoscibili) elaborati dall'intelligenza artificiale, forniscono una serie di valutazioni di collocabilità del prodotto in specifiche zone territoriali ed i nominativi dei potenziali interessati ivi residenti.
All'udienza del 21.3.2023, le Difese delle parti contestavano le reciproche deduzioni, argomentazioni ed eccezioni, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande come in atti ed il giudice riservava la decisione. In particolare, la Difesa di parte ricorrente chiedeva di sentire gli informatori indicati in atti oltre al sig. responsabile commerciale di Parte_5 Parte_1
Con ordinanza in data 18 febbraio 2025, questo Giudice disponeva l'acquisizione del verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, tenutasi innanzi al dott. Stefano Tiberti nel procedimento per sequestro giudiziario RG n. 2194/2024, Tribunale di Piacenza, in occasione della quale erano stati sentiti gli informatori indicati dalla Parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 20 marzo
2025, riservando all'esito ogni opportuno provvedimento.
***
Giova premettere che rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le domande di repressione di atti di concorrenza sleale c.d. interferente;
al contrario, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate ed appartengono al tribunale ordinario le controversie relative ad atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale.
Pagina 6 Ne consegue che esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e resta affidata alla competenza del giudice ordinario una controversia con la quale si lamenti una condotta professionalmente scorretta ed idonea a danneggiare l'altrui azienda, basata sull'appropriazione di informazioni tecniche o commerciali non assurgenti alla categoria del segreto tutelato ai sensi dell'art. 98 c.p.i. (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, n.3454).
In via preliminare, giova altresì precisare che, a mente dell'art. 671 c.c., il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovuti, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, su istanza del creditore che abbia il fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito.
Il sequestro conservativo rappresenta, quindi, la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale per il corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento, il che differenzia tale tipologia di vincolo, funzionale all'espropriazione forzata, dal sequestro giudiziario, teleologicamente preordinato ad un'esecuzione per consegna o rilascio.
Come è noto, ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c. il giudice deve verificare la sussistenza di entrambe le condizioni dell'azione cautelare (“fumus boni iuris” e
“periculum in mora”) ed ove accerti la carenza anche di una sola di esse, deve rigettare la domanda.
Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, la Corte di Cassazione ha precisato che tale requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. 13.2.2002 n. 2081).
In particolare, il periculum in mora quale presupposto del sequestro va inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.. Detto timore non può consistere in uno “status soggettivo” del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito.
Tale requisito, in sede di sequestro conservativo assume un significato diverso rispetto a quello richiesto per la concessione del provvedimento contemplato dall'art 700 c.p.c., poiché coerentemente alla natura del rimedio, non è sufficiente la sussistenza del pericolo di un pregiudizio
Pagina 7 irreparibile al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito.
Tale requisito, va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (v. Cass. civ. sent. n. 5579/2005; conf .Cass. civ. sent. n.
2081/2002 e Cass. civ. sent. n 6048/1998).
Ed invero, il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull'accertamento di condotte processuali e/o extra processuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.
Ciò significa, che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società e/o del debitore , facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.
L'incapacità patrimoniale del debitore, invero, seppur rappresenta la misura per valutare la garanzia del credito ex art 2740 c.c., acquista rilevanza in sede di sequestro solo allorquando faccia ritenere concreto e verosimile il pericolo di una perdita e diminuzione del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.
Diversamente opinando, si addiverrebbe alla errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente.
Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un accezione dinamica e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto deve essere espressione, con la conseguenza che la situazione di pericolo, per assumere rilievo giuridico ai fini dell'invocata cautela, deve essere sopravvenuta e la situazione patrimoniale del debitore deve essersi deteriorata in epoca successiva al momento in cui il preteso creditore ha acquisito ragioni di credito.
Dal punto di vista soggettivo, sufficientemente indicativi del periculum, possono essere comportamenti del debitore che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo
Pagina 8 patrimonio ed esprimano l'intenzione di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta e rendano verosimile o comunque manifestino la volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. civ. 69/1987).
Nel caso di specie, in ordine al fumus boni iuris, ha contestato alla Parte resistente di Parte_1
aver posto in essere una illecita attività concorrenziale mediante condotte tese a sottrarre alla
Ricorrente il suo patrimonio inteso quale complesso di conoscenze tecniche e commerciali, utilità e risorse, capitale umano ed economico.
Ciò posto, l'articolato quadro fattuale offerto da Parte ricorrente non appare, sulla base di una valutazione sommaria tipica di questa fase, sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di concorrenza sleale.
Come è noto, risponde di concorrenza illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. il soggetto che si abbandoni allo storno dei dipendenti altrui con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale e cioè con modalità rivolte direttamente e immediatamente a impedire al concorrente di continuare a competere a causa della sottrazione delle nozioni tecniche e delle relative professionalità grazie alle quali l'impresa ha ottenuto il proprio posizionamento di mercato (Cass. civ. Sez. I, 04/09/2013, n. 20228), impossibilità di competere che nella fattispecie in esame non si è chiaramente verificata.
Inoltre, affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'animus nocendi, cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente in misura superiore al pregiudizio che deriva normalmente ad un datore di lavoro dalla perdita di un dipendente (Cass. 23.5.2008, n. 13424), ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame alla luce delle considerazioni che seguono.
In particolare, con riferimento allo storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale, la giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce intervenute sul punto, ha chiarito che al fine di integrare tale fattispecie occorre un comportamento diretto a privare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili o almeno utili al buon andamento della azienda (v. Cass. n.
1561/1966, Cass. n. 1864/1967 e Cass. n. 3763/1968).
Nelle successive sentenze è stato poi specificato che affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di
Pagina 9 poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (v. Cass. n. 125/1974, Cass. n. 2296/1980 e Cass.
n. 6928/1983).
E' stato quindi specificato - ancor meglio - che il cosiddetto storno di dipendenti mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un'impresa concorrente non costituisce attività di concorrenza sleale, ma espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non sia stato attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, oltre i limiti in cui l'azienda può subire un danno per il fatto stesso di avere un suo dipendente scelto di dimettersi per lavorare presso altro imprenditore (v. Cass. n. 6682/1987 e Cass.
n. 6712/1996).
I giudici di legittimità hanno, infatti, affermato come la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); essa deve essere, piuttosto, desunta dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso il menzionato passaggio, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l'effetto confusorio o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell'investimento (ossia, l'avviamento) di chi lo subisce (Cass. n. 5671/1998).
Ribadito, quindi, che al fine della qualificazione dello storno di dipendenti qualeatto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente, la
Corte Suprema di Cassazione ha poi precisato che la configurabilità dello storno quale atto illecito non è di per sé preclusa dal fatto che i contatti per passare alle dipendenze dell'impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativo, siano stati avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente stornati, sempre che su tale iniziativa venga poi ad inserirsi l'attività dell'impresa concorrente sì da incidere casualmente sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l'impresa in cui si trovano inseriti (Cass. 13568/2004).
E' stato poi affermato che affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile si richiede comunque che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal
Pagina 10 concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche (v. Cass. n. 13424/2008; Cass. n. 9386/2012; Cass.
n. 20228/2013 e Cass. n. 1100/2014).
La valutazione, quindi, va fatta in concreto, sulla base dell'esame complessivo della vicenda come risultante dall'interazione dei vari indici sopra ricordati e degli altri elementi che, di volta in volta, possano assumere rilievo.
Ciò posto, va altresì rilevato come l'individuazione degli esatti confini e connotati della fattispecie in parola debba, comunque, necessariamente tener conto della piena cogenza - in materia - dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica ex art. 41 della
Costituzione.
Pertanto, il solo fatto che un imprendito, ad esempio, offra prospettive remunerative ed economiche migliori, anche in ordine alla durata e solidità del suo impegno professionale, ai lavoratori di altra impresa, così provocandone il passaggio da una all'altra, non può mai rappresentare di per sé un atto illecito.
La competizione fra imprenditori è infatti libera e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro;
così come libera deve essere la determinazione del singolo lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente, valutando l'affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita sia personali che dell'azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.
La contendibilità, infatti, non è caratteristica precipua del solo mercato dei beni e dei servizi, ma anche del mercato del lavoro, la cui flessibilità deve essere garantita, quanto all'ingresso o all'uscita dall'impresa, sia in senso discendente (ovverosia per scelta e decisione datoriale) che ascendente
(ovverosia per scelta e decisione del prestatore di lavoro).
Per aversi illecito concorrenziale, occorre allora un quid pluris da individuarsi nella violazione dei principi e dei canoni della correttezza professionale nonché nell'intenzione specifica se non esclusiva, quanto meno prevalente o comunque predominante di nuocere il concorrente.
L'accertamento in concreto dell'animus nocendi deve dunque aver riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore (spesso di difficile se non impossibile dimostrazione), all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori nonché (e in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare il concorrente.
Ma in ogni caso va ribadito che non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più
Pagina 11 soddisfacente;
così come va riconosciuto il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali.
Nel caso in esame, ad avviso del Tribunale non si rinvengono in capo alla Società resistente comportamenti violativi degli ordinari canoni di correttezza professionale, né modalità attuative del passaggio dei dipendenti di per sé illecite.
Non si rinviene d'altra parte nemmeno il predetto scopo, unico o prevalente, o comunque predominante, di nuocere al concorrente al di là del nocumento ordinariamente insito nel passaggio di dipendenti da una società all'altra.
In senso negativo all'accoglimento della domanda cautelare, infatti, vanno evidenziati l'assenza di metodi di reclutamento illeciti, il difetto di qualsivoglia attività denigratoria e soprattutto, la mancanza di prova che il passaggio di collaboratori e dipendenti dalle due Società sia stato sorretto da un unitario disegno volto a depauperare la struttura produttiva di tenuto soprattutto Parte_1
conto che la maggior parte degli “stornati” erano collaboratori autonomi privi di vincoli di fedeltà o
Contr di esclusività e che non sono emerse precise condotte fraudolente poste in essere da parte della al fine di danneggiare l'impresa concorrente, così come non risulta provato l'utilizzo indebito di specifici dati aziendali riservati da parte dei dipendenti trasmigrati a favore del nuovo datore di lavoro;
deve, poi, rilevarsi che l'asserito storno riguarda sei ex collaboratori, un numero che appare oggettivamente non idoneo ad impattare in modo rilevante sulla organizzazione della Società ricorrente (che conta nel 2024 una media di 43 addetti e 6 collaboratori) e che difficilmente può avere avuto un effetto disgregante sulla capacità competitiva di Parte_1
Inoltre, la esigua forza lavoro che si è in parte dispersa non appare causalmente riconducibile ad un intervento esterno della Società resistente, dal momento che gli ex dipendenti hanno dichiarato che l'evento scatenante dipende da dinamiche tutte interne alla stessa, ovvero Parte_1
l'insoddisfazione per il trattamento personale ed economico ricevuti.
Inoltre, l'assenza del patto di non concorrenza appare elemento assai rilevante, idoneo a ricondurre il passaggio da un'azienda all'altra nelle ordinarie dinamiche concorrenziali che fisiologicamente vedono le imprese competere non solo sul mercato dei beni e dei servizi, ma altresì sul mercato del lavoro, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore sono evenienza del tutto fisiologica e comprensibile, posto che il lavoratore, a maggior ragione ove difetti un patto di non concorrenza, è del tutto libero di perseguire il proprio benessere lavorativo optando per collocazioni migliori nel settore di mercato ove egli ha maturato le proprie esperienze e dove può far valere le proprie abilità
Pagina 12 e il patrimonio personale conoscitivo acquisito nel tempo quale connotato intangibile della propria personalità e professionalità.
A fronte di ciò e in assenza di valido patto di non concorrenza, nonché di precise illecite attività induttive da parte della Società resistente, la scelta di nuova collocazione degli altri convenuti appare non solo del tutto fisiologica, ma anche del tutto legittima poiché posta in essere nell'ambito della sfera intangibile di attuazione dei sovraordinati diritti individuali al lavoro e alla libera autodeterminazione della propria personalità ai sensi degli articoli 4 e 2 della Costituzione.
Alla luce delle predette considerazioni va, dunque, concluso nel senso che la valutazione complessiva delle allegazioni della Società ricorrente e del materiale probatorio offerto a sostegno non consentano di ritenere provata, seppure sulla base di una valutazione sommaria tipica di questa fase, la sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. mediante storno di dipendenti, peraltro non legati da un patto di non concorrenza.
Anche la condotta relativa alla denunciata sottrazione di informazioni riservate o comunque di informazioni che, anche non possedendo i requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., avrebbero comunque una rilevanza commerciale (sicché la loro sottrazione sarebbe un illecito concorrenziale) non risulta provata.
In generale, va detto che non è precluso all'ex dipendente di utilizzare le informazioni acquisite presso il precedente datore di lavoro, purché le informazioni in questione non rappresentino un dato aggregato di notizie non memorizzabile se non previa acquisizione illecita delle notizie stesse ed allo stesso tempo lo storno della clientela da parte di un concorrente è fatto di per sé legittimo, in quanto esercizio della libertà di impresa, divenendo illecito solamente se attuato con modalità a sua volte illecite quali ad esempio sabotaggio, denigrazione, attività confusorie, abusivo sfruttamento di beni e utilità altrui.
La giurisprudenza ha quindi affermato in relazione all'utilizzo da parte del dipendente delle conoscenze acquisite dal precedente datore di lavoro che per aversi un'attività illecita è comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4,35 e 36 Cost., a reperire sul
Pagina 13 mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali (Cass., n.
3454/2022).
In altre parole, può ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell'ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125
c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l'attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro ed anche le relazioni preferenziali con la clientela (Tribunale di Bologna, n. 441/2020).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non appare possibile ritenere che le conoscenze acquisite dagli ex collaboratori della Ricorrente tanto in merito alla clientela (come il prezzo pagato, la tipologia di macchinari già in possesso, o le eventuali preferenze espresse) quanto in merito alle strategie commerciali praticate (l'approccio ai potenziali clienti, l'utilizzo di corner o showroom, la distribuzione di coupon, la sponsorizzazione di iniziative c.d. green, etc..) integrino un compendio Contr di informazioni tali da garantire a un vantaggio competitivo particolarmente pregnante, tenuto conto che appaiono informazioni e tecniche facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore in tempi ed a costi ragionevoli, dovendosi tenere conto che il settore della vendita di depuratori d'acqua appare popolato da numerose imprese e quindi, da un alto tasso concorrenziale.
Conseguentemente, con specifico riferimento allo sviamento di clientela, è bene precisare che esso consiste in una fattispecie non tipizzata, pertanto, non assimilabile a specifiche figure di concorrenza sleale (quali storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto). In effetti il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un'ipotesi di concorrenza sleale occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.
Dunque, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito (Tribunale Piacenza, sentenza n. 390/2021).
In altre parole, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza anzi doverosa in un'economia di mercato, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la
Pagina 14 clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Nel caso di specie, quindi, l'illiceità dello storno di clientela da parte di dovrebbe CP_1
essere desunta dall'appropriazione dei segreti commerciali di cui era titolare e di cui la Parte_1
società convenuta si sarebbe illecitamente avvantaggiata, circostanza di cui non vi è tuttavia prova alla luce di quanto affermato in precedenza, sicché l'illiceità dello sviamento dovrebbe essere desunta indirettamente, secondo la difesa di Parte ricorrente, dalla lamentata grave flessione del
Contro fatturato di nell'anno 2024 e dall'asserita crescita anomala del fatturato di sempre Parte_1
nello stesso anno.
Tale tesi non è tuttavia condivisibile.
Lo storno della clientela, infatti, potrebbe essere considerato illecito solo nel caso in cui emerga la prova dell'utilizzo di mezzi illeciti, quali la sistematicità dello sviamento grazie all'uso di informazioni riservate, posto che in base ai principi della libera concorrenza la convenuta avrebbe potuto lecitamente contattare (sulla base delle informazioni di cui era legittimamente in possesso e sulla base dei ricordi mnemonici degli ex dipendenti) i clienti della Società ricorrente.
La giurisprudenza ha infatti affermato che è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro, il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa (Tribunale Bologna, sez. IV,
13/10/2017, n. 2222; Cassazione civile, sez. I, 14/04/2017, n. 9672).
Nel caso di specie, oltre alla non trascurabile circostanza che lo sviamento avrebbe riguardato al massimo tre clienti, non appaiono provate condotte specificatamente qualificabili come contrarie alla correttezza professionale, mancando sia la sistematicità o vessatorietà della condotta, sia l'utilizzo di tecniche di accaparramento connotate da artifici, raggiri o comunque idonee ad ingenerare confusione nel consumatore, essendo viceversa fisiologico che l'ex collaboratore utilizzi le cognizioni che sono state da lui acquisite durante l'attività professionale, ivi incluse le conoscenze personali;
dunque, alcun uso di informazioni riservate (massivo o anche solo episodico) risulta provato ed analogamente alcun tentativo di sottrazione sistematica della clientela risulta provato.
Va, peraltro, ribadito come la sottrazione di alcuni clienti non possa essere considerata illecita, essendo al contrario riconducibile a legittime dinamiche di mercato.
Lo sviamento di clientela, infatti, per essere illecito deve essere effettuato con modalità illecite, che nel caso di specie non sussistono.
Pagina 15 Il Tribunale ritiene che non sussistano neppure i presupposti atti a configurare la fattispecie della concorrenza sleale parassitaria. Contr Nello specifico, la Ricorrente sostiene che avrebbe tenuto una condotta imprenditoriale improntata all'imitazione sistematica del c.d. content marketing e dei prodotti di Parte_1
Come è noto, nell'elaborazione giurisprudenziale la concorrenza sleale parassitaria si delinea, tuttavia, come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (cfr. Cass. n.
25607/2018).
I caratteri essenziali della concorrenza sleale parassitarla sono, dunque, costituiti dalla eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate (« tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente ») e dalla sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa (« un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui »).
Tali elementi non si ravvisano nella vicenda qui considerata, atteso che le condotte imitative lamentate dalla Ricorrente non valgono di per sé a configurare quell'attività di sistematica ripresa dell'iniziativa imprenditoriale altrui alla quale la corrente interpretazione dell'art. 2598 n. 3) c.c. subordina la repressione del fenomeno parassitario.
Quanto al profilo dell'imitazione servile e parassitaria dei prodotti, si osserva come ai sensi dell'art. 2298 n. 1 c.c. l'imitazione costituisce condotta illecita soltanto se e in quanto idonea a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente ( Cass. Civ. 3967/04, Cass. Civ.
15761/03).
In particolare, è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale è soltanto quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee proprio in virtù della loro capacità distintiva a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, e che "in ogni caso non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto" (Cass. Civ. 1062/06); in altre parole l'imitazione servile è configurabile soltanto quando la riproduzione abbia per oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali e che inoltre siano dotati di carattere individualizzante, cioè di idoneità ad identificare la merce come proveniente da una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità (Cass. Civ. 15761/03).
Nel caso di specie, invero, tali aspetti non sono emersi ed inoltre, tenuto conto della particolarità dei prodotti commercializzati, appare del tutto ragionevole che le principali specifiche tecniche siano
Pagina 16 similari nei corrispondenti prodotti realizzati dalle varie imprese operanti nel settore, né sono stati allegati e provati aspetti distintivi e originali tipici soltanto dei prodotti Parte_1
Quanto, infine, alla copiatura pedissequa di documentazione, non è di per sé decisivo che un concorrente utilizzi documentazione contrattuale, moduli tecnici (come certificati di collaudo) o formulari di identico tenore letterale, in quanto per la maggior parte si tratta di dati tecnici o giuridici di dominio pubblico e quindi non è sufficientemente delineato in cosa consista il
“patrimonio tecnico contrattuale di proprietà esclusiva di asseritamente sottratto. Parte_1
Da ultimo, difetta anche il requisito del periculum, non avendo la Ricorrente neanche allegato l'esistenza di comportamenti degli asseriti Debitori dai qual desumere - anche in via presuntiva - la volontà degli stessi di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni (ove ritenute esistenti).
Ne consegue che la sola ridotta capacità patrimoniale degli stessi rispetto all'asserito credito, in assenza di condotte sintomatiche di una propensione alla dissipazione del proprio patrimonio per sottrarlo ai creditori, non è sufficiente per ritenere sussistente il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale ex art 2740 c.c. nelle more del giudizio di merito.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere respinto.
***
Dal rigetto del ricorso discende la condanna in capo alla parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite secondo la previsione di cui all'art. 669-septies; le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto da nei Parte_1 confronti di ed .; Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_3 CP_4
- condanna al pagamento in favore della Parte resistente delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in € 5.990,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Piacenza, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
Pagina 17
TRIBUNALE DI PIACENZA
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Laura Ventriglia sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 marzo 2025 ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025
§§§
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1
l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, anche presso terzi, di proprietà dei resistenti ed , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nonché dei crediti da questi vantati nei confronti di terzi, sino alla concorrenza di € 568.246,12 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
A sostegno della domanda cautelare, la Ricorrente deduceva che: è società leader, a Parte_1
Piacenza e provincia, nel mercato della produzione di depuratori e addolcitori d'acqua e dell'assistenza post-vendita ed opera, altresì, quale rivenditore di caldaie, condizionatori e pannelli solari anche nelle città e nelle provincie di Parma, Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Asti e Torino;
- in oltre quindici anni di attività, ha raccolto importanti risultati economici - passando da Parte_1
un fatturato di poco più di € 200.000 ad un fatturato, nell'esercizio 2023, di € 5.430.000 circa - ed allo stesso tempo, ha effettuato ingenti investimenti, sia in termini di risorse umane, attraverso la formazione di tecnici – specificamente formati per l'installazione e la manutenzione di depuratori e addolcitori – e di addetti alle vendite altamente specializzati nella vendita e nell'assistenza al cliente;
sia in termini di predisposizione di sempre più efficaci procedure e strategie commerciali che le hanno consentito di acquisire negli anni un rilevante portafoglio clienti e prima ancora, di raccogliere ed elaborare dati essenziali per una efficace azione commerciale fino alla creazione di una vera e propria banca dati costituita da decine di migliaia di nominativi di potenziali clienti con relativa profilazione;
- la Società resistente è stata costituita il 14 luglio 2023 dai signori: - CP_2
(anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione), già addetto alle vendite
[...] Parte_1 dimessosi il 15/02/2023; - (anche Consigliere d'Amministrazione), già addetto alle CP_4 vendite dimessosi il 03/05/2023; - (anche Consigliere d'Amministrazione Parte_1 CP_3
Pagina 1 e dal 07.09.2023, preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 37/2008), già dipendente a tempo indeterminato con qualifica di idraulico specializzato dimessosi il 10/10/2023 e Parte_1
si occupa della “vendita al domicilio del consumatore di prodotti depuratori, addolcitori per
l'acqua, caldaie, articoli di arredo per la casa, pompe di calore e macchine per aria condizionata.
Installazione e manutenzione di: prodotti depuratori, addolcitori per l'acqua, caldaie, pompe di calore e macchine per aria condizionata. Lavori idraulici e realizzazione e manutenzione di impianti idrici, sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas di ogni genere e tipo ovvero di altre misure di efficientamento energetico”; - la quindi, offre ai propri clienti la stessa CP_1
gamma di prodotti offerta da ed ha sede legale a Piacenza ed unità locale a Lodi, dove Parte_1
risulta attivo uno show room - nel giro di qualche mese, registrava un Parte_1 Parte_1
anomalo esodo di risorse professionali e così veniva a conoscenza del fatto che tali risorse erano
Contro tutte passate a collaborare con la concorrente Oltre ai signori CP_2 CP_4
Contro e – divenuti soci e amministratori di – a partire dal settembre 2023, si CP_3
dimettevano dal rapporto con e passavano a collaborare con i Parte_1 CP_1
signori: 1. (dimesso il 30.09.2023) – addetto alle vendite;
2. Persona_1 Parte_2
(dimesso il 11.01.2024) – tecnico impiantista idraulico. 3. (dimesso il Parte_3
04.07.2024) – addetto alle vendite;
4. / detto (dimesso il 28.09.2024) Persona_2 Persona_3
Contro
– addetto alle vendite e risultano, altresì, collaborare con 5. (dimessa da Parte_4
il 03.02.2023) – addetta alle vendite;
6. (recesso il Parte_1 Controparte_5 Parte_1
11.11.2024); - con particolare riguardo a quest'ultimo, il rapporto con si era interrotto Parte_1
per effetto del recesso per giusta causa operato dalla società in data 11.11.2024, allorquando l'amministratore di in data 8 novembre, convocava dipendenti e collaboratori presso la Parte_1 sede di e nell'occasione ricordava ai presenti l'obbligo di tenere un comportamento Parte_1
leale nel rapporto di lavoro o di collaborazione e di astenersi dal riferire a terzi informazioni che per loro natura devono ritenersi riservate ma poche ore dopo il termine della riunione, CP_5
e un altro addetto alle vendite signor venivano avvistati
[...] Parte_1 Persona_4
da una dipendente della società esponente mentre – in un parcheggio della città – si intrattenevano con il signor ( , ex collaboratore neo-dimesso ed il signor Persona_2 Persona_3 Parte_1
, socio e amministratore della sicché, ritenuto compromesso il CP_4 CP_1
rapporto fiduciario alla base della collaborazione, operava, appunto, il recesso per Parte_1
giusta causa e da successivi riscontri, emergeva che il , immediatamente dopo il recesso di CP_5
Contro
iniziava a collaborare con - la Società resistente, dopo avere intrapreso Parte_1 un'autonoma attività imprenditoriale, ha acquisito clienti della prima azienda in virtù delle informazioni e conoscenze riservate precedentemente acquisite, così come è avvenuto per il cliente
Pagina 2 che prima era cliente avendo acquistato dalla stessa, nell'aprile 2024, un Persona_5 Parte_1 impianto addolcitore e un'autoclave e successivamente veniva contattato dal il quale - Parte_3
senza nulla specificare in merito al fatto di operare per una diversa società mandante - fissava un appuntamento al quale si sarebbe poi presentato il e solo a quel punto, il venditore riferiva Per_1
di operare con il per conto di e non più per conto di - Parte_3 CP_1 Parte_1 durante l'appuntamento con il signor il cliente gli mostrava copia della documentazione Parte_5 da lui sottoscritta per l'acquisto del climatizzatore comprensiva della pratica ENEA necessaria ai fini dell'ottenimento delle detrazioni di legge per l'efficientamento energetico e autorizzava il Contro signor ad estrarne copia. Il cliente riferiva di aver ricevuto indicazioni da affinché Parte_5 la redazione della pratica fosse affidata all'Ing. già collaboratore di Persona_6 Parte_1
dal 04/03/2019 al 07/03/2023, cioè nello stesso periodo in cui collaboravano con anche Parte_1
i signori (31.5.2021 – 15.03.2023) e (2-11-2020 – 27-04-2023); - un altro elemento CP_2 CP_4 rilevante ai fini della configurabilità di un illecito piano di “svuotamento” di risorse e di dirottamento di guadagni in danno di sarebbe rappresentato dal parassitismo operato dai Parte_1
convenuti sul c.d. content marketing di dal momento che il sito web della Società Parte_1
concorrente ripropone i medesimi contenuti rappresentati da nel proprio sito ed inoltre, Parte_1
Contro si sarebbe appropriata dei contenuti comunicativi rappresentati dalla scelta di dotare la propria azienda di uno show room e di caratterizzare lo stesso con l'utilizzo di un colore per l'illuminazione delle vetrine chiaramente evocativo dei valori legati alla green-economy, alla riduzione dell'impatto ambientale in favore di uno sviluppo sostenibile;
- si CP_1
sarebbe appropriata anche del progetto “Plastic Free” della Società ricorrente, replicando lo schema
Contr commerciale e copiando gli slogan, i contenuti e i moduli di - la avrebbe, altresì, Parte_1
integralmente copiato la modulistica contrattuale di che è il frutto della quasi Parte_1
ventennale esperienza commerciale maturata nel settore. I contratti sarebbero, infatti, totalmente sovrapponibili, ciò che li distingue sono il logo e i dati identificativi dell'una e dell'altra società. Lo Contro stesso vale per il certificato di collaudo e per il modulo di sondaggio entrambi identici a quelli ideati e utilizzati da - inoltre, da oltre 10 anni, si avvale della Parte_1 Parte_1
collaborazione con Compass, una delle società leader del credito al consumo, facente parte del
Gruppo Mediobanca, per offrire al potenziale cliente un supporto concreto all'acquisto mediante finanziamento della spesa con il vantaggio della diluizione dell'impegno economico nel tempo, il tutto sulla base di una proposta finanziaria strutturata sullo specifico profilo del cliente e delle sue necessità e secondo procedure che presuppongono la conoscenza di specifici e complessi iter burocratici che, grazie all'esperienza sul campo, sono stati messi a punto nel corso degli anni;
di Contro talché, costituirebbe un indebito vantaggio di il fatto che la stessa abbia immediatamente
Pagina 3 avviato sempre con Compass, sede di Lodi, la stessa collaborazione già in essere con Parte_1
dato che tutti gli addetti Mac conoscono nel dettaglio le procedure e le modalità di istruttoria e Contr gestione delle pratiche di finanziamento Compass;
- l'azione parassitaria di avrebbe riguardato
Contr anche la clonazione del pacchetto dei prodotti che costituisce l'offerta commerciale di senza doversi preoccupare di eseguire un'accurata selezione tra più fornitori, ma rivolgendosi direttamente e a colpo sicuro al fornitore che negli anni era già stato selezionato da in Parte_1
quanto affidabile e di buona qualità; - avrebbe scelto di operare in un territorio – CP_1
quello di Lodi – in cui opera da anni oltre che nel territorio piacentino dove Parte_1 Parte_1
è leader nel settore;
tanto si evincerebbe dalle recensioni rilevate sul sito della Mac e dalla presenza degli addetti alle vendite Mac soprattutto nella zona di Piacenza;
- inoltre, apprendeva Parte_1
che soggetti terzi erano entrati in possesso di dati commerciali strategici di proprietà della
Ricorrente, ovvero la lista clienti con i relativi dati;
- la variegata tipologia di condotte poste in essere dai soggetti coinvolti avrebbe determinato una grave flessione del fatturato di Parte_1 nell'anno 2024, essendo venuto a mancare il numero di venditori in grado di far visita al domicilio di tutti i potenziali clienti e per quanto riguarda la quantificazione del danno subito da Parte_1 in ragione dell'azione concorrenziale illecita posta in essere dai soggetti resistenti, non disponendo della contabilità della società concorrente, prendeva in considerazione i seguenti fattori: “a) individuazione dei venditori traslati da a nel corso dell'esercizio 2023 Parte_1 CP_1
e 2024; b) calcolo della capacità media mensile di ogni venditore traslato di generare fatturato e conseguente stima del fatturato non realizzato da tra settembre 2023 e novembre 2024; Parte_1
c) Calcolo del margine di contribuzione andato perduto per effetto della mancata realizzazione di fatturato di cui alla lettera b) precedente;
d) vendite future perse per il tempo necessario a ricostruire una rete vendita come ante settembre 2023, fino ad arrivare ad un danno presumibilmente pari a complessivi € 568.246,12; - vi sarebbe fondato pericolo che i debitori, nelle more del processo di merito che andrà ad instaurare nei loro confronti, possano occultare, sottrarre o Parte_1
disperdere il loro patrimonio alla garanzia del credito, tenuto conto della capacità patrimoniale dei debitori in rapporto alla misura del credito, posto che ed i singoli soci - Controparte_1
salvo che risulta titolare di un patrimonio di valore comunque irrisorio sia per la CP_3
qualità degli immobili posseduti, sia per il fatto che si tratta di quote indivise - non sono proprietari di beni immobili né di altri beni iscritti in pubblici registri ed inoltre, in quanto sussisterebbe il concreto rischio che, nelle more del giudizio di merito, i condebitori possano compiere atti distrattivi del patrimonio esistente, rischio reso evidente dal comportamento che gli stessi hanno tenuto prima, durante e dopo la costituzione di dato che avrebbero manifestato CP_1
una certa disinvoltura nell'inosservanza dei precetti normativi.
Pagina 4 Ritualmente citati, si costituivano in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_3
ed , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell'istanza CP_4
di sequestro conservativo, in mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge.
In particolare, i Resistenti eccepivano che: - non corrisponde al vero che il reparto commerciale della è composto da addetti alle vendite altamente specializzati nella vendita e Parte_1 nell'assistenza al cliente, trattandosi in realtà di semplici venditori porta a porta ex l. 173/2005; - centinaia di imprese commercializzano depuratori identici, investendo considerevolmente in content marketing, facendo leva sulle campagne c.d. plastic freee e quant'altro. Di conseguenza, per iniziare ad operare da soli sul mercato, i venditori porta a porta non necessitano di alcuna specializzazione, dovendo solamente imparare ad illustrare verbalmente quanto scritto nei dépliant che vengono loro forniti e che a loro volta consegnano ai potenziali clienti, oltre ad eseguire nel corso delle visite domiciliari l'analisi dell'acqua con l'apposito kit in dotazione;
- circa l'asserito storno di dipendenti, il signor aveva rinunciato a proseguire la collaborazione con a fine Persona_1 Parte_1
settembre 2023, a seguito di un acceso diverbio intervenuto con il signor , Parte_6
iniziando il suo rapporto con dopo oltre un mese;
il signor CP_1 Parte_2
aveva interrotto la sua collaborazione con nel gennaio 2024 ed aveva iniziato a Parte_1
collaborare con solamente il 16 settembre 2024, ovvero dopo oltre otto mesi;
il CP_1
signor ed il signor avevano lasciato la Parte_3 Persona_2 Parte_1
rispettivamente, nel luglio e nel settembre 2024 perché, a loro dire, non riuscivano più a sopportare l'assillo e lo stress indotti dall'ambiente di lavoro, iniziando successivamente a collaborare con la signora non collaborava più con dal febbraio 2023 e CP_1 Parte_4 Parte_1
per arrotondare il suo stipendio, dal dicembre dello stesso anno (i.e.: decorsi dieci mesi), aveva chiesto di collaborare con la saltuariamente nei weekend, occupandosi di CP_1
telemarketing; il signor era stato allontanato personalmente dal signor Controparte_5 Parte_3
nel novembre 2024 dopo che era stato “avvistato” dalla di lui sorella, insieme al signor
[...]
mentre incontrava i signori e . Il che è stato sufficiente per mettere in Persona_4 Per_2 CP_4
dubbio la sua correttezza comportamentale e licenziarlo;
- non corrisponde al vero che i clienti della vengono “sistematicamente contattati” dalla addirittura «offrendo Parte_1 CP_1
spontaneamente, senza previa contrattazione, prezzi più competitivi», peraltro la condotta lamentata si riferirebbe al solo cliente signor per cui quand'anche fosse ipoteticamente Persona_5
confermata, non può ravvisarsi uno sviamento di clientela rilevante ai sensi dell'art. 2598, co. 3,
c.c.; - circa il lamentato parassitismo sul Content Marketing, nella sola Lodi e immediato circondario, sono presenti altre due imprese concorrenti con i loro showroom e che la modulistica
Pagina 5 contrattuale utilizzata dalla Società resistente non è identica, ma necessariamente simile a quella di tutte le imprese del settore;
- Compass Banca s.p.a. (Gruppo Mediobanca) è una delle imprese più agili per la concessione di prestiti e finanziamenti al consumo finalizzati all'acquisto di elettrodomestici green, pertanto, non si comprende in cosa possa consistere l'indebito vantaggio ottenuto da i cui soci e collaboratori si limitano a compilare, a richiesta del CP_1
cliente, il modulo di richiesta di finanziamento fornito loro dalla stessa Compass Banca s.p.a.; - commercializza anche pompe di calore ed inoltre, la stessa Ricorrente ammette CP_1
di non acquistare più addolcitori e depuratori dal 2019, avendo «attivato proprie linee produttive per ottenere un prodotto maggiormente personalizzato e performante», per cui l'addebito mosso a
[...]
di acquistare detti prodotti dal non meglio indicato «stesso produttore» di cui la CP_1
Ricorrente oltre cinque anni orsono si serviva non avrebbe alcuna rilevanza;
- tutte le imprese che si occupano di vendita diretta al pubblico di depuratori e affini si servono di piattaforme web come
“Clienti per te”, “Preventivi.it”, “Matchplat”, “Atoka” e per lo specifico settore dei depuratori,
“Acquo.it”, ecc., per reperire i nominativi dei potenziali clienti da contattare. Tutte queste piattaforme, mediante le analisi delle ricerche effettuate sul web dagli utenti ed utilizzando i parametri (inconoscibili) elaborati dall'intelligenza artificiale, forniscono una serie di valutazioni di collocabilità del prodotto in specifiche zone territoriali ed i nominativi dei potenziali interessati ivi residenti.
All'udienza del 21.3.2023, le Difese delle parti contestavano le reciproche deduzioni, argomentazioni ed eccezioni, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande come in atti ed il giudice riservava la decisione. In particolare, la Difesa di parte ricorrente chiedeva di sentire gli informatori indicati in atti oltre al sig. responsabile commerciale di Parte_5 Parte_1
Con ordinanza in data 18 febbraio 2025, questo Giudice disponeva l'acquisizione del verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, tenutasi innanzi al dott. Stefano Tiberti nel procedimento per sequestro giudiziario RG n. 2194/2024, Tribunale di Piacenza, in occasione della quale erano stati sentiti gli informatori indicati dalla Parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 20 marzo
2025, riservando all'esito ogni opportuno provvedimento.
***
Giova premettere che rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le domande di repressione di atti di concorrenza sleale c.d. interferente;
al contrario, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate ed appartengono al tribunale ordinario le controversie relative ad atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale.
Pagina 6 Ne consegue che esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e resta affidata alla competenza del giudice ordinario una controversia con la quale si lamenti una condotta professionalmente scorretta ed idonea a danneggiare l'altrui azienda, basata sull'appropriazione di informazioni tecniche o commerciali non assurgenti alla categoria del segreto tutelato ai sensi dell'art. 98 c.p.i. (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, n.3454).
In via preliminare, giova altresì precisare che, a mente dell'art. 671 c.c., il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovuti, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, su istanza del creditore che abbia il fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito.
Il sequestro conservativo rappresenta, quindi, la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale per il corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento, il che differenzia tale tipologia di vincolo, funzionale all'espropriazione forzata, dal sequestro giudiziario, teleologicamente preordinato ad un'esecuzione per consegna o rilascio.
Come è noto, ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c. il giudice deve verificare la sussistenza di entrambe le condizioni dell'azione cautelare (“fumus boni iuris” e
“periculum in mora”) ed ove accerti la carenza anche di una sola di esse, deve rigettare la domanda.
Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, la Corte di Cassazione ha precisato che tale requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. 13.2.2002 n. 2081).
In particolare, il periculum in mora quale presupposto del sequestro va inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.. Detto timore non può consistere in uno “status soggettivo” del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito.
Tale requisito, in sede di sequestro conservativo assume un significato diverso rispetto a quello richiesto per la concessione del provvedimento contemplato dall'art 700 c.p.c., poiché coerentemente alla natura del rimedio, non è sufficiente la sussistenza del pericolo di un pregiudizio
Pagina 7 irreparibile al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito.
Tale requisito, va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (v. Cass. civ. sent. n. 5579/2005; conf .Cass. civ. sent. n.
2081/2002 e Cass. civ. sent. n 6048/1998).
Ed invero, il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull'accertamento di condotte processuali e/o extra processuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.
Ciò significa, che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società e/o del debitore , facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.
L'incapacità patrimoniale del debitore, invero, seppur rappresenta la misura per valutare la garanzia del credito ex art 2740 c.c., acquista rilevanza in sede di sequestro solo allorquando faccia ritenere concreto e verosimile il pericolo di una perdita e diminuzione del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.
Diversamente opinando, si addiverrebbe alla errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente.
Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un accezione dinamica e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto deve essere espressione, con la conseguenza che la situazione di pericolo, per assumere rilievo giuridico ai fini dell'invocata cautela, deve essere sopravvenuta e la situazione patrimoniale del debitore deve essersi deteriorata in epoca successiva al momento in cui il preteso creditore ha acquisito ragioni di credito.
Dal punto di vista soggettivo, sufficientemente indicativi del periculum, possono essere comportamenti del debitore che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo
Pagina 8 patrimonio ed esprimano l'intenzione di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta e rendano verosimile o comunque manifestino la volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. civ. 69/1987).
Nel caso di specie, in ordine al fumus boni iuris, ha contestato alla Parte resistente di Parte_1
aver posto in essere una illecita attività concorrenziale mediante condotte tese a sottrarre alla
Ricorrente il suo patrimonio inteso quale complesso di conoscenze tecniche e commerciali, utilità e risorse, capitale umano ed economico.
Ciò posto, l'articolato quadro fattuale offerto da Parte ricorrente non appare, sulla base di una valutazione sommaria tipica di questa fase, sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di concorrenza sleale.
Come è noto, risponde di concorrenza illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. il soggetto che si abbandoni allo storno dei dipendenti altrui con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale e cioè con modalità rivolte direttamente e immediatamente a impedire al concorrente di continuare a competere a causa della sottrazione delle nozioni tecniche e delle relative professionalità grazie alle quali l'impresa ha ottenuto il proprio posizionamento di mercato (Cass. civ. Sez. I, 04/09/2013, n. 20228), impossibilità di competere che nella fattispecie in esame non si è chiaramente verificata.
Inoltre, affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'animus nocendi, cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente in misura superiore al pregiudizio che deriva normalmente ad un datore di lavoro dalla perdita di un dipendente (Cass. 23.5.2008, n. 13424), ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame alla luce delle considerazioni che seguono.
In particolare, con riferimento allo storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale, la giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce intervenute sul punto, ha chiarito che al fine di integrare tale fattispecie occorre un comportamento diretto a privare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili o almeno utili al buon andamento della azienda (v. Cass. n.
1561/1966, Cass. n. 1864/1967 e Cass. n. 3763/1968).
Nelle successive sentenze è stato poi specificato che affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di
Pagina 9 poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (v. Cass. n. 125/1974, Cass. n. 2296/1980 e Cass.
n. 6928/1983).
E' stato quindi specificato - ancor meglio - che il cosiddetto storno di dipendenti mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un'impresa concorrente non costituisce attività di concorrenza sleale, ma espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non sia stato attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, oltre i limiti in cui l'azienda può subire un danno per il fatto stesso di avere un suo dipendente scelto di dimettersi per lavorare presso altro imprenditore (v. Cass. n. 6682/1987 e Cass.
n. 6712/1996).
I giudici di legittimità hanno, infatti, affermato come la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); essa deve essere, piuttosto, desunta dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso il menzionato passaggio, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l'effetto confusorio o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell'investimento (ossia, l'avviamento) di chi lo subisce (Cass. n. 5671/1998).
Ribadito, quindi, che al fine della qualificazione dello storno di dipendenti qualeatto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente, la
Corte Suprema di Cassazione ha poi precisato che la configurabilità dello storno quale atto illecito non è di per sé preclusa dal fatto che i contatti per passare alle dipendenze dell'impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativo, siano stati avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente stornati, sempre che su tale iniziativa venga poi ad inserirsi l'attività dell'impresa concorrente sì da incidere casualmente sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l'impresa in cui si trovano inseriti (Cass. 13568/2004).
E' stato poi affermato che affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile si richiede comunque che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal
Pagina 10 concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche (v. Cass. n. 13424/2008; Cass. n. 9386/2012; Cass.
n. 20228/2013 e Cass. n. 1100/2014).
La valutazione, quindi, va fatta in concreto, sulla base dell'esame complessivo della vicenda come risultante dall'interazione dei vari indici sopra ricordati e degli altri elementi che, di volta in volta, possano assumere rilievo.
Ciò posto, va altresì rilevato come l'individuazione degli esatti confini e connotati della fattispecie in parola debba, comunque, necessariamente tener conto della piena cogenza - in materia - dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica ex art. 41 della
Costituzione.
Pertanto, il solo fatto che un imprendito, ad esempio, offra prospettive remunerative ed economiche migliori, anche in ordine alla durata e solidità del suo impegno professionale, ai lavoratori di altra impresa, così provocandone il passaggio da una all'altra, non può mai rappresentare di per sé un atto illecito.
La competizione fra imprenditori è infatti libera e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro;
così come libera deve essere la determinazione del singolo lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente, valutando l'affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita sia personali che dell'azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.
La contendibilità, infatti, non è caratteristica precipua del solo mercato dei beni e dei servizi, ma anche del mercato del lavoro, la cui flessibilità deve essere garantita, quanto all'ingresso o all'uscita dall'impresa, sia in senso discendente (ovverosia per scelta e decisione datoriale) che ascendente
(ovverosia per scelta e decisione del prestatore di lavoro).
Per aversi illecito concorrenziale, occorre allora un quid pluris da individuarsi nella violazione dei principi e dei canoni della correttezza professionale nonché nell'intenzione specifica se non esclusiva, quanto meno prevalente o comunque predominante di nuocere il concorrente.
L'accertamento in concreto dell'animus nocendi deve dunque aver riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore (spesso di difficile se non impossibile dimostrazione), all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori nonché (e in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare il concorrente.
Ma in ogni caso va ribadito che non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più
Pagina 11 soddisfacente;
così come va riconosciuto il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali.
Nel caso in esame, ad avviso del Tribunale non si rinvengono in capo alla Società resistente comportamenti violativi degli ordinari canoni di correttezza professionale, né modalità attuative del passaggio dei dipendenti di per sé illecite.
Non si rinviene d'altra parte nemmeno il predetto scopo, unico o prevalente, o comunque predominante, di nuocere al concorrente al di là del nocumento ordinariamente insito nel passaggio di dipendenti da una società all'altra.
In senso negativo all'accoglimento della domanda cautelare, infatti, vanno evidenziati l'assenza di metodi di reclutamento illeciti, il difetto di qualsivoglia attività denigratoria e soprattutto, la mancanza di prova che il passaggio di collaboratori e dipendenti dalle due Società sia stato sorretto da un unitario disegno volto a depauperare la struttura produttiva di tenuto soprattutto Parte_1
conto che la maggior parte degli “stornati” erano collaboratori autonomi privi di vincoli di fedeltà o
Contr di esclusività e che non sono emerse precise condotte fraudolente poste in essere da parte della al fine di danneggiare l'impresa concorrente, così come non risulta provato l'utilizzo indebito di specifici dati aziendali riservati da parte dei dipendenti trasmigrati a favore del nuovo datore di lavoro;
deve, poi, rilevarsi che l'asserito storno riguarda sei ex collaboratori, un numero che appare oggettivamente non idoneo ad impattare in modo rilevante sulla organizzazione della Società ricorrente (che conta nel 2024 una media di 43 addetti e 6 collaboratori) e che difficilmente può avere avuto un effetto disgregante sulla capacità competitiva di Parte_1
Inoltre, la esigua forza lavoro che si è in parte dispersa non appare causalmente riconducibile ad un intervento esterno della Società resistente, dal momento che gli ex dipendenti hanno dichiarato che l'evento scatenante dipende da dinamiche tutte interne alla stessa, ovvero Parte_1
l'insoddisfazione per il trattamento personale ed economico ricevuti.
Inoltre, l'assenza del patto di non concorrenza appare elemento assai rilevante, idoneo a ricondurre il passaggio da un'azienda all'altra nelle ordinarie dinamiche concorrenziali che fisiologicamente vedono le imprese competere non solo sul mercato dei beni e dei servizi, ma altresì sul mercato del lavoro, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore sono evenienza del tutto fisiologica e comprensibile, posto che il lavoratore, a maggior ragione ove difetti un patto di non concorrenza, è del tutto libero di perseguire il proprio benessere lavorativo optando per collocazioni migliori nel settore di mercato ove egli ha maturato le proprie esperienze e dove può far valere le proprie abilità
Pagina 12 e il patrimonio personale conoscitivo acquisito nel tempo quale connotato intangibile della propria personalità e professionalità.
A fronte di ciò e in assenza di valido patto di non concorrenza, nonché di precise illecite attività induttive da parte della Società resistente, la scelta di nuova collocazione degli altri convenuti appare non solo del tutto fisiologica, ma anche del tutto legittima poiché posta in essere nell'ambito della sfera intangibile di attuazione dei sovraordinati diritti individuali al lavoro e alla libera autodeterminazione della propria personalità ai sensi degli articoli 4 e 2 della Costituzione.
Alla luce delle predette considerazioni va, dunque, concluso nel senso che la valutazione complessiva delle allegazioni della Società ricorrente e del materiale probatorio offerto a sostegno non consentano di ritenere provata, seppure sulla base di una valutazione sommaria tipica di questa fase, la sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. mediante storno di dipendenti, peraltro non legati da un patto di non concorrenza.
Anche la condotta relativa alla denunciata sottrazione di informazioni riservate o comunque di informazioni che, anche non possedendo i requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., avrebbero comunque una rilevanza commerciale (sicché la loro sottrazione sarebbe un illecito concorrenziale) non risulta provata.
In generale, va detto che non è precluso all'ex dipendente di utilizzare le informazioni acquisite presso il precedente datore di lavoro, purché le informazioni in questione non rappresentino un dato aggregato di notizie non memorizzabile se non previa acquisizione illecita delle notizie stesse ed allo stesso tempo lo storno della clientela da parte di un concorrente è fatto di per sé legittimo, in quanto esercizio della libertà di impresa, divenendo illecito solamente se attuato con modalità a sua volte illecite quali ad esempio sabotaggio, denigrazione, attività confusorie, abusivo sfruttamento di beni e utilità altrui.
La giurisprudenza ha quindi affermato in relazione all'utilizzo da parte del dipendente delle conoscenze acquisite dal precedente datore di lavoro che per aversi un'attività illecita è comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4,35 e 36 Cost., a reperire sul
Pagina 13 mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali (Cass., n.
3454/2022).
In altre parole, può ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell'ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125
c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l'attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro ed anche le relazioni preferenziali con la clientela (Tribunale di Bologna, n. 441/2020).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non appare possibile ritenere che le conoscenze acquisite dagli ex collaboratori della Ricorrente tanto in merito alla clientela (come il prezzo pagato, la tipologia di macchinari già in possesso, o le eventuali preferenze espresse) quanto in merito alle strategie commerciali praticate (l'approccio ai potenziali clienti, l'utilizzo di corner o showroom, la distribuzione di coupon, la sponsorizzazione di iniziative c.d. green, etc..) integrino un compendio Contr di informazioni tali da garantire a un vantaggio competitivo particolarmente pregnante, tenuto conto che appaiono informazioni e tecniche facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore in tempi ed a costi ragionevoli, dovendosi tenere conto che il settore della vendita di depuratori d'acqua appare popolato da numerose imprese e quindi, da un alto tasso concorrenziale.
Conseguentemente, con specifico riferimento allo sviamento di clientela, è bene precisare che esso consiste in una fattispecie non tipizzata, pertanto, non assimilabile a specifiche figure di concorrenza sleale (quali storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto). In effetti il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un'ipotesi di concorrenza sleale occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.
Dunque, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito (Tribunale Piacenza, sentenza n. 390/2021).
In altre parole, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza anzi doverosa in un'economia di mercato, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la
Pagina 14 clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Nel caso di specie, quindi, l'illiceità dello storno di clientela da parte di dovrebbe CP_1
essere desunta dall'appropriazione dei segreti commerciali di cui era titolare e di cui la Parte_1
società convenuta si sarebbe illecitamente avvantaggiata, circostanza di cui non vi è tuttavia prova alla luce di quanto affermato in precedenza, sicché l'illiceità dello sviamento dovrebbe essere desunta indirettamente, secondo la difesa di Parte ricorrente, dalla lamentata grave flessione del
Contro fatturato di nell'anno 2024 e dall'asserita crescita anomala del fatturato di sempre Parte_1
nello stesso anno.
Tale tesi non è tuttavia condivisibile.
Lo storno della clientela, infatti, potrebbe essere considerato illecito solo nel caso in cui emerga la prova dell'utilizzo di mezzi illeciti, quali la sistematicità dello sviamento grazie all'uso di informazioni riservate, posto che in base ai principi della libera concorrenza la convenuta avrebbe potuto lecitamente contattare (sulla base delle informazioni di cui era legittimamente in possesso e sulla base dei ricordi mnemonici degli ex dipendenti) i clienti della Società ricorrente.
La giurisprudenza ha infatti affermato che è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro, il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa (Tribunale Bologna, sez. IV,
13/10/2017, n. 2222; Cassazione civile, sez. I, 14/04/2017, n. 9672).
Nel caso di specie, oltre alla non trascurabile circostanza che lo sviamento avrebbe riguardato al massimo tre clienti, non appaiono provate condotte specificatamente qualificabili come contrarie alla correttezza professionale, mancando sia la sistematicità o vessatorietà della condotta, sia l'utilizzo di tecniche di accaparramento connotate da artifici, raggiri o comunque idonee ad ingenerare confusione nel consumatore, essendo viceversa fisiologico che l'ex collaboratore utilizzi le cognizioni che sono state da lui acquisite durante l'attività professionale, ivi incluse le conoscenze personali;
dunque, alcun uso di informazioni riservate (massivo o anche solo episodico) risulta provato ed analogamente alcun tentativo di sottrazione sistematica della clientela risulta provato.
Va, peraltro, ribadito come la sottrazione di alcuni clienti non possa essere considerata illecita, essendo al contrario riconducibile a legittime dinamiche di mercato.
Lo sviamento di clientela, infatti, per essere illecito deve essere effettuato con modalità illecite, che nel caso di specie non sussistono.
Pagina 15 Il Tribunale ritiene che non sussistano neppure i presupposti atti a configurare la fattispecie della concorrenza sleale parassitaria. Contr Nello specifico, la Ricorrente sostiene che avrebbe tenuto una condotta imprenditoriale improntata all'imitazione sistematica del c.d. content marketing e dei prodotti di Parte_1
Come è noto, nell'elaborazione giurisprudenziale la concorrenza sleale parassitaria si delinea, tuttavia, come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (cfr. Cass. n.
25607/2018).
I caratteri essenziali della concorrenza sleale parassitarla sono, dunque, costituiti dalla eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate (« tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente ») e dalla sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa (« un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui »).
Tali elementi non si ravvisano nella vicenda qui considerata, atteso che le condotte imitative lamentate dalla Ricorrente non valgono di per sé a configurare quell'attività di sistematica ripresa dell'iniziativa imprenditoriale altrui alla quale la corrente interpretazione dell'art. 2598 n. 3) c.c. subordina la repressione del fenomeno parassitario.
Quanto al profilo dell'imitazione servile e parassitaria dei prodotti, si osserva come ai sensi dell'art. 2298 n. 1 c.c. l'imitazione costituisce condotta illecita soltanto se e in quanto idonea a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente ( Cass. Civ. 3967/04, Cass. Civ.
15761/03).
In particolare, è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale è soltanto quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee proprio in virtù della loro capacità distintiva a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, e che "in ogni caso non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto" (Cass. Civ. 1062/06); in altre parole l'imitazione servile è configurabile soltanto quando la riproduzione abbia per oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali e che inoltre siano dotati di carattere individualizzante, cioè di idoneità ad identificare la merce come proveniente da una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità (Cass. Civ. 15761/03).
Nel caso di specie, invero, tali aspetti non sono emersi ed inoltre, tenuto conto della particolarità dei prodotti commercializzati, appare del tutto ragionevole che le principali specifiche tecniche siano
Pagina 16 similari nei corrispondenti prodotti realizzati dalle varie imprese operanti nel settore, né sono stati allegati e provati aspetti distintivi e originali tipici soltanto dei prodotti Parte_1
Quanto, infine, alla copiatura pedissequa di documentazione, non è di per sé decisivo che un concorrente utilizzi documentazione contrattuale, moduli tecnici (come certificati di collaudo) o formulari di identico tenore letterale, in quanto per la maggior parte si tratta di dati tecnici o giuridici di dominio pubblico e quindi non è sufficientemente delineato in cosa consista il
“patrimonio tecnico contrattuale di proprietà esclusiva di asseritamente sottratto. Parte_1
Da ultimo, difetta anche il requisito del periculum, non avendo la Ricorrente neanche allegato l'esistenza di comportamenti degli asseriti Debitori dai qual desumere - anche in via presuntiva - la volontà degli stessi di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni (ove ritenute esistenti).
Ne consegue che la sola ridotta capacità patrimoniale degli stessi rispetto all'asserito credito, in assenza di condotte sintomatiche di una propensione alla dissipazione del proprio patrimonio per sottrarlo ai creditori, non è sufficiente per ritenere sussistente il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale ex art 2740 c.c. nelle more del giudizio di merito.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere respinto.
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Dal rigetto del ricorso discende la condanna in capo alla parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite secondo la previsione di cui all'art. 669-septies; le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto da nei Parte_1 confronti di ed .; Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_3 CP_4
- condanna al pagamento in favore della Parte resistente delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in € 5.990,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Piacenza, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
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