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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
R.G. 2865/2022
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, pendente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giulio Nescis, in forza di procura agli atti;
- Appellante -
e
, quale titolare dell'omonima TA Individuale MP ED CP1
LE EL (C.F: ) e (P.IVA: ) rappresentato C.F._2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Monica Raddavero, in forza di procura agli atti;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 45/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Tortona pubblicata in data 20.06.2022.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda di primo grado per i motivi sopra esposti e di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 94 /
2020 D.I. – 133 / 2020 R.G., emesso in data 18 giugno 2020 dal Giudice di Pace di
Tortona, assolvendo l'esponente da ogni do-manda avversa. Con le spese di entrambi i gradi.
Per la parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art 348 bis cpc l'avversario appello;
- in via principale, nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità, respingere l'avversario appello, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti, e confermare la gravata sentenza;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione del processo di I grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 94/2020 con il quale il Giudice di Pace di Tortona lo aveva condannato al pagamento della somma di € 2.970,00, in favore dell'RE Edile
Leonardo LI, somma dovuta a titolo di corrispettivo per le opere da essa eseguite presso l'abitazione dell'opponente sita in Sale, via Piave n. 48 ovvero: i) l'allacciamento della rete fognaria privata dell'immobile attoreo a quella privata del CP2
(quest'ultimo allacciato alla rete fognaria comunale) eseguito, a dire
[...]
dell'opponente, a propria insaputa;
ii) l'adeguamento del condotto fognario posto sul lato ovest dell'abitazione, necessario per lo scarico delle acque reflue del bagno e della pagina 2 di 12 cucina, attraverso la posa di un pozzetto compensatore (incarico questo sì, espressamente conferito dal committente).
A sostegno della propria opposizione l'attore deduceva: i) di non aver mai commissionato all'impresa opposta l'allacciamento alla rete fognaria del CP2
e di avere, anzi, subito l'iniziativa giudiziale del Condominio volto ad CP2
ottenere il distacco dell'allacciamento e di aver quindi sopportato i costi di rimozione dello stesso (delegata all'impresa individuale NA Agostino); ii) che tali lavori di allacciamento, violativi della normativa pubblicistica in materia di scarichi delle pubbliche fognature (art . 8 L.R. Piemonte 13/1990 e l'art. 5 Regolamento generale di
Fognatura dell'ambito territoriale ottimale n. 6) rendono l'appalto nullo per illiceità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. ; iii) che il prezzo richiesto dall'opposta per tali lavorazioni di allacciamento di € 1.950,00, non è mai stato pattuito tra le parti ed è anche eccessivamente oneroso considerato che i costi sostenuti dall'opponente per la costruzione della fognatura (commissionata all'impresa NA) e l'allacciamento della stessa alla rete fognaria pubblica, ammontano a meno di € 1.200,00; iv) che invece per ciò che riguarda i restati lavori di sistemazione della fognatura, gli stessi erano stati erroneamente eseguiti atteso che il pozzetto realizzato dall'RE LI scaricava in un tubo che avendo poca pendenza rallentava il deflusso delle acque nere favorendone il ristagno;
vi) che tali problematiche erano state prontamente denunciate sia verbalmente, sia per iscritto, all'appaltatrice e avevano comportato la necessità di rifare il lavoro affidandolo ad altra impresa (NA) perché realizzasse la pendenza corretta.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposta, deducendo: i) che il contratto intercorso tra le parti fosse da qualificare come di prestazione d'opera e non di appalto;
ii) che i vizi lamentati non erano stati tempestivamente denunciati nei termini di cui all'art 2226 c.c.; iii) che la scelta di realizzare il pozzetto era stata opzionata dal committente per contenere i costi pur avendo il direttore lavori proposto un intervento più risolutivo del problema che avrebbe però implicato il rifacimento di 10 mt di linea fognaria, con tutti i maggiori oneri che ne sarebbero conseguiti;
iv) che la scarsa pagina 3 di 12 CP pendenza del secondo tubo di scarico era elemento non conoscibile dall quando ha eseguito i lavori;
v) che con riguardo all'allacciamento al Condominio, lo stesso era stato richiesto espressamente dal e che in ogni caso non sussiste alcun abuso Pt_1
trattandosi al massimo di illecito civile, addebitabile al solo opponente che non aveva preso accordi con il Condominio;
vi) con riguardo all'eccessiva onerosità degli importi richiesti, l'omessa prova di tale assunto, non potendo valere quale parametro di riferimento il prezzo applicato dall'impresa NA, non ultimo per il fatto che la stessa si era avvalsa anche delle opere già realizzate dall'opposta.
La causa, esperito invano un tentativo giudiziale di conciliazione, veniva istruita attraverso l'espletamento di prove orali per interrogatorio formale e testi.
All'esito delle prove, il Giudice di prime cure, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di memorie conclusive all'udienza del 11.01.2022 e lì la tratteneva in decisione.
Veniva quindi emessa la sentenza n. 45/2022, pubblicata in data 20.06.2022, formante oggetto del presente giudizio di appello, nella quale il Giudice di Pace, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla refusione in favore del convenuto delle spese di lite.
Motivi di appello
L'appellante ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata:
1) l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice, non ha dichiarato la nullità del contratto stipulato tra le parti ex art. 1346 e 1418 c.c. atteso che l'allaccio alla rete CP fognaria realizzato dall'impresa e mai commissionato dal , viola le norme Pt_1
urbanistiche di cui alla Legge Regionale 13/90' e al Regolamento generale di Fognatura nell'ambito Territoriale Ottimale n. 6;
2) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, ha accollato all'opponente l'onere di provare l'eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto pagina 4 di 12 dall'RE incombendo invece su quest'ultima l'onere di provare l'avvenuta pattuizione del corrispettivo richiesto o le modalità di sua quantificazione e dovendo in difetto operare l'art. 1657 c.c.;
3) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice ha ritenuto non addebitabili all'impresa i vizi dell'opera (relativamente al pozzetto), atteso che di tali vizi il committente aveva effettuato tempestiva denuncia verbalmente e poi per iscritto proprio per il tramite del direttore lavori Arch. che nella propria relazione del CP3
8.05.2019 aveva dato atto delle problematiche esistenti di ristagno, che aveva reso del tutto inutile l'intervento con conseguente perdita del corrispettivo.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
§1. Sul primo motivo d'appello.
Il primo motivo d'appello è da rigettare.
L'appellante insiste nell'invocare a sostegno della propria tesi di nullità del contratto per illeceità dell'oggetto, la norma di cui all'art. 1346 c.c. trascurando di considerare che come noto, il concetto di illiceità fatto proprio da tale norma presuppone la contrarietà a norme imperative, che nel caso di specie non sono in alcun modo interessate dalla vicenda di allacciamento alla rete fognaria che ci occupa, che ha configurato gli estremi di un illecito civile, privo di alcuna rilevanza pubblicistica.
CP Infatti, l'opera eseguita dall'impresa è consistita nell'allacciamento della rete fognaria privata del alla rete fognaria privata del ovvero Pt_1 Controparte_2
a quello che da un punto di vista giuridico viene a definirsi la costituzione di una servitù di scarico fognario, la cui illegittimità risiedeva nel solo fatto che non vi fosse in tal senso alcun previo accordo tra le parti.
Prive di significatività sono poi le norme e citate dall'appellante, dal momento che l'art
8 della L.R. Piemonte 13/1990 fa riferimento espresso agli “scarichi in pubblica fognatura” e gli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di Fognatura dell'Ambito
pagina 5 di 12 territoriale Ottimale n. 6 (ovvero quello dell'Alessandrino) parimenti parlano di allacciamento “alla rete pubblica fognaria” e quindi non riguardano l'opera realizzata dall'RE LI che consistette nella realizzazione di un canale fognario che convogliava gli scarichi dell'abitazione del in quelli di proprietà del Pt_2
Condominio.
Pertanto, la sentenza di prime cure sul punto è condivisibile e va confermata.
§ 2. Sul secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante lamenta un'errata ripartizione dell'onere della prova in ordine al quantum debeatur, che la stessa parte asserisce non esser stato mai pattuito ed esser eccessivo.
Il motivo è in parte fondato.
Ciò che in effetti deve ritenersi condivisibile è l'assunto dell'appellante secondo cui l'onere della prova in ordine al quantum debeatur gravasse sulla parte creditrice opposta.
La Giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere in materia di appalto (ma con principio applicabile certamente anche al contratto di prestazione d'opera come lo qualifica l'opposta) che l'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez.
2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Nemmeno sul punto può esser speso il fatto che l'opponente non abbia contestato (o meglio, abbia implicitamente ammesso dolendosi dei vizi) la fattiva esecuzione delle opere per cui è causa, dal momento che il principio di non contestazione potrebbe pagina 6 di 12 limitarsi ai fatti dimostrativi dell'an della pretesa azionata, ma non potrebbe estendersi alla portata dimostrativo-valutativa dei documenti comprovanti il quantum che nel presente giudizio sono rappresentati dalla sola fattura commerciale emessa dall'impresa CP
, che però, come già accennato, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale non è sufficiente in tal senso (si v. anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 la cui massima recita “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.”).
Ciò posto, che si voglia qualificare il rapporto giuridico sorto tra le parti come un appalto o come un contratto di prestazione d'opera, in tema di appalto (come peraltro dedotto dallo stesso appellante) l'art. 1657 c.c. prevede che “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa
è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice” e in tema di prestazione d'opera l'art. 2225 c.c. stabilisce che “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
Tali previsioni comportano, come statuito dalla Giurisprudenza con riguardo all'ultima delle norme citate ma con l'affermazione di un principio valevole anche con riguardo alla prima che “in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni pagina 7 di 12 eseguite e con il risultato conseguito dal committente (Cass. Sez. 2 24-4-2018 n. 10057
Rv. 648317-01, Cass. Sez. 2 31-3-2014 n. 7510 Rv. 630722-01, Cass. Sez. 18-9-1995 n.
9829 Rv. 494057-01)” (cit. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024).
Da ciò ne consegue, che non avendo l'impresa creditrice (sulla quale incombeva tale onere) offerto alcun parametro oggettivo tecnico di riferimento sulla quale fondare un giudizio di congruità del compenso da sé richiesto, ma ritenuto che, in ragione dei principi citati, attesa la pacifica esecuzione delle opere in parola e la circostanza provata che sia stato proprio l'appellante a conferire all'impresa tale preciso incarico ( v. dichiarazioni dei testimoni – il padre dell'appellante – e Arch. Testimone_1
), ciò solo non possa comportare un rigetto de plano della domanda di CP3
pagamento; si ritiene equo, al fine di individuare il corrispettivo dovuto all'appellata ai sensi delle norme citate, tenere conto: i) di quanto pagato dall'appellante alla
[...]
per delle lavorazioni analoghe a quella che ci occupa (pur non coincidenti) CP4
ovvero € 500,00 iva esclusa;
del fatto emerso dall'istruttoria testimoniale svolta (v. testimoni NA e – il padre dell'appellante -) che la Testimone_1 [...]
nel realizzare l'allaccio della rete fognaria privata a quella comunale utilizzò CP4
CP una parte dell'opera già realizzata dall'impresa ; così addivenendosi ad una somma
(per la sola lavorazione relativa all'allacciamento alla rete fognaria del CP2
) di € 1.112,00 (oltre iva) che corrisponde ad un valore compreso tra la media dei
[...]
CP corrispettivi richiesti dalle due imprese NA e (€ 1.225,00) e il doppio del prezzo del corrispettivo chiesto dall'impreso NA (€ 1.000,00) che per il tramite del suo titolare ha affermato di aver mantenuto una parte di tubatura già istallata dalla TA
LI (che può equitativamente stimarsi, in assenza di riferimenti chiari sul punto, in un
50% di quella complessiva).
§3. Sul terzo motivo di appello.
pagina 8 di 12 Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice abbia ritenuto CP non addebitabili all'impresa i vizi del pozzetto da essa realizzato, dimostratosi, una volta istallato, non in grado di garantire il buon funzionamento delle linee di scarico.
L'appellante sul punto, resistendo all'eccezione di decadenza ex art. art. 2226 co. II c.c. sollevata ex adverso, ha infatti insistito nel fatto di aver tempestivamente denunciato i CP vizi all'impresa , verbalmente e poi per iscritto, proprio per il tramite del direttore lavori Arch. che nella propria relazione del 8.05.2019 aveva dato atto di tale CP3
problematica.
Il motivo di appello va rigettato.
Sul punto infatti, è assorbente rilevare, al di là del tema della decadenza, che, come emerso dall'istruttoria orale svolta, il vizio di cui si duole il non attiene Pt_1
CP all'esecuzione dell'opera commissionata e realizzata dall'RE (ovvero la realizzazione del pozzetto “compensatore”), quanto al fatto che esso non abbia prodotto i risultati sperati in quanto, come riscontrato a posteriori dal progettista e direttore lavori
Arch. “la presenza di carta igienica e l'assenza di pendenza del secondo tubo” CP3
non hanno consentito un regolare deflusso e scarico delle acque nella fognatura principale, favorendo così il ristagno di materiale organico nel pozzetto.
Ciò posto, sebbene in linea generale, nell'appalto sia pubblico che privato, rientri tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, anche il controllo sulla validità tecnica del progetto fornito dal committente (anche ad esempio in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere o funzionare) la responsabilità di quest'ultimo non può essere invocata se le condizioni che hanno vanificato il risultato promesso dall'opera ben eseguita non fossero accertabili e conoscibili prima o durante l'esecuzione delle lavorazioni;
come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale e secondo quanto dichiarato dallo stesso . Pt_1
Infatti, per stessa ammissione di quest'ultimo (ma la circostanza è stata rimessa anche ai testimoni e Arch. che l'hanno confermata), Testimone_1 Testimone_2 pagina 9 di 12 CP l'impresa fu incaricata solo di eliminare il dislivello esistente tra due tubazioni dello scarico, dislivello che non consentiva il regolare deflusso delle acque, ed allo scopo, secondo quanto richiesto dallo stesso , con il bene stare del progettista Pt_1 CP3
nel luglio 2018 l'impresa istallava un pozzetto “compensatore”, proprio per eliminare il dislivello tra le due tubature.
Nonostante ciò, come affermato dalla relazione del prodotta in causa, l'assenza CP3
di pendenza di uno dei due tubi in questione, quello in alto, (probabilmente aggravata da precedenti lavori eseguiti da altra impresa nel contesto di ristrutturazione che ha interessato tutto immobile dell'appellante) non ha consentito un regolare deflusso delle acque dal pozzetto, che per tale ragione vedeva formarsi continuamente al proprio interno ristagni di materiale organico.
Ebbene, a dire dello stesso progettista (della cui attendibilità non si Testimone_2
dubita attesa la natura potenzialmente contra sé delle dichiarazioni rese sul punto) il problema di scarsa pendenza del secondo tubo non era conoscibile né accertabile
CP dall'impresa prima o durante l'esecuzione dei lavori di installazione del pozzetto
(che fra l'altro si ripromettevano di intervenire sulla compensazione del mero dislivello tra le due tubature), a ciò conseguendo che poiché è da ricondurre solo a tale condizione di difetto di pendenza, l'impedimento di un ottimale funzionamento del pozzetto CP istallato, essa, non essendo nota né conoscibile all'impresa , non può essergli addebitata quale vizio dell'opera realizzata, che invece, di per se stessa, rispondeva a quanto espressamente commissionato e non presentava vizi.
Per tutte le esposte ragioni, il compenso di € 750,00 (iva esclusa) richiesto dall'impresa CP
per tale lavorazione, deve essere corrisposto.
§ 4. Conclusioni e spese di lite
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado conseguentemente riformata nei termini di cui al dispositivo.
pagina 10 di 12 Quanto alle spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, sulle stesse così si statuisce:
- quelle del primo grado di giudizio, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate nella misura di 1/3 e per gli ulteriori 2/3 poste a carico dell'opponente e liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come Pt_1
aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, così per € 843,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
- quanto a quelle del secondo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza e la riforma della motivazione anche su alcune parti della stessa sostanzialmente confermate, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tortona n. 45/2022, e per l'effetto, in riforma della stessa, così statuisce:
- Accoglie parzialmente l'opposizione promossa da Parte_1
e per l'effetto:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 94\2020 emesso dal Giudice di Pace di Tortona del
18.06.2020;
- Determina il corrispettivo dovuto da a Parte_1
, quale titolare dell'omonima TA Individuale MP ED CP1
pagina 11 di 12 per l'opera eseguita di “allacciamento alla rete fognaria” in € CP1
1.112,00 (oltre iva);
- Dichiara tenuto e per l'effetto condanna a Parte_1
pagare a , quale titolare dell'omonima TA Individuale MP CP1
ED , per tutte le opere da quest'ultima svolte, la somma CP1
complessiva di € 1.862,00 (oltre IVA), oltre agli interessi al tasso di Legge a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- Compensa le spese del primo grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna a rifondere a , quale titolare Parte_1 CP1
dell'omonima TA Individuale MP ED LE EL i restanti due terzi;
liquidati in € 843,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Alessandria, il 27.06.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
R.G. 2865/2022
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, pendente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giulio Nescis, in forza di procura agli atti;
- Appellante -
e
, quale titolare dell'omonima TA Individuale MP ED CP1
LE EL (C.F: ) e (P.IVA: ) rappresentato C.F._2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Monica Raddavero, in forza di procura agli atti;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 45/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Tortona pubblicata in data 20.06.2022.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda di primo grado per i motivi sopra esposti e di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 94 /
2020 D.I. – 133 / 2020 R.G., emesso in data 18 giugno 2020 dal Giudice di Pace di
Tortona, assolvendo l'esponente da ogni do-manda avversa. Con le spese di entrambi i gradi.
Per la parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art 348 bis cpc l'avversario appello;
- in via principale, nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità, respingere l'avversario appello, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti, e confermare la gravata sentenza;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione del processo di I grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 94/2020 con il quale il Giudice di Pace di Tortona lo aveva condannato al pagamento della somma di € 2.970,00, in favore dell'RE Edile
Leonardo LI, somma dovuta a titolo di corrispettivo per le opere da essa eseguite presso l'abitazione dell'opponente sita in Sale, via Piave n. 48 ovvero: i) l'allacciamento della rete fognaria privata dell'immobile attoreo a quella privata del CP2
(quest'ultimo allacciato alla rete fognaria comunale) eseguito, a dire
[...]
dell'opponente, a propria insaputa;
ii) l'adeguamento del condotto fognario posto sul lato ovest dell'abitazione, necessario per lo scarico delle acque reflue del bagno e della pagina 2 di 12 cucina, attraverso la posa di un pozzetto compensatore (incarico questo sì, espressamente conferito dal committente).
A sostegno della propria opposizione l'attore deduceva: i) di non aver mai commissionato all'impresa opposta l'allacciamento alla rete fognaria del CP2
e di avere, anzi, subito l'iniziativa giudiziale del Condominio volto ad CP2
ottenere il distacco dell'allacciamento e di aver quindi sopportato i costi di rimozione dello stesso (delegata all'impresa individuale NA Agostino); ii) che tali lavori di allacciamento, violativi della normativa pubblicistica in materia di scarichi delle pubbliche fognature (art . 8 L.R. Piemonte 13/1990 e l'art. 5 Regolamento generale di
Fognatura dell'ambito territoriale ottimale n. 6) rendono l'appalto nullo per illiceità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. ; iii) che il prezzo richiesto dall'opposta per tali lavorazioni di allacciamento di € 1.950,00, non è mai stato pattuito tra le parti ed è anche eccessivamente oneroso considerato che i costi sostenuti dall'opponente per la costruzione della fognatura (commissionata all'impresa NA) e l'allacciamento della stessa alla rete fognaria pubblica, ammontano a meno di € 1.200,00; iv) che invece per ciò che riguarda i restati lavori di sistemazione della fognatura, gli stessi erano stati erroneamente eseguiti atteso che il pozzetto realizzato dall'RE LI scaricava in un tubo che avendo poca pendenza rallentava il deflusso delle acque nere favorendone il ristagno;
vi) che tali problematiche erano state prontamente denunciate sia verbalmente, sia per iscritto, all'appaltatrice e avevano comportato la necessità di rifare il lavoro affidandolo ad altra impresa (NA) perché realizzasse la pendenza corretta.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposta, deducendo: i) che il contratto intercorso tra le parti fosse da qualificare come di prestazione d'opera e non di appalto;
ii) che i vizi lamentati non erano stati tempestivamente denunciati nei termini di cui all'art 2226 c.c.; iii) che la scelta di realizzare il pozzetto era stata opzionata dal committente per contenere i costi pur avendo il direttore lavori proposto un intervento più risolutivo del problema che avrebbe però implicato il rifacimento di 10 mt di linea fognaria, con tutti i maggiori oneri che ne sarebbero conseguiti;
iv) che la scarsa pagina 3 di 12 CP pendenza del secondo tubo di scarico era elemento non conoscibile dall quando ha eseguito i lavori;
v) che con riguardo all'allacciamento al Condominio, lo stesso era stato richiesto espressamente dal e che in ogni caso non sussiste alcun abuso Pt_1
trattandosi al massimo di illecito civile, addebitabile al solo opponente che non aveva preso accordi con il Condominio;
vi) con riguardo all'eccessiva onerosità degli importi richiesti, l'omessa prova di tale assunto, non potendo valere quale parametro di riferimento il prezzo applicato dall'impresa NA, non ultimo per il fatto che la stessa si era avvalsa anche delle opere già realizzate dall'opposta.
La causa, esperito invano un tentativo giudiziale di conciliazione, veniva istruita attraverso l'espletamento di prove orali per interrogatorio formale e testi.
All'esito delle prove, il Giudice di prime cure, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di memorie conclusive all'udienza del 11.01.2022 e lì la tratteneva in decisione.
Veniva quindi emessa la sentenza n. 45/2022, pubblicata in data 20.06.2022, formante oggetto del presente giudizio di appello, nella quale il Giudice di Pace, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla refusione in favore del convenuto delle spese di lite.
Motivi di appello
L'appellante ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata:
1) l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice, non ha dichiarato la nullità del contratto stipulato tra le parti ex art. 1346 e 1418 c.c. atteso che l'allaccio alla rete CP fognaria realizzato dall'impresa e mai commissionato dal , viola le norme Pt_1
urbanistiche di cui alla Legge Regionale 13/90' e al Regolamento generale di Fognatura nell'ambito Territoriale Ottimale n. 6;
2) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, ha accollato all'opponente l'onere di provare l'eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto pagina 4 di 12 dall'RE incombendo invece su quest'ultima l'onere di provare l'avvenuta pattuizione del corrispettivo richiesto o le modalità di sua quantificazione e dovendo in difetto operare l'art. 1657 c.c.;
3) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice ha ritenuto non addebitabili all'impresa i vizi dell'opera (relativamente al pozzetto), atteso che di tali vizi il committente aveva effettuato tempestiva denuncia verbalmente e poi per iscritto proprio per il tramite del direttore lavori Arch. che nella propria relazione del CP3
8.05.2019 aveva dato atto delle problematiche esistenti di ristagno, che aveva reso del tutto inutile l'intervento con conseguente perdita del corrispettivo.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
§1. Sul primo motivo d'appello.
Il primo motivo d'appello è da rigettare.
L'appellante insiste nell'invocare a sostegno della propria tesi di nullità del contratto per illeceità dell'oggetto, la norma di cui all'art. 1346 c.c. trascurando di considerare che come noto, il concetto di illiceità fatto proprio da tale norma presuppone la contrarietà a norme imperative, che nel caso di specie non sono in alcun modo interessate dalla vicenda di allacciamento alla rete fognaria che ci occupa, che ha configurato gli estremi di un illecito civile, privo di alcuna rilevanza pubblicistica.
CP Infatti, l'opera eseguita dall'impresa è consistita nell'allacciamento della rete fognaria privata del alla rete fognaria privata del ovvero Pt_1 Controparte_2
a quello che da un punto di vista giuridico viene a definirsi la costituzione di una servitù di scarico fognario, la cui illegittimità risiedeva nel solo fatto che non vi fosse in tal senso alcun previo accordo tra le parti.
Prive di significatività sono poi le norme e citate dall'appellante, dal momento che l'art
8 della L.R. Piemonte 13/1990 fa riferimento espresso agli “scarichi in pubblica fognatura” e gli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di Fognatura dell'Ambito
pagina 5 di 12 territoriale Ottimale n. 6 (ovvero quello dell'Alessandrino) parimenti parlano di allacciamento “alla rete pubblica fognaria” e quindi non riguardano l'opera realizzata dall'RE LI che consistette nella realizzazione di un canale fognario che convogliava gli scarichi dell'abitazione del in quelli di proprietà del Pt_2
Condominio.
Pertanto, la sentenza di prime cure sul punto è condivisibile e va confermata.
§ 2. Sul secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante lamenta un'errata ripartizione dell'onere della prova in ordine al quantum debeatur, che la stessa parte asserisce non esser stato mai pattuito ed esser eccessivo.
Il motivo è in parte fondato.
Ciò che in effetti deve ritenersi condivisibile è l'assunto dell'appellante secondo cui l'onere della prova in ordine al quantum debeatur gravasse sulla parte creditrice opposta.
La Giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere in materia di appalto (ma con principio applicabile certamente anche al contratto di prestazione d'opera come lo qualifica l'opposta) che l'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez.
2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Nemmeno sul punto può esser speso il fatto che l'opponente non abbia contestato (o meglio, abbia implicitamente ammesso dolendosi dei vizi) la fattiva esecuzione delle opere per cui è causa, dal momento che il principio di non contestazione potrebbe pagina 6 di 12 limitarsi ai fatti dimostrativi dell'an della pretesa azionata, ma non potrebbe estendersi alla portata dimostrativo-valutativa dei documenti comprovanti il quantum che nel presente giudizio sono rappresentati dalla sola fattura commerciale emessa dall'impresa CP
, che però, come già accennato, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale non è sufficiente in tal senso (si v. anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 la cui massima recita “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.”).
Ciò posto, che si voglia qualificare il rapporto giuridico sorto tra le parti come un appalto o come un contratto di prestazione d'opera, in tema di appalto (come peraltro dedotto dallo stesso appellante) l'art. 1657 c.c. prevede che “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa
è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice” e in tema di prestazione d'opera l'art. 2225 c.c. stabilisce che “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
Tali previsioni comportano, come statuito dalla Giurisprudenza con riguardo all'ultima delle norme citate ma con l'affermazione di un principio valevole anche con riguardo alla prima che “in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni pagina 7 di 12 eseguite e con il risultato conseguito dal committente (Cass. Sez. 2 24-4-2018 n. 10057
Rv. 648317-01, Cass. Sez. 2 31-3-2014 n. 7510 Rv. 630722-01, Cass. Sez. 18-9-1995 n.
9829 Rv. 494057-01)” (cit. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024).
Da ciò ne consegue, che non avendo l'impresa creditrice (sulla quale incombeva tale onere) offerto alcun parametro oggettivo tecnico di riferimento sulla quale fondare un giudizio di congruità del compenso da sé richiesto, ma ritenuto che, in ragione dei principi citati, attesa la pacifica esecuzione delle opere in parola e la circostanza provata che sia stato proprio l'appellante a conferire all'impresa tale preciso incarico ( v. dichiarazioni dei testimoni – il padre dell'appellante – e Arch. Testimone_1
), ciò solo non possa comportare un rigetto de plano della domanda di CP3
pagamento; si ritiene equo, al fine di individuare il corrispettivo dovuto all'appellata ai sensi delle norme citate, tenere conto: i) di quanto pagato dall'appellante alla
[...]
per delle lavorazioni analoghe a quella che ci occupa (pur non coincidenti) CP4
ovvero € 500,00 iva esclusa;
del fatto emerso dall'istruttoria testimoniale svolta (v. testimoni NA e – il padre dell'appellante -) che la Testimone_1 [...]
nel realizzare l'allaccio della rete fognaria privata a quella comunale utilizzò CP4
CP una parte dell'opera già realizzata dall'impresa ; così addivenendosi ad una somma
(per la sola lavorazione relativa all'allacciamento alla rete fognaria del CP2
) di € 1.112,00 (oltre iva) che corrisponde ad un valore compreso tra la media dei
[...]
CP corrispettivi richiesti dalle due imprese NA e (€ 1.225,00) e il doppio del prezzo del corrispettivo chiesto dall'impreso NA (€ 1.000,00) che per il tramite del suo titolare ha affermato di aver mantenuto una parte di tubatura già istallata dalla TA
LI (che può equitativamente stimarsi, in assenza di riferimenti chiari sul punto, in un
50% di quella complessiva).
§3. Sul terzo motivo di appello.
pagina 8 di 12 Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice abbia ritenuto CP non addebitabili all'impresa i vizi del pozzetto da essa realizzato, dimostratosi, una volta istallato, non in grado di garantire il buon funzionamento delle linee di scarico.
L'appellante sul punto, resistendo all'eccezione di decadenza ex art. art. 2226 co. II c.c. sollevata ex adverso, ha infatti insistito nel fatto di aver tempestivamente denunciato i CP vizi all'impresa , verbalmente e poi per iscritto, proprio per il tramite del direttore lavori Arch. che nella propria relazione del 8.05.2019 aveva dato atto di tale CP3
problematica.
Il motivo di appello va rigettato.
Sul punto infatti, è assorbente rilevare, al di là del tema della decadenza, che, come emerso dall'istruttoria orale svolta, il vizio di cui si duole il non attiene Pt_1
CP all'esecuzione dell'opera commissionata e realizzata dall'RE (ovvero la realizzazione del pozzetto “compensatore”), quanto al fatto che esso non abbia prodotto i risultati sperati in quanto, come riscontrato a posteriori dal progettista e direttore lavori
Arch. “la presenza di carta igienica e l'assenza di pendenza del secondo tubo” CP3
non hanno consentito un regolare deflusso e scarico delle acque nella fognatura principale, favorendo così il ristagno di materiale organico nel pozzetto.
Ciò posto, sebbene in linea generale, nell'appalto sia pubblico che privato, rientri tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, anche il controllo sulla validità tecnica del progetto fornito dal committente (anche ad esempio in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere o funzionare) la responsabilità di quest'ultimo non può essere invocata se le condizioni che hanno vanificato il risultato promesso dall'opera ben eseguita non fossero accertabili e conoscibili prima o durante l'esecuzione delle lavorazioni;
come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale e secondo quanto dichiarato dallo stesso . Pt_1
Infatti, per stessa ammissione di quest'ultimo (ma la circostanza è stata rimessa anche ai testimoni e Arch. che l'hanno confermata), Testimone_1 Testimone_2 pagina 9 di 12 CP l'impresa fu incaricata solo di eliminare il dislivello esistente tra due tubazioni dello scarico, dislivello che non consentiva il regolare deflusso delle acque, ed allo scopo, secondo quanto richiesto dallo stesso , con il bene stare del progettista Pt_1 CP3
nel luglio 2018 l'impresa istallava un pozzetto “compensatore”, proprio per eliminare il dislivello tra le due tubature.
Nonostante ciò, come affermato dalla relazione del prodotta in causa, l'assenza CP3
di pendenza di uno dei due tubi in questione, quello in alto, (probabilmente aggravata da precedenti lavori eseguiti da altra impresa nel contesto di ristrutturazione che ha interessato tutto immobile dell'appellante) non ha consentito un regolare deflusso delle acque dal pozzetto, che per tale ragione vedeva formarsi continuamente al proprio interno ristagni di materiale organico.
Ebbene, a dire dello stesso progettista (della cui attendibilità non si Testimone_2
dubita attesa la natura potenzialmente contra sé delle dichiarazioni rese sul punto) il problema di scarsa pendenza del secondo tubo non era conoscibile né accertabile
CP dall'impresa prima o durante l'esecuzione dei lavori di installazione del pozzetto
(che fra l'altro si ripromettevano di intervenire sulla compensazione del mero dislivello tra le due tubature), a ciò conseguendo che poiché è da ricondurre solo a tale condizione di difetto di pendenza, l'impedimento di un ottimale funzionamento del pozzetto CP istallato, essa, non essendo nota né conoscibile all'impresa , non può essergli addebitata quale vizio dell'opera realizzata, che invece, di per se stessa, rispondeva a quanto espressamente commissionato e non presentava vizi.
Per tutte le esposte ragioni, il compenso di € 750,00 (iva esclusa) richiesto dall'impresa CP
per tale lavorazione, deve essere corrisposto.
§ 4. Conclusioni e spese di lite
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado conseguentemente riformata nei termini di cui al dispositivo.
pagina 10 di 12 Quanto alle spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, sulle stesse così si statuisce:
- quelle del primo grado di giudizio, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate nella misura di 1/3 e per gli ulteriori 2/3 poste a carico dell'opponente e liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come Pt_1
aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, così per € 843,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
- quanto a quelle del secondo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza e la riforma della motivazione anche su alcune parti della stessa sostanzialmente confermate, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tortona n. 45/2022, e per l'effetto, in riforma della stessa, così statuisce:
- Accoglie parzialmente l'opposizione promossa da Parte_1
e per l'effetto:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 94\2020 emesso dal Giudice di Pace di Tortona del
18.06.2020;
- Determina il corrispettivo dovuto da a Parte_1
, quale titolare dell'omonima TA Individuale MP ED CP1
pagina 11 di 12 per l'opera eseguita di “allacciamento alla rete fognaria” in € CP1
1.112,00 (oltre iva);
- Dichiara tenuto e per l'effetto condanna a Parte_1
pagare a , quale titolare dell'omonima TA Individuale MP CP1
ED , per tutte le opere da quest'ultima svolte, la somma CP1
complessiva di € 1.862,00 (oltre IVA), oltre agli interessi al tasso di Legge a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- Compensa le spese del primo grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna a rifondere a , quale titolare Parte_1 CP1
dell'omonima TA Individuale MP ED LE EL i restanti due terzi;
liquidati in € 843,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Alessandria, il 27.06.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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